Rigetto
Sentenza breve 24 marzo 2025
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- 1. Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e irrilevanza dell’affidamento dello stranieroAccesso limitatoRiccardo Renzi · https://www.altalex.com/ · 8 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 24/03/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02403/2025REG.PROV.COLL.
N. 01752/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e la, Questura di Grosseto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 1266/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025, il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino egiziano, a seguito della domanda presentata dal datore di lavoro signor -OMISSIS-, conseguiva presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Viterbo il nulla osta al lavoro subordinato stagionale, per la durata massima di nove mesi, da utilizzare entro sei mesi dalla data di rilascio.
2. In seguito, otteneva il visto che gli consentiva l’ingresso in Italia, con validità dal 18 dicembre 2022 al 7 ottobre 2023 ma, una volta entrato in Italia (il 26 febbraio 2023), non sottoscriveva alcun contratto di lavoro e in data 23 dicembre 2023 chiedeva il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
3. Con pec del 9 luglio 2024 l’Amministrazione dell’Interno dichiarava inammissibile l’istanza, in quanto presentata in epoca in cui il visto dell’istante era già scaduto e, comunque, in quanto erroneamente inoltrata alla Questura di Grosseto pur essendo di competenza dello Sportello Unico della Prefettura.
4. Con la sentenza qui appellata n. 1266 del 2024, il TAR per la Toscana ha respinto l’impugnativa avverso la nota del 9 luglio 2024, disattendendo i dedotti vizi di eccesso di potere e violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, argomentati sul duplice rilievo della tardività della risposta dell’Amministrazione e della supposta erroneità del disconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso per attesa occupazione.
5. Rispetto a queste censure, la motivazione del TAR ha posto in evidenza:
-- che la tardività del provvedimento emesso dall’Amministrazione in risposta ad un’istanza del privato non è causa di illegittimità dell’atto (potendo solo integrare, fino alla relativa adozione, titolo per intraprendere l’azione avverso il silenzio);
-- che l’unica ipotesi contemplata espressamente per il rilascio del c.d. permesso di soggiorno in attesa di occupazione è quella di cui all’art. 22, comma 11, D. Lgs. n. 286/1998, ove si prevede che “ La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno […]. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro […] , e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore […]”;
-- che ai fini della corretta applicazione della disposizione normativa in parola occorre che ci sia stata una valida assunzione, mentre nel caso di specie in capo al ricorrente non vi era stata la stipula del contratto di lavoro e non ricorreva neppure l’ipotesi eccezionalmente ammessa dalla giurisprudenza della mancata stipula per causa di forza maggiore (ad esempio per morte o fallimento del datore di lavoro) - quale ulteriore ragione di rilascio del permesso per attesa occupazione - poiché nessuna circostanza di tal fatta era stata dimostrata, o anche solo dedotta, né in sede procedimentale, né in quella giudiziale.
6. In questo grado di giudizio l’appellante osserva criticamente che:
i) l’atto tardivo non è esercitato in carenza di potere ma costituisce comunque un cattivo esercizio del potere, rientrante nel genus dell’invalidità sotto forma di annullabilità per violazione di legge;
ii) nel caso di specie, il datore di lavoro non aveva provveduto all’instaurazione del rapporto di lavoro in quanto aveva riportato una sentenza di condanna e il TAR non ha tenuto conto né di tale circostanza, né della disparità di trattamento operata dalla Questura rispetto ad altri soggetti che, pur trovandosi nella medesima situazione, si erano visti rilasciare il titolo per attesa occupazione.
7. L’appello, al quale resistono il Ministero dell’Interno e la Questura di Grosseto – costituitisi con memoria di stile – è stato trattato all’udienza camerale del 20 marzo 2025 fissata ai sensi dell’art. 98 c.p.a. e in quella sede è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti, per essere definito con la pronuncia di sentenza in forma semplificata.
8. L’appello è manifestamente infondato, potendo osservarsi in tal senso:
a) che, come puntualmente rilevato dal primo giudice e non confutato dagli argomenti svolti nell’appello, l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento non produce né la consumazione del potere dell’Amministrazione né un vizio di legittimità del provvedimento tardivamente emesso, legittimando al più gli interessati all’attivazione dei rimedi avverso l’inerzia della p.a. (problema che in questo caso non si pone, essendo stata comunque l’istanza dell’odierno appellante riscontrata con provvedimento espresso, ancorché di inammissibilità, nel pieno rispetto dell’articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190);
b) che, in linea con la giurisprudenza di questa Sezione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 5- ter , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2025, n. 399; id., 18 agosto 2022, n. 7245; id., 11 luglio 2021,n. 4151; id., 11 luglio 2018, n. 4237);
c) che, quanto alla Circolare ministeriale del 20 agosto 2007, come condivisibilmente osservato dall’Amministrazione in primo grado, la stessa si riferisce all’ipotesi “fisiologica” di visto d’ingresso per lavoro subordinato e non a quelle – come nel caso che qui occupa – di ingresso per lavoro stagionale, laddove la scadenza del nulla osta determina una condizione di irregolarità che è ostativa anche al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
d) che, quanto alla lamentata disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori che avevano ricevuto nulla osta con lo stesso datore di lavoro (su cui il primo giudice non si è pronunciato), l’appellante non ha documentato alcunché in ordine alla posizione di tali soggetti, sicché non è dato verificare in primis se si tratti di situazioni identiche (in teoria, questi potrebbero avere presentato l’istanza tempestivamente, al contrario dell’odierno istante), il che inficia in radice la dedotta censura di disparità.
9. Per quanto esposto, l’appello deve essere respinto, pur potendosi disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione del tenore delle difese in atti delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.