Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1334 del R.G.A.C.C. dell'anno 2014 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.1.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Melissano, alla via L. Da Vinci n. 44, presso lo studio dell'avv. Massimo Fasano che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE
E
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Lecce, alla via XXV Luglio n. 2, presso lo studio dall'avv. Gustavo Caputo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(P.IVA: elettivamente domiciliata in Muro Leccese, CP_2 P.IVA_1 alla via Malta n. 5, presso lo studio dell'avv. Salvatore Corrado che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTI
CON L'INTERVENTO VOLONTARIO DI
(P.IVA: elettivamente domiciliata in Tricase, Controparte_3 P.IVA_2 alla via Cadorna n. 11, presso lo studio dell'avv. Carbone che la rappresenta e difende.
Oggetto: lesioni personali
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
ha esposto che in data 17.11.2012, alle ore 17:00 circa, era a bordo Parte_1 della moto Kawasaki 2x6R, tg. DT13285, di proprietà del padre e CP_4 percorreva, assieme ad altri motociclisti, la S.P. 358 quando, giunto in località
“Guardiola”, nel Comune di Corsano, collideva con la Fiat Punto, tg.CN526ES, condotta da e di proprietà di , che CP_5 Controparte_1 fuoriusciva improvvisamente dalla una proprietà privata posta a margine dell'altro senso di marcia e si inseriva sulla strada provinciale percorsa senza dare la dovuta precedenza.
L'attore ha affermato che, pur avendo messo in atto una manovra di emergenza, non
è riuscito ad evitare l'impatto con la vettura, venendo proiettato in alto per poi cadere sullo stesso veicolo e rovinare sull'asfalto riportando gravi lesioni che rendevano necessario il ricovero presso l'ospedale “C. Panico” di Tricase;
sul luogo del sinistro intervenivano i vigili urbani di Corsano che redigevano apposito verbale e raccoglievano le dichiarazioni dei presenti, comminando infine un verbale di contestazione per omessa precedenza alla conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro.
Esposto quanto sopra, ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
e della società di assicurazione al fine di Controparte_1 Controparte_6 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Si è costituita in giudizio , la quale ha dedotto che il Controparte_1 sinistro è stato determinato per colpa prevalente del motociclista che ha tenuto una condotta di guida imprudente, procedendo ad una velocità elevata in località
Guardiola, in centro abitato, e per aver tamponato la Fiat Punto che era già posizionata nella corsia di marcia per Santa Maria di Leuca, chiedendo infine il rigetto della domanda attorea con rideterminazione del quantum del risarcimento in ragione della percentuale di colpa imputabile all'attore e con vittoria delle spese di lite.
Con atto di intervento volontario si è costituita in giudizio la società Controparte_3
in qualità di mandataria di la quale ha contestato la domanda
[...] CP_2 attorea sia per quanto riguarda l'an che per il quantum.
Con sentenza non definitiva n. 5356/2016 emessa in data 15.12.2016 è stata dichiarata l'inammissibilità della costituzione della società per Controparte_3 difetto di capacità processuale.
Successivamente si è costituita in giudizio la quale ha contestato la CP_2 domanda attorea sia nell'an che nel quantum ed ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, la rideterminazione del quantum con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con deposito documenti, prove testimoniali, interrogatorio formale dell'attrice e CTU medico – legale.
All'udienza del 30.1.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*********
Come premesso, la controversia in esame attiene all'accertamento della responsabilità nel sinistro stradale avvenuto in data 17.11.2012, in località Guardiola, che ha coinvolto il motociclo Kawasaki, tg. DT13285, di proprietà di e condotto CP_7 da , e la Fiat Punto tg CN526ES, di proprietà di Parte_1 Controparte_1
e condotta da .
[...] CP_5
Il verificarsi del sinistro non è stato oggetto di contestazione tra le parti processuali;
il sinistro stradale trova inoltre conferma nel verbale redatto dalla Polizia Municipale di
Corsano.
Dibattuta è, invece, l'individuazione del soggetto responsabile nella determinazione del danno e il grado di responsabilità da riconoscere a carico di ciascuno dei due conducenti.
L'attore ha dedotto che la responsabilità esclusiva del sinistro sia da ascrivere alla condotta di guida imprudente e imperita della conducente della vettura antagonista che, immettendosi nel flusso di circolazione stradale da un'area privata, ha omesso di dare la dovuta precedenza.
Le parti convenute, al contrario, hanno dedotto che la responsabilità del sinistro sia da imputare prevalentemente all'attore, che viaggiava ad una velocità sostenuta in pieno centro abitato.
Giova premettere che la fattispecie in esame rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2054
c.c..
In punto di diritto, si osserva che, per costante giurisprudenza, soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass., 4648/1999); il concorso di colpa può essere escluso, quindi, non solo quando il conducente abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente.
Per contro, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico (Cass., 24860/2010; Cass.,
3193/2006; Cass., 477/2003; Cass., 5671/2000; Cass., 11610/1992).
Una volta accertato che la condotta di uno solo dei due conducenti ha dato causa al fatto e che nessun addebito di colpa può muoversi all'altro, la cui condotta risulti conforme alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza, non vi è margine per ulteriori indagini (Cass., 1143/1981).
Venendo al merito, nel corso dell'istruttoria è stato escusso il teste IM
, il quale ha dichiarato: “Ho già rilasciato ai VV.UU. di Corsano una
[...] dichiarazione relativa alla dinamica del sinistro, che riconosco e che mi viene esibita.
Con riferimento alla posizione sub 3 devo dire che non ha avuto il tempo di fare manovre di emergenza poiché la vettura non si è fermata ed ha continuato la marcia. Io ero ad una cinquantina di metri e c'era luce. Io mi sono fermato, ma non ho appurato se il casco
e la tuta fossero danneggiati. Credo che comunque li indossasse”.
Il teste, dunque, ha confermato la dichiarazione relativa alla dinamica del sinistro resa ai VV.UU. di Corsano che si riporta testualmente “eravamo a Santa Cesarea Terme con amici e altri giovani con le moto, insieme abbiamo deciso di fare una passeggiata ed andare a Santa Maria di Leuca, lungo la litoranea (oggi SP258). Durante il tragitto si sono formati due gruppi distaccati ed io insieme al ragazzo che conduceva la moto tipo
Kawasaki facevamo parte del secondo gruppo e mi precedeva di 50-60 metri. Arrivati al dosso (nel territorio del Comune di Corsano) ho notato a sinistra della carreggiata ferma sull'ingresso della villetta una autovettura che era intenta ad immettersi sulla litoranea con direzione Santa Maria di Leuca. Pensavo che il conducente dell'autovettura ci avesse visto e che si sarebbe fermato per darci la precedenza ed invece ho visto l'autovettura che ha ripreso a transitare immettendosi sulla sua corsia di marcia sempre con direzione
Santa Maria di Leuca. A questo punto ho visto in contemporanea la macchina che si immetteva nel flusso del traffico e la moto che sopraggiungeva urtando la parte posteriore destra del tetto dell'autovettura per poi rotolare davanti e cadere poco dopo per terra”. È stato escusso altresì il teste comandante dei vigili urbani, Testimone_2 intervenuto successivamente sui luoghi del sinistro, il quale ha confermato la dinamica e la planimetria da lui redatta e allegata al sub. 3 dell'atto di citazione.
Lo stesso ha inoltre affermato “è vero che su quel tratto di strada il limite di velocità è di 50 km/h. Confermo la dinamica per come ricostruita nel verbale, che ho già confermato”.
In particolare, nella relazione a sua firma, il comandante dei vigili ha rappresentato che “la vettura Fiat Punto targata CN526ES condotta da sig.ra , era CP_5 ferma sul portone d'ingresso della propria abitazione ubicata in Corsano, lungo la S.P.
358, in località “Guardiola” pronta per immettersi nella scia di marcia sulla strada summenzionata con direzione Gagliano del Capo. Nel contempo sulla summenzionata
S.P. 358 transitava il sig. con il motociclo WA targato DT 13285 Parte_1 con direzione di marcia Tiggiano – Gagliano del Capo. A questo punto l'autovettura Fiat
Punto riprendeva la marcia senza dare la precedenza al motociclo che nel frattempo sopraggiungeva urtando il lato della vettura”.
Nel corso della deposizione il teste ha, poi, esibito n. 6 fotografie che non sono state allegate al verbale poiché riferiva “venute nere” e che venivano acquisite in giudizio con riserva di valutarne l'ammissibilità.
Si osserva che le suddette foto, irritualmente prodotte in giudizio, sono in ogni caso inutilizzabili, in quanto scattate in assenza di luce e, pertanto, oscure e non idonee a fornire alcun elemento valido ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro.
Dall'istruttoria espletata è altresì emerso che la conducente dell'autovettura Fiat
Oberdan è stata sanzionata dagli agenti della municipale intervenuti per violazione dell'art. 145 c.
6 -10 del C.d.S. il cui verbale veniva confermato con sentenza n.
63/2013 emessa in data 13.03.2012 dal Giudice di Pace di Alessano mentre, nei confronti del veniva emesso verbale di accertamento n. 214/12 per violazione Pt_1 dell'art. 141 c.
3-8 C.d.S. che l'attore assume essere stato impugnato innanzi al
Prefetto e dallo stesso annullato, ma dell'ordinanza prefettizia non vi è prova in atti.
Al contrario, i danni arrecati alla vettura e l'entità delle lesioni riportate dall'attore, non consentono di ritenere che costui viaggiasse ad una velocità prudenziale adeguata alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.
Infatti, la stessa descrizione della caduta offerta dal il quale ha dichiarato agli Tes_1 agenti della polizia municipale intervenuti che “la moto che sopraggiungeva urtando la parte posteriore destra del tetto dell'autovettura per poi rotolare davanti e cadere poco dopo per terra” spinge a ritenere che l'attore viaggiasse ad una velocità sostenuta, in quanto diversamente avrebbe potuto arrestare il veicolo in sicurezza ed evitare il forte impatto con l'autovettura.
Dai rilievi effettuati dalla polizia municipale è, poi, emerso che il sinistro si è verificato a distanza di 10 metri lineari dal civico n. 66 dal quale si immetteva nel traffico l'autovettura Fiat. L'impatto, come da foto in atti, ha interessato prevalentemente la parte posteriore destra dell'autovettura, nonché il tetto e la parte anteriore destra del mezzo.
Sulla scorta delle risultanze in atti può, dunque, ritenersi acquisito che la responsabilità del sinistro sia addebitabile ad entrambi i conducenti, a causa della condotta di guida da ciascuno posta in essere;
infatti, la conducente dell'autovettura
Fiat ha senza dubbio violato l'obbligo di dare precedenza. Laddove il motociclista ha violato l'obbligo di tenere una velocità prudenziale adeguata allo stato dei luoghi.
Ciononostante, non si ritiene che la responsabilità del sinistro possa addebitarsi in pari misura ai due conducenti dovendosi, al contrario, ritenere prevalente l'apporto causale colposo della conduttrice dell'autovettura in ragione del fatto che l'omessa precedenza è stata senza dubbio la causa immediata e principale del sinistro oggetto di causa.
Al motociclista è correlativamente imputabile la responsabilità di non aver tenuto una velocità prudenziale che, in ragione delle specifiche circostanze, potesse consentirgli di evitare il sinistro ovvero di ridurne gli effetti lesivi.
Occorre osservare che al conducente che proviene da luogo privato per immettersi nel flusso di una circolazione stradale è imposto l'obbligo di usare un grado elevatissimo di prudenza;
obbligo che costituisce un “quid pluris” rispetto a quello generale di non costituire pericolo per la circolazione, per l'intrinseca pericolosità della relativa manovra che, intersecando la traiettoria di altri veicoli, costituisce un elemento di intrinseca elevata pericolosità.
Ne consegue che la responsabilità non può essere ripartita in pari misura, ma deve essere ascritta in capo alla conducente dell'autovettura Fiat in misura pari al 70% residuando la colpa del motociclista nella misura del restante 30%.
In ordine alla quantificazione del danno alla persona patito da , si fa Parte_1 integrale riferimento alle conclusioni cui è giunto il CTU. Le stesse sono infatti tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico condivisibile.
Il perito incaricato, dalla visita effettuata e dallo studio della documentazione clinica, ha accertato la natura traumatica delle lesioni a carico di che nel Parte_1 sinistro del 17.11.2012 ha riportato “FRATTURA PLURIFRAMMENTARIA AVAMBRACCIO
SINISTRO CON INTERESSAMENTO ARTICOLARE DISTALE, TRAUMA TORACICO CON
CONTUSIONI POLMONARI, PLESSOPATIA BRACHIALE SUPERIORE DESTRA”, statuendo la piena compatibilità delle stesse con la dinamica dell'evento così come ricostruito sul piano processuale.
Il C.T.U. ha rilevato che “le realtà cliniche apprezzate a congrua distanza di tempo consentono la sicura definizione di postumi clinici cristallizzati: essi, afferenti la motricità e sensibilità dell'arto superiore destro in modalità contenuta e l'articolarità dell'arto controlaterale, sede di frattura pluriframmentaria distale osteosintetizzata e pluritrattata chirurgicamente, possono rappresentare un DANNO BIOLOGICO PARI AL DIECI PERCENTO
(10%)” con:
- inabilità temporanea al 100% per giorni 100;
- inabilità temporanea parziale al 50% di 50 gg;
Il danno è dunque calcolato secondo la seguente tabella, tenendo conto della circostanza che il danneggiato al momento del sinistro aveva 28 anni e applicando la Tabella del
Tribunale di Milano aggiornata ad oggi:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Età del danneggiato alla data del sinistro 28 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Danno biologico risarcibile € 22.597,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 28.473,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 100
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Invalidità temporanea totale € 11.500,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00
Totale danno biologico temporaneo € 14.375,00
TOTALE GENERALE: € 42.848,00
L'importo totale generale deve essere ridotto in ragione della percentuale del 30% di responsabilità riconosciuta in capo all'attore al quale dovrà essere corrisposta la somma di € 29.993,60. Tale importo, liquidato all'attualità, deve essere prima devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
Sulla somma rivalutata sono dovuti inoltre interessi legali sino al soddisfo.
Parte attrice ha chiesto altresì il risarcimento del danno morale inteso come patimento interiore sofferto per i gravi postumi permanenti.
Si osserva che la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha elaborato diverse categorie di danno non patrimoniale: danno morale, quale turbamento dello stato d'animo; danno esistenziale che compromette la possibilità di svolgere attività che realizzano la persona umana in senso relazionale;
danno biologico ovvero la lesione psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale.
La Suprema Corte, inoltre, ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie sopra citate hanno solo una mera valenza descrittiva (Cass. SS.UU. 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975)
e ha chiarito come la sua liquidazione debba tenere conto di tutte le possibili manifestazioni di tale danno, evitando artificiose duplicazioni di poste risarcitorie.
Muovendo da tali premesse, si osserva che le tabelle di Milano prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale” nei suoi risvolti anatomo – funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”.
Pertanto, il risarcimento del danno morale per come richiesto dall'attore, sulla scorta delle Tabelle milanesi, è stato liquidato anche nella suddetta componente.
L'attore ha inoltre chiesto il danno da personalizzazione deducendo che, a seguito del sinistro, ha dovuto abbandonare le proprie passioni (il motociclismo, la pesca e la palestra) e ha riferito di soffrire di stati d'ansia in occasione di viaggi a bordo di veicoli, anche come passeggero, che sfociano in attacchi di panico con crisi di pianto, però omettendo ogni allegazione e prova in merito.
Va rilevato, infatti, che la personalizzazione del danno costituisce elemento specifico, che consente un incremento del danno solo laddove il danneggiato provi e indichi in concreto le peculiarità del proprio caso, tali da giustificare un trattamento risarcitorio differenziato.
Nel caso di specie, la richiesta di personalizzazione è allegata ma non provata.
La domanda è dunque rigettata in parte qua. L'attore ha, altresì, chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance lavorative e il lucro cessante per aver dovuto interrompere lo svolgimento della pratica forense, perdendo opportunità di maggiori gratificazioni personali e guadagni futuri.
Invero, dalla documentazione in atti, è emerso che l'occorso sinistro non ha impedito all'attore di sostenere con profitto l'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato le cui prove sono state sostenute nel dicembre dell'anno 2013, a distanza di oltre un anno dal sinistro e che nel 2012 quest'ultimo non aveva i requisiti per l'ammissione all'esame poiché non aveva ancora conseguito il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dopo un periodo di due anni di praticantato essendo il l'attore iscritto nel registro dei praticanti a far data dal 19.10.2011.
È evidente che l'asserita interruzione forzosa dello studio non ha inciso sulle possibilità di successo dall'esame di abilitazione e, dunque, non si è configurata alcuna perdita di chance.
Non merita accoglimento la richiesta di risarcimento danni per perdita di ipotetiche occasioni di guadagno in quanto l'attore non ha dato prova dello svolgimento di un'attività produttiva di reddito e della diminuzione o del mancato conseguimento di entrate in conseguenza del fatto dannoso.
L'attore ha anche richiesto il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro occorso.
La compagnia assicuratrice ha dedotto che le spese mediche sostenute dall'attore siano spropositate ed artificiosamente enfatizzate avendo fatto ricorso a servizi sanitari che potevano essere analogamente forniti dal SSN.
Invero, recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale” (Cass.
Civ. n. 29308/2023).
Alla luce del suddetto principio giurisprudenziale e, tenuto conto di quanto accertato dal perito incaricato, devono riconoscersi le spese mediche sostenute da parte attrice per un valore complessivo di euro 18.217,85, da rivalutarsi fino ad oggi.
Tale importo deve essere ridotto in ragione della percentuale di responsabilità (30%) riconosciuta in capo all'attore, al quale quindi dovrà essere corrisposta la somma di €
12.752,50. L'importo ad oggi rivalutato è soggetto all'applicazione di interessi secondo il criterio indicato per il danno non patrimoniale.
Infine l'attore ha richiesto il risarcimento per le spese sostenute per viaggi, pernottamenti nonché per il danneggiamento del casco integrale e della tuta protettiva.
Si ritengono non dovute le spese relative ai viaggi e pernottamenti in quanto non strettamente necessarie e quindi di carattere elettivo.
Quanto alle spese per danneggiamento del casco e della tuta protettiva si osserva che le stesse non sono provate in assenza di fattura o preventivo di spesa allegato.
Quanto alle spese di lite sussistono i presupposti per la loro compensazione parziale in misura pari a 1/3, ponendo le stesse per la restante parte pari a 2/3 a carico dei convenuti soccombenti;
spese da liquidarsi in dispositivo secondo i valori medi dei parametri tariffari ratione temporis vigenti.
Analogamente le spese della ctu devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti in misura pari a 2/3 e a carico dell'attore in misura pari a 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n 1334/2014 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara la concorrente responsabilità di e di CP_5 [...]
, per il sinistro occorso in data 17.11.2012, in località Guardiola, in agro Pt_1 del Comune di Corsano, rispettivamente in misura pari al 70 % per la prima e pari al 30 % per il secondo e, per l'effetto:
- condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore di
[...]
, liquidato in € 29.993,60 per danno non patrimoniale e in € 12.790,85 per Pt_1 spese mediche, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata;
- condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore due terzi delle spese del giudizio che compensa per la restante parte e che liquida per l'intero in complessivi € 8.276,00
(di cui € 7.616,00 per compensi professionali e € 660,00 per spese) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre al difensore antistatario;
2. pone le spese di CTU in via definitiva per due terzi a carico dei convenuti e per un terzo a carico di parte attrice. La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 31.1.2015.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta in collaborazione con il funzionario dell'Ufficio per il Processo dott.ssa
Daniela Mauro.