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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/11/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1156 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1156 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 20 novembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Simona Gentile Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. Elisabetta Baldassini, elettivamente domiciliato presso il loro studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_2
CA CA e dell'Avv. Marina Vandini;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto.
Conclusioni
Per parte attrice: come da memoria ex art. 171-ter n. 1, c.p.c., ossia: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Prato: - In Via Preliminare: sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato in data 20.04.2024, per i gravi motivi indicati in parte narrativa
(prescrizione del titolo esecutivo), dichiarando altresì lo stesso precetto nullo, annullabile e/o inefficace e di nessun effetto;
- Nel Merito: accertare l'illegittimità ed inefficacia del titolo unitamente al precetto notificato il 20.04.2024 al sig. e per l'effetto dichiararne la nullità, Parte_1 annullabilità e/o inefficacia del titolo, stante l'infondatezza della pretesa della convenuta a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno attore opponente, non essendo dovuto alcunché alla convenuta opposta per l'intervenuta prescrizione del proprio diritto di credito. Con vittoria di spese
e competenze del presente giudizio”;
1 Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione, ossia: “l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia Voglia, - preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non sussistendone i presupposti di legge;
- nel merito rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso: con vittoria delle spese tutte del giudizio”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha mosso opposizione, chiedendo Parte_1
CP_ in via cautelare la sospensione del titolo esecutivo, nei confronti del precetto con il quale gli aveva intimato il pagamento di euro 68.706,93, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 1560/2006, eccependo l'estinzione del credito per prescrizione in quanto nessun atto interruttivo era mai stato realizzato nei suoi confronti.
A fondamento dell'opposizione ha allegato che: il decreto ingiuntivo gli era stato notificato il 31 ottobre 2006; il provvedimento monitorio era stato emesso in favore del creditore originario,
[...]
, nei confronti di e dei soci solidalmente Pt_2 Controparte_3 responsabili, e Controparte_3 Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
, per l'importo di euro 125.816,67, oltre interessi e spese;
successivamente non era
[...] intervenuto alcun atto interruttivo;
nei confronti dei condebitori e era stata CP_6 CP_4 intrapresa un'azione esecutiva abbandonata all'esito di una transazione conclusa con il creditore Parte originario nel 2013 ed attuata con il pagamento di euro 60.000.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e dell'istanza Controparte_1 cautelare.
A sostegno della pretesa fatta valere con il precetto, ha allegato che: il credito era stato ceduto da Parte a la cui denominazione era mutata in l'istituto Controparte_1 Controparte_1 bancario cedente era intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare intrapresa innanzi al
Tribunale di Prato nei confronti di , iscritta con R.G. 9/2008, poi estinta il 25 Controparte_4 ottobre 2018; in data 22 ottobre 2019 la Corte di Appello di Firenze aveva definito il procedimento Parte per azione revocatoria introdotto da
Rigettata l'istanza di sospensione e depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza del 20 novembre 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e, all'esito della discussione orale, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
*****
2 CP_ ha mosso opposizione avverso il precetto notificatogli da eccependo la Parte_1 prescrizione del diritto di agire esecutivamente nei suoi confronti, considerato che l'unico atto con cui il credito era stato fatto valere nei suoi confronti risaliva alla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 31 ottobre 2006.
L'eccezione di prescrizione e l'opposizione sono infondate.
Va premesso che, avendo il credito origine in un contratto di finanziamento, al caso di specie si applica la prescrizione ordinaria decennale;
peraltro, opera anche l'art. 2953 c.c., essendo divenuta definitiva la condanna contenuta nel decreto ingiuntivo che costituisce titolo esecutivo.
Il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dall'azione revocatoria introdotta dal creditore Parte originario al fine di ottenere la revoca della vendita effettuata da Controparte_3
(coobbligato menzionato nel titolo esecutivo oggetto del presente procedimento) a CP_7 avente ad oggetto la quota indivisa di ½ di un immobile su cui si era riservato il diritto di abitazione
(doc. 9).
A tal proposito, va premesso che l'azione revocatoria produce effetto interruttivo della prescrizione del diritto di credito la cui soddisfazione è diretta a garantire (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
04/08/2016, n. 16293, rv. 641667). Nel caso in esame, dalla sentenza prodotta (doc. 9), si evince che Parte aveva fatto valere il credito derivante da un finanziamento di € 350.000,00 che aveva concesso il 4.2.2004 alla , garantito dai soci di Controparte_8 quest'ultima, ossia , e Controparte_5 Parte_1 Controparte_3
. Controparte_4
Dalla lettura della pronuncia della Corte di Appello emerge poi che la parte attrice aveva allegato Parte l'esistenza del decreto ingiuntivo del 2006 e che il Tribunale aveva accolto la domanda di il 26 giugno 2012: ne discende che l'introduzione del giudizio e la notifica della citazione alle parti convenute deve necessariamente collocarsi tra queste due date, e, dunque, prima del trascorrere di un decennio dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta il 31 ottobre 2006).
L'attivazione dell'azione revocatoria ha dunque validamente interrotto il termine di prescrizione. Ciò non solo nei confronti di parte convenuta, ma anche nei confronti degli altri Controparte_3 condebitori estranei alla citazione: a norma dell'art. 1310 c.c. è sufficiente che il creditore compia un atto interruttivo nei confronti di uno dei debitori in solido perché l'effetto si propaghi sull'intero vincolo solidale, nonostante la sua esistenza non sia stata resa nota ai condebitori. Per quanto riguarda la solidarietà passiva, cioè l'estensione dell'interruzione della prescrizione anche contro gli altri debitori, si tratta dell'unico caso in un cui un atto direttamente compiuto nei confronti di un solo debitore estende i suoi effetti anche agli altri e per l'intero debito, sebbene tali effetti siano ad essi sfavorevoli. Al riguardo la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di
3 costituzionalità sollevata in riferimento all'eccezione posta dall'art. 1310 c.c. alla regola della inestensibilità ai condebitori degli effetti sfavorevoli prodotti da vicende che interessano la situazione giuridica di uno di essi (cfr. Corte Costituzionale 16 gennaio 1975, n. 8). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dal canto proprio, hanno ritenuto che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione, non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 13143 del 27/04/2022,
Rv. 664654 - 04).
Quanto al nuovo termine di prescrizione conseguente all'effetto interruttivo, quando il credito è fatto valere per via giudiziale questo inizia a decorrere solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (art. 2945, co. 2, c.c.).
Nel caso di specie, la Corte di Appello si è pronunciata sull'impugnazione mossa da CP_3
e il 22 ottobre 2019, con la conseguenza che prima di
[...] CP_7 CP_9 tale data la prescrizione non poteva correre.
Non incide, infine, sul decorso della prescrizione la circostanza che diversi soggetti nel corso del tempo si siano avvicendati nella titolarità del credito fatto valere, trattandosi di questione attinente alla legittimazione attiva, che, tuttavia, non è stata contestata.
Né appare rilevante la circostanza che e Controparte_5 Controparte_4 abbiano stipulato nel 2013 una transazione con il creditore originario, considerato che, poiché quest'ultima non riguarda l'intero debito, il condebitore non può avvalersene.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne” (cfr.
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7094 del 03/03/2022, Rv. 664168 - 02).
Segnatamente, la transazione prodotta è esplicitamente limitata alle posizioni dei debitori
[...]
e . Peraltro, l'accordo prevede come contropartita del CP_5 Persona_1
4 versamento in denaro la rinuncia alle azioni revocatorie intraprese contro questi ultimi
(rispettivamente R.G. 2553/2008 e 2667/2008), mentre non vi è menzione del decreto ingiuntivo oggetto di questa procedura.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, non essendo fondate le difese della parte opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per la fase di merito in euro 9.142,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria
(stante la natura documentale della causa) e per la fase decisoria (svoltasi in forma semplificata ex art. 281-sexies c.p.c.). Per la fase cautelare si liquidano in euro 2.613,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 10 delle medesime tabelle, con riferimento al medesimo scaglione, con esclusione della fase istruttoria e applicazione dei minimi per le altre fasi (essendosi svolta un'unica udienza ed essendo state trattate le medesime questioni del merito). Il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA a rifondere ad le spese della Parte_1 Controparte_1 fase di merito e cautelare del presente giudizio, che si liquidano rispettivamente in euro 9.142,00 e in euro 2.613,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% degli onorari.
Prato, 21/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1156 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 20 novembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Simona Gentile Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. Elisabetta Baldassini, elettivamente domiciliato presso il loro studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_2
CA CA e dell'Avv. Marina Vandini;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto.
Conclusioni
Per parte attrice: come da memoria ex art. 171-ter n. 1, c.p.c., ossia: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Prato: - In Via Preliminare: sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato in data 20.04.2024, per i gravi motivi indicati in parte narrativa
(prescrizione del titolo esecutivo), dichiarando altresì lo stesso precetto nullo, annullabile e/o inefficace e di nessun effetto;
- Nel Merito: accertare l'illegittimità ed inefficacia del titolo unitamente al precetto notificato il 20.04.2024 al sig. e per l'effetto dichiararne la nullità, Parte_1 annullabilità e/o inefficacia del titolo, stante l'infondatezza della pretesa della convenuta a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno attore opponente, non essendo dovuto alcunché alla convenuta opposta per l'intervenuta prescrizione del proprio diritto di credito. Con vittoria di spese
e competenze del presente giudizio”;
1 Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione, ossia: “l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia Voglia, - preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non sussistendone i presupposti di legge;
- nel merito rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso: con vittoria delle spese tutte del giudizio”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha mosso opposizione, chiedendo Parte_1
CP_ in via cautelare la sospensione del titolo esecutivo, nei confronti del precetto con il quale gli aveva intimato il pagamento di euro 68.706,93, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 1560/2006, eccependo l'estinzione del credito per prescrizione in quanto nessun atto interruttivo era mai stato realizzato nei suoi confronti.
A fondamento dell'opposizione ha allegato che: il decreto ingiuntivo gli era stato notificato il 31 ottobre 2006; il provvedimento monitorio era stato emesso in favore del creditore originario,
[...]
, nei confronti di e dei soci solidalmente Pt_2 Controparte_3 responsabili, e Controparte_3 Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
, per l'importo di euro 125.816,67, oltre interessi e spese;
successivamente non era
[...] intervenuto alcun atto interruttivo;
nei confronti dei condebitori e era stata CP_6 CP_4 intrapresa un'azione esecutiva abbandonata all'esito di una transazione conclusa con il creditore Parte originario nel 2013 ed attuata con il pagamento di euro 60.000.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e dell'istanza Controparte_1 cautelare.
A sostegno della pretesa fatta valere con il precetto, ha allegato che: il credito era stato ceduto da Parte a la cui denominazione era mutata in l'istituto Controparte_1 Controparte_1 bancario cedente era intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare intrapresa innanzi al
Tribunale di Prato nei confronti di , iscritta con R.G. 9/2008, poi estinta il 25 Controparte_4 ottobre 2018; in data 22 ottobre 2019 la Corte di Appello di Firenze aveva definito il procedimento Parte per azione revocatoria introdotto da
Rigettata l'istanza di sospensione e depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza del 20 novembre 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e, all'esito della discussione orale, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
*****
2 CP_ ha mosso opposizione avverso il precetto notificatogli da eccependo la Parte_1 prescrizione del diritto di agire esecutivamente nei suoi confronti, considerato che l'unico atto con cui il credito era stato fatto valere nei suoi confronti risaliva alla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 31 ottobre 2006.
L'eccezione di prescrizione e l'opposizione sono infondate.
Va premesso che, avendo il credito origine in un contratto di finanziamento, al caso di specie si applica la prescrizione ordinaria decennale;
peraltro, opera anche l'art. 2953 c.c., essendo divenuta definitiva la condanna contenuta nel decreto ingiuntivo che costituisce titolo esecutivo.
Il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dall'azione revocatoria introdotta dal creditore Parte originario al fine di ottenere la revoca della vendita effettuata da Controparte_3
(coobbligato menzionato nel titolo esecutivo oggetto del presente procedimento) a CP_7 avente ad oggetto la quota indivisa di ½ di un immobile su cui si era riservato il diritto di abitazione
(doc. 9).
A tal proposito, va premesso che l'azione revocatoria produce effetto interruttivo della prescrizione del diritto di credito la cui soddisfazione è diretta a garantire (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
04/08/2016, n. 16293, rv. 641667). Nel caso in esame, dalla sentenza prodotta (doc. 9), si evince che Parte aveva fatto valere il credito derivante da un finanziamento di € 350.000,00 che aveva concesso il 4.2.2004 alla , garantito dai soci di Controparte_8 quest'ultima, ossia , e Controparte_5 Parte_1 Controparte_3
. Controparte_4
Dalla lettura della pronuncia della Corte di Appello emerge poi che la parte attrice aveva allegato Parte l'esistenza del decreto ingiuntivo del 2006 e che il Tribunale aveva accolto la domanda di il 26 giugno 2012: ne discende che l'introduzione del giudizio e la notifica della citazione alle parti convenute deve necessariamente collocarsi tra queste due date, e, dunque, prima del trascorrere di un decennio dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta il 31 ottobre 2006).
L'attivazione dell'azione revocatoria ha dunque validamente interrotto il termine di prescrizione. Ciò non solo nei confronti di parte convenuta, ma anche nei confronti degli altri Controparte_3 condebitori estranei alla citazione: a norma dell'art. 1310 c.c. è sufficiente che il creditore compia un atto interruttivo nei confronti di uno dei debitori in solido perché l'effetto si propaghi sull'intero vincolo solidale, nonostante la sua esistenza non sia stata resa nota ai condebitori. Per quanto riguarda la solidarietà passiva, cioè l'estensione dell'interruzione della prescrizione anche contro gli altri debitori, si tratta dell'unico caso in un cui un atto direttamente compiuto nei confronti di un solo debitore estende i suoi effetti anche agli altri e per l'intero debito, sebbene tali effetti siano ad essi sfavorevoli. Al riguardo la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di
3 costituzionalità sollevata in riferimento all'eccezione posta dall'art. 1310 c.c. alla regola della inestensibilità ai condebitori degli effetti sfavorevoli prodotti da vicende che interessano la situazione giuridica di uno di essi (cfr. Corte Costituzionale 16 gennaio 1975, n. 8). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dal canto proprio, hanno ritenuto che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione, non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 13143 del 27/04/2022,
Rv. 664654 - 04).
Quanto al nuovo termine di prescrizione conseguente all'effetto interruttivo, quando il credito è fatto valere per via giudiziale questo inizia a decorrere solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (art. 2945, co. 2, c.c.).
Nel caso di specie, la Corte di Appello si è pronunciata sull'impugnazione mossa da CP_3
e il 22 ottobre 2019, con la conseguenza che prima di
[...] CP_7 CP_9 tale data la prescrizione non poteva correre.
Non incide, infine, sul decorso della prescrizione la circostanza che diversi soggetti nel corso del tempo si siano avvicendati nella titolarità del credito fatto valere, trattandosi di questione attinente alla legittimazione attiva, che, tuttavia, non è stata contestata.
Né appare rilevante la circostanza che e Controparte_5 Controparte_4 abbiano stipulato nel 2013 una transazione con il creditore originario, considerato che, poiché quest'ultima non riguarda l'intero debito, il condebitore non può avvalersene.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne” (cfr.
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7094 del 03/03/2022, Rv. 664168 - 02).
Segnatamente, la transazione prodotta è esplicitamente limitata alle posizioni dei debitori
[...]
e . Peraltro, l'accordo prevede come contropartita del CP_5 Persona_1
4 versamento in denaro la rinuncia alle azioni revocatorie intraprese contro questi ultimi
(rispettivamente R.G. 2553/2008 e 2667/2008), mentre non vi è menzione del decreto ingiuntivo oggetto di questa procedura.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, non essendo fondate le difese della parte opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per la fase di merito in euro 9.142,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria
(stante la natura documentale della causa) e per la fase decisoria (svoltasi in forma semplificata ex art. 281-sexies c.p.c.). Per la fase cautelare si liquidano in euro 2.613,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 10 delle medesime tabelle, con riferimento al medesimo scaglione, con esclusione della fase istruttoria e applicazione dei minimi per le altre fasi (essendosi svolta un'unica udienza ed essendo state trattate le medesime questioni del merito). Il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA a rifondere ad le spese della Parte_1 Controparte_1 fase di merito e cautelare del presente giudizio, che si liquidano rispettivamente in euro 9.142,00 e in euro 2.613,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% degli onorari.
Prato, 21/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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