TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14920 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n.16257/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16257 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del 21.10.2025 e vertente
TRA
, Parte_1 elett.te dom.ta in Roma, in Via Luigi Pulci n. 45, presso lo studio dell'avv.to Stefania Boccale che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
Controparte_2
- OPPOSTI CONTUMACI -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
1 dr. Alessandro CENTO n.16257/2022 R.G.A.C.C.
per l'opponente: “… In via principale - dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, del provvedimento del 21.01.2021, pubblicato il 07.02.2022, del Tribunale di Roma nell'ambito del Procedimento Esecutivo n. 8290/2021 R.G.E. emesso nei confronti della singola erede, in solido con gli altri, come proprietari e non come eredi con beneficio di inventario per i motivi di cui in premessa nei confronti di nella parte in cui assegna la somma di €. Parte_1
10.327,35, di cui alla dichiarazione del Terzo , al CP_2 CP_3
di Roma;
- e per l'effetto disporre la restituzione a carico del
[...]
e a favore della Sig.ra Controparte_4 Parte_1 della somma di €. 10.327,35 già assegnata;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze.”
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto di pignoramento notificato in data 15.4.2021, il CP_3
aveva promosso, ai danni di (debitrice
[...] Parte_1 esecutata) e presso l' , la la CP_1 Controparte_1 CP_2
e (terzi pignorati), espropriazione di crediti
[...] Controparte_2 per l'esazione della complessiva somma di € 8.927,35 in forza di decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto (notificato in data 1.1.2020);
che la debitrice esecutata proponeva istanza di riduzione del pignoramento;
che, all'esito della procedura esecutiva, il G.E., con ordinanza del 21.1.2022, assegnava le somme ai sensi dell'art. 553 c.p.c. e l'ordine di assegnazione veniva impartito esclusivamente alla (con liberazione Controparte_2 dagli obblighi di cui all'at 546 c.p.c. per gli altri terzi pignorati);
Considerato che proponeva opposizione all'ordinanza di Parte_1 assegnazione e conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il (creditore procedente) nonché i terzi pignorati Controparte_3
, CP_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_2
per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
[...]
Che all'udienza del 24.5.2023 il Giudice dichiarava la contumacia degli opposti
Che acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), all'udienza del 21.10.2025 (giacché parte attrice rinunciava ai termini di cui all'art 190 c.p.c.)
………….
2 dr. Alessandro CENTO n.16257/2022 R.G.A.C.C.
Considerato
Che le opposizioni esecutive (successive) hanno struttura (necessariamente) bifasica e devono essere proposte con ricorso al giudice dell'esecuzione (vd., art. 615, II co., 617, II e 618 c.p.c.) dinanzi al quale deve svolgersi la fase preliminare sommaria;
Che la fase (sommaria) dinanzi al G.E. configura uno snodo procedimentale essenziale, fondamentale e ineludibile per l'introduzione dell'opposizione esecutiva successiva nella fase di merito vera e propria;
Che, in particolare, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) “è necessaria ed inderogabile”, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
“la sua omissione”, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – “determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cass. n. 25170718)
Considerato che nella specie è stata del tutto omessa la fase (preliminare) davanti al giudice dell'esecuzione;
che va pertanto dichiarata l'improponibilità del (presente) giudizio di merito;
che le spese non sono ripetibili dai convenuti contumaci,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'improponibilità del giudizio;
2. spese non ripetibili.
Così deciso in Roma il 27.10.2025
3 dr. Alessandro CENTO n.16257/2022 R.G.A.C.C.
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
4 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16257 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del 21.10.2025 e vertente
TRA
, Parte_1 elett.te dom.ta in Roma, in Via Luigi Pulci n. 45, presso lo studio dell'avv.to Stefania Boccale che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
Controparte_2
- OPPOSTI CONTUMACI -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
1 dr. Alessandro CENTO n.16257/2022 R.G.A.C.C.
per l'opponente: “… In via principale - dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, del provvedimento del 21.01.2021, pubblicato il 07.02.2022, del Tribunale di Roma nell'ambito del Procedimento Esecutivo n. 8290/2021 R.G.E. emesso nei confronti della singola erede, in solido con gli altri, come proprietari e non come eredi con beneficio di inventario per i motivi di cui in premessa nei confronti di nella parte in cui assegna la somma di €. Parte_1
10.327,35, di cui alla dichiarazione del Terzo , al CP_2 CP_3
di Roma;
- e per l'effetto disporre la restituzione a carico del
[...]
e a favore della Sig.ra Controparte_4 Parte_1 della somma di €. 10.327,35 già assegnata;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze.”
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto di pignoramento notificato in data 15.4.2021, il CP_3
aveva promosso, ai danni di (debitrice
[...] Parte_1 esecutata) e presso l' , la la CP_1 Controparte_1 CP_2
e (terzi pignorati), espropriazione di crediti
[...] Controparte_2 per l'esazione della complessiva somma di € 8.927,35 in forza di decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto (notificato in data 1.1.2020);
che la debitrice esecutata proponeva istanza di riduzione del pignoramento;
che, all'esito della procedura esecutiva, il G.E., con ordinanza del 21.1.2022, assegnava le somme ai sensi dell'art. 553 c.p.c. e l'ordine di assegnazione veniva impartito esclusivamente alla (con liberazione Controparte_2 dagli obblighi di cui all'at 546 c.p.c. per gli altri terzi pignorati);
Considerato che proponeva opposizione all'ordinanza di Parte_1 assegnazione e conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il (creditore procedente) nonché i terzi pignorati Controparte_3
, CP_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_2
per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
[...]
Che all'udienza del 24.5.2023 il Giudice dichiarava la contumacia degli opposti
Che acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), all'udienza del 21.10.2025 (giacché parte attrice rinunciava ai termini di cui all'art 190 c.p.c.)
………….
2 dr. Alessandro CENTO n.16257/2022 R.G.A.C.C.
Considerato
Che le opposizioni esecutive (successive) hanno struttura (necessariamente) bifasica e devono essere proposte con ricorso al giudice dell'esecuzione (vd., art. 615, II co., 617, II e 618 c.p.c.) dinanzi al quale deve svolgersi la fase preliminare sommaria;
Che la fase (sommaria) dinanzi al G.E. configura uno snodo procedimentale essenziale, fondamentale e ineludibile per l'introduzione dell'opposizione esecutiva successiva nella fase di merito vera e propria;
Che, in particolare, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) “è necessaria ed inderogabile”, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
“la sua omissione”, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – “determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cass. n. 25170718)
Considerato che nella specie è stata del tutto omessa la fase (preliminare) davanti al giudice dell'esecuzione;
che va pertanto dichiarata l'improponibilità del (presente) giudizio di merito;
che le spese non sono ripetibili dai convenuti contumaci,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'improponibilità del giudizio;
2. spese non ripetibili.
Così deciso in Roma il 27.10.2025
3 dr. Alessandro CENTO n.16257/2022 R.G.A.C.C.
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
4 dr. Alessandro CENTO