Versione
23 maggio 1957
23 maggio 1957
Art. 2.
Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, il prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il commissario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'art. 1.
Ogni elettore vota per quattro candidati.
Con lo stesso decreto, il prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonche' ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti.
Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, il prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il commissario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'art. 1.
Ogni elettore vota per quattro candidati.
Con lo stesso decreto, il prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonche' ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti.
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 18/02/2009, n. 262Provvedimento: […] Tanto premesso, i ricorrenti hanno impugnato gli atti sopra indicati, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 66 del d.p.r. del 15 gennaio 1977 n. 11, dell'art. 6 legge regionale toscana n. 10 del 1989, dell'art. 2 legge n. 278/1957, dell'art. 4, comma 3, regolamento regionale toscano n. 1 del 1992, incompetenza assoluta; 2) violazione dell'art. 2 legge n. 278/1957, dell'art. 4, comma 2, regolamento n. 1/1992, dell'art. 3 legge n. 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria e contraddittorietà tra atti; 3) violazione degli artt. 1 e 2 legge n. 1766/1927, dell'art. 2 legge n. 278/1957, dell'art. 4, comma 2, regolamento n. 1/1992, eccesso di potere per difetto di istruttoria.Leggi di più...
- sentenza commissario per la liquidazione degli usi civici·
- elezioni per amministrazioni separate dei beni di uso civico·
- eccezioni di litispendenza e incompetenza·
- accertamento della titolarità dei diritti di uso civico·
- diritti di uso civico·
- violazione di norme amministrative·
- giurisdizione del tribunale amministrativo regionale·
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- annullamento deliberazione comunale