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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2301/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA ROMA 167 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta Parte_2
e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Fazio per procura in atti ed elettivamente domiciliato in ME, via Armeria n. 1,
resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3 aprile 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 novembre 2023 l'istante esponeva di aver presentato in data 25 novembre 2021 domanda al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata.
Lamentava che l' con provvedimento del 28 dicembre 2021, CP_1 aveva respinto la domanda non riconoscendo una invalidità pari o superiore all'80%. Precisava che avverso tale decisione, aveva proposto ricorso amministrativo che era stato rigettato. Chiedeva, pertanto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa con condanna di parte resistente al pagamento della relativa prestazione.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 3 aprile 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dall' Quest'ultimo sostiene che la ricorrente avrebbe dovuto CP_1 proporre ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c.
L'art. 445 bis c.p.c. riguarda "invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché… pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222".
Nel caso di specie la ricorrente ha invocato una prestazione contributiva non disciplinata dalla legge 222/1984, e non una provvidenza di natura assistenziale e, pertanto, non può trovare applicazione l'art. 445 bis c.p.c. che è norma eccezionale e non può essere applicata analogicamente”.
Secondo quanto condivisibilmente sostenuto dalla Corte d'Appello di
ME (cfr. sentenza n. 599/2023), “è dunque alla natura della prestazione che occorre fare riferimento al fine di stabilire la normativa applicabile. Nel caso di specie trattasi di pensione di natura contributiva e di non di beneficio di invalidità civile. In sostanza “lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale
è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia……….ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità previsti dalla L. n. 222/1984” (Cassaz.
13/11/2018 n.29191). Il medesimo principio vale al riguardo dei trattamenti diretti di invalidità civile. Nessun rilievo assume, dunque, la circostanza che lo stato invalidante sia parametrato alle tabelle previste per l'invalidità civile” (cfr. in senso analogo anche Corte
d'Appello di ME n. 177/2025).
Nel merito il ricorso è infondato.
L'art. 1 del d.lgs. 503/1992, recante disposizioni in materia di "età per il pensionamento di vecchiaia", così dispone: “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n.407, è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo
6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n.903,
e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n.54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n.153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre
1990, n.407.
Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e
3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento".
Con riferimento al caso di specie, è emersa l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata.
Il c.t.u. nominato nel corso del giudizio ha infatti accertato che le patologie da cui è affetta la ricorrente determinano un'invalidità inferiore all'80%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne consegue che la domanda di riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata deve essere rigettata.
La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 04/04/2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino