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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 3605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3605 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 13691/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Carlo Azzolini giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 13691 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa su ricorso presentato da:
, con l'avv. Nardulli, Parte_1 ricorrente contro
, con gli avv. Nardacchione, Rossetto e Bruscagnin, CP_1 resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto avente ad oggetto: divorzio e trattenuta in decisione all'udienza del 10.6.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: come da note dell'8.4.2025: 1. confermare l'affido condiviso di
[...] ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso ER
l'abitazione materna sita in Vigonovo (VE);
2. confermare l'attuale calendario di visite tra il padre ed il minore secondo l'accordo raggiunto dalle parti in sede di procedimento di separazione come di seguito: “il Sig. vedrà per otto settimane nel periodo di Pt_1 Per_1 vacanze estive (dal primo week end di luglio all'ultimo week end di agosto) e due settimane in quelle natalizie, ferma la possibilità di vedere ogni volta che il padre sarà in Italia” Per_1
1 ma integrando con la possibilità, secondo i desiderata del minore e l'aumentare dell'età dello stesso, di ampliare o diminuire le settimane durante il periodo di vacanze estive scolastiche e giorni durante quelle natalizie e pasquali, autunnali e del carnevale veneziano;
3. confermare l'importo del contributo paterno al mantenimento ordinario mensile per il figlio Per_1 in € 1.300,00; 4. dichiarare per le spese straordinarie del minore
[...] ER secondo la prescrizione di cui al protocollo d'intesa del Tribunale di Venezia, ma con
[...] la ripartizione tra i genitori, al 60% padre e 40% madre, ad eccezione della retta e tassa di iscrizione della scuola internazionale frequentata da che resterà accollata interamente Per_1 al padre;
4. dichiarare che nulla è dovuto da a titolo di assegno divorzile Parte_1
e/o mantenimento della Sig.ra per le ragioni dedotte in narrativa;
5. in via CP_1 subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande del ricorrente in punto di diniego di riconoscimento di un assegno divorzile/ mantenimento alla resistente, si chiede che lo stesso venga quantificato in € 500,00 mensili (o quella diversa misura ritenuta di giustizia) per la durata massima di ulteriori 6 mesi dalla data della presente domanda e/o dalla prima udienza di comparizione dei coniugi, finalizzato a consentire la definitiva ripresa lavorativa della resistente (già in corso data la documentata assunzione della stessa a tempo indeterminato); con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
per la resistente, come da note del 10.4.2025: nel merito in via definitiva:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1 con rito civile a Dubai il 12.05.2008, con relativa annotazione nei registri dello Stato civile;
2. confermare la responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente in Italia presso la madre;
3. disporre che la regolamentazione delle frequentazioni tra padre/figlio avvenga secondo il calendario di seguito indicato, sempre subordinatamente all'espresso gradimento del figlio : vacanze estive: nel periodo estivo, nei termini che Per_1 si andranno a calendarizzare per periodi non superiori a 8 (otto) settimane, subordinatamente al gradimento di ed in ogni caso in considerazione delle esigenze del figlio e degli Per_1 impegni dei genitori, con obbligo di comunicarsi il periodo di competenza di ciascuno da trascorrere con il figlio entro il 30.04 di ogni anno;
nell'ambito del periodo suddetto, il Sig. trascorrerà con il più tempo possibile e rimarrà con il figlio per un periodo Pt_1 Per_1 di vacanze compatibile con le proprie ferie lavorative;
dovrà seguire una sana e Per_1 corretta alimentazione al fine di ricevere l'apporto calorico adeguato in considerazione della sua età e delle di lui condizioni di salute;
il Sig. (o persona dal medesimo delegata) Pt_1 supervisionerà lo svolgimento dei compiti estivi e, nel caso in cui abbia bisogno di Per_1 supporto, provvederà in tal senso;
vacanze Natalizie: trascorrerà due settimane con il Per_1
2 Sig. alternando però il giorno di Natale e di Capodanno. Quindi negli anni in cui Pt_1 trascorrerà il Capodanno con il padre, rimarrà con il medesimo per due settimane a Per_1 partire dal 26/27 Dicembre (così perdendo qualche giorno di scuola a inizio anno); negli anni in cui a Natale rimarrà con il Sig. perderà gli ultimi giorni di scuola prima Pt_1 Per_1 delle vacanze scolastiche rimanendo con il padre per due settimane dal 16/17 Dicembre;
4. porre a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla Signora Parte_1 la somma mensile non inferiore ad € 3.500,00= a mezzo bonifico bancario, CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore
[...]
oltre rivalutazione ISTAT annuale;
5. porre a carico del Signor ER [...]
l'obbligo di corrispondere alla Signora la somma mensile non Parte_1 CP_1 inferiore ad€ 2.500,00= a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione ISTAT annuale;
6. disporre che il Signor Parte_1 corrisponda il 100% delle spese c.d. straordinarie per il figlio
[...] ER
così come previsto dal protocollo del Tribunale civile di Venezia;
7. Con vittoria di
[...] spese e competenze di lite. In via istruttoria […].
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.09.2023 , cittadino austriaco, espone Parte_1 che in data 12/05/2008 contrasse a Dubai matrimonio civile con , cittadina CP_1 italiana [matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Agenzia Consolare
D'Italia a Dubai – Emirati Arabi Uniti, Atto n. 11/2008, parte I, anno 2008], e in data
25.05.2008 matrimonio canonico in Vigonovo-Ve, dall'unione matrimoniale era nato a [...] il figlio (il 03.12.2011); in seguito, intervenne separazione ER personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dell'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale. Attualmente egli, direttore di una project management company, vive in Kuala Lumpur mentre la resistente, tornata a vivere in Vigonovo insieme al minore, sarebbe occupata come dipendente presso una società.
Il minore frequenta il quinto anno di una scuola internazionale in Noventa Padovana e pratica il calcio tre volte a settimana, oltre una partita nel fine settimana. Chiede che il Tribunale: dichiari lo scioglimento del matrimonio;
confermi l'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre in Vigonovo;
confermi il calendario di visita definito nel procedimento di separazione, con previsione che il minore sia dotato di autonomo apparecchio telefonico;
disponga a carico del ricorrente un assegno per il mantenimento ordinario nella misura di euro 1.300 mensili;
che le spese straordinarie, come definite dal protocollo in uso a questo Tribunale, vengano poste a suo carico nella misura del 60%, ad
3 eccezione della retta dell'istituto scolastico che sarà interamente sostenuta dal padre;
infine, che nulla disponga a titolo di assegno divorzile, o in via subordinata che venga disposto in misura di euro 500 mensili.
Si è costituita in giudizio la resistente che contesta le allegazioni avversarie. Ella illustra le circostanze della crisi familiare;
la condizione attuale di esercizio della responsabilità genitoriale nonché il divario fra le situazioni patrimoniali delle parti. Conferma di essere occupata con un contratto di lavoro a tempo determinato parziale che non le garantisce entrate sufficienti da sole alle esigenze proprie e della famiglia. Allega inoltre di essere socia di minoranza di due società familiari. Espone spese per la locazione dell'abitazione famigliare
(euro 750 mensili). Espone inoltre di aver rinunciato in costanza di matrimonio alla propria occupazione in Dubai per poter seguire il ricorrente in Malesia, ove aveva questi aveva reperito un nuovo lavoro. Chiede che il Tribunale: affidi il minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
regoli il diritto di visita secondo quanto concordato nel procedimento di separazione;
disponga a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del minore nella misura di euro 3.500 mensili e interamente alle spese straordinarie;
disponga a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno divorzile nella misura di euro 2.500 mensili.
Con sentenza dd. 8.5.2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Con ordinanza di pari data il Tribunale in via provvisoria e urgente ha confermato l'affido condiviso del minore e la sua collocazione presso la madre;
ha disposto quanto al diritto di visita paterno conformemente alle richieste delle parti;
ha infine confermato le statuizioni economiche previste nell'ordinanza di questo Tribunale emessa in seno al giudizio di separazione.
È intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero.
Si è proceduto all'ascolto del minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pronunciato lo scioglimento del matrimonio, oggetto di giudizio rimangono la regolazione della responsabilità genitoriale, la definizione del contributo del ricorrente al mantenimento del figlio e l'assegno divorzile.
*
1. Con riguardo alle statuizioni relative al minore si osserva quanto segue.
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1.1. Non vi è disaccordo tra le parti circa l'affido condiviso del minore ai genitori.
4 Neppure vi è sostanziale disaccordo tra le parti circa il calendario di visita, come definito sin dall'ordinanza presidenziale del giudizio di separazione.
Le parti hanno infatti precisato conclusioni grossomodo coincidenti, secondo cui: il minore starà con il padre per otto settimane in estate, nei mesi di luglio e agosto, e per due settimane in coincidenza delle vacanze natalizie;
il padre potrà rimanere con il figlio in occasioni di suoi soggiorni in Italia;
viene stabilito che si terrà conto dei desideri e delle aspirazioni del minore circa la permanenza all'estero con il padre.
Il regime di visita così descritto può essere recepito nella presente sede.
Esso corrisponde al diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori, tenuto conto che il padre risiede nel continente asiatico, circostanza che rende impossibile ipotizzare una frequentazione più assidua per tempi meno prolungati.
L'età del minore, ormai prossimo all'adolescenza, consiglia che si tenga conto delle sue aspirazioni nella regolazione concreta dell'esercizio del diritto di visita presso il padre, soprattutto nel periodo estivo. Il minore ha infatti espresso in sede di audizione un suo certo disagio nell'assentarsi per due mesi dall'Italia. Pertanto, è opportuna la previsione – su cui non vi è contrasto tra le parti – che si valorizzi l'eventuale desiderio del minore di fare rientro in
Italia anche prima dello scadere del termine di permanenza presso il padre.
Non rientra nei poteri del Tribunale nel presente giudizio di divorzio stabilire che il padre curi la corretta alimentazione del figlio e il corretto apporto calorico dei pasti di quest'ultimo nonché che egli soprintenda all'esecuzione dei compiti scolastici. La richiesta fattane dalla resistente è formulata in termini generici e non riguarda le condizioni generali di esercizio della responsabilità genitoriale, poiché attiene alle specifiche questioni dell'alimentazione del minore e della sua educazione;
pertanto, essa esula dall'oggetto di questo giudizio.
La resistente ha chiesto in sede di precisazione delle conclusioni che si stabilisca entro il 30 aprile di ogni anno il calendario esatto del soggiorno estivo del minore presso il padre e che le due settimane di permanenza presso il padre durante le vacanze natalizie comprendano ad anni alterni la giornata del Natale o quella di Capodanno.
Il ricorrente nulla ha osservato al riguardo negli scritti conclusivi. Nulla osta all'accoglimento di tali richieste, che corrispondono all'esigenza di facilitare l'organizzazione degli spostamenti del minore, implicanti anche viaggi transcontinentali.
Non possono essere prese in considerazione, in quanto tardive, le diverse richieste della resistente svolte in comparsa conclusionale (pag. 4), volte a diminuire la permanenza estiva del minore presso il padre a un solo mese con la previsione – peraltro genericamente formulata – di soggiorni brevi nel corso dell'anno presso il padre in Italia.
5 *
1.2. Ai sensi dell'art. 337-ter, co. IV, c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito. La misura dell'assegno che un genitore è tenuto a corrispondere all'altro per il mantenimento della prole è stabilita in base alle attuali esigenze di vita della prole, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche dei genitori, alla valenza dei compiti domestici e di cura assunti da entrambi i genitori.
L'obbligo di contributo al mantenimento dei figli discende in via generale dall'art. 316-bis c.c. che parametra questo obbligo alle sostanze dei genitori e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Corrispondentemente tutti i figli – senza distinguere se nati nel matrimonio o fuori ovvero se in costanza o dopo la dissoluzione dell'unione fra chi li ha generati – hanno diritto di essere manutenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori ai sensi dell'art. 315-bis c.c.
Dalle disposizioni richiamate discende che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni, l'una relativa al rapporto tra genitori e figlio e l'altro relativa ai rapporti tra i genitori obbligati.
Di conseguenza, l'art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337-ter, co. IV, n. 1 e 2, c.c.). I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme.
In secondo luogo, vengono invece in questione i rapporti interni tra genitori, in riferimento ai quali vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno, secondo le disposizioni sopra richiamate.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337-ter, co. IV, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337-ter, co. IV, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
6 I criteri indicati valgono anche nella commisurazione del concorso dei genitori alle spese straordinarie;
non vige infatti alcuna preferenza per il concorso paritario, dovendosi pur sempre valutare la proporzione delle capacità reddituali dei genitori, delle loro risorse e dei compiti assunti nell'accudimento della prole (per i principi esposti: Cass., sez. I, 17.4.2024 n. 10359;
Cass., sez. I, 26.1.2024 n. 2536; Cass., sez. I, 27.5.2024 n. 14760).
Quanto al primo aspetto (esigenze di vita del minore e tenore di vita goduto in costanza dell'unione familiare), va considerato che il minore frequenta una scuola privata per la quale è stata documentata una spesa annua di almeno 9.400 euro (retta, cui si andrebbero ad aggiungere i costi di trasporto offerto dalla scuola, doc. 8 fasc. ricorrente). Egli vive con la madre in una casa per la quale viene corrisposto dalla resistente un canone mensile di euro 750,00 (doc. 14 della resistente). Il minore è impegnato nel tempo libero in attività sportive (calcio) per le quali viene sostenuta una spesa annua di 450 euro, cui sono da aggiungersi taluni costi accessori;
ad esse si aggiungono le spese per gli sport invernali. Egli inoltre è in cura presso un ortopedico ed effettua sedute di ginnastica posturale per una spesa mensile di 100 euro circa;
è inoltre seguito da un nutrizionista (peraltro, dall'ascolto del minore è emerso che le sedute ortopediche sarebbero state sospese – verbale udienza 8.10.2024). Sono state documentate ovvero allegate senza essere contestate spese per un importo complessivo di circa 1.500,00 mensili
(comprensivi dei costi della scuola privata e del canone di locazione della casa familiare).
Circa il tenore di vita goduto dal minore in costanza dell'unione familiare, non sono state prodotte prove specifiche dalle parti (il doc. 9 del fascicolo del ricorrente non esplica alcuna efficacia probatoria, essendo privo di data e di sottoscrizioni). Dagli altri elementi probatori acquisiti (documenti relativi all'iscrizione del minore presso una scuola privata in Kuala
Lumpur, doc. 22 fasc. ricorrente) si può presumere un tenore di vita almeno tale da garantire al minore la frequenza presso un istituto scolastico privato.
Con riferimento al secondo aspetto (condizioni economiche delle parti) va anzitutto ribadito il rigetto della richiesta di indagini tributarie sul ricorrente avanzata dalla resistente.
Non sono state infatti dedotte circostanze specifiche tali da poter dubitare della verosimiglianza del quadro desumibile dalla documentazione prodotta dal ricorrente. La resistente si è infatti limitata a dubitare del fatto che la documentazione dimessa dal ricorrente ne descrivesse il patrimonio per la sua interezza e a sostenere che il ricorrente abbia avviato un'ulteriore attività professionale quale arbitro. La lamentata incompletezza delle produzioni documentali del ricorrente è stata peraltro superata spontaneamente dal ricorrente. Mentre, con riferimento alla sussistenza di altre attività redditizie del ricorrente, è principio assodato che il giudice non debba disporre indagini di polizia a semplice richiesta della parte, in quanto l'istanza istruttoria
7 deve basarsi su fatti specifici e circostanziati. Occorre pertanto che siano offerti fatti concreti, in grado di mettere in discussione la rappresentazione della parte avversaria in ordine alla condizione di vita delle parti. Vanno pertanto dedotti in giudizio fatti risultanti da atti, che inducano a far ritenere che la parte disponga di sostanze economiche e patrimoniali ulteriori rispetto a quelle rappresentate in giudizio. In definitiva, la richiesta deve essere circostanziata e non generica (Cass., sez. I, 19.7.2022 n. 22616).
Come osservato nell'ordinanza che ha provveduto in via temporanea e urgente, dalla documentazione in atti (contratto di lavoro e successive modifiche – doc.
4-6 allegati al ricorso, dichiarazioni dei redditi – doc. 16, 34 e doc. allegato alla memoria dd. 18.1.2023) si deduce che il ricorrente ha percepito i seguenti redditi effettivi: per l'anno 2020, 1.070.616 MYR;
per l'anno 2021, 1.407.950 MYR;
per l'anno 2022, 1.485.480 MYR. Se ne desume che egli dispone di entrate mensili che si attestano (al tasso attuale di conversione della moneta malese) tra gli euro 17.000,00 e gli euro 18.000,00 circa. L'importo è stato grossomodo confermato in udienza dal ricorrente. Quanto alla situazione patrimoniale risulta dagli estratti conto relativi ai conti intestati esclusivamente al ricorrente la disponibilità di liquidi per somme in valuta straniera equivalenti (dicembre 2023 – doc. 38 fasc. attoreo) a circa 205.000,00 euro;
vi sono poi ulteriori conti, anche cointestati con soggetti terzi (conto Caixa, Barclays), le cui consistenze non incidono significativamente sulla situazione patrimoniale come ricostruita.
Dalla documentazione in atti si ricava che la resistente ha concluso un contratto di lavoro a tempo determinato;
attualmente il rapporto di lavoro è stato modificato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ella inoltre è titolare di partecipazioni in società a conduzione della sua famiglia. Quanto alla situazione patrimoniale risulta (docc. 11-13 fascicolo resistente) che la stessa nell'ultimo triennio dispone di entrate mensili – al netto di quanto percepito a titolo di mantenimento da parte del coniuge (riga RC7 delle dichiarazioni dei redditi) – pari a:
1.700 euro mensili circa nel 2020, 900 euro mensili circa nel 2021, 1.800 euro mensili circa nel 2022; la resistente dispone di patrimonio liquido che si attesta al di sotto dei 5.000 euro (docc. 16 e
17 fasc. resistente).
Dalle situazioni reddituali e patrimoniali descritte si desume che entrambe le parti attualmente godono di autonomia economica;
tuttavia, è innegabile il divario fra la posizione del ricorrente e quella della resistente.
Ad essa va aggiunto che il minore per la parte maggioritaria dell'anno risiede esclusivamente presso la madre, che pertanto sopporta i costi di mantenimento ordinario e accudisce il minore, la cui vita è connotata da molteplici attività.
8 In considerazione di tutte le circostanze illustrate si reputa di confermare la misura attuale del contributo al mantenimento del minore corrisposto dal ricorrente al resistente, con riferimento tanto al mantenimento ordinario quanto a quello straordinario.
Non si ritiene invece di accogliere la richiesta svolta dal ricorrente di porre, seppure in percentuale diversa, le spese di mantenimento straordinario in capo a entrambi i genitori.
Vanno infatti considerati la sproporzione fra le situazioni economiche delle parti e il fatto che la resistente è gravata di ogni incombenza di mantenimento del minore. Nelle spese straordinarie è compresa la retta della scuola frequentata dal minore (che peraltro il ricorrente si è impegnato comunque a sostenere per l'intero).
*
2. La resistente ha chiesto che il ricorrente venga condannato a corrisponderle un assegno divorzile.
Ai sensi dell'art. 5, co. 6, l. 898/1970 in occasione della pronuncia di divorzio il Tribunale può disporre a carico dell'ex coniuge abbiente un assegno di mantenimento a favore dell'altro, privo di mezzi adeguati o comunque impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive, avuta considerazione delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo economico di ciascun coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio altrui o di quello comune nonché della durata del matrimonio.
La disposizione in questione, nel subordinare la debenza dell'assegno alla mancanza di mezzi adeguati da parte dell'ex coniuge non abbiente anzitutto presuppone l'accertamento della carenza in capo a uno dei due ex coniugi di mezzi adeguati. Ai fini della quantificazione dell'assegno, va poi tenuto conto che l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale e una compensativo-perequativa. A questi fini devono essere prese in considerazione le scelte effettuate dall'ex coniuge in costanza del vincolo matrimoniale che hanno inciso sulla sua condizione patrimoniale attuale. Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede quindi l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità per il coniuge beneficiato di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, tutti equiordinati tra loro, e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. In tal modo, l'assegno divorzile consente il riconoscimento al coniuge non abbiente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo
9 fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune (Cass., sez. un., 11.7.2018
n. 18287; Cass., sez. un., 5.11.2021 n. 32198).
Nel caso di specie è da escludere la previsione di un assegno divorzile con funzione assistenziale. È infatti pacifico che la resistente dispone di sostanze proprie e di redditi, derivanti da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e dalle sue partecipazioni nelle società di famiglia.
Occorre invece valutare se sussistono nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione compensativo-perequativa.
Nel caso in cui non vi sia totale squilibrio fra le situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, ma ricorra una condizione di sperequazione di entità variabile, il parametro su cui effettuare l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, poiché occorre considerare tutti gli elementi indicati nell'art. 5, co. 6, l. 898/1970, considerati quali elementi rivelatori della concreta declinazione del principio di solidarietà. È infatti quest'ultimo il fondamento e il metro del giudizio di adeguatezza della condizione economica del coniuge che richiede l'assegno divorzile.
Quando entrambi i coniugi abbiamo mezzi sufficienti al soddisfacimento delle esigenze basilari di vita, l'adeguatezza menzionata dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970 assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che si sostanzia nella valutazione del contributo del coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico-patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
A questo scopo vanno considerate le decisioni comuni dei coniugi adottate nel corso della vita familiare, facendo applicazione del principio di autoresponsabilità. Tuttavia, il principio da ultimo menzionato non può implicare il sacrificio delle ragioni derivanti dalla pregressa vita in comunione per il solo fatto che il coniuge più debole dispone di risorse proprie.
In quest'ultimo caso, secondo il parametro composito sopra indicato, occorre verificare in primo luogo se il divorzio abbia prodotto uno squilibrio effettivo e di non modesta entità; in caso di verifica positiva, va quindi verificata la riconducibilità di questo divario alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei coniugi nella famiglia, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali.
A questo ultimo riguardo va precisato che non rilevano le sole scelte frutto di accordo esplicito intervenuto tra i coniugi, ma anche la regolazione della vita familiare secondo univoche direttrici, espressione di scelte comuni tacite. L'adozione di questi taciti indirizzi di regolazione della vita comune può essere efficacemente provata anche per presunzioni.
10 In definitiva, ai fini dell'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge percettore abbia rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali (cui corrisponde la funzione compensativa dell'assegno), poiché l'assegno divorzile conserva la funzione perequativa, corrispondente al riconoscimento dell'apporto del coniuge alla vita familiare e al patrimonio del coniuge obbligato (principi espressi da Cass., sez. I,
16.9.2024 n. 24795).
Per quanto sopra si è illustrato, sussiste nel caso di specie un divario tra le situazioni economiche delle parti.
È mancata invece la prova dei presupposti per la corresponsione di un assegno divorziale in funzione perequativa o compensativa.
La resistente allega a sostegno della domanda di aver rinunciato al proprio lavoro in Dubai, quando le parti nel 2013 decisero di migrare in Malesia, per favorire le scelte lavorative del ricorrente (comparsa di costituzione e risposta, pag. 2 e s.).
Tuttavia, la resistente non ha provato, né per mezzo di documenti né richiedendo l'ammissione della prova per testi, quale fosse il suo impiego in Dubai né le circostanze esatte della fine di questo rapporto di lavoro. Anche a ritenere pacifico che la resistente disponesse di un'occupazione in quel Paese, l'accertamento di queste ultime era invece indispensabile, quantomeno al fine di verificare la coincidenza temporale della fine del rapporto di lavoro con la partenza della famiglia per la Malesia nonché al fine di apprezzare la qualità dell'occupazione cui la resistente avrebbe rinunciato.
La resistente allega di aver avuto a disposizione per il suo ingresso in questo Paese un titolo di soggiorno (dependant's pass) che non le rendeva possibile reperire un'occupazione, a differenza del ricorrente che disponeva di altro titolo di soggiorno (employment pass), abilitante per il lavoro, come si legge nei rispettivi passaporti (doc. 22 e 23, fasc. resistente).
La disponibilità di un diverso titolo di ingresso nel Paese asiatico è tuttavia una circostanza priva di univoco significato: nulla infatti è stato allegato circa le circostanze fattuali che determinarono la resistente a richiedere e ottenere un titolo non abilitante al lavoro, tanto da poter ricondurre tale stato di fatto a una scelta consapevole delle parti nell'ambito di un progetto familiare di vita.
In definitiva, non sono state provate dalla resistente circostanze fattuali dalle quali desumere che ella abbia rinunciato a concrete possibilità lavorative, di realizzazione umana e professionale, a causa di una scelta condivisa delle parti relativa alla conduzione della vita familiare.
11 Parimenti, non sono state provate circostanze dalle quali desumere che vi fosse un accordo, esplicito o tacito, circa il fatto che la resistente avrebbe assunto su di sé le incombenze dell'accudimento del minore, in modo da consentire al ricorrente di dedicarsi interamente al lavoro.
Infine, va considerato che l'unione è durata per circa nove anni, dal 2008 al 2017, anno in cui la resistente è rimpatriata con il figlio;
da quel momento è ormai trascorso quasi il medesimo lasso di tempo, nel quale, come sopra si è visto, la resistente si è resa economicamente indipendente. I vincoli di solidarietà che sopravvivono allo scioglimento del matrimonio, in conseguenza delle scelte di vita effettuate dalle parti in costanza dell'unione, possono ritenersi pertanto definitivamente dissolti.
Non ricorrono pertanto i presupposti per la corresponsione di un assegno divorzile in funzione compensativa o perequativa.
La domanda è dunque rigettata.
*
3. Le spese di lite possono essere compensate in misura della metà, in ragione delle conclusioni sostanzialmente concordi circa l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore.
Per la restante metà vanno poste in capo alla resistente, in conseguenza della soccombenza sulla domanda di assegno divorzile nonché della sostanziale soccombenza sulla domanda di liquidazione di un assegno di mantenimento a favore del minore, con riferimento alla quantificazione dello stesso, richiesta dalla resistente in ammontare superiore al doppio di quello liquidato in questa sentenza.
Esse vanno calcolate con riferimento ai compensi del difensore, in applicazione delle tabelle ministeriali per i giudizi dinanzi al tribunale ordinario di valore indeterminabile, con liquidazione dei medi tabellari per tutte le fasi di giudizio: fase di studio, euro 1.701; fase introduttiva, euro 1.204; fase istruttoria, euro 1.806; fase decisionale, euro 2.905. Vanno anche corrisposti le spese forfettarie e il contributo alla previdenza forense oltre all'IVA, se dovuta.
Andranno rifuse al ricorrente, sempre in misura della metà, le spese di iscrizione a ruolo della causa.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa azione, eccezione e istanza disattese, così dispone:
1. affida il minore a entrambi i genitori, con residenza prevalente presso ER la madre;
12 2. dispone che il minore stia presso il padre per otto settimane al massimo in estate, a partire dal primo finesettimana di luglio, e per due settimane durante le vacanze estive, alternando la permanenza nei giorni di Natale e Capodanno;
inoltre, il padre starà con il figlio in occasione di soggiorni del primo in Italia;
le parti si comunicheranno entro il 30 aprile di ogni anno gli esatti periodi di permanenza del minore presso ciascuno di loro;
è fatta in ogni caso la possibilità che i periodi di permanenza del minore presso il padre all'estero siano abbreviati conformemente alle volontà espresse dal minore;
3. dispone che versi a la somma mensile di euro Parte_1 CP_1
1.300 a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio ER
; la somma verrà corrisposta entro il quinto giorno di ogni mese ed è rivalutabile
[...] secondo gli indici ISTAT;
4. dispone che le spese straordinarie di mantenimento di siano ER sostenute per l'intero da;
Parte_1
5. rigetta la domanda di assegno divorzile;
6. compensa le spese di lite per metà e pone a carico della resistente la restante metà che liquida in euro 3.808 per compensi del difensore, oltre al 15% per spese forfettarie, al 4% per la previdenza forense e all'IVA se dovuta;
pone a carico della resistente la metà delle spese di iscrizione a ruolo della causa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Carlo Azzolini giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 13691 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa su ricorso presentato da:
, con l'avv. Nardulli, Parte_1 ricorrente contro
, con gli avv. Nardacchione, Rossetto e Bruscagnin, CP_1 resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto avente ad oggetto: divorzio e trattenuta in decisione all'udienza del 10.6.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: come da note dell'8.4.2025: 1. confermare l'affido condiviso di
[...] ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso ER
l'abitazione materna sita in Vigonovo (VE);
2. confermare l'attuale calendario di visite tra il padre ed il minore secondo l'accordo raggiunto dalle parti in sede di procedimento di separazione come di seguito: “il Sig. vedrà per otto settimane nel periodo di Pt_1 Per_1 vacanze estive (dal primo week end di luglio all'ultimo week end di agosto) e due settimane in quelle natalizie, ferma la possibilità di vedere ogni volta che il padre sarà in Italia” Per_1
1 ma integrando con la possibilità, secondo i desiderata del minore e l'aumentare dell'età dello stesso, di ampliare o diminuire le settimane durante il periodo di vacanze estive scolastiche e giorni durante quelle natalizie e pasquali, autunnali e del carnevale veneziano;
3. confermare l'importo del contributo paterno al mantenimento ordinario mensile per il figlio Per_1 in € 1.300,00; 4. dichiarare per le spese straordinarie del minore
[...] ER secondo la prescrizione di cui al protocollo d'intesa del Tribunale di Venezia, ma con
[...] la ripartizione tra i genitori, al 60% padre e 40% madre, ad eccezione della retta e tassa di iscrizione della scuola internazionale frequentata da che resterà accollata interamente Per_1 al padre;
4. dichiarare che nulla è dovuto da a titolo di assegno divorzile Parte_1
e/o mantenimento della Sig.ra per le ragioni dedotte in narrativa;
5. in via CP_1 subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande del ricorrente in punto di diniego di riconoscimento di un assegno divorzile/ mantenimento alla resistente, si chiede che lo stesso venga quantificato in € 500,00 mensili (o quella diversa misura ritenuta di giustizia) per la durata massima di ulteriori 6 mesi dalla data della presente domanda e/o dalla prima udienza di comparizione dei coniugi, finalizzato a consentire la definitiva ripresa lavorativa della resistente (già in corso data la documentata assunzione della stessa a tempo indeterminato); con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
per la resistente, come da note del 10.4.2025: nel merito in via definitiva:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1 con rito civile a Dubai il 12.05.2008, con relativa annotazione nei registri dello Stato civile;
2. confermare la responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente in Italia presso la madre;
3. disporre che la regolamentazione delle frequentazioni tra padre/figlio avvenga secondo il calendario di seguito indicato, sempre subordinatamente all'espresso gradimento del figlio : vacanze estive: nel periodo estivo, nei termini che Per_1 si andranno a calendarizzare per periodi non superiori a 8 (otto) settimane, subordinatamente al gradimento di ed in ogni caso in considerazione delle esigenze del figlio e degli Per_1 impegni dei genitori, con obbligo di comunicarsi il periodo di competenza di ciascuno da trascorrere con il figlio entro il 30.04 di ogni anno;
nell'ambito del periodo suddetto, il Sig. trascorrerà con il più tempo possibile e rimarrà con il figlio per un periodo Pt_1 Per_1 di vacanze compatibile con le proprie ferie lavorative;
dovrà seguire una sana e Per_1 corretta alimentazione al fine di ricevere l'apporto calorico adeguato in considerazione della sua età e delle di lui condizioni di salute;
il Sig. (o persona dal medesimo delegata) Pt_1 supervisionerà lo svolgimento dei compiti estivi e, nel caso in cui abbia bisogno di Per_1 supporto, provvederà in tal senso;
vacanze Natalizie: trascorrerà due settimane con il Per_1
2 Sig. alternando però il giorno di Natale e di Capodanno. Quindi negli anni in cui Pt_1 trascorrerà il Capodanno con il padre, rimarrà con il medesimo per due settimane a Per_1 partire dal 26/27 Dicembre (così perdendo qualche giorno di scuola a inizio anno); negli anni in cui a Natale rimarrà con il Sig. perderà gli ultimi giorni di scuola prima Pt_1 Per_1 delle vacanze scolastiche rimanendo con il padre per due settimane dal 16/17 Dicembre;
4. porre a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla Signora Parte_1 la somma mensile non inferiore ad € 3.500,00= a mezzo bonifico bancario, CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore
[...]
oltre rivalutazione ISTAT annuale;
5. porre a carico del Signor ER [...]
l'obbligo di corrispondere alla Signora la somma mensile non Parte_1 CP_1 inferiore ad€ 2.500,00= a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione ISTAT annuale;
6. disporre che il Signor Parte_1 corrisponda il 100% delle spese c.d. straordinarie per il figlio
[...] ER
così come previsto dal protocollo del Tribunale civile di Venezia;
7. Con vittoria di
[...] spese e competenze di lite. In via istruttoria […].
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.09.2023 , cittadino austriaco, espone Parte_1 che in data 12/05/2008 contrasse a Dubai matrimonio civile con , cittadina CP_1 italiana [matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Agenzia Consolare
D'Italia a Dubai – Emirati Arabi Uniti, Atto n. 11/2008, parte I, anno 2008], e in data
25.05.2008 matrimonio canonico in Vigonovo-Ve, dall'unione matrimoniale era nato a [...] il figlio (il 03.12.2011); in seguito, intervenne separazione ER personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dell'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale. Attualmente egli, direttore di una project management company, vive in Kuala Lumpur mentre la resistente, tornata a vivere in Vigonovo insieme al minore, sarebbe occupata come dipendente presso una società.
Il minore frequenta il quinto anno di una scuola internazionale in Noventa Padovana e pratica il calcio tre volte a settimana, oltre una partita nel fine settimana. Chiede che il Tribunale: dichiari lo scioglimento del matrimonio;
confermi l'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre in Vigonovo;
confermi il calendario di visita definito nel procedimento di separazione, con previsione che il minore sia dotato di autonomo apparecchio telefonico;
disponga a carico del ricorrente un assegno per il mantenimento ordinario nella misura di euro 1.300 mensili;
che le spese straordinarie, come definite dal protocollo in uso a questo Tribunale, vengano poste a suo carico nella misura del 60%, ad
3 eccezione della retta dell'istituto scolastico che sarà interamente sostenuta dal padre;
infine, che nulla disponga a titolo di assegno divorzile, o in via subordinata che venga disposto in misura di euro 500 mensili.
Si è costituita in giudizio la resistente che contesta le allegazioni avversarie. Ella illustra le circostanze della crisi familiare;
la condizione attuale di esercizio della responsabilità genitoriale nonché il divario fra le situazioni patrimoniali delle parti. Conferma di essere occupata con un contratto di lavoro a tempo determinato parziale che non le garantisce entrate sufficienti da sole alle esigenze proprie e della famiglia. Allega inoltre di essere socia di minoranza di due società familiari. Espone spese per la locazione dell'abitazione famigliare
(euro 750 mensili). Espone inoltre di aver rinunciato in costanza di matrimonio alla propria occupazione in Dubai per poter seguire il ricorrente in Malesia, ove aveva questi aveva reperito un nuovo lavoro. Chiede che il Tribunale: affidi il minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
regoli il diritto di visita secondo quanto concordato nel procedimento di separazione;
disponga a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del minore nella misura di euro 3.500 mensili e interamente alle spese straordinarie;
disponga a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno divorzile nella misura di euro 2.500 mensili.
Con sentenza dd. 8.5.2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Con ordinanza di pari data il Tribunale in via provvisoria e urgente ha confermato l'affido condiviso del minore e la sua collocazione presso la madre;
ha disposto quanto al diritto di visita paterno conformemente alle richieste delle parti;
ha infine confermato le statuizioni economiche previste nell'ordinanza di questo Tribunale emessa in seno al giudizio di separazione.
È intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero.
Si è proceduto all'ascolto del minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pronunciato lo scioglimento del matrimonio, oggetto di giudizio rimangono la regolazione della responsabilità genitoriale, la definizione del contributo del ricorrente al mantenimento del figlio e l'assegno divorzile.
*
1. Con riguardo alle statuizioni relative al minore si osserva quanto segue.
*
1.1. Non vi è disaccordo tra le parti circa l'affido condiviso del minore ai genitori.
4 Neppure vi è sostanziale disaccordo tra le parti circa il calendario di visita, come definito sin dall'ordinanza presidenziale del giudizio di separazione.
Le parti hanno infatti precisato conclusioni grossomodo coincidenti, secondo cui: il minore starà con il padre per otto settimane in estate, nei mesi di luglio e agosto, e per due settimane in coincidenza delle vacanze natalizie;
il padre potrà rimanere con il figlio in occasioni di suoi soggiorni in Italia;
viene stabilito che si terrà conto dei desideri e delle aspirazioni del minore circa la permanenza all'estero con il padre.
Il regime di visita così descritto può essere recepito nella presente sede.
Esso corrisponde al diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori, tenuto conto che il padre risiede nel continente asiatico, circostanza che rende impossibile ipotizzare una frequentazione più assidua per tempi meno prolungati.
L'età del minore, ormai prossimo all'adolescenza, consiglia che si tenga conto delle sue aspirazioni nella regolazione concreta dell'esercizio del diritto di visita presso il padre, soprattutto nel periodo estivo. Il minore ha infatti espresso in sede di audizione un suo certo disagio nell'assentarsi per due mesi dall'Italia. Pertanto, è opportuna la previsione – su cui non vi è contrasto tra le parti – che si valorizzi l'eventuale desiderio del minore di fare rientro in
Italia anche prima dello scadere del termine di permanenza presso il padre.
Non rientra nei poteri del Tribunale nel presente giudizio di divorzio stabilire che il padre curi la corretta alimentazione del figlio e il corretto apporto calorico dei pasti di quest'ultimo nonché che egli soprintenda all'esecuzione dei compiti scolastici. La richiesta fattane dalla resistente è formulata in termini generici e non riguarda le condizioni generali di esercizio della responsabilità genitoriale, poiché attiene alle specifiche questioni dell'alimentazione del minore e della sua educazione;
pertanto, essa esula dall'oggetto di questo giudizio.
La resistente ha chiesto in sede di precisazione delle conclusioni che si stabilisca entro il 30 aprile di ogni anno il calendario esatto del soggiorno estivo del minore presso il padre e che le due settimane di permanenza presso il padre durante le vacanze natalizie comprendano ad anni alterni la giornata del Natale o quella di Capodanno.
Il ricorrente nulla ha osservato al riguardo negli scritti conclusivi. Nulla osta all'accoglimento di tali richieste, che corrispondono all'esigenza di facilitare l'organizzazione degli spostamenti del minore, implicanti anche viaggi transcontinentali.
Non possono essere prese in considerazione, in quanto tardive, le diverse richieste della resistente svolte in comparsa conclusionale (pag. 4), volte a diminuire la permanenza estiva del minore presso il padre a un solo mese con la previsione – peraltro genericamente formulata – di soggiorni brevi nel corso dell'anno presso il padre in Italia.
5 *
1.2. Ai sensi dell'art. 337-ter, co. IV, c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito. La misura dell'assegno che un genitore è tenuto a corrispondere all'altro per il mantenimento della prole è stabilita in base alle attuali esigenze di vita della prole, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche dei genitori, alla valenza dei compiti domestici e di cura assunti da entrambi i genitori.
L'obbligo di contributo al mantenimento dei figli discende in via generale dall'art. 316-bis c.c. che parametra questo obbligo alle sostanze dei genitori e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Corrispondentemente tutti i figli – senza distinguere se nati nel matrimonio o fuori ovvero se in costanza o dopo la dissoluzione dell'unione fra chi li ha generati – hanno diritto di essere manutenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori ai sensi dell'art. 315-bis c.c.
Dalle disposizioni richiamate discende che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni, l'una relativa al rapporto tra genitori e figlio e l'altro relativa ai rapporti tra i genitori obbligati.
Di conseguenza, l'art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337-ter, co. IV, n. 1 e 2, c.c.). I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme.
In secondo luogo, vengono invece in questione i rapporti interni tra genitori, in riferimento ai quali vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno, secondo le disposizioni sopra richiamate.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337-ter, co. IV, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337-ter, co. IV, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
6 I criteri indicati valgono anche nella commisurazione del concorso dei genitori alle spese straordinarie;
non vige infatti alcuna preferenza per il concorso paritario, dovendosi pur sempre valutare la proporzione delle capacità reddituali dei genitori, delle loro risorse e dei compiti assunti nell'accudimento della prole (per i principi esposti: Cass., sez. I, 17.4.2024 n. 10359;
Cass., sez. I, 26.1.2024 n. 2536; Cass., sez. I, 27.5.2024 n. 14760).
Quanto al primo aspetto (esigenze di vita del minore e tenore di vita goduto in costanza dell'unione familiare), va considerato che il minore frequenta una scuola privata per la quale è stata documentata una spesa annua di almeno 9.400 euro (retta, cui si andrebbero ad aggiungere i costi di trasporto offerto dalla scuola, doc. 8 fasc. ricorrente). Egli vive con la madre in una casa per la quale viene corrisposto dalla resistente un canone mensile di euro 750,00 (doc. 14 della resistente). Il minore è impegnato nel tempo libero in attività sportive (calcio) per le quali viene sostenuta una spesa annua di 450 euro, cui sono da aggiungersi taluni costi accessori;
ad esse si aggiungono le spese per gli sport invernali. Egli inoltre è in cura presso un ortopedico ed effettua sedute di ginnastica posturale per una spesa mensile di 100 euro circa;
è inoltre seguito da un nutrizionista (peraltro, dall'ascolto del minore è emerso che le sedute ortopediche sarebbero state sospese – verbale udienza 8.10.2024). Sono state documentate ovvero allegate senza essere contestate spese per un importo complessivo di circa 1.500,00 mensili
(comprensivi dei costi della scuola privata e del canone di locazione della casa familiare).
Circa il tenore di vita goduto dal minore in costanza dell'unione familiare, non sono state prodotte prove specifiche dalle parti (il doc. 9 del fascicolo del ricorrente non esplica alcuna efficacia probatoria, essendo privo di data e di sottoscrizioni). Dagli altri elementi probatori acquisiti (documenti relativi all'iscrizione del minore presso una scuola privata in Kuala
Lumpur, doc. 22 fasc. ricorrente) si può presumere un tenore di vita almeno tale da garantire al minore la frequenza presso un istituto scolastico privato.
Con riferimento al secondo aspetto (condizioni economiche delle parti) va anzitutto ribadito il rigetto della richiesta di indagini tributarie sul ricorrente avanzata dalla resistente.
Non sono state infatti dedotte circostanze specifiche tali da poter dubitare della verosimiglianza del quadro desumibile dalla documentazione prodotta dal ricorrente. La resistente si è infatti limitata a dubitare del fatto che la documentazione dimessa dal ricorrente ne descrivesse il patrimonio per la sua interezza e a sostenere che il ricorrente abbia avviato un'ulteriore attività professionale quale arbitro. La lamentata incompletezza delle produzioni documentali del ricorrente è stata peraltro superata spontaneamente dal ricorrente. Mentre, con riferimento alla sussistenza di altre attività redditizie del ricorrente, è principio assodato che il giudice non debba disporre indagini di polizia a semplice richiesta della parte, in quanto l'istanza istruttoria
7 deve basarsi su fatti specifici e circostanziati. Occorre pertanto che siano offerti fatti concreti, in grado di mettere in discussione la rappresentazione della parte avversaria in ordine alla condizione di vita delle parti. Vanno pertanto dedotti in giudizio fatti risultanti da atti, che inducano a far ritenere che la parte disponga di sostanze economiche e patrimoniali ulteriori rispetto a quelle rappresentate in giudizio. In definitiva, la richiesta deve essere circostanziata e non generica (Cass., sez. I, 19.7.2022 n. 22616).
Come osservato nell'ordinanza che ha provveduto in via temporanea e urgente, dalla documentazione in atti (contratto di lavoro e successive modifiche – doc.
4-6 allegati al ricorso, dichiarazioni dei redditi – doc. 16, 34 e doc. allegato alla memoria dd. 18.1.2023) si deduce che il ricorrente ha percepito i seguenti redditi effettivi: per l'anno 2020, 1.070.616 MYR;
per l'anno 2021, 1.407.950 MYR;
per l'anno 2022, 1.485.480 MYR. Se ne desume che egli dispone di entrate mensili che si attestano (al tasso attuale di conversione della moneta malese) tra gli euro 17.000,00 e gli euro 18.000,00 circa. L'importo è stato grossomodo confermato in udienza dal ricorrente. Quanto alla situazione patrimoniale risulta dagli estratti conto relativi ai conti intestati esclusivamente al ricorrente la disponibilità di liquidi per somme in valuta straniera equivalenti (dicembre 2023 – doc. 38 fasc. attoreo) a circa 205.000,00 euro;
vi sono poi ulteriori conti, anche cointestati con soggetti terzi (conto Caixa, Barclays), le cui consistenze non incidono significativamente sulla situazione patrimoniale come ricostruita.
Dalla documentazione in atti si ricava che la resistente ha concluso un contratto di lavoro a tempo determinato;
attualmente il rapporto di lavoro è stato modificato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ella inoltre è titolare di partecipazioni in società a conduzione della sua famiglia. Quanto alla situazione patrimoniale risulta (docc. 11-13 fascicolo resistente) che la stessa nell'ultimo triennio dispone di entrate mensili – al netto di quanto percepito a titolo di mantenimento da parte del coniuge (riga RC7 delle dichiarazioni dei redditi) – pari a:
1.700 euro mensili circa nel 2020, 900 euro mensili circa nel 2021, 1.800 euro mensili circa nel 2022; la resistente dispone di patrimonio liquido che si attesta al di sotto dei 5.000 euro (docc. 16 e
17 fasc. resistente).
Dalle situazioni reddituali e patrimoniali descritte si desume che entrambe le parti attualmente godono di autonomia economica;
tuttavia, è innegabile il divario fra la posizione del ricorrente e quella della resistente.
Ad essa va aggiunto che il minore per la parte maggioritaria dell'anno risiede esclusivamente presso la madre, che pertanto sopporta i costi di mantenimento ordinario e accudisce il minore, la cui vita è connotata da molteplici attività.
8 In considerazione di tutte le circostanze illustrate si reputa di confermare la misura attuale del contributo al mantenimento del minore corrisposto dal ricorrente al resistente, con riferimento tanto al mantenimento ordinario quanto a quello straordinario.
Non si ritiene invece di accogliere la richiesta svolta dal ricorrente di porre, seppure in percentuale diversa, le spese di mantenimento straordinario in capo a entrambi i genitori.
Vanno infatti considerati la sproporzione fra le situazioni economiche delle parti e il fatto che la resistente è gravata di ogni incombenza di mantenimento del minore. Nelle spese straordinarie è compresa la retta della scuola frequentata dal minore (che peraltro il ricorrente si è impegnato comunque a sostenere per l'intero).
*
2. La resistente ha chiesto che il ricorrente venga condannato a corrisponderle un assegno divorzile.
Ai sensi dell'art. 5, co. 6, l. 898/1970 in occasione della pronuncia di divorzio il Tribunale può disporre a carico dell'ex coniuge abbiente un assegno di mantenimento a favore dell'altro, privo di mezzi adeguati o comunque impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive, avuta considerazione delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo economico di ciascun coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio altrui o di quello comune nonché della durata del matrimonio.
La disposizione in questione, nel subordinare la debenza dell'assegno alla mancanza di mezzi adeguati da parte dell'ex coniuge non abbiente anzitutto presuppone l'accertamento della carenza in capo a uno dei due ex coniugi di mezzi adeguati. Ai fini della quantificazione dell'assegno, va poi tenuto conto che l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale e una compensativo-perequativa. A questi fini devono essere prese in considerazione le scelte effettuate dall'ex coniuge in costanza del vincolo matrimoniale che hanno inciso sulla sua condizione patrimoniale attuale. Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede quindi l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità per il coniuge beneficiato di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, tutti equiordinati tra loro, e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. In tal modo, l'assegno divorzile consente il riconoscimento al coniuge non abbiente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo
9 fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune (Cass., sez. un., 11.7.2018
n. 18287; Cass., sez. un., 5.11.2021 n. 32198).
Nel caso di specie è da escludere la previsione di un assegno divorzile con funzione assistenziale. È infatti pacifico che la resistente dispone di sostanze proprie e di redditi, derivanti da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e dalle sue partecipazioni nelle società di famiglia.
Occorre invece valutare se sussistono nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione compensativo-perequativa.
Nel caso in cui non vi sia totale squilibrio fra le situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, ma ricorra una condizione di sperequazione di entità variabile, il parametro su cui effettuare l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, poiché occorre considerare tutti gli elementi indicati nell'art. 5, co. 6, l. 898/1970, considerati quali elementi rivelatori della concreta declinazione del principio di solidarietà. È infatti quest'ultimo il fondamento e il metro del giudizio di adeguatezza della condizione economica del coniuge che richiede l'assegno divorzile.
Quando entrambi i coniugi abbiamo mezzi sufficienti al soddisfacimento delle esigenze basilari di vita, l'adeguatezza menzionata dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970 assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che si sostanzia nella valutazione del contributo del coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico-patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
A questo scopo vanno considerate le decisioni comuni dei coniugi adottate nel corso della vita familiare, facendo applicazione del principio di autoresponsabilità. Tuttavia, il principio da ultimo menzionato non può implicare il sacrificio delle ragioni derivanti dalla pregressa vita in comunione per il solo fatto che il coniuge più debole dispone di risorse proprie.
In quest'ultimo caso, secondo il parametro composito sopra indicato, occorre verificare in primo luogo se il divorzio abbia prodotto uno squilibrio effettivo e di non modesta entità; in caso di verifica positiva, va quindi verificata la riconducibilità di questo divario alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei coniugi nella famiglia, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali.
A questo ultimo riguardo va precisato che non rilevano le sole scelte frutto di accordo esplicito intervenuto tra i coniugi, ma anche la regolazione della vita familiare secondo univoche direttrici, espressione di scelte comuni tacite. L'adozione di questi taciti indirizzi di regolazione della vita comune può essere efficacemente provata anche per presunzioni.
10 In definitiva, ai fini dell'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge percettore abbia rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali (cui corrisponde la funzione compensativa dell'assegno), poiché l'assegno divorzile conserva la funzione perequativa, corrispondente al riconoscimento dell'apporto del coniuge alla vita familiare e al patrimonio del coniuge obbligato (principi espressi da Cass., sez. I,
16.9.2024 n. 24795).
Per quanto sopra si è illustrato, sussiste nel caso di specie un divario tra le situazioni economiche delle parti.
È mancata invece la prova dei presupposti per la corresponsione di un assegno divorziale in funzione perequativa o compensativa.
La resistente allega a sostegno della domanda di aver rinunciato al proprio lavoro in Dubai, quando le parti nel 2013 decisero di migrare in Malesia, per favorire le scelte lavorative del ricorrente (comparsa di costituzione e risposta, pag. 2 e s.).
Tuttavia, la resistente non ha provato, né per mezzo di documenti né richiedendo l'ammissione della prova per testi, quale fosse il suo impiego in Dubai né le circostanze esatte della fine di questo rapporto di lavoro. Anche a ritenere pacifico che la resistente disponesse di un'occupazione in quel Paese, l'accertamento di queste ultime era invece indispensabile, quantomeno al fine di verificare la coincidenza temporale della fine del rapporto di lavoro con la partenza della famiglia per la Malesia nonché al fine di apprezzare la qualità dell'occupazione cui la resistente avrebbe rinunciato.
La resistente allega di aver avuto a disposizione per il suo ingresso in questo Paese un titolo di soggiorno (dependant's pass) che non le rendeva possibile reperire un'occupazione, a differenza del ricorrente che disponeva di altro titolo di soggiorno (employment pass), abilitante per il lavoro, come si legge nei rispettivi passaporti (doc. 22 e 23, fasc. resistente).
La disponibilità di un diverso titolo di ingresso nel Paese asiatico è tuttavia una circostanza priva di univoco significato: nulla infatti è stato allegato circa le circostanze fattuali che determinarono la resistente a richiedere e ottenere un titolo non abilitante al lavoro, tanto da poter ricondurre tale stato di fatto a una scelta consapevole delle parti nell'ambito di un progetto familiare di vita.
In definitiva, non sono state provate dalla resistente circostanze fattuali dalle quali desumere che ella abbia rinunciato a concrete possibilità lavorative, di realizzazione umana e professionale, a causa di una scelta condivisa delle parti relativa alla conduzione della vita familiare.
11 Parimenti, non sono state provate circostanze dalle quali desumere che vi fosse un accordo, esplicito o tacito, circa il fatto che la resistente avrebbe assunto su di sé le incombenze dell'accudimento del minore, in modo da consentire al ricorrente di dedicarsi interamente al lavoro.
Infine, va considerato che l'unione è durata per circa nove anni, dal 2008 al 2017, anno in cui la resistente è rimpatriata con il figlio;
da quel momento è ormai trascorso quasi il medesimo lasso di tempo, nel quale, come sopra si è visto, la resistente si è resa economicamente indipendente. I vincoli di solidarietà che sopravvivono allo scioglimento del matrimonio, in conseguenza delle scelte di vita effettuate dalle parti in costanza dell'unione, possono ritenersi pertanto definitivamente dissolti.
Non ricorrono pertanto i presupposti per la corresponsione di un assegno divorzile in funzione compensativa o perequativa.
La domanda è dunque rigettata.
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3. Le spese di lite possono essere compensate in misura della metà, in ragione delle conclusioni sostanzialmente concordi circa l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore.
Per la restante metà vanno poste in capo alla resistente, in conseguenza della soccombenza sulla domanda di assegno divorzile nonché della sostanziale soccombenza sulla domanda di liquidazione di un assegno di mantenimento a favore del minore, con riferimento alla quantificazione dello stesso, richiesta dalla resistente in ammontare superiore al doppio di quello liquidato in questa sentenza.
Esse vanno calcolate con riferimento ai compensi del difensore, in applicazione delle tabelle ministeriali per i giudizi dinanzi al tribunale ordinario di valore indeterminabile, con liquidazione dei medi tabellari per tutte le fasi di giudizio: fase di studio, euro 1.701; fase introduttiva, euro 1.204; fase istruttoria, euro 1.806; fase decisionale, euro 2.905. Vanno anche corrisposti le spese forfettarie e il contributo alla previdenza forense oltre all'IVA, se dovuta.
Andranno rifuse al ricorrente, sempre in misura della metà, le spese di iscrizione a ruolo della causa.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa azione, eccezione e istanza disattese, così dispone:
1. affida il minore a entrambi i genitori, con residenza prevalente presso ER la madre;
12 2. dispone che il minore stia presso il padre per otto settimane al massimo in estate, a partire dal primo finesettimana di luglio, e per due settimane durante le vacanze estive, alternando la permanenza nei giorni di Natale e Capodanno;
inoltre, il padre starà con il figlio in occasione di soggiorni del primo in Italia;
le parti si comunicheranno entro il 30 aprile di ogni anno gli esatti periodi di permanenza del minore presso ciascuno di loro;
è fatta in ogni caso la possibilità che i periodi di permanenza del minore presso il padre all'estero siano abbreviati conformemente alle volontà espresse dal minore;
3. dispone che versi a la somma mensile di euro Parte_1 CP_1
1.300 a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio ER
; la somma verrà corrisposta entro il quinto giorno di ogni mese ed è rivalutabile
[...] secondo gli indici ISTAT;
4. dispone che le spese straordinarie di mantenimento di siano ER sostenute per l'intero da;
Parte_1
5. rigetta la domanda di assegno divorzile;
6. compensa le spese di lite per metà e pone a carico della resistente la restante metà che liquida in euro 3.808 per compensi del difensore, oltre al 15% per spese forfettarie, al 4% per la previdenza forense e all'IVA se dovuta;
pone a carico della resistente la metà delle spese di iscrizione a ruolo della causa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
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