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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/12/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 268/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda sezione civile e sezione specializzata agraria, composta dai magistrati:
Dr. Nicolo' Crasci' Presidente
Dr. Simona Lo Iacono Consigliere Rel.
Dr. Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 268/24 RG avente a oggetto APPELLO promosso da:
, nato a [...] il [...], residente a [...] Parte_1
(C.F. ), , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2 residente a [...], (CF ), , nata C.F._2 Parte_3
a SA il 18.12.1999, residente a [...], (CF
), , nata in [...] il [...], residente a [...]C.F._3 Controparte_1
(TO), Via Benso 16 (C.F. ), e per essa il sig. , nato C.F._4 Parte_1
a SA il 11.05.1963, residente a [...] (C.F. ), C.F._1 giusta procura generale per notaio , Rep. 8926, Racc 74 del 21.4.2023, registrata Persona_1
a Torino il 5.5.2023 al n. 20597 S. 1T, , nato in [...] il [...], Controparte_2 residente a [...] (C.F. ), e per esso il sig. C.F._5 [...]
, nato a [...] il [...], residente a [...] (C.F. Parte_1
) giusta procura generale per notaio da Milano, Rep. 95333, C.F._1 Per_2
Racc 23006, del 21.4.2023, , nato a [...] il [...], residente a Controparte_3
SA (SR) Via Maestranza n. 17, (C.F. ), rappresentati e difesi, anche C.F._6 disgiuntamente, dall'Avv. Carmelo Zappulla, C.F. e dall'Avv. Francesca CodiceFiscale_7
Zappulla; C.F. , per procura in atti. CodiceFiscale_8
appellanti
CONTRO
in persona del commissario straordinario e legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, Dott. con sede in SA, via Malta 106, P.I. e C.F.: CP_5
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Conte Ruggero n. 9, presso lo studio P.IVA_1 L'Avv. Francesco Mauceri, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Costa ( C.F._9
), giusta procura in atti.
[...]
appellata
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda al vaglio della Corte trae origine da una serie di contratti di locazione intercorsi – dal
1996 al 2008 - tra gli odierni appellanti (o meglio tra i loro danti causa) e la Provincia regionale di
SA (ora ). E infatti: Controparte_4
- con contratto di locazione repertorio n. 2671 del 9 dicembre 1996 i sig.ri concedevano Pt_1 in locazione alla Provincia Regionale di SA, la quale accettava, giusta delibera autorizzativa della Giunta Provinciale n. 1153 del 18/09/1996, una porzione L'immobile sito in SA, via
Catania n. 25, da destinare per le esigenze L'Istituto Tecnico Nautico di SA. Il contratto di locazione prevedeva: canone annuo di lire 77.400.000; durata della locazione anni sei;
proroga tacita di anni sei del contratto;
disdetta del contratto dodici mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata a.r.;
- con contratto di locazione repertorio n. 3441 del 27 aprile 2001 i sig.ri concedevano in Pt_1 locazione alla Provincia Regionale di SA, la quale accettava, giusta delibera n. 363 del
12/03/2001 della Giunta Provinciale, altra porzione L'immobile sito in SA, via Catania n.
25, da destinare a sezione distaccata L'Istituto Tecnico Nautico di SA. Il contratto di locazione prevedeva: canone annuo di lire 53.640.000 lire;
durata della locazione anni sei;
proroga tacita di anni sei del contratto;
disdetta del contratto sei mesi prima della scadenza, da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.; facoltà del conduttore di recedere dal contratto previo preavviso di mesi due.
- con contratto di locazione repertorio n. 3521 L'8/11/2001 i sig.ri concedevano in Pt_1 locazione alla Provincia Regionale di SA, la quale accettava, giusta deliberazione della
Giunta Provinciale, l'immobile sito in SA, via Catania n. 25, primo piano, parte del piano terra e piano terrazzato per le esigenze L'Istituto Tecnico Nautico di SA. Il suddetto contratto prevedeva: canone annuo di lire 128.760.000; durata della locazione anni sei;
proroga tacita di anni sei del contratto;
disdetta del contratto dodici mesi prima della scadenza, da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. In detto contratto le parti espressamente concordavano il recesso di mesi sei che veniva esteso anche ai contratti n. 2671 del 9/12/1996 (nel contratto il recesso non era previsto) e n. 3441 del 27/4/2001 (nel contratto era previsto il recesso di mesi due), nel caso di acquisto, costruzione o concessione in uso gratuito di apposito immobile che consentisse la razionale e funzionale sistemazione L'intero istituto.
- con contratto di locazione repertorio n. 4286 del 4/2/2008 i sig.ri , Parte_4 Parte_2
, (in persona di , giusta procura generale rep. 57164
[...] Parte_1 CP_1 fascicolo 17672 del 13/09/1985 in Notaio ), concedevano in locazione alla Persona_3
Provincia Regionale di SA l'immobile sito in SA nella Via Catania n. 25, da destinare agli uffici (Presidenza e Segreteria) del VI di SA ITN Controparte_6 Controparte_7
.
[...]
Con Ricorso per Decreto Ingiuntivo del 26/2/2022 iscritto al R.G. n. 3092/2022 , gli odierni appellanti , dopo aver premesso di essere succeduti nei contratti di locazione di cui sopra , esponevano di essere creditori nei confronti del di SA della Controparte_4 somma di € 320.331,37 così dovuta:
a) in relazione al contratto di locazione n. 2671 di Repertorio del 09/12/1996 (doc.
5 - doc. 2 del Ric. per D.I.): a1) € 62.864,61 per canoni di locazione scaduti dal 09/12/2017 al
08/12/2020 (€ 20.954,87 periodo 09/12/2017 – 08/12/2018; € 20.954,87 periodo
09/12/2018 – 08/12/2019; € 20.954,87 periodo 09/12/2019 – 08/12/2020); a2) € 29.686,07 per canoni di locazione scaduti dal 9/12/2020 al 08/05/2022 (€ 20.954,87 periodo
09/12/2020 – 08/12/2021; € 8.731,20 periodo 09/12/2021 – 08/05/2022) per violazione L'art. 1590 c.c. conseguenti alla mancata riparazione dei danni eccedenti il normale utilizzo da parte del conduttore, danni che rendono impossibile rilocare l'immobile (cfr.
Relazione Tecnica L'Ing. del 25/11/2019 nel procedimento iscritto Persona_4 al n. 9918/2018 R.G. del Tribunale di Catania) (doc.
9 - doc. 3 del Ric. per D.I. ); a3) oltre ai canoni maturandi dal 09/05/2022 fino alla data di corresponsione da parte del conduttore delle somme necessarie per la eliminazione dei gravissimi ed ingenti danni all'immobile per come risultanti e quantificati nella su richiamata Relazione Tecnica, danni per i quali si fa espressa riserva di agire in separata sede;
b) in relazione al contratto di locazione n. 3441 di Repertorio del 27/04/2001 (doc.
6 - doc. 4 del Ric. per D.I. ): b1) € 13.723,05 per canoni di locazione scaduti dal 02/04/2018 al
01/04/2019; b2) € 41.169,15 per canoni di locazione dal 02/04/2019 al 01/04/2022 (€
13.723,05 periodo 02/04/2019 – 01/04/2020; € 13.723,05 periodo 02/04/2020 –
01/04/2021; € 13.723,05 periodo 02/04/2021 – 01/04/2022) per violazione L'art. 1590
c.c. conseguenti alla mancata riparazione dei danni eccedenti il normale utilizzo da parte del conduttore, danni che rendono impossibile rilocare l'immobile (cfr. Relazione Tecnica L'Ing. del 25/11/2019 nel procedimento iscritto al n. 9918/2018 Persona_4
R.G. del Tribunale di Catania) (doc.
9 - doc. 3 del Ric. per D.I. ); b3) oltre ai canoni maturandi dal 02/04/2022 fino alla data di corresponsione da parte b3) oltre ai canoni maturandi dal 02/04/2022 fino alla data di corresponsione da parte del conduttore delle somme necessarie per la eliminazione dei gravissimi ed ingenti danni all'immobile per come risultanti e quantificati nella su richiamata Relazione Tecnica, danni per i quali si fa espressa riserva di agire in separata sede;
c) in relazione al contratto di locazione n. 3521 di Repertorio L'8/11/2001 (doc.
7 - doc. 5 del Ric. per D.I. ) : c1) € 64.758,54 per canoni di locazione scaduti dal 14/09/2017 al
13/09/2019 (€ 32.379,27 periodo 14/09/2017 – 13/09/2019; € 32.379,27 periodo
14/09/2018 – 13/09/2019); c2) € 86.344,70 per canoni di locazione scaduti dal 14/09/2019 al 13/05/2022 (€ 32.379,27 periodo 14/09/2019 – 13/09/2020; € 32.379,27 periodo
14//09/2020 – 13/09/2021; € 21.586,16 periodo 14/09/2021 – 13/05/2022) per violazione L'art. 1590 c.c. conseguenti alla mancata riparazione dei danni eccedenti il normale utilizzo da parte del conduttore, danni che rendono impossibile rilocare l'immobile (cfr.
Relazione Tecnica L'Ing. del 25/11/2019 nel procedimento iscritto Persona_4 al n. 9918/2018 R.G. del Tribunale di Catania) (doc.
9 - doc. 3 del Ric. per D.I. ); c3) oltre ai canoni maturandi dal 13/05/2022 fino alla data di corresponsione da parte del conduttore delle somme necessarie per la eliminazione dei gravissimi ed ingenti danni all'immobile per come risultanti e quantificati nella su richiamata Relazione Tecnica, danni per i quali si fa espressa riserva di agire in separata sede;
d) in relazione al contratto di locazione n. 4286 di Repertorio del 04/02/2008 (doc.
8 - doc. 6 del Ric. per D.I. ): d1) € 9.497,14 per canoni di locazione scaduti dal 23/10/2017 al
22/10/2019 (€ 4.748,57 periodo 23/10/2017 – 22/10/2018; € 4.748,57 periodo 23/10/2018
– 22/10/2019); d2) € 12.288,11 per canoni di locazione scaduti dal 23/10/2019 al
22/05/2022 (€ 4.748,57 periodo 23/10/2019 – 22/10/2020; € 4.748,57 periodo 23/10/2020
– 22/10/2021; € 2.790,97 periodo 23/10/2021 – 22/05/2022) per violazione L'art. 1590
c.c. conseguenti alla mancata riparazione dei danni eccedenti il normale utilizzo da parte del conduttore.
Avverso tale ingiunzione il proponeva opposizione con Controparte_4 ricorso del 21/10/2022, depositato il 21/10/2022 innanzi il Tribunale di SA nel quale chiedeva: in via preliminare, accertarsi la legittimazione degli opposti a richiedere l'emissione del provvedimento monitorio e, in caso di esito negativo, dichiararne il difetto;
nel merito, attesa la cessazione degli effetti dei contratti richiamati nel ricorso per ingiunzione, dovuta alla formulazione L'offerta reale di riconsegna, e comunque alla riconsegna, avvenuta il 1° dicembre
2017, degli immobili siti in SA, Via Catania n. 25, locati all'ente opponente dai sigg.ri CP_8
e , accertare e dichiarare che gli opposti non vantavano alcun diritto alla
[...] Parte_4 riscossione dei canoni di locazione richiesti nonché agli interessi sulle somme ingiunte;
conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Il Tribunale di SA, con sentenza n. 244/2024 pubbl. il 31/01/2024 accoglieva l'opposizione e revocava l'opposto decreto. In particolare il primo decidente riteneva dirimente rilevare che i contratti di locazione in forza dei quali era stato chiesto il pagamento dei canoni in epoca successiva al 1° dicembre 2017 (data di riconsegna degli immobili locati), avevano cessato di avere efficacia a seguito della manifestazione di volontà in tal senso manifestata dal
[...] mediante inoltro ai locatori , Controparte_4 Parte_2 Parte_1
e di raccomandata contenente la nota n. 0039143 del 12 luglio 2012, dalla
[...] Parte_4 quale “emergeva in maniera inequivocabile l'intenzione di non rinnovare i rapporti di locazione
e di rilasciare gli immobili che ne erano oggetto”. Riteneva quindi il Tribunale che dalla lettura di tale nota apparisse inequivoca la volontà di disdire alla scadenza i contratti di locazione oggetto di causa dal momento che detta comunicazione risultava essere pervenuta al locatore entro il semestre anteriore la scadenza contrattuale, 2 aprile 2013, ed aveva, quindi, determinato gli effetti propri della disdetta contrattuale.
Avverso tale decisione proponevano appello i locatori meglio generalizzati in atti i quali affidavano il proprio gravame a tre motivi di censura. Con il primo motivo deducevano che la sentenza era errata per violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., L'art. 28 Legge 392/1978 e L'art. 323 c.p.c. e lamentavano che il giudice di primo grado aveva erroneamente proceduto alla ricostruzione dei fatti, senza peraltro qualificare correttamente il contenuto della raccomandata del 12 luglio 2012 dando ad esso il valore di una disdetta laddove gli stessi appellanti nei propri scritti difensivi avevano osservato che in tale atto era da rinvenire tutt'al più un recesso e non la disdetta.
Deducevano che qualora tale atto avesse concretizzato un recesso esso sarebbe stato nullo e illegittimo per l'inesistenza dei motivi posti a base dello stesso non risultando tra quelli previsti nei contratti.
Lamentavano anche l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui la cessazione degli effetti dei contratti di locazione era stata definitivamente accertata con tre sentenze emesse dal
Tribunale di SA : la sentenza n. 1123/2020; la sentenza n. 2264/2021; la sentenza n.
2265/2021 sentenze tutte emesse in procedimenti in cui non sono stati parte gli odierni appellanti,
e comunque afferenti a diverse situazioni giuridiche.
Con il secondo motivo di gravame lamentavano poi la violazione L'art. 2909 c.c. in quanto il giudice di primo grado non aveva tenuto conto che la inesistenza di una disdetta era stata accertata, tra le stesse parti, in via definitiva con vari decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi (cfr: il Decr. Ing.
n. 1214/2016 del Tribunale di SA;
il Decr. Ing. n. 1798/2016 del Tribunale di SA;
il
Decr. Ing. n. 1841/2016).
E infatti la Provincia Regionale di SA aveva pagato i canoni relativi alle annualità 2012 -
2015 ed i locatori, in forza dei suddetti Decreti Ingiuntivi, avevano richiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento per canoni scaduti successivamente al 2015 via via maturati. Il che voleva dire che i contratti di locazione si erano rinnovati automaticamente alla scadenza, secondo quanto espressamente previsto nei contratti medesimi, ed erano regolarmente proseguiti anche dopo la suddetta comunicazione di rilascio del 12/7/2012, di talchè non era intervenuto alcun recesso.
Infatti sui suddetti Decreti Ingiuntivi non opposti recanti intimazione di canoni locativi arretrati si era formato il giudicato che faceva stato fra le stesse parti circa l'esistenza e validità del rapporto sottostante e sulla misura del canone preteso, nonché circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione.
Con il terzo motivo di gravame lamentavano la violazione L'art. 112 c.p.c. e rilevavano che la sentenza era in contrasto con quanto precedentemente deciso sia dal giudice che aveva emesso il Decreto Ingiuntivo, sia dallo stesso giudice di primo grado che aveva concesso la provvisoria esecuzione ai sensi L'art. 648 c.p.c. e ciò anche con riferimento alle somme ingiunte a titolo di risarcimento del danno, il quale a torto era stato ritenuto un credito non liquido, dato che esso era stato commisurato al canone di locazione e dato che l'immobile era stato restituito con gravissimi danni, risultanti nella CTU, che , per la loro entità , non potevano essere riparati dai locatori (i quali avevano accettato la consegna L'immobile facendo salvi tutti i loro diritti nascenti dai contratti di locazione, facendo espressa riserva in relazione ai danni riscontrati e riservandosi di agire per i canoni fino al ripristino L'immobile).
Infine con l'ultimo motivo di censura gli appellanti si dolevano della statuizione sulle spese di lite.
Si costituiva il libero che chiedeva la conferma della decisione Controparte_4 appellata e faceva rilevare che la Corte d'appello aveva trattato identica questione con la sentenza n. 524/2024, emessa il 19 marzo 2024 a conclusione del proc. n. 744/2023 R.G., in relazione ad un giudizio fra le stesse parti in ordine alla durata dei contratti di locazione relativi agli immobili siti in SA, Via Catania n. 25, sentenza con la quale le richieste degli appellanti erano state rigettate.
La Corte, all'udienza del 22 dicembre 2025, raccolte le note conclusionali depositate in atti, poneva la causa in decisione.
***
Tanto esposto in punto di fatto, bisogna innanzi tutto rilevare – quanto al primo motivo di censura
– che, in base agli atti:
-con la delibera di giunta n. 141 del 29 giugno 2012, la Provincia Regionale di SA riteneva non più necessarie e funzionali alle proprie esigenze, fra le altre, tutte le locazioni intrattenute con la Provincia regionale data anche la consegna a breve dei nuovi edifici scolastici siti in c.da Pizzuta in SA (cfr: delibera in atti).
-Con raccomandata del 12 luglio 2012 la provincia preannunciava il rilascio degli immobili locati
“in conseguenza della riorganizzazione della rete scolastica degli istituti di istruzione media di II grado” e richiamava la delibera di giunta n. 141 del 29 giugno 2012 nonché il contenuto di una sentenza del Tribunale di SA n. 1227 del 9/10/2009 con cui si dava atto che i contratti erano scaduti e mai rinnovati (il tenore di tale decisione del 2009 si legge nella delibera n. 141 del 29 giugno 2012 da cui si ricava che tale sentenza statuiva la inefficacia dei contratti di locazione delle amministrazioni pubbliche successivamente alla scadenza contrattuale senza una nuova ed espressa manifestazione di volontà L'Ente nelle forme previste dal proprio ordinamento). Ne consegue pertanto che con la delibera e la raccomandata sopra richiamate la Provincia di
SA nei fatti aderiva ai medesimi principi già statuiti con la sentenza del 2009 e – deducendo che i contratti di locazione in realtà, successivamente alla prima scadenza contrattuale, non erano mai stati validamente rinnovati -, comunicava la riconsegna degli immobili (non si trattava quindi, testualmente di una disdetta, dato che essa avrebbe presupposto la perduranza del contratto, negata invece dalla Provincia).
Nei fatti quindi la Provincia esternava ai locatori che gli effetti dei contratti intercorsi dovevano considerarsi comunque cessati a far data dalla prima scadenza contrattuale successiva al ricevimento da parte dei proprietari di tale nota (ovvero l'8 dicembre 2014 per il contratto sottoscritto il 9 dicembre 1996, il 2 aprile 2013 per quello sottoscritto il 27 aprile 2001, il 15 settembre 2013 per quello sottoscritto il 30 ottobre 2001 e il 4 febbraio 2014 per quello sottoscritto il 4 febbraio 2008, stando al tenore dei vari contratti).
Appare in tutta evidenza – anche se non vi è in atti la sentenza del 2009 posta a base della delibera del 2012– che detta sentenza abbia abbracciato il seguente principio di diritto, fatto proprio dalla
Provincia regionale: “In tema di attività di diritto civile della P.A., nell'ambito della quale vige il principio «formalistico» L'atto scritto ad substantiam, l'invio della disdetta nel termine previsto negozialmente impedisce che possa ritenersi prorogato per facta concludentia il contratto stipulato in forma scritta nel quale pure sia prevista la rinnovazione tacita, a nulla valendo, nel caso che il soggetto pubblico sia un Comune, l'esistenza di successive delibere del consiglio comunale che ne abbiano disposto la proroga, trattandosi di atti meramente interni, di natura preparatoria, inidonei ad impegnare l'ente; una volta verificatisi gli effetti della disdetta, infatti, le parti possono porli nel nulla solo con un ulteriore atto avente natura contrattuale, che, nel caso della P.A., deve rivestire la forma scritta e deve essere stipulato dall'organo legittimato a rappresentare l'ente ed a concludere, in suo nome e per suo conto, i contratti. (ex plurimis Cassazione civile, sez. I,
22/02/2008, n. 4532 in Giust. civ. Mass. 2008, 2, 272).
Si tratta L'invocazione di un principio ratione temporis corretto, anche se ormai superato.
E invero, ormai la giurisprudenza di legittimità ritiene che il contratto di locazione concluso con la pubblica amministrazione si rinnovi per lo stesso periodo in mancanza di disdetta, anche dopo la scadenza del primo rinnovo. Infatti l'operatività del meccanismo della rinnovazione tacita del contratto di locazione, che è previsto dall'art. 28 della legge n. 392/1978, anche dopo la scadenza del primo sessennio, non è incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della pubblica amministrazione deve essere necessariamente manifestata in forma scritta. Difatti, in tali casi, si deve ritenere che l'obbligo della forma scritta, assolto ab origine con la stipula del contratto, validamente permanga e continui a costituire il fattore genetico anche per i sessenni successivi alla conclusione del contratto, in difetto di diniego di rinnovazione da parte del locatore o di disdetta da parte del conduttore alla prima scadenza o di disdetta, ad opera di uno dei contraenti, alle scadenze successive).
Purtuttavia all'epoca della intimazione la Provincia ha inviato la raccomandata del 2012 ritenendo che il contratto con i locatori fosse ormai concluso sia per la già richiamata sentenza del 2009 sia anche (e soprattutto) per la intervenuta e nuova disponibilità di altri locali scolastici, che rendeva inutile proseguire il rapporto (come evidenziato nella delibera del 2012 espressamente richiamata dalla raccomandata).
Ne deriva pertanto che quand'anche si volesse ritenere, in base ai nuovi orientamenti giurisprudenziali, che il contratto si sia tacitamente rinnovato, non è comunque possibile dubitare che la raccomandata del 2012 (così come la precedente delibera del 2012) – considerato il testuale e chiarissimo riferimento al fatto che Provincia riteneva non più necessarie e funzionali alle proprie esigenze tutte le locazioni (data anche la consegna a breve dei nuovi edifici scolastici siti in c.da Pizzuta in SA ) – debba necessariamente essere qualificata come atto contenente un recesso.
E invero il recesso è proprio quell'istituto che sancisce il diritto di una delle parti, locatore o conduttore (affittuario), di sciogliere anticipatamente il contratto rispetto alla sua naturale scadenza per la ricorrenza di specifiche condizioni e modalità previste dalla legge o dal contratto stesso.
Va poi sottolineato che tale recesso era legittimo dato che esso trovava espresso riscontro
(contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti) sia nelle clausole contrattuali prevedenti la facoltà per la Provincia di porre fine alla locazione nel caso di “acquisto, costruzione o concessione in uso gratuito di apposito immobile che consenta la razionale e funzionale sistemazione L'intero istituto”, sia nell'art. 27 della legge n. 392/78 ultimo comma (applicabile anche alle locazioni per attività scolastiche e/o stipulate da enti pubblici territoriali in qualità di conduttori), che stabilisce che “indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata” (gravi motivi, questi, appunto ravvisabili nelle intervenute riorganizzazione e razionalizzazione della rete scolastica degli istituti di istruzione media di secondo grado e nell'acquisita disponibilità, da parte della Provincia
Regionale di SA, di un nuovo edificio scolastico). Ha quindi errato il primo decidente a qualificare la raccomandata del 2012 come disdetta, atteso che non pare dubbio che nella specie essa andasse invece qualificata come recesso (legittimo), ed esercitato peraltro tempestivamente (sei mesi, come da contratto intercorso tra le parti).
Ma in ogni caso, anche qualificando la raccomandata del 2012 come recesso, ne deriva comunque che con essa la Provincia abbia innegabilmente emesso un atto formale volto a interrompere l'accordo locatizio, stante la valutazione di un nuovo assetto organizzativo per gli istituti scolastici e quindi, in sostanza, per la sussistenza di ragioni gravi di convenienza (sussumibili, come detto, nella previsione L'art. 27 della legge n. 392/78 ultimo comma, oltre che nelle clausole pattizie).
Passando al secondo motivo di gravame, non appare alla Corte che sussista alcuna violazione L'art. 2909 c.c. per il fatto che la Provincia abbia comunque pagato (nonostante il predetto recesso) somme afferenti a vari decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi e quindi ritenuti dagli appellanti incompatibili con la esistenza di un recesso o di una disdetta(cfr: il Decr. Ing. n.
1214/2016 del Tribunale di SA;
il Decr. Ing. n. 1798/2016 del Tribunale di SA;
il Decr.
Ing. n. 1841/2016).
E, invero, il pagamento dei canoni per tutto il tempo della detenzione, fino alla riconsegna, non postula alcuna contraddizione rispetto alla già manifestata volontà di recesso da parte L'Ente, né alcuna violazione del giudicato, riguardando semplicemente la corresponsione di una somma comunque dovuta fin tanto che si protrae l'utilizzo del bene e dunque fino alla sua riconsegna.
In tal senso, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che: “La rinnovazione tacita del contratto di locazione postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore dopo la scadenza e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto” (ex plurimis Cassazione civile sez. III, 04/04/2017, n.8670).
Ne deriva che il pagamento dei canoni di locazione formanti oggetto decreti ingiuntivi (ormai irrevocabili) trova la sua unica giustificazione nell'obbligo sancito dall' art. 1591 c.c. in base al quale il conduttore in mora è pur sempre tenuto a dare ai locatori il corrispettivo (canone di locazione) convenuto fino alla riconsegna (ferma restando l'avvenuta cessazione del contratto in conseguenza del recesso del luglio 2012). Pertanto va esclusa la violazione -dedotta dagli appellanti- del giudicato (in quanto, alla stregua della citata norma L'art. 1591 c.c., lo stesso non è incompatibile con la cessazione -comunque determinata dal legittimo esercizio del diritto potestativo di recesso del conduttore- L'efficacia del contratto di locazione).
Per ciò che afferisce poi al terzo motivo di gravame non vi è dubbio che le somme intimate a titolo di risarcimento del danno, quand'anche parametrate al canone di locazione, non potessero essere oggetto di ingiunzione, atteso che esse necessitano di un previo accertamento giudiziale non solo L'AN (che la parte ingiungente ha dato per scontato sulla scorta della espletata CTU espletata peraltro dopo un notevole lasso di tempo dal rilascio degli immobili ) ma anche nel . CP_9
Ora, gli ingiungenti hanno parametrato genericamente il danno all'importo dei canoni locativi
(anche dopo la restituzione dei beni) ma hanno fatto ciò in modo unilaterale, senza un riferimento proporzionato alla entità di essi e alla tipologia.
Ne consegue che anche in relazione a tale aspetto la decisione del primo giudice non è censurabile.
Da quanto sopra detto appare quindi alla Corte che l'appello meriti il rigetto, sia pure – in relazione al solo primo motivo – con argomentazioni differenti da quelle espresse dal primo giudice.
Ne deriva che ferme restando le spese di lite già statuite nel primo grado, quelle afferenti al presente grado vanno poste necessariamente sugli appellanti a causa della loro soccombenza.
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria,
e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra 260.001 a 520.000 euro).
Atteso il rigetto L'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte L'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione,
a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 268/2024 R.G.C.A., rigetta l'appello;
condanna gli appellanti al rimborso, in favore L'appellato delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 17.252,00 per compensi di avvocato (di cui euro 3.544,00 per fase di studio;
euro 2338,00 per fase introduttiva;
euro 5206,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 6164,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte L'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione seconda della Corte in data 23 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Nicolo' Crasci'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda sezione civile e sezione specializzata agraria, composta dai magistrati:
Dr. Nicolo' Crasci' Presidente
Dr. Simona Lo Iacono Consigliere Rel.
Dr. Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 268/24 RG avente a oggetto APPELLO promosso da:
, nato a [...] il [...], residente a [...] Parte_1
(C.F. ), , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2 residente a [...], (CF ), , nata C.F._2 Parte_3
a SA il 18.12.1999, residente a [...], (CF
), , nata in [...] il [...], residente a [...]C.F._3 Controparte_1
(TO), Via Benso 16 (C.F. ), e per essa il sig. , nato C.F._4 Parte_1
a SA il 11.05.1963, residente a [...] (C.F. ), C.F._1 giusta procura generale per notaio , Rep. 8926, Racc 74 del 21.4.2023, registrata Persona_1
a Torino il 5.5.2023 al n. 20597 S. 1T, , nato in [...] il [...], Controparte_2 residente a [...] (C.F. ), e per esso il sig. C.F._5 [...]
, nato a [...] il [...], residente a [...] (C.F. Parte_1
) giusta procura generale per notaio da Milano, Rep. 95333, C.F._1 Per_2
Racc 23006, del 21.4.2023, , nato a [...] il [...], residente a Controparte_3
SA (SR) Via Maestranza n. 17, (C.F. ), rappresentati e difesi, anche C.F._6 disgiuntamente, dall'Avv. Carmelo Zappulla, C.F. e dall'Avv. Francesca CodiceFiscale_7
Zappulla; C.F. , per procura in atti. CodiceFiscale_8
appellanti
CONTRO
in persona del commissario straordinario e legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, Dott. con sede in SA, via Malta 106, P.I. e C.F.: CP_5
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Conte Ruggero n. 9, presso lo studio P.IVA_1 L'Avv. Francesco Mauceri, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Costa ( C.F._9
), giusta procura in atti.
[...]
appellata
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda al vaglio della Corte trae origine da una serie di contratti di locazione intercorsi – dal
1996 al 2008 - tra gli odierni appellanti (o meglio tra i loro danti causa) e la Provincia regionale di
SA (ora ). E infatti: Controparte_4
- con contratto di locazione repertorio n. 2671 del 9 dicembre 1996 i sig.ri concedevano Pt_1 in locazione alla Provincia Regionale di SA, la quale accettava, giusta delibera autorizzativa della Giunta Provinciale n. 1153 del 18/09/1996, una porzione L'immobile sito in SA, via
Catania n. 25, da destinare per le esigenze L'Istituto Tecnico Nautico di SA. Il contratto di locazione prevedeva: canone annuo di lire 77.400.000; durata della locazione anni sei;
proroga tacita di anni sei del contratto;
disdetta del contratto dodici mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata a.r.;
- con contratto di locazione repertorio n. 3441 del 27 aprile 2001 i sig.ri concedevano in Pt_1 locazione alla Provincia Regionale di SA, la quale accettava, giusta delibera n. 363 del
12/03/2001 della Giunta Provinciale, altra porzione L'immobile sito in SA, via Catania n.
25, da destinare a sezione distaccata L'Istituto Tecnico Nautico di SA. Il contratto di locazione prevedeva: canone annuo di lire 53.640.000 lire;
durata della locazione anni sei;
proroga tacita di anni sei del contratto;
disdetta del contratto sei mesi prima della scadenza, da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.; facoltà del conduttore di recedere dal contratto previo preavviso di mesi due.
- con contratto di locazione repertorio n. 3521 L'8/11/2001 i sig.ri concedevano in Pt_1 locazione alla Provincia Regionale di SA, la quale accettava, giusta deliberazione della
Giunta Provinciale, l'immobile sito in SA, via Catania n. 25, primo piano, parte del piano terra e piano terrazzato per le esigenze L'Istituto Tecnico Nautico di SA. Il suddetto contratto prevedeva: canone annuo di lire 128.760.000; durata della locazione anni sei;
proroga tacita di anni sei del contratto;
disdetta del contratto dodici mesi prima della scadenza, da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. In detto contratto le parti espressamente concordavano il recesso di mesi sei che veniva esteso anche ai contratti n. 2671 del 9/12/1996 (nel contratto il recesso non era previsto) e n. 3441 del 27/4/2001 (nel contratto era previsto il recesso di mesi due), nel caso di acquisto, costruzione o concessione in uso gratuito di apposito immobile che consentisse la razionale e funzionale sistemazione L'intero istituto.
- con contratto di locazione repertorio n. 4286 del 4/2/2008 i sig.ri , Parte_4 Parte_2
, (in persona di , giusta procura generale rep. 57164
[...] Parte_1 CP_1 fascicolo 17672 del 13/09/1985 in Notaio ), concedevano in locazione alla Persona_3
Provincia Regionale di SA l'immobile sito in SA nella Via Catania n. 25, da destinare agli uffici (Presidenza e Segreteria) del VI di SA ITN Controparte_6 Controparte_7
.
[...]
Con Ricorso per Decreto Ingiuntivo del 26/2/2022 iscritto al R.G. n. 3092/2022 , gli odierni appellanti , dopo aver premesso di essere succeduti nei contratti di locazione di cui sopra , esponevano di essere creditori nei confronti del di SA della Controparte_4 somma di € 320.331,37 così dovuta:
a) in relazione al contratto di locazione n. 2671 di Repertorio del 09/12/1996 (doc.
5 - doc. 2 del Ric. per D.I.): a1) € 62.864,61 per canoni di locazione scaduti dal 09/12/2017 al
08/12/2020 (€ 20.954,87 periodo 09/12/2017 – 08/12/2018; € 20.954,87 periodo
09/12/2018 – 08/12/2019; € 20.954,87 periodo 09/12/2019 – 08/12/2020); a2) € 29.686,07 per canoni di locazione scaduti dal 9/12/2020 al 08/05/2022 (€ 20.954,87 periodo
09/12/2020 – 08/12/2021; € 8.731,20 periodo 09/12/2021 – 08/05/2022) per violazione L'art. 1590 c.c. conseguenti alla mancata riparazione dei danni eccedenti il normale utilizzo da parte del conduttore, danni che rendono impossibile rilocare l'immobile (cfr.
Relazione Tecnica L'Ing. del 25/11/2019 nel procedimento iscritto Persona_4 al n. 9918/2018 R.G. del Tribunale di Catania) (doc.
9 - doc. 3 del Ric. per D.I. ); a3) oltre ai canoni maturandi dal 09/05/2022 fino alla data di corresponsione da parte del conduttore delle somme necessarie per la eliminazione dei gravissimi ed ingenti danni all'immobile per come risultanti e quantificati nella su richiamata Relazione Tecnica, danni per i quali si fa espressa riserva di agire in separata sede;
b) in relazione al contratto di locazione n. 3441 di Repertorio del 27/04/2001 (doc.
6 - doc. 4 del Ric. per D.I. ): b1) € 13.723,05 per canoni di locazione scaduti dal 02/04/2018 al
01/04/2019; b2) € 41.169,15 per canoni di locazione dal 02/04/2019 al 01/04/2022 (€
13.723,05 periodo 02/04/2019 – 01/04/2020; € 13.723,05 periodo 02/04/2020 –
01/04/2021; € 13.723,05 periodo 02/04/2021 – 01/04/2022) per violazione L'art. 1590
c.c. conseguenti alla mancata riparazione dei danni eccedenti il normale utilizzo da parte del conduttore, danni che rendono impossibile rilocare l'immobile (cfr. Relazione Tecnica L'Ing. del 25/11/2019 nel procedimento iscritto al n. 9918/2018 Persona_4
R.G. del Tribunale di Catania) (doc.
9 - doc. 3 del Ric. per D.I. ); b3) oltre ai canoni maturandi dal 02/04/2022 fino alla data di corresponsione da parte b3) oltre ai canoni maturandi dal 02/04/2022 fino alla data di corresponsione da parte del conduttore delle somme necessarie per la eliminazione dei gravissimi ed ingenti danni all'immobile per come risultanti e quantificati nella su richiamata Relazione Tecnica, danni per i quali si fa espressa riserva di agire in separata sede;
c) in relazione al contratto di locazione n. 3521 di Repertorio L'8/11/2001 (doc.
7 - doc. 5 del Ric. per D.I. ) : c1) € 64.758,54 per canoni di locazione scaduti dal 14/09/2017 al
13/09/2019 (€ 32.379,27 periodo 14/09/2017 – 13/09/2019; € 32.379,27 periodo
14/09/2018 – 13/09/2019); c2) € 86.344,70 per canoni di locazione scaduti dal 14/09/2019 al 13/05/2022 (€ 32.379,27 periodo 14/09/2019 – 13/09/2020; € 32.379,27 periodo
14//09/2020 – 13/09/2021; € 21.586,16 periodo 14/09/2021 – 13/05/2022) per violazione L'art. 1590 c.c. conseguenti alla mancata riparazione dei danni eccedenti il normale utilizzo da parte del conduttore, danni che rendono impossibile rilocare l'immobile (cfr.
Relazione Tecnica L'Ing. del 25/11/2019 nel procedimento iscritto Persona_4 al n. 9918/2018 R.G. del Tribunale di Catania) (doc.
9 - doc. 3 del Ric. per D.I. ); c3) oltre ai canoni maturandi dal 13/05/2022 fino alla data di corresponsione da parte del conduttore delle somme necessarie per la eliminazione dei gravissimi ed ingenti danni all'immobile per come risultanti e quantificati nella su richiamata Relazione Tecnica, danni per i quali si fa espressa riserva di agire in separata sede;
d) in relazione al contratto di locazione n. 4286 di Repertorio del 04/02/2008 (doc.
8 - doc. 6 del Ric. per D.I. ): d1) € 9.497,14 per canoni di locazione scaduti dal 23/10/2017 al
22/10/2019 (€ 4.748,57 periodo 23/10/2017 – 22/10/2018; € 4.748,57 periodo 23/10/2018
– 22/10/2019); d2) € 12.288,11 per canoni di locazione scaduti dal 23/10/2019 al
22/05/2022 (€ 4.748,57 periodo 23/10/2019 – 22/10/2020; € 4.748,57 periodo 23/10/2020
– 22/10/2021; € 2.790,97 periodo 23/10/2021 – 22/05/2022) per violazione L'art. 1590
c.c. conseguenti alla mancata riparazione dei danni eccedenti il normale utilizzo da parte del conduttore.
Avverso tale ingiunzione il proponeva opposizione con Controparte_4 ricorso del 21/10/2022, depositato il 21/10/2022 innanzi il Tribunale di SA nel quale chiedeva: in via preliminare, accertarsi la legittimazione degli opposti a richiedere l'emissione del provvedimento monitorio e, in caso di esito negativo, dichiararne il difetto;
nel merito, attesa la cessazione degli effetti dei contratti richiamati nel ricorso per ingiunzione, dovuta alla formulazione L'offerta reale di riconsegna, e comunque alla riconsegna, avvenuta il 1° dicembre
2017, degli immobili siti in SA, Via Catania n. 25, locati all'ente opponente dai sigg.ri CP_8
e , accertare e dichiarare che gli opposti non vantavano alcun diritto alla
[...] Parte_4 riscossione dei canoni di locazione richiesti nonché agli interessi sulle somme ingiunte;
conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Il Tribunale di SA, con sentenza n. 244/2024 pubbl. il 31/01/2024 accoglieva l'opposizione e revocava l'opposto decreto. In particolare il primo decidente riteneva dirimente rilevare che i contratti di locazione in forza dei quali era stato chiesto il pagamento dei canoni in epoca successiva al 1° dicembre 2017 (data di riconsegna degli immobili locati), avevano cessato di avere efficacia a seguito della manifestazione di volontà in tal senso manifestata dal
[...] mediante inoltro ai locatori , Controparte_4 Parte_2 Parte_1
e di raccomandata contenente la nota n. 0039143 del 12 luglio 2012, dalla
[...] Parte_4 quale “emergeva in maniera inequivocabile l'intenzione di non rinnovare i rapporti di locazione
e di rilasciare gli immobili che ne erano oggetto”. Riteneva quindi il Tribunale che dalla lettura di tale nota apparisse inequivoca la volontà di disdire alla scadenza i contratti di locazione oggetto di causa dal momento che detta comunicazione risultava essere pervenuta al locatore entro il semestre anteriore la scadenza contrattuale, 2 aprile 2013, ed aveva, quindi, determinato gli effetti propri della disdetta contrattuale.
Avverso tale decisione proponevano appello i locatori meglio generalizzati in atti i quali affidavano il proprio gravame a tre motivi di censura. Con il primo motivo deducevano che la sentenza era errata per violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., L'art. 28 Legge 392/1978 e L'art. 323 c.p.c. e lamentavano che il giudice di primo grado aveva erroneamente proceduto alla ricostruzione dei fatti, senza peraltro qualificare correttamente il contenuto della raccomandata del 12 luglio 2012 dando ad esso il valore di una disdetta laddove gli stessi appellanti nei propri scritti difensivi avevano osservato che in tale atto era da rinvenire tutt'al più un recesso e non la disdetta.
Deducevano che qualora tale atto avesse concretizzato un recesso esso sarebbe stato nullo e illegittimo per l'inesistenza dei motivi posti a base dello stesso non risultando tra quelli previsti nei contratti.
Lamentavano anche l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui la cessazione degli effetti dei contratti di locazione era stata definitivamente accertata con tre sentenze emesse dal
Tribunale di SA : la sentenza n. 1123/2020; la sentenza n. 2264/2021; la sentenza n.
2265/2021 sentenze tutte emesse in procedimenti in cui non sono stati parte gli odierni appellanti,
e comunque afferenti a diverse situazioni giuridiche.
Con il secondo motivo di gravame lamentavano poi la violazione L'art. 2909 c.c. in quanto il giudice di primo grado non aveva tenuto conto che la inesistenza di una disdetta era stata accertata, tra le stesse parti, in via definitiva con vari decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi (cfr: il Decr. Ing.
n. 1214/2016 del Tribunale di SA;
il Decr. Ing. n. 1798/2016 del Tribunale di SA;
il
Decr. Ing. n. 1841/2016).
E infatti la Provincia Regionale di SA aveva pagato i canoni relativi alle annualità 2012 -
2015 ed i locatori, in forza dei suddetti Decreti Ingiuntivi, avevano richiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento per canoni scaduti successivamente al 2015 via via maturati. Il che voleva dire che i contratti di locazione si erano rinnovati automaticamente alla scadenza, secondo quanto espressamente previsto nei contratti medesimi, ed erano regolarmente proseguiti anche dopo la suddetta comunicazione di rilascio del 12/7/2012, di talchè non era intervenuto alcun recesso.
Infatti sui suddetti Decreti Ingiuntivi non opposti recanti intimazione di canoni locativi arretrati si era formato il giudicato che faceva stato fra le stesse parti circa l'esistenza e validità del rapporto sottostante e sulla misura del canone preteso, nonché circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione.
Con il terzo motivo di gravame lamentavano la violazione L'art. 112 c.p.c. e rilevavano che la sentenza era in contrasto con quanto precedentemente deciso sia dal giudice che aveva emesso il Decreto Ingiuntivo, sia dallo stesso giudice di primo grado che aveva concesso la provvisoria esecuzione ai sensi L'art. 648 c.p.c. e ciò anche con riferimento alle somme ingiunte a titolo di risarcimento del danno, il quale a torto era stato ritenuto un credito non liquido, dato che esso era stato commisurato al canone di locazione e dato che l'immobile era stato restituito con gravissimi danni, risultanti nella CTU, che , per la loro entità , non potevano essere riparati dai locatori (i quali avevano accettato la consegna L'immobile facendo salvi tutti i loro diritti nascenti dai contratti di locazione, facendo espressa riserva in relazione ai danni riscontrati e riservandosi di agire per i canoni fino al ripristino L'immobile).
Infine con l'ultimo motivo di censura gli appellanti si dolevano della statuizione sulle spese di lite.
Si costituiva il libero che chiedeva la conferma della decisione Controparte_4 appellata e faceva rilevare che la Corte d'appello aveva trattato identica questione con la sentenza n. 524/2024, emessa il 19 marzo 2024 a conclusione del proc. n. 744/2023 R.G., in relazione ad un giudizio fra le stesse parti in ordine alla durata dei contratti di locazione relativi agli immobili siti in SA, Via Catania n. 25, sentenza con la quale le richieste degli appellanti erano state rigettate.
La Corte, all'udienza del 22 dicembre 2025, raccolte le note conclusionali depositate in atti, poneva la causa in decisione.
***
Tanto esposto in punto di fatto, bisogna innanzi tutto rilevare – quanto al primo motivo di censura
– che, in base agli atti:
-con la delibera di giunta n. 141 del 29 giugno 2012, la Provincia Regionale di SA riteneva non più necessarie e funzionali alle proprie esigenze, fra le altre, tutte le locazioni intrattenute con la Provincia regionale data anche la consegna a breve dei nuovi edifici scolastici siti in c.da Pizzuta in SA (cfr: delibera in atti).
-Con raccomandata del 12 luglio 2012 la provincia preannunciava il rilascio degli immobili locati
“in conseguenza della riorganizzazione della rete scolastica degli istituti di istruzione media di II grado” e richiamava la delibera di giunta n. 141 del 29 giugno 2012 nonché il contenuto di una sentenza del Tribunale di SA n. 1227 del 9/10/2009 con cui si dava atto che i contratti erano scaduti e mai rinnovati (il tenore di tale decisione del 2009 si legge nella delibera n. 141 del 29 giugno 2012 da cui si ricava che tale sentenza statuiva la inefficacia dei contratti di locazione delle amministrazioni pubbliche successivamente alla scadenza contrattuale senza una nuova ed espressa manifestazione di volontà L'Ente nelle forme previste dal proprio ordinamento). Ne consegue pertanto che con la delibera e la raccomandata sopra richiamate la Provincia di
SA nei fatti aderiva ai medesimi principi già statuiti con la sentenza del 2009 e – deducendo che i contratti di locazione in realtà, successivamente alla prima scadenza contrattuale, non erano mai stati validamente rinnovati -, comunicava la riconsegna degli immobili (non si trattava quindi, testualmente di una disdetta, dato che essa avrebbe presupposto la perduranza del contratto, negata invece dalla Provincia).
Nei fatti quindi la Provincia esternava ai locatori che gli effetti dei contratti intercorsi dovevano considerarsi comunque cessati a far data dalla prima scadenza contrattuale successiva al ricevimento da parte dei proprietari di tale nota (ovvero l'8 dicembre 2014 per il contratto sottoscritto il 9 dicembre 1996, il 2 aprile 2013 per quello sottoscritto il 27 aprile 2001, il 15 settembre 2013 per quello sottoscritto il 30 ottobre 2001 e il 4 febbraio 2014 per quello sottoscritto il 4 febbraio 2008, stando al tenore dei vari contratti).
Appare in tutta evidenza – anche se non vi è in atti la sentenza del 2009 posta a base della delibera del 2012– che detta sentenza abbia abbracciato il seguente principio di diritto, fatto proprio dalla
Provincia regionale: “In tema di attività di diritto civile della P.A., nell'ambito della quale vige il principio «formalistico» L'atto scritto ad substantiam, l'invio della disdetta nel termine previsto negozialmente impedisce che possa ritenersi prorogato per facta concludentia il contratto stipulato in forma scritta nel quale pure sia prevista la rinnovazione tacita, a nulla valendo, nel caso che il soggetto pubblico sia un Comune, l'esistenza di successive delibere del consiglio comunale che ne abbiano disposto la proroga, trattandosi di atti meramente interni, di natura preparatoria, inidonei ad impegnare l'ente; una volta verificatisi gli effetti della disdetta, infatti, le parti possono porli nel nulla solo con un ulteriore atto avente natura contrattuale, che, nel caso della P.A., deve rivestire la forma scritta e deve essere stipulato dall'organo legittimato a rappresentare l'ente ed a concludere, in suo nome e per suo conto, i contratti. (ex plurimis Cassazione civile, sez. I,
22/02/2008, n. 4532 in Giust. civ. Mass. 2008, 2, 272).
Si tratta L'invocazione di un principio ratione temporis corretto, anche se ormai superato.
E invero, ormai la giurisprudenza di legittimità ritiene che il contratto di locazione concluso con la pubblica amministrazione si rinnovi per lo stesso periodo in mancanza di disdetta, anche dopo la scadenza del primo rinnovo. Infatti l'operatività del meccanismo della rinnovazione tacita del contratto di locazione, che è previsto dall'art. 28 della legge n. 392/1978, anche dopo la scadenza del primo sessennio, non è incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della pubblica amministrazione deve essere necessariamente manifestata in forma scritta. Difatti, in tali casi, si deve ritenere che l'obbligo della forma scritta, assolto ab origine con la stipula del contratto, validamente permanga e continui a costituire il fattore genetico anche per i sessenni successivi alla conclusione del contratto, in difetto di diniego di rinnovazione da parte del locatore o di disdetta da parte del conduttore alla prima scadenza o di disdetta, ad opera di uno dei contraenti, alle scadenze successive).
Purtuttavia all'epoca della intimazione la Provincia ha inviato la raccomandata del 2012 ritenendo che il contratto con i locatori fosse ormai concluso sia per la già richiamata sentenza del 2009 sia anche (e soprattutto) per la intervenuta e nuova disponibilità di altri locali scolastici, che rendeva inutile proseguire il rapporto (come evidenziato nella delibera del 2012 espressamente richiamata dalla raccomandata).
Ne deriva pertanto che quand'anche si volesse ritenere, in base ai nuovi orientamenti giurisprudenziali, che il contratto si sia tacitamente rinnovato, non è comunque possibile dubitare che la raccomandata del 2012 (così come la precedente delibera del 2012) – considerato il testuale e chiarissimo riferimento al fatto che Provincia riteneva non più necessarie e funzionali alle proprie esigenze tutte le locazioni (data anche la consegna a breve dei nuovi edifici scolastici siti in c.da Pizzuta in SA ) – debba necessariamente essere qualificata come atto contenente un recesso.
E invero il recesso è proprio quell'istituto che sancisce il diritto di una delle parti, locatore o conduttore (affittuario), di sciogliere anticipatamente il contratto rispetto alla sua naturale scadenza per la ricorrenza di specifiche condizioni e modalità previste dalla legge o dal contratto stesso.
Va poi sottolineato che tale recesso era legittimo dato che esso trovava espresso riscontro
(contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti) sia nelle clausole contrattuali prevedenti la facoltà per la Provincia di porre fine alla locazione nel caso di “acquisto, costruzione o concessione in uso gratuito di apposito immobile che consenta la razionale e funzionale sistemazione L'intero istituto”, sia nell'art. 27 della legge n. 392/78 ultimo comma (applicabile anche alle locazioni per attività scolastiche e/o stipulate da enti pubblici territoriali in qualità di conduttori), che stabilisce che “indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata” (gravi motivi, questi, appunto ravvisabili nelle intervenute riorganizzazione e razionalizzazione della rete scolastica degli istituti di istruzione media di secondo grado e nell'acquisita disponibilità, da parte della Provincia
Regionale di SA, di un nuovo edificio scolastico). Ha quindi errato il primo decidente a qualificare la raccomandata del 2012 come disdetta, atteso che non pare dubbio che nella specie essa andasse invece qualificata come recesso (legittimo), ed esercitato peraltro tempestivamente (sei mesi, come da contratto intercorso tra le parti).
Ma in ogni caso, anche qualificando la raccomandata del 2012 come recesso, ne deriva comunque che con essa la Provincia abbia innegabilmente emesso un atto formale volto a interrompere l'accordo locatizio, stante la valutazione di un nuovo assetto organizzativo per gli istituti scolastici e quindi, in sostanza, per la sussistenza di ragioni gravi di convenienza (sussumibili, come detto, nella previsione L'art. 27 della legge n. 392/78 ultimo comma, oltre che nelle clausole pattizie).
Passando al secondo motivo di gravame, non appare alla Corte che sussista alcuna violazione L'art. 2909 c.c. per il fatto che la Provincia abbia comunque pagato (nonostante il predetto recesso) somme afferenti a vari decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi e quindi ritenuti dagli appellanti incompatibili con la esistenza di un recesso o di una disdetta(cfr: il Decr. Ing. n.
1214/2016 del Tribunale di SA;
il Decr. Ing. n. 1798/2016 del Tribunale di SA;
il Decr.
Ing. n. 1841/2016).
E, invero, il pagamento dei canoni per tutto il tempo della detenzione, fino alla riconsegna, non postula alcuna contraddizione rispetto alla già manifestata volontà di recesso da parte L'Ente, né alcuna violazione del giudicato, riguardando semplicemente la corresponsione di una somma comunque dovuta fin tanto che si protrae l'utilizzo del bene e dunque fino alla sua riconsegna.
In tal senso, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che: “La rinnovazione tacita del contratto di locazione postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore dopo la scadenza e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto” (ex plurimis Cassazione civile sez. III, 04/04/2017, n.8670).
Ne deriva che il pagamento dei canoni di locazione formanti oggetto decreti ingiuntivi (ormai irrevocabili) trova la sua unica giustificazione nell'obbligo sancito dall' art. 1591 c.c. in base al quale il conduttore in mora è pur sempre tenuto a dare ai locatori il corrispettivo (canone di locazione) convenuto fino alla riconsegna (ferma restando l'avvenuta cessazione del contratto in conseguenza del recesso del luglio 2012). Pertanto va esclusa la violazione -dedotta dagli appellanti- del giudicato (in quanto, alla stregua della citata norma L'art. 1591 c.c., lo stesso non è incompatibile con la cessazione -comunque determinata dal legittimo esercizio del diritto potestativo di recesso del conduttore- L'efficacia del contratto di locazione).
Per ciò che afferisce poi al terzo motivo di gravame non vi è dubbio che le somme intimate a titolo di risarcimento del danno, quand'anche parametrate al canone di locazione, non potessero essere oggetto di ingiunzione, atteso che esse necessitano di un previo accertamento giudiziale non solo L'AN (che la parte ingiungente ha dato per scontato sulla scorta della espletata CTU espletata peraltro dopo un notevole lasso di tempo dal rilascio degli immobili ) ma anche nel . CP_9
Ora, gli ingiungenti hanno parametrato genericamente il danno all'importo dei canoni locativi
(anche dopo la restituzione dei beni) ma hanno fatto ciò in modo unilaterale, senza un riferimento proporzionato alla entità di essi e alla tipologia.
Ne consegue che anche in relazione a tale aspetto la decisione del primo giudice non è censurabile.
Da quanto sopra detto appare quindi alla Corte che l'appello meriti il rigetto, sia pure – in relazione al solo primo motivo – con argomentazioni differenti da quelle espresse dal primo giudice.
Ne deriva che ferme restando le spese di lite già statuite nel primo grado, quelle afferenti al presente grado vanno poste necessariamente sugli appellanti a causa della loro soccombenza.
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria,
e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra 260.001 a 520.000 euro).
Atteso il rigetto L'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte L'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione,
a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 268/2024 R.G.C.A., rigetta l'appello;
condanna gli appellanti al rimborso, in favore L'appellato delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 17.252,00 per compensi di avvocato (di cui euro 3.544,00 per fase di studio;
euro 2338,00 per fase introduttiva;
euro 5206,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 6164,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte L'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione seconda della Corte in data 23 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Nicolo' Crasci'