Articolo 18 della Legge 6 marzo 1998, n. 40
Articolo 17Articolo 19
Versione
27 marzo 1998
Art. 18. Misure straordinarie di accoglienza
per eventi eccezionali 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i ministri degli affari esteri, dell'Interno, per la solidarieta' sociale e con gli altri ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 43, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
Entrata in vigore il 27 marzo 1998
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