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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2024, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 5495 /2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Antonio Buccaro Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Dott.ssa Simona Iavazzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5495/2023 R.G., posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 30 ottobre 2024, avente ad oggetto
“ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promossa da:
, c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Manfredonia, al Corso Roma n. 24, presso lo studio degli avv.ti
DI SABATO ONORINO CARMELO, c.f. e DI C.F._2
SABATO RAFFAELE PIO, c.f. , dai quali è C.F._3
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE
CONTRO
, c.f.: , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._4
in Manfredonia, alla Via G. Di Vittorio n. 14, presso lo studio degli avv.ti
SALVEMINI ANGELO, c.f. e DE PADOVA C.F._5
MICHELA, c.f. , dai quali è rappresentata e difesa in C.F._6
virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
- RESISTENTE
E
CP_2
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10.11.2023 , premesso che Parte_1
dalla relazione sentimentale con era nata la figlia Controparte_1 Per_1
(nt.a il 28.06.2023), chiedeva all'intestato Tribunale: di affidare la figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
di disciplinare il diritto di visita paterno nei termini dallo stesso indicati;
di prevedere un assegno di mantenimento a suo carico per la minore di euro
150,00 mensili;
di prevedere l'obbligo, a carico di entrambi i genitori, di provvedere alle spese straordinarie nell'interesse della figlia;
di disporre le detrazioni fiscali per la figlia al 50% fra i due genitori e la percezione dell'A.U.U. in via esclusiva in favore della CP_1
In particolare, il ricorrente deduceva a fondamento delle sue domande: che le parti non avevano mai convissuto e, mentre il ricorrente viveva con la nonna paterna, la resistente viveva con i propri genitori;
che il rapporto tra le parti inizialmente era alquanto sereno, tanto che il ricorrente assisteva anche alla nascita della figlia, salvo poi verificarsi un cambiamento immotivato della situazione dopo le dimissioni dall'ospedale della resistente;
che, in forza di tale condizione tra le parti, la resistente aveva provveduto al riconoscimento esclusivo della figlia;
che, in data 22/09/2023, il ricorrente provvedeva al riconoscimento della minore, grazie al consenso indispensabile della
[...]
con conseguente instaurazione del procedimento volto ad attribuire CP_1
alla minore il cognome paterno;
che, dalla nascita della piccola, il ricorrente aveva visto sua figlia circa tre volte e con grandi difficoltà e,
- 2 -
successivamente, gli veniva negata la possibilità di vederla, oltre a non ricevere più alcuna sua notizia.
In data 5.01.2024 si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva, in via preliminare, di disporre l'acquisizione presso gli organi di polizia e/o
Prefettura degli atti e delle risultanze relativi all'accertamento del possesso di sostanze stupefacenti a carico del ricorrente e di disporre ogni accertamento utile alla verifica dello stato di tossicodipendenza del e della Pt_1
consequenziale incidenza sul suo stato psicofisico;
nel merito, invece, chiedeva all'esito degli accertamenti chiesti, di disporre ogni opportuno provvedimento nell'interesse esclusivo della minore circa l'affidamento congiunto o esclusivo, in ogni caso con collocazione stabile presso la madre;
di disciplinare gli incontri padre-figlia secondo le modalità che il Tribunale avrebbe ritenuto più opportune, anche ricorrendo agli incontri protetti;
di rigettare l'avversa richiesta di mantenimento di soli euro 150,00 a carico del ricorrente, richiedendo che quest'ultimo contribuisca al mantenimento della minore con almeno 250,00 euro mensili o nella misura ritenuta equa dal
Tribunale, oltre a concorrere alle spese straordinarie al 50%; di porre la percezione dell'A.U.U. in suo esclusivo favore.
Nello specifico, la resistente deduceva che il ricorrente aveva omesso i veri motivi che l'avevano indotta non solo ad interrompere la loro relazione, ma soprattutto ad evitare di affidare la bambina alle cure del padre.
Infatti, a giustificazione delle proprie richieste, la resistente esponeva le motivazioni sottostanti, ponendo al centro l'interesse primario della tutela della minore, specificando: che il ricorrente, subito dopo aver assistito alla nascita della bambina, si era dimostrato inaffidabile, rendendosi irreperibile;
che, sin dal principio, la loro relazione era stata costernata di litigi, che culminavano in violenze e minacce, sia fisiche che verbali, che, dietro continue promesse di cambiamento, venivano subite in silenzio;
che tali atteggiamenti, giustificati dal ricorrente come alterazioni dovute all'abuso di sostanze alcoliche, in realtà si scoprivano essere legati all'uso di sostanze
- 3 -
stupefacenti; inoltre, la stessa asseriva che lo stato di assuntore di sostanze stupefacenti era stato anche oggetto di accertamento da parte delle Forze dell'ordine in quanto, in occasione di un fermo, veniva ritrovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish e veniva pertanto segnalato e deferito amministrativamente ai sensi dell'art. 75 del DPR 209 del
1990.
La stessa precisava che il suo intento non era quello di impedire gli incontri del padre con la bambina ma, vista la situazione e la tenera età, chiedeva che avvenissero solo in sua presenza o di quella dei nonni paterni;
produceva contestualmente alcune conversazioni e fotografie, a sostegno di tutto quanto da lei esposto.
Il ricorrente, con memoria ex art. 473-bis 17, comma 1, c.p.c., contestava la ricostruzione dei fatti fornita dalla resistente, in quanto, a suo dire, assolutamente non rispondenti al vero e privi di supporto probatorio.
La resistente, con la memoria, reiterava le conclusioni già esposte e, con note di trattazione scritta per l'udienza del 7.02.2024, ribadiva le proprie richieste istruttorie.
Il Giudice, in data 8.02.24, pronunciava l'ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c., con la quale adottava i provvedimenti provvisori nei seguenti termini: letti gli atti del presente procedimento avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale nell'ambito della filiazione naturale involgente la minore , nata a [...] il [...]; Persona_2 rilevato come la resistente abbia sollecitato l'acquisizione presso gli organi di polizia e/o Prefettura degli atti e risultanze relativi all'accertamento del possesso di sostanze stupefacenti a carico del nonché Parte_1
ogni accertamento utile alla verifica dello stato di tossicodipendenza del sig.
e della consequenziale incidenza dello stesso sul suo Parte_1
stato psicofisico;
inoltre, considerato il preminente interesse della minore, al perseguimento del quale il Tribunale orienta la propria attività, ed alla luce di quanto dedotto relativamente alle condizioni psicofisiche di asserita
- 4 -
dipendenza del ricorrente – anche al fine di fugare ogni dubbio in merito – invita parte ricorrente a rivolgersi al SERD territorialmente competente nonché a depositare attestazione in ordine alla propria iscrizione nonché all'esito periodico dei relativi controlli ai fini del presente giudizio entro la prossima udienza;
riserva all'esito della prossima udienza o alla decisione collegiale ogni ulteriore provvedimento a modifica dell'attuale, lasciando inteso che nelle more viga il regime ordinario dell'affido condiviso della minore con collocazione della stessa presso la madre;
ritenuto, allo stato, alla luce di quanto esposto nonché della tenerissima età della minore, nata nel giugno 2023, di poter autorizzare che il padre veda la figlia solo alla presenza della madre, o di altro familiare o persona di fiducia di quest'ultima, previo accordo con la stessa (in mancanza di accordo il mercoledì ed il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17), per due pomeriggi alla settimana per circa due ore;
ove le predette modalità non daranno esito positivo ci si riserva di disporre incontri protetti padre-figlia; ritenuto di dover riconoscere un assegno di mantenimento in favore della resistente quale contributo al mantenimento della predetta minore a carico del padre, odierno ricorrente - tenuto conto degli attuali redditi così come dedotti dalle parti - pertanto, pone a carico di un assegno mensile pari Parte_1 ad € 200,00 da corrispondere a entro il giorno 5 di ciascun Controparte_1
mese, oltre rivalutazione come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Foggia;
assegno unico universale se dovuto in favore della minore da corrispondere al 100% in favore di di alla luce della concorde richiesta delle parti sul CP_1 CP_1 punto”; pertanto, invitava il ricorrente a iscriversi al SERD, onerando la produzione degli esiti degli esami entro la successiva udienza, sollecitava il
PM affinché trasmettesse ogni atto, non coperto da segreto, utile ai fini del presente giudizio quali precedenti penali e di polizia riguardanti il ricorrente e, rigettando le istanze istruttorie, fissava l'udienza per la discussione della causa e per la precisazione delle conclusioni.
- 5 -
Successivamente, le parti convenivano che gli incontri padre-figlia avvenissero in modalità protetta, con successivo deposito della relazione del
Consultorio familiare di Manfredonia.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 30.10.2024, il ricorrente esponeva le proprie conclusioni, chiedendo al Tribunale: l'affido congiunto della minore, con collocazione presso la madre;
di confermare il mantenimento mensile a suo carico di euro 200,00; di confermare la corresponsione al 100% dell'A.U.U. in favore della resistente;
di confermare che le visite padre-figlia avvengano in modalità protetta presso il Consultorio familiare territorialmente competente;
di disporre che le visite, regolate con ordinanza dell'8.02.2024 in due a settimana della durata di due ore ciascuna, si sono poi ridotte, per esigenze del Consultorio familiare, ad una settimanale di appena un'ora, vengano aumentate nel numero (almeno a due settimanali) o nella durata (almeno due ore per visita); di disporre che sia il Consultorio familiare che il SERD relazionino, a cadenza semestrale ed ognuno per sua competenza, sia il percorso padre–figlia che quello proprio.
All'uopo, allegava la relazione del SERD del 23.10.2024, come richiesta dal
Giudice.
Con note di trattazione scritta, invece, la resistente domandava che la causa fosse decisa solo dopo il deposito di documentazione attestante l'iscrizione al
SERD del ricorrente e previa trasmissione di atti relativi a eventuali procedimenti penali o di polizia sullo stesso e, dopo aver letto la relazione del
SERD, con note integrative, eliminato ogni qualsivoglia dubbio sulla situazione del ricorrente, esponeva, di conseguenza, in maniera dettagliata le sue conclusioni, richiedendo: l'affido esclusivo della minore;
di disporre gli incontri padre-figlia in maniera protetta secondo le modalità e i tempi che il
Tribunale, di concerto con i Servizi Sociali territorialmente competenti, riterrà più opportune nell'interesse esclusivo della minore;
di porre a carico del l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia minore, Pt_1 ponendo un assegno di mantenimento nella misura non inferiore ad € 200,00
- 6 -
mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore;
di disporre in suo favore la percezione al 100% dell'A.U.U..
All'udienza del 30.10.24, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, come da nuovo rito Cartabia.
******
Ebbene, il Collegio ritiene la causa matura per la decisione allo stato degli atti, risultando la documentazione acquisita e depositata sufficiente alla luce del complessivo quadro delineato dalle parti.
Dispone l'art. 337 ter c.c., in tema di provvedimenti relativi all'esercizio di responsabilità genitoriale e, specificatamente, in punto di affidamento e mantenimento di figli, che il giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole sempre e solo avendo di mira il perseguimento dell'interesse degli stessi.
2. In merito all'affidamento e alla collocazione della minore.
Quanto al regime di affidamento della piccola va rilevato come vi sia Per_1
contrasto tra le parti, in quanto parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso, mentre parte resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter
c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole
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per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n.
18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n.
26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, nel caso di specie, emerge allo stato una parziale inadeguatezza genitoriale paterna, conseguente al suo stato di tossicodipendenza, che determina l'impossibilità di disporre l'affido condiviso proprio per non arrecare pregiudizio alla figlia.
Infatti, nonostante il avesse negato durante tutto il procedimento di Pt_1
fare uso di sostanze stupefacenti ed alcol, opponendosi a tutte le prove prodotte dalla resistente che dimostravano il contrario, dalla relazione depositata del SERD di Manfredonia affiora la conferma che lo stesso è affetto da "Disturbo da uso di Cocaina;
Disturbo da uso di Cannabinoidi;
Disturbo da uso di Alcol".
Dalla predetta relazione emerge che lo stesso, all'inizio del suo percorso diagnostico-terapeutico, iniziato in data 14.02.2024, aveva dichiarato di non far più uso di sostanze, ma sin dai primi controlli cui è stato sottoposto (che si eseguono due volte a settimana, i lunedì e i giovedì non festivi) è risultato positivo alla cocaina, ai cannabinoidi e all'alcol e, anche dagli ultimi cinque esami tossicologici delle urine svoltosi dall'11.09.2024 in poi, è risultato positivo ai cannabinoidi e, in data recente del 21.10.2024, anche alla cocaina.
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Inoltre, si attesta una frequenza del Servizio discontinua e non costante, avendo il interrotto il percorso diagnostico-terapeutico per circa Pt_1
cinque mesi, salvo poi ritornarvi in data 11.09.2024 e risultare, appunto, di nuovo positivo alle suddette sostanze, non volendo peraltro sostenere colloqui psicologici di sostegno.
Quindi, nonostante il percorso iniziato presso il SERD, non si è verificato alcun miglioramento.
Alla luce di tanto il collegio ritiene che l'affido al padre potrebbe essere contrario all'interesse della minore, che assume in questa sede valore preminente. Pertanto, in ordine al regime di affidamento della minore, ritiene il Collegio che sussistano gravi ed evidenti ragioni per derogare al regime ordinario di affido condiviso della prole, ai sensi degli artt. 337 ter e quater
c.c., prevedendo l'affido esclusivo della minore alla madre, presso la quale la prima continuerà ad essere prevalentemente collocata.
Va, quindi, accolta la domanda di affido esclusivo avanzata dalla CP_1
con collocazione presso di lei.
La carenza genitoriale paterna e, soprattutto, la necessità che le decisioni riguardanti la figlia vengano prese con una certa celerità, evitando che per qualsiasi questione la resistente si confronti con il ricorrente, impongono di prevedere che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c., le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali (c.d. affidamento super esclusivo),
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come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Per quanto riguarda la domanda del ricorrente volta ad ottenere semestralmente una relazione dal SERD, appare infondata, in quanto, ai fini del presente procedimento, è sufficiente la relazione già depositata, che si è rivelata fondamentale al fine di adottare i provvedimenti più opportuni nell'interesse della minore, emergendo la necessità che il inizi un Pt_1
percorso di disintossicazione, oltreché nel proprio interesse, anche e soprattutto al fine di poter recuperare una bigenitorialità piena ove vi fossero i presupposti per ristabilire un affido condiviso.
3.In merito al diritto di visita del genitore non collocatario.
Venendo alle visite paterne, il Giudice, nell'ordinanza dell' 8.02.2024, aveva disposto, in considerazione della situazione e della tenerissima età della minore, che gli incontri padre-figlia avvenissero in presenza della madre o con una persona di fiducia della resistente o, in alternativa, attraverso incontri protetti;
le parti, al fine di evitare inutili litigi, avevano convenuto che gli incontri si svolgessero in modalità protetta presso il Consultorio familiare.
Il ricorrente chiede la conferma del proseguo degli incontri con tale modalità, la resistente, dopo aver appreso quanto riportato nella relazione del SERD, chiede a sua volta al Tribunale e ai Servizi Sociali territorialmente competenti di disporre gli incontri in modalità protetta secondo le modalità e i tempi ritenuti più consoni nell'interesse della minore.
Si deve tener conto che, dalla relazione prodotta della psicologa del
Consultorio di Manfredonia incaricata di occuparsi del caso, emerge l'esito
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positivo degli incontri tenutesi in modalità protetta, nella quale si attesta che gli incontri avvengono presso il Consultorio già dal 28 agosto, a cadenza settimanale, con un notevole miglioramento dei rapporti padre-figlia, rispetto alla diffidenza iniziale della bambina e con ampia collaborazione anche della madre.
Pertanto, sulle visite paterne che costituiscono un diritto-dovere che entrambe le parti sono tenute a rispettare, alla luce di quanto sopra esposto e, in particolare, tenuto conto delle criticità riscontrate in ordine alla condizione del padre, si reputa conforme all'interesse della minore che, allo stato, il padre possa proseguire gli incontri con la bambina solo presso il Consultorio familiare di Manfredonia, che continuerà ad organizzare incontri in spazio neutro tra il genitore e la bambina, sotto la vigilanza del Giudice Tutelare, cui deve essere trasmessa, ogni sei mesi, un'apposita relazione.
Sulla richiesta del ricorrente di poter stare più tempo con la bambina, in quanto gli incontri si sono sempre svolti una volta alla settimana e per circa un'ora, questo andrà stabilito sulla base delle disponibilità del Consultorio, che provvederà, in base alle esigenze, ad un'apposita calendarizzazione, possibilmente stabilendo gli incontri per due volte alla settimana o per una volta alla settimana per più di un'ora.
4.In merito al mantenimento della minore.
Relativamente al mantenimento della minore, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di
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entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del ricorrente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento della figlia minore, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Sul punto, il ricorrente, nel ricorso introduttivo, chiedeva un assegno di mantenimento a proprio carico per la minore di euro 150,00, ma, a seguito dell'ordinanza del Giudice, chiede la conferma dell'importo stabilito nel provvedimento di euro 200,00 mensili, ritenuto dunque congruo.
La invece, richiedeva un assegno di mantenimento non inferiore CP_1 ad euro 250,00, salvo poi, nell'atto conclusivo, chiederlo in misura non inferiore ad euro 200,00.
Sulla situazione economica e reddituale delle parti, dagli atti emerge che entrambi si trovano in stato di disoccupazione ma, per far fronte alle esigenze della minore, la resistente si avvale del supporto economico dei propri genitori.
Alla luce di quanto sopra esposto, considerate le notevoli esigenze effettive della minore, di poco più di un anno di età, l'assenza di periodi di permanenza presso il padre che comunque al momento è disoccupato e non essendo state provate circostanze sopravvenute, il Collegio ritiene dunque congruo confermare quanto già stabilito nell'ordinanza del Giudice dell'8/02/2024, onerando il ricorrente del versamento alla resistente, entro il giorno cinque di ciascun mese, della somma mensile di euro 200,00, a titolo di mantenimento della figlia minore da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
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L'A.U.U., se dovuto per la minore, è pacifico che vada percepito interamente dalla vista la richiesta concorde sul punto delle parti nonché alla CP_1
luce del disposto affido super-esclusivo della minore in favore della madre.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, in quanto, nonostante la soccombenza del ricorrente in punto di affidamento, si deve dare atto che quest'ultimo ha agito al fine di ottenere la regolamentazione dei rapporti personali ed economici nei riguardi della figlia minore, mostrandosi disponibile a contribuire al suo mantenimento e ad adempiere ai propri doveri, di fatto ottenendo anche una legittima regolamentazione del diritto di visita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre Per_1
, con collocazione presso la stessa e con facoltà per la Controparte_1
genitrice di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
2. disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva, all'uopo sollecitando i Servizi Sociali che si avvalgono dell'ausilio del Consultorio di
Manfredonia, a cui si delega quanto specificato con la presente;
3. pone, a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia minore mediante il versamento a Per_1 CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 200,00 rivalutabili
[...]
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del
50% alle spese straordinarie nell'interesse della predetta figlia, così come Contr previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il;
4. riconosce il diritto della resistente di richiedere e percepire il 100% dell'assegno unico universale dovuto per la figlia minore;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- 13 -
6. dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza ai
Servizi Sociali territorialmente competenti e al Consultorio di Manfredonia, affinché monitorino e forniscano sostegno alla minore ed alle parti secondo quanto indicato in motivazione, segnalando ogni comportamento pregiudizievole per la minore al GT.
Così deciso in Foggia il 26.11.2024 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Antonio Buccaro Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Dott.ssa Simona Iavazzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5495/2023 R.G., posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 30 ottobre 2024, avente ad oggetto
“ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promossa da:
, c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Manfredonia, al Corso Roma n. 24, presso lo studio degli avv.ti
DI SABATO ONORINO CARMELO, c.f. e DI C.F._2
SABATO RAFFAELE PIO, c.f. , dai quali è C.F._3
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE
CONTRO
, c.f.: , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._4
in Manfredonia, alla Via G. Di Vittorio n. 14, presso lo studio degli avv.ti
SALVEMINI ANGELO, c.f. e DE PADOVA C.F._5
MICHELA, c.f. , dai quali è rappresentata e difesa in C.F._6
virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
- RESISTENTE
E
CP_2
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10.11.2023 , premesso che Parte_1
dalla relazione sentimentale con era nata la figlia Controparte_1 Per_1
(nt.a il 28.06.2023), chiedeva all'intestato Tribunale: di affidare la figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
di disciplinare il diritto di visita paterno nei termini dallo stesso indicati;
di prevedere un assegno di mantenimento a suo carico per la minore di euro
150,00 mensili;
di prevedere l'obbligo, a carico di entrambi i genitori, di provvedere alle spese straordinarie nell'interesse della figlia;
di disporre le detrazioni fiscali per la figlia al 50% fra i due genitori e la percezione dell'A.U.U. in via esclusiva in favore della CP_1
In particolare, il ricorrente deduceva a fondamento delle sue domande: che le parti non avevano mai convissuto e, mentre il ricorrente viveva con la nonna paterna, la resistente viveva con i propri genitori;
che il rapporto tra le parti inizialmente era alquanto sereno, tanto che il ricorrente assisteva anche alla nascita della figlia, salvo poi verificarsi un cambiamento immotivato della situazione dopo le dimissioni dall'ospedale della resistente;
che, in forza di tale condizione tra le parti, la resistente aveva provveduto al riconoscimento esclusivo della figlia;
che, in data 22/09/2023, il ricorrente provvedeva al riconoscimento della minore, grazie al consenso indispensabile della
[...]
con conseguente instaurazione del procedimento volto ad attribuire CP_1
alla minore il cognome paterno;
che, dalla nascita della piccola, il ricorrente aveva visto sua figlia circa tre volte e con grandi difficoltà e,
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successivamente, gli veniva negata la possibilità di vederla, oltre a non ricevere più alcuna sua notizia.
In data 5.01.2024 si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva, in via preliminare, di disporre l'acquisizione presso gli organi di polizia e/o
Prefettura degli atti e delle risultanze relativi all'accertamento del possesso di sostanze stupefacenti a carico del ricorrente e di disporre ogni accertamento utile alla verifica dello stato di tossicodipendenza del e della Pt_1
consequenziale incidenza sul suo stato psicofisico;
nel merito, invece, chiedeva all'esito degli accertamenti chiesti, di disporre ogni opportuno provvedimento nell'interesse esclusivo della minore circa l'affidamento congiunto o esclusivo, in ogni caso con collocazione stabile presso la madre;
di disciplinare gli incontri padre-figlia secondo le modalità che il Tribunale avrebbe ritenuto più opportune, anche ricorrendo agli incontri protetti;
di rigettare l'avversa richiesta di mantenimento di soli euro 150,00 a carico del ricorrente, richiedendo che quest'ultimo contribuisca al mantenimento della minore con almeno 250,00 euro mensili o nella misura ritenuta equa dal
Tribunale, oltre a concorrere alle spese straordinarie al 50%; di porre la percezione dell'A.U.U. in suo esclusivo favore.
Nello specifico, la resistente deduceva che il ricorrente aveva omesso i veri motivi che l'avevano indotta non solo ad interrompere la loro relazione, ma soprattutto ad evitare di affidare la bambina alle cure del padre.
Infatti, a giustificazione delle proprie richieste, la resistente esponeva le motivazioni sottostanti, ponendo al centro l'interesse primario della tutela della minore, specificando: che il ricorrente, subito dopo aver assistito alla nascita della bambina, si era dimostrato inaffidabile, rendendosi irreperibile;
che, sin dal principio, la loro relazione era stata costernata di litigi, che culminavano in violenze e minacce, sia fisiche che verbali, che, dietro continue promesse di cambiamento, venivano subite in silenzio;
che tali atteggiamenti, giustificati dal ricorrente come alterazioni dovute all'abuso di sostanze alcoliche, in realtà si scoprivano essere legati all'uso di sostanze
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stupefacenti; inoltre, la stessa asseriva che lo stato di assuntore di sostanze stupefacenti era stato anche oggetto di accertamento da parte delle Forze dell'ordine in quanto, in occasione di un fermo, veniva ritrovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish e veniva pertanto segnalato e deferito amministrativamente ai sensi dell'art. 75 del DPR 209 del
1990.
La stessa precisava che il suo intento non era quello di impedire gli incontri del padre con la bambina ma, vista la situazione e la tenera età, chiedeva che avvenissero solo in sua presenza o di quella dei nonni paterni;
produceva contestualmente alcune conversazioni e fotografie, a sostegno di tutto quanto da lei esposto.
Il ricorrente, con memoria ex art. 473-bis 17, comma 1, c.p.c., contestava la ricostruzione dei fatti fornita dalla resistente, in quanto, a suo dire, assolutamente non rispondenti al vero e privi di supporto probatorio.
La resistente, con la memoria, reiterava le conclusioni già esposte e, con note di trattazione scritta per l'udienza del 7.02.2024, ribadiva le proprie richieste istruttorie.
Il Giudice, in data 8.02.24, pronunciava l'ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c., con la quale adottava i provvedimenti provvisori nei seguenti termini: letti gli atti del presente procedimento avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale nell'ambito della filiazione naturale involgente la minore , nata a [...] il [...]; Persona_2 rilevato come la resistente abbia sollecitato l'acquisizione presso gli organi di polizia e/o Prefettura degli atti e risultanze relativi all'accertamento del possesso di sostanze stupefacenti a carico del nonché Parte_1
ogni accertamento utile alla verifica dello stato di tossicodipendenza del sig.
e della consequenziale incidenza dello stesso sul suo Parte_1
stato psicofisico;
inoltre, considerato il preminente interesse della minore, al perseguimento del quale il Tribunale orienta la propria attività, ed alla luce di quanto dedotto relativamente alle condizioni psicofisiche di asserita
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dipendenza del ricorrente – anche al fine di fugare ogni dubbio in merito – invita parte ricorrente a rivolgersi al SERD territorialmente competente nonché a depositare attestazione in ordine alla propria iscrizione nonché all'esito periodico dei relativi controlli ai fini del presente giudizio entro la prossima udienza;
riserva all'esito della prossima udienza o alla decisione collegiale ogni ulteriore provvedimento a modifica dell'attuale, lasciando inteso che nelle more viga il regime ordinario dell'affido condiviso della minore con collocazione della stessa presso la madre;
ritenuto, allo stato, alla luce di quanto esposto nonché della tenerissima età della minore, nata nel giugno 2023, di poter autorizzare che il padre veda la figlia solo alla presenza della madre, o di altro familiare o persona di fiducia di quest'ultima, previo accordo con la stessa (in mancanza di accordo il mercoledì ed il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17), per due pomeriggi alla settimana per circa due ore;
ove le predette modalità non daranno esito positivo ci si riserva di disporre incontri protetti padre-figlia; ritenuto di dover riconoscere un assegno di mantenimento in favore della resistente quale contributo al mantenimento della predetta minore a carico del padre, odierno ricorrente - tenuto conto degli attuali redditi così come dedotti dalle parti - pertanto, pone a carico di un assegno mensile pari Parte_1 ad € 200,00 da corrispondere a entro il giorno 5 di ciascun Controparte_1
mese, oltre rivalutazione come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Foggia;
assegno unico universale se dovuto in favore della minore da corrispondere al 100% in favore di di alla luce della concorde richiesta delle parti sul CP_1 CP_1 punto”; pertanto, invitava il ricorrente a iscriversi al SERD, onerando la produzione degli esiti degli esami entro la successiva udienza, sollecitava il
PM affinché trasmettesse ogni atto, non coperto da segreto, utile ai fini del presente giudizio quali precedenti penali e di polizia riguardanti il ricorrente e, rigettando le istanze istruttorie, fissava l'udienza per la discussione della causa e per la precisazione delle conclusioni.
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Successivamente, le parti convenivano che gli incontri padre-figlia avvenissero in modalità protetta, con successivo deposito della relazione del
Consultorio familiare di Manfredonia.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 30.10.2024, il ricorrente esponeva le proprie conclusioni, chiedendo al Tribunale: l'affido congiunto della minore, con collocazione presso la madre;
di confermare il mantenimento mensile a suo carico di euro 200,00; di confermare la corresponsione al 100% dell'A.U.U. in favore della resistente;
di confermare che le visite padre-figlia avvengano in modalità protetta presso il Consultorio familiare territorialmente competente;
di disporre che le visite, regolate con ordinanza dell'8.02.2024 in due a settimana della durata di due ore ciascuna, si sono poi ridotte, per esigenze del Consultorio familiare, ad una settimanale di appena un'ora, vengano aumentate nel numero (almeno a due settimanali) o nella durata (almeno due ore per visita); di disporre che sia il Consultorio familiare che il SERD relazionino, a cadenza semestrale ed ognuno per sua competenza, sia il percorso padre–figlia che quello proprio.
All'uopo, allegava la relazione del SERD del 23.10.2024, come richiesta dal
Giudice.
Con note di trattazione scritta, invece, la resistente domandava che la causa fosse decisa solo dopo il deposito di documentazione attestante l'iscrizione al
SERD del ricorrente e previa trasmissione di atti relativi a eventuali procedimenti penali o di polizia sullo stesso e, dopo aver letto la relazione del
SERD, con note integrative, eliminato ogni qualsivoglia dubbio sulla situazione del ricorrente, esponeva, di conseguenza, in maniera dettagliata le sue conclusioni, richiedendo: l'affido esclusivo della minore;
di disporre gli incontri padre-figlia in maniera protetta secondo le modalità e i tempi che il
Tribunale, di concerto con i Servizi Sociali territorialmente competenti, riterrà più opportune nell'interesse esclusivo della minore;
di porre a carico del l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia minore, Pt_1 ponendo un assegno di mantenimento nella misura non inferiore ad € 200,00
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mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore;
di disporre in suo favore la percezione al 100% dell'A.U.U..
All'udienza del 30.10.24, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, come da nuovo rito Cartabia.
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Ebbene, il Collegio ritiene la causa matura per la decisione allo stato degli atti, risultando la documentazione acquisita e depositata sufficiente alla luce del complessivo quadro delineato dalle parti.
Dispone l'art. 337 ter c.c., in tema di provvedimenti relativi all'esercizio di responsabilità genitoriale e, specificatamente, in punto di affidamento e mantenimento di figli, che il giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole sempre e solo avendo di mira il perseguimento dell'interesse degli stessi.
2. In merito all'affidamento e alla collocazione della minore.
Quanto al regime di affidamento della piccola va rilevato come vi sia Per_1
contrasto tra le parti, in quanto parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso, mentre parte resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter
c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole
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per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n.
18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n.
26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, nel caso di specie, emerge allo stato una parziale inadeguatezza genitoriale paterna, conseguente al suo stato di tossicodipendenza, che determina l'impossibilità di disporre l'affido condiviso proprio per non arrecare pregiudizio alla figlia.
Infatti, nonostante il avesse negato durante tutto il procedimento di Pt_1
fare uso di sostanze stupefacenti ed alcol, opponendosi a tutte le prove prodotte dalla resistente che dimostravano il contrario, dalla relazione depositata del SERD di Manfredonia affiora la conferma che lo stesso è affetto da "Disturbo da uso di Cocaina;
Disturbo da uso di Cannabinoidi;
Disturbo da uso di Alcol".
Dalla predetta relazione emerge che lo stesso, all'inizio del suo percorso diagnostico-terapeutico, iniziato in data 14.02.2024, aveva dichiarato di non far più uso di sostanze, ma sin dai primi controlli cui è stato sottoposto (che si eseguono due volte a settimana, i lunedì e i giovedì non festivi) è risultato positivo alla cocaina, ai cannabinoidi e all'alcol e, anche dagli ultimi cinque esami tossicologici delle urine svoltosi dall'11.09.2024 in poi, è risultato positivo ai cannabinoidi e, in data recente del 21.10.2024, anche alla cocaina.
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Inoltre, si attesta una frequenza del Servizio discontinua e non costante, avendo il interrotto il percorso diagnostico-terapeutico per circa Pt_1
cinque mesi, salvo poi ritornarvi in data 11.09.2024 e risultare, appunto, di nuovo positivo alle suddette sostanze, non volendo peraltro sostenere colloqui psicologici di sostegno.
Quindi, nonostante il percorso iniziato presso il SERD, non si è verificato alcun miglioramento.
Alla luce di tanto il collegio ritiene che l'affido al padre potrebbe essere contrario all'interesse della minore, che assume in questa sede valore preminente. Pertanto, in ordine al regime di affidamento della minore, ritiene il Collegio che sussistano gravi ed evidenti ragioni per derogare al regime ordinario di affido condiviso della prole, ai sensi degli artt. 337 ter e quater
c.c., prevedendo l'affido esclusivo della minore alla madre, presso la quale la prima continuerà ad essere prevalentemente collocata.
Va, quindi, accolta la domanda di affido esclusivo avanzata dalla CP_1
con collocazione presso di lei.
La carenza genitoriale paterna e, soprattutto, la necessità che le decisioni riguardanti la figlia vengano prese con una certa celerità, evitando che per qualsiasi questione la resistente si confronti con il ricorrente, impongono di prevedere che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c., le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali (c.d. affidamento super esclusivo),
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come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Per quanto riguarda la domanda del ricorrente volta ad ottenere semestralmente una relazione dal SERD, appare infondata, in quanto, ai fini del presente procedimento, è sufficiente la relazione già depositata, che si è rivelata fondamentale al fine di adottare i provvedimenti più opportuni nell'interesse della minore, emergendo la necessità che il inizi un Pt_1
percorso di disintossicazione, oltreché nel proprio interesse, anche e soprattutto al fine di poter recuperare una bigenitorialità piena ove vi fossero i presupposti per ristabilire un affido condiviso.
3.In merito al diritto di visita del genitore non collocatario.
Venendo alle visite paterne, il Giudice, nell'ordinanza dell' 8.02.2024, aveva disposto, in considerazione della situazione e della tenerissima età della minore, che gli incontri padre-figlia avvenissero in presenza della madre o con una persona di fiducia della resistente o, in alternativa, attraverso incontri protetti;
le parti, al fine di evitare inutili litigi, avevano convenuto che gli incontri si svolgessero in modalità protetta presso il Consultorio familiare.
Il ricorrente chiede la conferma del proseguo degli incontri con tale modalità, la resistente, dopo aver appreso quanto riportato nella relazione del SERD, chiede a sua volta al Tribunale e ai Servizi Sociali territorialmente competenti di disporre gli incontri in modalità protetta secondo le modalità e i tempi ritenuti più consoni nell'interesse della minore.
Si deve tener conto che, dalla relazione prodotta della psicologa del
Consultorio di Manfredonia incaricata di occuparsi del caso, emerge l'esito
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positivo degli incontri tenutesi in modalità protetta, nella quale si attesta che gli incontri avvengono presso il Consultorio già dal 28 agosto, a cadenza settimanale, con un notevole miglioramento dei rapporti padre-figlia, rispetto alla diffidenza iniziale della bambina e con ampia collaborazione anche della madre.
Pertanto, sulle visite paterne che costituiscono un diritto-dovere che entrambe le parti sono tenute a rispettare, alla luce di quanto sopra esposto e, in particolare, tenuto conto delle criticità riscontrate in ordine alla condizione del padre, si reputa conforme all'interesse della minore che, allo stato, il padre possa proseguire gli incontri con la bambina solo presso il Consultorio familiare di Manfredonia, che continuerà ad organizzare incontri in spazio neutro tra il genitore e la bambina, sotto la vigilanza del Giudice Tutelare, cui deve essere trasmessa, ogni sei mesi, un'apposita relazione.
Sulla richiesta del ricorrente di poter stare più tempo con la bambina, in quanto gli incontri si sono sempre svolti una volta alla settimana e per circa un'ora, questo andrà stabilito sulla base delle disponibilità del Consultorio, che provvederà, in base alle esigenze, ad un'apposita calendarizzazione, possibilmente stabilendo gli incontri per due volte alla settimana o per una volta alla settimana per più di un'ora.
4.In merito al mantenimento della minore.
Relativamente al mantenimento della minore, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di
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entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del ricorrente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento della figlia minore, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Sul punto, il ricorrente, nel ricorso introduttivo, chiedeva un assegno di mantenimento a proprio carico per la minore di euro 150,00, ma, a seguito dell'ordinanza del Giudice, chiede la conferma dell'importo stabilito nel provvedimento di euro 200,00 mensili, ritenuto dunque congruo.
La invece, richiedeva un assegno di mantenimento non inferiore CP_1 ad euro 250,00, salvo poi, nell'atto conclusivo, chiederlo in misura non inferiore ad euro 200,00.
Sulla situazione economica e reddituale delle parti, dagli atti emerge che entrambi si trovano in stato di disoccupazione ma, per far fronte alle esigenze della minore, la resistente si avvale del supporto economico dei propri genitori.
Alla luce di quanto sopra esposto, considerate le notevoli esigenze effettive della minore, di poco più di un anno di età, l'assenza di periodi di permanenza presso il padre che comunque al momento è disoccupato e non essendo state provate circostanze sopravvenute, il Collegio ritiene dunque congruo confermare quanto già stabilito nell'ordinanza del Giudice dell'8/02/2024, onerando il ricorrente del versamento alla resistente, entro il giorno cinque di ciascun mese, della somma mensile di euro 200,00, a titolo di mantenimento della figlia minore da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
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L'A.U.U., se dovuto per la minore, è pacifico che vada percepito interamente dalla vista la richiesta concorde sul punto delle parti nonché alla CP_1
luce del disposto affido super-esclusivo della minore in favore della madre.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, in quanto, nonostante la soccombenza del ricorrente in punto di affidamento, si deve dare atto che quest'ultimo ha agito al fine di ottenere la regolamentazione dei rapporti personali ed economici nei riguardi della figlia minore, mostrandosi disponibile a contribuire al suo mantenimento e ad adempiere ai propri doveri, di fatto ottenendo anche una legittima regolamentazione del diritto di visita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre Per_1
, con collocazione presso la stessa e con facoltà per la Controparte_1
genitrice di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
2. disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva, all'uopo sollecitando i Servizi Sociali che si avvalgono dell'ausilio del Consultorio di
Manfredonia, a cui si delega quanto specificato con la presente;
3. pone, a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia minore mediante il versamento a Per_1 CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 200,00 rivalutabili
[...]
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del
50% alle spese straordinarie nell'interesse della predetta figlia, così come Contr previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il;
4. riconosce il diritto della resistente di richiedere e percepire il 100% dell'assegno unico universale dovuto per la figlia minore;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
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6. dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza ai
Servizi Sociali territorialmente competenti e al Consultorio di Manfredonia, affinché monitorino e forniscano sostegno alla minore ed alle parti secondo quanto indicato in motivazione, segnalando ogni comportamento pregiudizievole per la minore al GT.
Così deciso in Foggia il 26.11.2024 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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