Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1314/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Patti ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1314/2024 promossa da:
(C.F. ) (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. , (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), con il patrocinio dell'avv. Sergio Di Bitetto, elettivamente domiciliati in C.F._4
Via Podgora, n. 12 (Foggia), presso il difensore;
attori/opponenti contro
(C.F. ) e per essa con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dell'avv. Anna Putignano, elettivamente domiciliata in Via Camillo Rosalba n. 47/Z (Bari), presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Parte_5 C.F._5
Tedeschi, elettivamente domiciliato in Via Trieste 7/D (Foggia), presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
RL LC, elettivamente domiciliato in Lungomare Cristoforo Colombo n. 140 (Trani), presso il difensore;
RL LC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sasso Maurizio, C.F._6 elettivamente domiciliato in Lungomare Cristoforo Colombo, n. 140 (Trani), presso il difensore;
- convenuti/opposti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, come da deduzioni riportate nel verbale di udienza del 19.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno incardinato la fase di merito dell'opposizione Parte_3 Parte_6 esecutiva, spiegata a norma dell'art. 615, II comma c.p.c. nell'ambito del procedimento espropriativo immobiliare n. R.G.Es. 162/2023, pendente ai loro danni.
Nel dettaglio, con ricorso oppositivo ex art. 615, II comma c.p.c., gli odierni opponenti - richiamati i principi espressi dalle S.U. 9479/2023 - avevano chiesto espletarsi l'istruttoria pagina 1 di 6
Avevano, poi, eccepito la carenza di legittimazione attiva e/o difetto di titolarità del credito in capo a e per essa attesa la mancata produzione del Controparte_1 CP_2 contratto di cessione intercorso con e della documentazione attestante Controparte_4
l'iscrizione nel registro delle Imprese dell'operazione di cartolarizzazione.
Nelle conclusioni, avevano chiesto:
- in via preliminare ed istruttoria di disporre l'acquisizione con onere a carico del creditore
[...]
(già della documentazione posta a corredo del ricorso Controparte_5 Controparte_4 monitorio ai fini dell'istruttoria funzionale al controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole inserite nel contratto di conto corrente n 1000/14791 (e successiva rinegoziazione del
20.09.2002) e nella fideiussione bancaria (e successive n. 4 rinegoziazioni) prestata il 22.09.1995 da;
Parte_7
- in via subordinata e preliminare, all'esito del giudizio a norma dell'art. 650 c.p.c., ove rigettata o accolta parzialmente l'opposizione, la fissazione dell'udienza ex art. 615 c.p.c. e - previa sospensione della procedura esecutiva – la declaratoria di carenza di legittimazione di
[...] per inesistenza della cessione in suo favore del credito rinveniente dal decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 290/2013 R.G. e l'inefficacia dell'azione esecutiva, con condanna di chi di dovere alle spese di lite;
- nel merito, previa sospensione a norma dell'art. 624 c.p.c., di accertare e dichiarare il difetto di titolarità in capo a del diritto di credito azionato per inefficacia della Controparte_1 cessione in suo favore della posizione creditoria rinveniente da decreto ingiuntivo n. 290/2013
R.G. e per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'azione esecutiva, con condanna di chi di dovere alle spese di giudizio.
Il G.E., con ordinanza emessa in data 08.10.2023, ha rigettato il ricorso oppositivo.
Avverso tale ordinanza, è stato proposto reclamo a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c. nell'ambito del quale gli odierni attori/opponenti hanno insistito nella domanda di sospensione cautelare della procedura esecutiva, rinunciando al capo della domanda volto a conseguire, a norma dell'art. 210 c.p.c., l'acquisizione della documentazione occorrente all'accertamento della presenza di clausole abusive nei contratti intercorsi con il ai fini della Controparte_4 rimessione delle parti al G.E. per l'espletamento dell'istruttoria e della proposizione dell'opposizione tardiva a norma dell'art. 650 c.p.c.
Il reclamo è stato rigettato con ordinanza collegiale depositata il 19.04.2024.
Nella presente fase di merito, gli attori/opponenti hanno eccepito: la carenza di titolarità del diritto ad agire in capo alla sedicente cessionaria non essendo stata Controparte_1 fornita prova della cessione intercorsa con l'originaria titolare del credito, mediante produzione del contratto;
l'insufficiente assolvimento degli adempimenti pubblicitari a norma dell'art. 58
TUB; la non riconducibilità del contratto di conto corrente posto a fondamento del ricorso monitorio alla tipologia di contratti di cui all'avviso di cessione nella G.U. n. 146 del 12.12.2017; l'inidoneità della pubblicazione dell'avviso in G.U. a costituire prova della cessione del credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 290/2013; l'inidoneità della dichiarazione resa il 06.09.2023 a pagina 2 di 6 costituire prova della inclusione del creditore nella operazione di cessione;
l'inidoneità del possesso del titolo a costituire prova dell'acquisizione del credito per effetto dell'operazione di cessione.
Per le ragioni anzidette, gli odierni opponenti hanno concluso, chiedendo di accertare e dichiarare la carenza della titolarità del diritto di agire in via esecutiva in capo a Controparte_1 in qualità di cessionaria del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 290/2013 R.G. e per
[...]
l'effetto dichiarare l'illegittimità del pignoramento del bene censito al fg. 95 p.lla 1499 sub. 126 e
- ove ritenuta esistente l'operazione di cessione in blocco - di accertare il difetto di titolarità della posizione soggettiva in capo alla cessionaria per non essere la posizione debitoria rinveniente dal decreto ingiuntivo n. 290/2013 R.G. inclusa tra i crediti oggetto dell'avviso del 12.12.2017, con conseguente illegittimità del pignoramento.
Si è costituita e per essa la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'opposizione esecutiva.
Si sono, altresì, costituiti con distinte comparse di costituzione, Parte_5 [...]
l'avv. RL LC, in qualità di creditori intervenuti nella Controparte_3 procedura esecutiva immobiliare, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Nel corso del procedimento, parte opponente ha invocato l'astensione a norma dell'art. 51 c.p.c. del G.I. per avere questi rivestito la qualità di relatore nel Collegio designato per la delibazione del reclamo promosso avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso oppositivo, a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c.
L'istanza è stata disattesa dal momento che il G.I. è stato designato in ossequio ai criteri tabellari vigenti presso l'ufficio e tenuto conto che il reclamo non costituisce un grado di giudizio.
Alla udienza del 02.10.2024, la causa è stata rinviata per discussione orale e lettura del dispositivo a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. al 19.03.2025.
**********
L'opposizione non può accogliersi, perché infondata.
In via preliminare, si evidenzia che il thema decidendum della presente fase di merito verte sulla questione inerente la titolarità del credito azionato nella procedura esecutiva immobiliare da non avendo parte opponente riproposto la domanda volta a Controparte_1 conseguire l'acquisizione della documentazione occorrente all'accertamento della presenza di clausole abusive nei contratti intercorsi con il ai fini della opposizione Controparte_4 tardiva a norma dell'art. 650 c.p.c. In particolare, parte opponente contesta l'avvenuta cessione tra ed Controparte_1
ed in ogni caso la riconducibilità del credito rinveniente dal decreto Controparte_5 ingiuntivo n. 290/2013 R.G. nella detta operazione di trasferimento in blocco, attesa l'inidoneità del corredo probatorio prodotto dal creditore procedente.
Al riguardo ed al fine di dirimere la questione al vaglio di questo giudicante, si reputa utile evidenziare che secondo l'orientamento ormai consolidato nell'ambito della giurisprudenza della S.C. (Cass. Civ. 17944/2023, Cass. Civ. 5478/2024), occorre distinguere la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione.
Dunque, ove non sia contestata l'esistenza della cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito dell'operazione di cessione, l'indicazione delle pagina 3 di 6 caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso in G.U., ove sufficientemente precisa, può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, nella misura in cui consenta di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco.
In particolare, ove la G.U. rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco essa costituisce idonea prova della riconducibilità del credito all'operazione di cessione, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. Civ. 3118/2017, Cass. Civ. 15884/2019).
Nel caso in cui, al contrario, oggetto di contestazione sia l'esistenza stessa del contratto di cessione in sé, l'avviso in G.U. pubblicato dalla cessionaria, costituendo una dichiarazione di quest'ultima, non può ritenersi, singolarmente considerata, una prova sufficiente. Tale elemento, però, unitamente ad altri (come, ad esempio, la pubblicazione dell'avviso in G.U. su iniziativa della cedente o la dichiarazione di cessione della cedente), ben potrà essere valutato dal giudice, al fine di pervenire alla prova presuntiva dell'esistenza del contratto di cessione.
Tanto premesso, non vi è dubbio che nella specie sia stato stipulato un contratto di cessione di crediti in blocco tra e tanto evincendosi dalla Controparte_4 Controparte_1 dichiarazione della stessa cedente (incorporante per fusione il Controparte_5 [...] in virtù di atto del 10.10.2018, n. rep. 7660) a firma della dott.ssa CP_4 Parte_8
munita di poteri di rappresentanza sostanziale, in virtù di procura del 27.09.2022, ciò
[...] che costituisce riscontro dell'estratto notarile del contratto di cessione del 17.11.2017 prodotto dalla opposta (cfr. all. 15 alla memoria di costituzione).
La cedente, poi, non solo ha confermato la circostanza che sia stato stipulato il 17.11.2017 un contratto di cessione in blocco con la ma, altresì, ha dichiarato che Controparte_1 tra le posizioni cedute rientrerebbe il credito per cui è giudizio, come può evincersi incontrovertibilmente dalla corrispondenza del numero di NDG e di rapporto ivi indicato con quelli contenuti nella certificazione ex art. 50 TUB posta a fondamento del ricorso monitorio a seguito del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo non opposto.
In particolare, tale dichiarazione riscontra l'avvenuta cessione della posizione facente capo a
(ndg 0169113537000), rinveniente da rapporto 00279/9501/00000741 che trova Parte_1 puntuale e precisa rispondenza numerica nella certificazione ex art. 50 TUB sulla scorta del quale
è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 290/2013 R.G.
Si condivide - in argomento - l'indirizzo della S.C. in virtù del quale la dichiarazione della cedente “al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa” (Cass. Civ. 10200/2021). L'inclusione del credito nella operazione della cessione anzidetta trova, poi, ulteriormente, conferma nel contenuto della G.U. n. 146 del 12.12. 2017.
A tale riguardo la S.C. ha ripetutamente affermato il principio (Cass. Civ. 4277/2023, Cass. Civ.
31118/2017, Cass. Civ. 15884/2019, Cass. 20495/2020; Cass. Civ. 10200/2021), in virtù del quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, prova che deve essere fornita non pagina 4 di 6 necessariamente attraverso la produzione del contratto di cessione.
Come già evidenziato, infatti, “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. Civ. 3118/2017, Cass. Civ. 15884/2019).
Nel caso di specie, la G.U. enumera i criteri identificativi dei crediti oggetto di trasferimento e la posizione rinveniente dal decreto ingiuntivo n. 290/2013 per tipologia e caratteristiche rientra nel perimetro delle posizioni cedute. Contr Il riferimento ai “qualsiasi credito pecuniario a qualsiasi titolo vantato da derivante da contratti di finanziamento” contenuto nella G.U., al fine di individuare la natura dei crediti trasferiti, non consente in alcun modo di escludere dal novero dei crediti ceduti quello per cui è giudizio, il quale rinviene da saldo negativo di conto corrente.
L'espressione impiegata è generica e idonea a ricomprendere le diverse fattispecie contrattuali caratterizzate dalla concessione di credito da parte degli istituti bancari ivi compreso lo scoperto di conto corrente e non solo il contratto di mutuo.
Inoltre, il riferimento contenuto in G.U. – pure contestato nel corso delle udienze - ai crediti assistiti da ipoteca volontaria su immobili situati in Italia è relativo ai soli casi in cui il credito sia assistito da ipoteca volontaria, come si evince testualmente.
Ad ogni buon conto, la circostanza che la posizione di cui al decreto ingiuntivo n. 290/2013 R.G. sia stata ceduta alla trova conferma nella dichiarazione della Controparte_1 cedente, come si è già detto, oltre che nella disponibilità del titolo esecutivo medesimo.
Infine, la cessione del credito risulta, altresì, pubblicizzata, mediante annotazione nel registro delle imprese, come si evince dalla visura prodotta dalla stessa opponente.
Ad ogni buon conto, trattasi di adempimento rilevante non già ai fini del perfezionamento dell'effetto traslativo ma della opponibilità della cessione al debitore ceduto, opponibilità che nella specie non è suscettibile di essere messa in discussione, non solo in ragione della pubblicazione dell'avviso in G.U., ma anche in considerazione della circostanza che di tale cessione parte esecutata è stata comunque messa al corrente, mediante notifica dell'atto di precetto (cfr. in argomento Cass. Civ. 20495/2020).
Per tutto quanto precede, l'opposizione va rigettata, con condanna di parte opponente alle spese della presente fase, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in favore dei resistenti costituiti, applicati i minimi dello scaglione previsto per i procedimenti ordinari corrispondente al credito azionato da ciascuno di essi ex art. 17 c.p.c., attesa la semplicità
e natura documentale delle questioni controverse (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 nei rapporti con il creditore procedente, fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria, esclusa la fase istruttoria non essendo stata svolta tale attività; scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 nei rapporti con il creditore intervenuto fase di studio, fase introduttiva e fase Parte_5 decisoria, esclusa la fase istruttoria non essendo stata svolta tale attività; scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00 nei rapporti con il creditore intervenuto fase Controparte_7 di studio, fase introduttiva e fase decisoria, esclusa la fase istruttoria non essendo stata svolta tale attività; scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00 nei rapporti con il creditore intervenuto avv.
RL LC, fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria, esclusa la fase istruttoria non pagina 5 di 6 essendo stata svolta tale attività).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione promossa da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ;
[...] Parte_6
-condanna , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore di e Controparte_1 per essa che si liquidano nella misura di € 4.217,00 oltre rimborso spese al 15%, CP_2
Cap ed Iva come per legge;
-condanna , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore di che si Parte_5 liquidano nella misura di € 1.700,00 oltre rimborso spese al 15%, Cap ed Iva come per legge;
-condanna , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Controparte_3 che si liquidano nella misura di € 852,00, oltre rimborso spese al 15%, Cap ed
[...]
Iva come per legge;
-condanna , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore di RL LC che si liquidano nella misura di € 852,00, oltre rimborso spese al 15%, Cap ed Iva come per legge.
Foggia, 19 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Patti
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