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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/10/2025, n. 4320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4320 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 4187/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4187/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 28 ottobre 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giuseppina, NA Impemba
RICORRENTE
E
nata il [...] ad [...], C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Sangiovanni CodiceFiscale_2
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 28.10.2025, sentite le parti, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni precisate, la causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.06.2025 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con nel Comune di Altavilla Silentina (Sa) in data CP_1
13.07.1985 e che dalla loro unione erano nati e , ormai maggiorenni ed autosufficienti. Per_1 Per_2
1 r.g. 4187/2025
In particolare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno con sentenza non definitiva n. 2117/2021 pubbl. il 30/06/2021 aveva dichiarato la separazione dei predetti coniugi.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 19.09.2025 anche la resistente, si costituiva in giudizio CP_1
e non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. All'udienza del 28.10.2025 le parti comparivano innanzi al Giudice personalmente e chiedevano la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, in assenza di ulteriori domande da parte dei soggetti legittimati, occorre procedere unicamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla deve disporsi con riguardo all'assegno divorzile.
Devono essere compiute le formalità di legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13.07.1985 nel comune di Altavilla Silentina (Sa) tra , nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1
e , nata il [...] ad [...], C.F.: C.F._1 CP_1
2 r.g. 4187/2025
, trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di Altavilla Silentina CodiceFiscale_2
(Sa) al n. 14 Parte II Serie A Ufficio 1, anno 1985;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altavilla Silentina (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4187/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 28 ottobre 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giuseppina, NA Impemba
RICORRENTE
E
nata il [...] ad [...], C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Sangiovanni CodiceFiscale_2
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 28.10.2025, sentite le parti, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni precisate, la causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.06.2025 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con nel Comune di Altavilla Silentina (Sa) in data CP_1
13.07.1985 e che dalla loro unione erano nati e , ormai maggiorenni ed autosufficienti. Per_1 Per_2
1 r.g. 4187/2025
In particolare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno con sentenza non definitiva n. 2117/2021 pubbl. il 30/06/2021 aveva dichiarato la separazione dei predetti coniugi.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 19.09.2025 anche la resistente, si costituiva in giudizio CP_1
e non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. All'udienza del 28.10.2025 le parti comparivano innanzi al Giudice personalmente e chiedevano la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, in assenza di ulteriori domande da parte dei soggetti legittimati, occorre procedere unicamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla deve disporsi con riguardo all'assegno divorzile.
Devono essere compiute le formalità di legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13.07.1985 nel comune di Altavilla Silentina (Sa) tra , nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1
e , nata il [...] ad [...], C.F.: C.F._1 CP_1
2 r.g. 4187/2025
, trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di Altavilla Silentina CodiceFiscale_2
(Sa) al n. 14 Parte II Serie A Ufficio 1, anno 1985;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altavilla Silentina (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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