Art. 5. 1. L'Ente poste, entro il ventesimo giorno dalla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 4, trasmette alle ragionerie provinciali dello Stato il mandato collettivo di cui all'articolo 2 con annotazione dell'importo effettivamente pagato, corredato delle singole ricevute di pagamento quietanzate, con relativo elenco, e, per i pagamenti effettuati con accreditamento su conto corrente postale, distinti elenchi con gli stessi dati contenuti per ogni assistito nel supporto magnetico di cui all'articolo 2, comma 1, perche' siano accertate la legittimita' e la regolarita' dei pagamenti. L'Ente poste restituisce nel contempo alle prefetture le ricevute predisposte, relative ai ratei non riscossi, per gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4.
2. Le ragionerie provinciali dello Stato, effettuati i riscontri di competenza, inoltrano al Ministero dell'interno apposita attestazione riguardante le somme effettivamente pagate, per l'emissione del mandato relativo al rimborso.
3. I rapporti finanziari tra il Ministero dell'interno e l'Ente poste continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 854 del 1973 , fino a quando sara' operativa la convenzione prevista dall' articolo 2, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 71 . Da tale momento di efficacia della menzionata convenzione debbono considerarsi sostituite le disposizioni della citata legge n. 854 del 1973 incompatibili con le previsioni della convenzione medesima.
Note all'art. 5:
- Si riporta di seguito il testo degli articoli 1 e 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , modificata e integrata dalla legge 25 maggio 1989, n. 211 :
"Art. 1. - Il pagamento degli assegni mensili di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 , delle pensioni, degli assegni vitalizi e delle indennita' di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 , nonche' delle pensioni di inabilita', degli assegni mensili e degli assegni di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' effettuato dal Ministero dell'interno per il tramite dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che e' autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti.
La determinazione del corrispettivo dovuto a detta amministrazione, per l'espletamento del servizio, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della commissione di cui all' art. 3, quarto comma, della legge 25 aprile 1961, n. 355 ".
"Art. 2. - Il Ministero dell'interno provvede, con procedimenti elettronici, alla predisposizione degli elaborati necessari per consentire l'erogazione bimestrale degli assegni dovuti ai beneficiari, nonche' per il rimborso da parte del Ministero stesso delle somme erogate dagli uffici postali".
- Il testo dell' art. 2 del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e' gia' stato riprodotto nelle note alle premesse.
2. Le ragionerie provinciali dello Stato, effettuati i riscontri di competenza, inoltrano al Ministero dell'interno apposita attestazione riguardante le somme effettivamente pagate, per l'emissione del mandato relativo al rimborso.
3. I rapporti finanziari tra il Ministero dell'interno e l'Ente poste continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 854 del 1973 , fino a quando sara' operativa la convenzione prevista dall' articolo 2, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 71 . Da tale momento di efficacia della menzionata convenzione debbono considerarsi sostituite le disposizioni della citata legge n. 854 del 1973 incompatibili con le previsioni della convenzione medesima.
Note all'art. 5:
- Si riporta di seguito il testo degli articoli 1 e 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , modificata e integrata dalla legge 25 maggio 1989, n. 211 :
"Art. 1. - Il pagamento degli assegni mensili di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 , delle pensioni, degli assegni vitalizi e delle indennita' di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 , nonche' delle pensioni di inabilita', degli assegni mensili e degli assegni di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' effettuato dal Ministero dell'interno per il tramite dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che e' autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti.
La determinazione del corrispettivo dovuto a detta amministrazione, per l'espletamento del servizio, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della commissione di cui all' art. 3, quarto comma, della legge 25 aprile 1961, n. 355 ".
"Art. 2. - Il Ministero dell'interno provvede, con procedimenti elettronici, alla predisposizione degli elaborati necessari per consentire l'erogazione bimestrale degli assegni dovuti ai beneficiari, nonche' per il rimborso da parte del Ministero stesso delle somme erogate dagli uffici postali".
- Il testo dell' art. 2 del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e' gia' stato riprodotto nelle note alle premesse.