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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2024, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3653/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 3653/2023, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Debora Colloca
Ricorrente
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Mario Roberti
Resistente
OGGETTO: lavoro dipendente da privato
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c ritualmente notificato, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo quanto segue: di aver lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità alle dipendenze della a Controparte_1 far data dal 10.11.2004, in forza di contratto a tempo indeterminato, con l'inquadramento di “Operaio generico di liv. 1” ai sensi del CCNL Metalmeccanici Industria e fino alle dimissioni volontarie del 31.7.2020, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì 8.30-18.00 con pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30 oltre il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 come straordinario;
di aver ricevuto per le mansioni svolte inizialmente una retribuzione mensile lorda pari ad € 992,79 per 13 mensilità per poi giungere, in virtù degli scatti di anzianità, fino all'importo dell'ultima busta paga di € 1.422,99 del mese di luglio 2020 mentre per le mansioni svolte il sabato avrebbe percepito € 5,00 l'ora “in nero” mediante pagamento in contanti;
riferiva, tuttavia, di aver sempre svolto mansioni di operaio specializzato ascrivibili al III livello del CCNL di categoria e, pertanto, chiedeva tutte le conseguenti differenze retributive;
di aver svolto attività di cassa (dal 2005) ed effettuato trasferte per tre giorni alla settimana (a partire dall'anno 2010 e fino a tutto il 2015) presso società partner della resistente quali in particolare la per interventi di CP_2 manutenzione/riparazione/sostituzione sui veicoli senza aver percepito le relative indennità; di aver diritto al pagamento delle ferie e dei permessi non goduti come risulterebbe dalla busta paga, per € 10.854,78.
In virtù di quanto sopra, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “IN
VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad Parte_1 ottenere le differenze retributive maturate nel periodo intercorrente tra il 10.11.2004 ed il 31.7.2020, per € 149.860,76 a titolo di differenze retributive (in via meramente esemplificativa e non esaustiva: 13^ mensilità, permessi non goduti, ferie non godute, maneggio denaro, trasferta); oltre ad € 19.255,34 a titolo di trattamento di fine rapporto, € 10.854,78 a titolo di ferie e permessi riconosciuti dal datore di lavoro così per un totale di € 179.903,85 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per come risultante dai conteggi allegati, da intendersi parte integrante del presente atto e, per l'effetto, condannare la al Controparte_1 pagamento di € 179.903,85 in favore del Sig. ovvero nella somma Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo. IN OGNI CASO: si chiede all'Ill.mo Giudice adito, di voler emettere ordinanza ex art. 423 c.p.c. (per effetto dell'espresso rinvio all'art. 186 bis, c.p.c.) per € 10.854,78 a titolo di ferie e permessi riconosciuti dal datore di lavoro con la emissione dell'ultima busta paga
(ma anche con il conteggio progressivo nel tempo). Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori come per legge, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014 in ragione della redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto stesso”. Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1
contestando che il ricorrente avesse mai svolto mansioni superiori a quelle di
[...] operaio semplice per cui era stato assunto e maneggiato denaro per conto della società, adducendo a riprova di ciò un verbale dell'Ispettorato del lavoro del 2015 ove non venivano riscontrate violazioni a proprio carico;
affermava che egli non svolgeva lavoro straordinario ogni sabato ma che ciò avveniva a turno per esigenze contingenti della società e che quest'ultime ore venivano recuperate durante la settimana, talchè il totale delle ore lavorate dai dipendenti erano sempre 40 a settimana;
negava che il lavoratore avesse effettuato tre trasferte settimanali dal 2010 al 2015 e sul punto precisava che il CCNL prevedeva in proposito solo il rimborso delle spese di viaggio (non documentate) e una diaria ma non una indennità e che, in ogni caso, per tali motivi il riceveva fuori busta 150 euro al mese;
infine, in via Pt_1 riconvenzionale chiedeva la restituzione della somma di € 40.402,43 per i pagamenti fuori busta effettuati a favore del lavoratore, data dalla differenza tra € 42.050,00 ed €
1.647,54 a titolo di permessi da retribuire, ratei di tredicesima mensilità e TFR residuo.
In considerazione di quanto sopra, la resistente insisteva per il rigetto del ricorso.
Nel corso del procedimento venivano assunte prove testimoniali.
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa sulla base dei seguenti motivi.
Nel merito, va evidenziato come nel caso di specie non venga messo in discussione che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato;
ciò che, invece, è in contestazione è che il ricorrente sia stato adeguatamente retribuito e inquadrato con il corretto livello di appartenenza.
Al riguardo ed in astratto, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 2103 c.c,
a fronte dello svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro (salvo i casi in cui tale svolgimento sia consentito per la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro), allo stesso spetta automaticamente il diritto a ricevere il correlativo aumento retributivo per il periodo di effettuazione delle prestazioni superiori e all'inquadramento al livello superiore qualora l'assegnazione si protragga per un tempo fissato dalla contrattazione collettiva e comunque non superiore a tre mesi. L'inquadramento superiore, in ogni caso, presuppone lo svolgimento delle mansioni superiori. Il lavoratore, quindi, che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte, ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale.
Il procedimento logico – giuridico che deve essere seguito per stabilire se sussista lo svolgimento di mansioni superiori e diverse rispetto a quelle contrattualmente previste, consta di tre fasi successive, e cioè, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla parte ricorrente, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27 settembre 2010, n. 20272). La domanda di riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori avrebbe dunque richiesto anzitutto l'indicazione degli elementi caratterizzanti il livello di inquadramento posseduto e quelli relativi al livello di inquadramento preteso, con conseguente raffronto degli stessi.
Ed infatti, secondo l'autorevole insegnamento della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)”. (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003; CAP
ROMA n. 9755/2010).
Si legge infatti nelle motivazioni della sentenza di legittimità: “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”.
Ebbene, i livelli su cui condurre la comparazione di cui sopra sono il I ed il III livello del CCNL di categoria previamente vigente, ora confluiti rispettivamente nel livello D1 e D2.
In particolare, al livello I appartengono: “i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo perle quali non occorrono conoscenze professionali”.
Appartengono invece al livello III: “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”.
Al fine di condurre una compiuta indagine sulle concrete modalità di estrinsecazione del rapporto di lavoro, possono senz'altro risultare utili le testimonianze rese nel corso del procedimento.
Il teste comune ha dichiarato: “Io ho lavorato per la Testimone_1 resistente dal 2000 al 2019 e non ho cause contro la resistente ma devo ricevere ancora delle spettanze senza che ci siano stati problemi sul pagamento. Io ho dato le dimissioni. Mi occupavo del reparto vetture e lavoravo dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle
18 dal lunedì al venerdì ed il sabato se serviva. Io gestivo da solo il mio reparto e chiamavo qualcuno solo se avevo bisogno. Ho portato io il Sig. a lavorare li. Pt_1
Non ricordo quando ha iniziato sono passati tanti anni. è venuto dopo di me e lui dava una mano a me ed era al reparto autocarro. Smontava le gomme ai camion, faceva riparazioni. Io non ci andavo mai perché il reparto era diviso. L'ho visto lavorare. A me aiutava a smontare le macchine, smontava le ruote e se c'era da fare una riparazione. Il iniziava a lavorare alle 8,30 fino alle 13 e dalle 14 30 alle Pt_1
18. Noi il sabato se c'era bisogno andavamo e poi recuperavamo durante la settimana (questo per lo meno per quanto mi riguarda). Il non raccontava molte Pt_1 cose a noi quindi io posso riferire per quanto mi riguarda. Le attività erano due capannoni separati suddivise con una tenda. Queste dichiarazioni le abbiamo fatte anche all'ispettorato. Le direttive le davano i due soci che stavano di sopra in ufficio.
era un cliente dell'ama che veniva da noi e non credo lo gestisse il ricorrente CP_2 ma non so nello specifico se ci si interfacciasse lui credo lo facesse Persona_1
La rilevazione delle presenze: non c'erano fogli se ne era parlato un periodo per dei ritardi fatti da tanti e a fine mese si ritrovavano dei permessi tolti per ritardi;
forse per un mese abbiamo firmato questi fogli (non so dire se c'era già il quando è Pt_1 accaduto). I colleghi che avevano le mansioni del erano e Pt_1 Persona_2 Per_3 ed io. ADR con il datore di lavoro nella giornata di oggi ci siamo incontrati
[...] qui fuori all'entrata ma non siamo venuti insieme. Io sono venuto in auto con l'altro collega e abbiamo preso un caffè. ADR il sabato si andava in base Persona_2 all'attività che c'era. Gennaio e febbraio non si andava di sabato mentre gli altri mesi se prendevamo degli appuntamenti si andava (per circa due o tre sabati al mese) e poi sceglievamo una mattina per recuperarli. ADR io penso che il Pt_1 recuperasse anche lui ma lo credo perché tante mattine non c'era e diversi giorni non l'ho visto arrivare. Io arrivavo per primo e vedevo le persone arrivare. Se il Pt_1 prendesse e facesse straordinari non so dire. Il non so se andava con il furgono Pt_1 nei depositi dell'ama ma l'ho visto che prendeva il furgone per fare diverse cose dal gasolio, recarsi ai depositi ecc. ADR le mansioni di e le mie sono più o Per_3 Per_2 meno lo stesse. ADR le mansioni di era specializzato su autocarri e poi piano Per_3 piano anche lui ha integrato con le vetture. ADR le mansioni del erano più Pt_1 generiche perché quando è arrivato non le conosceva. Poi si è specializzato (dopo circa due o tre anni) per arrivare all'equilibratura. ADR io essendo più esperto sulle vetture controllavo il ricorrente perché gestivo io il reparto.”
Il teste di parte ricorrente ha affermato: “Io non ho lavorato Testimone_2 per la resistente ma la mia azienda aveva preso un contratto di subappalto. Ero dipendente della dal 2006 al 2023 e la mia società aveva preso in appalto (dal CP_2
2012 circa) l'assistenza ai pneumatici;
noi avevamo la manutenzione dei mezzi dell'ama e facevamo anche gli interventi sui pneumatici. Ci portavano i mezzi da noi oppure la faceva interventi su strada o veniva in sede a fare l'intervento. CP_1 CP_2
Io ero impiegato amministrativo. Se venivano da noi quindi vedevo l'intervento se andavano in esterno no ma mi occupavo di inoltrare le richieste di intervento. Io interagivo con il titolare e anche per email con il Sig. Il ricorrente faceva Pt_1 riparazione, sostituzione del pneumatico e veniva anche da me. Principalmente ho visto il che faceva questi interventi e infatti le email erano sempre ad entrambi Pt_1 al titolare e al Da noi non ho visto nessun altro effettuare quegli interventi oltre Pt_1 al ma i rapporti mi sono arrivati anche da altri ma non ricordo i nomi. Pt_1
Facevano anche il sabato questi interventi ma non so dire nello specifico quanti. noi Contr dovevamo garantire per 3 turni h 24 l'assistenza ad e quindi capitava spesso che venisse richiesta per il sabato. Quando veniva da noi il era solo a fare questi Pt_1 interventi. Le trasferte erano circa per 3 volte a settimana (escluso il sabato) e poi Contr c'erano quelli il sabato che non so quantificare. ADR L'appalto con è finito nel 2019 ed è durato per 4 – 5 anni. erano diversi lotti quelli che noi fornivamo quindi potrebbe essere iniziato anche prima. Le forniture erano per 2 lotti e quindi potrebbe essere durato per 8 anni. noi fornivamo ad ama un lotto di 30 macchine e ama acquistava un contratto di manutenzione. Ricordo che abbiamo stipulato due lotti successivi perché erano due tipologie di macchine diverse. I magazzini dei mezzi dell'ama erano ad Ostia il più lontano ed il più vicino sulla tiburtina. Erano all'incirca in 20 zone differenti i magazzini presso cui si recava il ADR io ero Pt_1 alla di monterotondo. Io ho visto il quando veniva a monterotondo. Io non CP_2 Pt_1 andavo negli altri centri dell'ama l'ho visto solo quando veniva a monterotondo.
Dell'intervento ricevevo il rapporto di intervento e lo ricevevo dal ADR l'email Pt_1 del mi sembra che era ADR io mi occupavo anche delle Pt_1 Email_1 fatture degli interventi io facevo l'ordine di acquisto e l'amministrazione metteva in pagamento. Le fatture arrivavano a mezzo posta nella triplice copia. ADR sul cap. 14 confermo che questi erano alcuni dei nomi dei magazzini.”
Infine il teste di parte resistente ha riferito: “Io lavoro per la Persona_2 resistente dal 2007 mi sembra ottobre. Io faccio il gommista reparto autorcarro. 8,30
-13 – 14 e 30 18:00. Io ho lavorato con il da quando ho iniziato, il c'era già Pt_1 Pt_1 ed è andato via prima di me. Noi eravamo nello stesso reparto con lo stesso orario.
Io mi occupavo più del reparto autocarro ed il montava le gomme e smontava le Pt_1 gomme e le riparava. Il usciva con il furgone per interventi esterni e andava nei Pt_1 magazzini dell'ama. Ci andavamo anche noi ma più lui e noi andavamo se lui non c'era. Quando c'era da fare l'intervento venivano contattati tramite che ci Per_1 dava le direttive e ci diceva dove andare. Le trasferte non avvenivano tutti i giorni ma in una settimana circa due o tre volte. Il sabato era facoltativo e se lo facevamo recuperavamo durante la settimana. Per coprire il sabato ci mettevamo d'accordo tra di noi su chi dovesse farlo. Non so dire quanto è durato l'appalto con ama è durato un po'. ADR le mansioni del mi sembrano fossero da operaio generico Pt_1 perché un operaio specializzato come me fa altre cose tipo convergenze, cambiare i freni, le testine, impianto aria, soffietti, sospensioni (erano tutte cose che il non
Pt_1 faceva). Per l'ama facevamo solo le gomme. Il non aveva le stesse mansioni di
Pt_1 perché lui era specializzato ma per esempio quest'ultimo non faceva le Per_3 convergenze. era nel raparto vetture ed in alcune cose era specializzato. So Tes_1 che il percepiva fuori busta ma non so a che a titolo (sui 100 euro). Glieli
Pt_1 consegnava il principale. So che l'ha preso perché me lo diceva il che lo
Pt_1 prendeva tutti i mesi (non ricordo se 100 o 150 euro). Me lo hanno detto anche e che lo percepivano anche loro. Il non era un tipo che riferiva Per_3 Tes_1 Pt_1 molte cose di lui. ADR io non firmavo fogli presenza.”
A bene vedere, nessun teste ha confermato che il ricorrente svolgeva mansioni di operaio specializzato ma, al contrario, dalle dichiarazioni rese è emerso che egli si limitava a svolgere mansioni di operaio generico, dedito principalmente alla sostituzione e riparazione di pneumatici, mentre i colleghi effettuavano gli altri tipi di interventi sui veicoli;
ugualmente, non risulta provato che lo stesso abbia svolto attività di cassa.
Alla luce di quanto sopra, non può riconoscersi l'inquadramento ad un livello superiore con le relative differenze retributive.
Quanto al lavoro straordinario svolto di sabato, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha sempre precisato che la relativa prova, che spetta al lavoratore, debba essere “piena e rigorosa”, nel senso che questi è tenuto a fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata: “A carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (si vedano, per tutte,
Cass. Ordinanza 18 febbraio 2021, n. 440, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001;
Cass. n. 8006/1998).
L'onere probatorio riguarda, quindi, non solo lo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Il ricorrente, dunque, aveva l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, avendo dedotto di aver ricevuto una retribuzione insufficiente, era tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, cosa che non è avvenuta nel caso di specie poiché dalle dichiarazioni testimoniali non è emerso che il lavoratore lavorasse tutti i sabati ed inoltre i testi (in particolare il ed il Per_2
hanno riferito che la giornata veniva recuperata in settimana. Tes_1
Venendo alla richiesta di pagamento dell'indennità di trasferta, è opportuno innanzitutto rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che
“l'istituto della trasferta si caratterizza per il fatto che la prestazione lavorativa deve essere effettuata, per un limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa. Il compenso è volto a ristorare dei disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. Per aversi trasferta, dunque, è necessario che al lavoratore sia richiesto di svolgere la sua attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale;
che il mutamento del luogo di lavoro sia temporaneo;
che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro restando irrilevante il consenso del lavoratore (….) L'indennità di trasferta, prevista di regola dalla disciplina collettiva,
è l'emolumento che è corrisposto al lavoratore che, per ordine ricevuto per ragioni di servizio debitamente riconosciute, deve recarsi fuori della residenza assegnatagli.
È il compenso per il disagio derivante dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. Deve sussistere una scissione tra sede lavorativa e luogo di svolgimento del lavoro”. (Cfr. tra le tante sentenza della Cassazione n. 38340/2021)
In riferimento all'istituto deve pure farsi riferimento all'art. 7 del CCNL di categoria che in proposito prevede:” A) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro.
Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo le regole che seguono: a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito;
b) il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) il rimborso delle spese di pernottamento
è dovuto al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento.…... B) In alternativa al rimborso delle spese come sopra specificato,
è possibile sostituire, anche in modo parziale, il rimborso con un'indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento i cui importi sono pari a (dal 2017, gli importi cambiano di anno in anno) Trasferta intera
42,85 Quota per il pasto meridiano o serale 11,73 Quota per il pernottamento 19,39
…..Il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario… Sia nell'ipotesi A) che nell'ipotesi B) le parti confermano che non saranno erogati rimborsi nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti”.
Dall'esame delle testimonianze è emerso che effettivamente il lavoratore si recava 3 volte a settimane circa presso la ditta Farid di Monterotondo per effettuare Contro interventi di manutenzione e riparazione pneumatici su mezzi presenti presso vari depositi, quantomeno dal 2012 al 2015 (vedasi testimonianza resa da;
Tes_2 pertanto, per per le annualità in questione, può essere riconosciuta l'indennità di trasferta forfettaria prevista dal CCNL di categoria e la cui misura, in base agli allegati conteggi, deve quantificarsi in € 23.846,40.
Deve essere, inoltre, affrontata la questione relativa al mancato pagamento delle ferie e dei permessi maturati: da un esame delle buste paga e dei bonifici depositati dalla resistente (cfr. docc. 3 e 5 della memoria difensiva), emerge come non corrisponde al vero che la stessa sia debitrice nei confronti del lavoratore della somma di € 10.854,78, in quanto pure a seguito delle dimissioni del lavoratore nel mese di luglio 2020 sono stati emessi cedolini e pagamenti via bonifico a questo titolo;
la somma residua che deve essere corrisposta al lavoratore va correttamente individuata in misura di € 1.647,54.
Infine, in merito alla domanda riconvenzionale dispiegata dalla resistente, la stessa va rigettata dal momento che non vi è alcuna prova che siano stati effettuati dei pagamenti “brevi manu” al di fuori della busta paga, se non per i 5 euro l'ora di retribuzione del lavoro svolto di sabato, circostanza confermata dal ricorrente;
quanto ai bonifici allegati, la causale riportata dagli stessi fa riferimento ad acconti sul TFR, al pagamento del decreto ingiuntivo n. 295/2022 emesso dal Tribunale del Lavoro di
Tivoli per le stesse causali nonché alle ferie ed ai permessi non goduti, pertanto si tratta di somme dovute.
Per tali ragioni, il ricorso trova parziale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono compensate per due terzi stante l'accoglimento solo parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni istanza ed eccezione, così provvede:
condanna la resistente a corrispondere in favore del ricorrente la somma di €
1.647,54 a titolo di permessi e ferie maturati e non goduti ed € 23.846,40 a titolo di indennità di trasferta per le annualità 2012-2015, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
rigetta per la restante parte il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese di lite per due terzi;
condanna la resistente a corrispondere in favore della ricorrente un terzo dei compensi di avvocato che liquida in € 1167,00 oltre spese, iva e cpa come per legge.
Tivoli, il 04/12/2024
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 3653/2023, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Debora Colloca
Ricorrente
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Mario Roberti
Resistente
OGGETTO: lavoro dipendente da privato
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c ritualmente notificato, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo quanto segue: di aver lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità alle dipendenze della a Controparte_1 far data dal 10.11.2004, in forza di contratto a tempo indeterminato, con l'inquadramento di “Operaio generico di liv. 1” ai sensi del CCNL Metalmeccanici Industria e fino alle dimissioni volontarie del 31.7.2020, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì 8.30-18.00 con pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30 oltre il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 come straordinario;
di aver ricevuto per le mansioni svolte inizialmente una retribuzione mensile lorda pari ad € 992,79 per 13 mensilità per poi giungere, in virtù degli scatti di anzianità, fino all'importo dell'ultima busta paga di € 1.422,99 del mese di luglio 2020 mentre per le mansioni svolte il sabato avrebbe percepito € 5,00 l'ora “in nero” mediante pagamento in contanti;
riferiva, tuttavia, di aver sempre svolto mansioni di operaio specializzato ascrivibili al III livello del CCNL di categoria e, pertanto, chiedeva tutte le conseguenti differenze retributive;
di aver svolto attività di cassa (dal 2005) ed effettuato trasferte per tre giorni alla settimana (a partire dall'anno 2010 e fino a tutto il 2015) presso società partner della resistente quali in particolare la per interventi di CP_2 manutenzione/riparazione/sostituzione sui veicoli senza aver percepito le relative indennità; di aver diritto al pagamento delle ferie e dei permessi non goduti come risulterebbe dalla busta paga, per € 10.854,78.
In virtù di quanto sopra, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “IN
VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad Parte_1 ottenere le differenze retributive maturate nel periodo intercorrente tra il 10.11.2004 ed il 31.7.2020, per € 149.860,76 a titolo di differenze retributive (in via meramente esemplificativa e non esaustiva: 13^ mensilità, permessi non goduti, ferie non godute, maneggio denaro, trasferta); oltre ad € 19.255,34 a titolo di trattamento di fine rapporto, € 10.854,78 a titolo di ferie e permessi riconosciuti dal datore di lavoro così per un totale di € 179.903,85 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per come risultante dai conteggi allegati, da intendersi parte integrante del presente atto e, per l'effetto, condannare la al Controparte_1 pagamento di € 179.903,85 in favore del Sig. ovvero nella somma Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo. IN OGNI CASO: si chiede all'Ill.mo Giudice adito, di voler emettere ordinanza ex art. 423 c.p.c. (per effetto dell'espresso rinvio all'art. 186 bis, c.p.c.) per € 10.854,78 a titolo di ferie e permessi riconosciuti dal datore di lavoro con la emissione dell'ultima busta paga
(ma anche con il conteggio progressivo nel tempo). Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori come per legge, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014 in ragione della redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto stesso”. Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1
contestando che il ricorrente avesse mai svolto mansioni superiori a quelle di
[...] operaio semplice per cui era stato assunto e maneggiato denaro per conto della società, adducendo a riprova di ciò un verbale dell'Ispettorato del lavoro del 2015 ove non venivano riscontrate violazioni a proprio carico;
affermava che egli non svolgeva lavoro straordinario ogni sabato ma che ciò avveniva a turno per esigenze contingenti della società e che quest'ultime ore venivano recuperate durante la settimana, talchè il totale delle ore lavorate dai dipendenti erano sempre 40 a settimana;
negava che il lavoratore avesse effettuato tre trasferte settimanali dal 2010 al 2015 e sul punto precisava che il CCNL prevedeva in proposito solo il rimborso delle spese di viaggio (non documentate) e una diaria ma non una indennità e che, in ogni caso, per tali motivi il riceveva fuori busta 150 euro al mese;
infine, in via Pt_1 riconvenzionale chiedeva la restituzione della somma di € 40.402,43 per i pagamenti fuori busta effettuati a favore del lavoratore, data dalla differenza tra € 42.050,00 ed €
1.647,54 a titolo di permessi da retribuire, ratei di tredicesima mensilità e TFR residuo.
In considerazione di quanto sopra, la resistente insisteva per il rigetto del ricorso.
Nel corso del procedimento venivano assunte prove testimoniali.
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa sulla base dei seguenti motivi.
Nel merito, va evidenziato come nel caso di specie non venga messo in discussione che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato;
ciò che, invece, è in contestazione è che il ricorrente sia stato adeguatamente retribuito e inquadrato con il corretto livello di appartenenza.
Al riguardo ed in astratto, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 2103 c.c,
a fronte dello svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro (salvo i casi in cui tale svolgimento sia consentito per la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro), allo stesso spetta automaticamente il diritto a ricevere il correlativo aumento retributivo per il periodo di effettuazione delle prestazioni superiori e all'inquadramento al livello superiore qualora l'assegnazione si protragga per un tempo fissato dalla contrattazione collettiva e comunque non superiore a tre mesi. L'inquadramento superiore, in ogni caso, presuppone lo svolgimento delle mansioni superiori. Il lavoratore, quindi, che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte, ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale.
Il procedimento logico – giuridico che deve essere seguito per stabilire se sussista lo svolgimento di mansioni superiori e diverse rispetto a quelle contrattualmente previste, consta di tre fasi successive, e cioè, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla parte ricorrente, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27 settembre 2010, n. 20272). La domanda di riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori avrebbe dunque richiesto anzitutto l'indicazione degli elementi caratterizzanti il livello di inquadramento posseduto e quelli relativi al livello di inquadramento preteso, con conseguente raffronto degli stessi.
Ed infatti, secondo l'autorevole insegnamento della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)”. (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003; CAP
ROMA n. 9755/2010).
Si legge infatti nelle motivazioni della sentenza di legittimità: “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”.
Ebbene, i livelli su cui condurre la comparazione di cui sopra sono il I ed il III livello del CCNL di categoria previamente vigente, ora confluiti rispettivamente nel livello D1 e D2.
In particolare, al livello I appartengono: “i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo perle quali non occorrono conoscenze professionali”.
Appartengono invece al livello III: “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”.
Al fine di condurre una compiuta indagine sulle concrete modalità di estrinsecazione del rapporto di lavoro, possono senz'altro risultare utili le testimonianze rese nel corso del procedimento.
Il teste comune ha dichiarato: “Io ho lavorato per la Testimone_1 resistente dal 2000 al 2019 e non ho cause contro la resistente ma devo ricevere ancora delle spettanze senza che ci siano stati problemi sul pagamento. Io ho dato le dimissioni. Mi occupavo del reparto vetture e lavoravo dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle
18 dal lunedì al venerdì ed il sabato se serviva. Io gestivo da solo il mio reparto e chiamavo qualcuno solo se avevo bisogno. Ho portato io il Sig. a lavorare li. Pt_1
Non ricordo quando ha iniziato sono passati tanti anni. è venuto dopo di me e lui dava una mano a me ed era al reparto autocarro. Smontava le gomme ai camion, faceva riparazioni. Io non ci andavo mai perché il reparto era diviso. L'ho visto lavorare. A me aiutava a smontare le macchine, smontava le ruote e se c'era da fare una riparazione. Il iniziava a lavorare alle 8,30 fino alle 13 e dalle 14 30 alle Pt_1
18. Noi il sabato se c'era bisogno andavamo e poi recuperavamo durante la settimana (questo per lo meno per quanto mi riguarda). Il non raccontava molte Pt_1 cose a noi quindi io posso riferire per quanto mi riguarda. Le attività erano due capannoni separati suddivise con una tenda. Queste dichiarazioni le abbiamo fatte anche all'ispettorato. Le direttive le davano i due soci che stavano di sopra in ufficio.
era un cliente dell'ama che veniva da noi e non credo lo gestisse il ricorrente CP_2 ma non so nello specifico se ci si interfacciasse lui credo lo facesse Persona_1
La rilevazione delle presenze: non c'erano fogli se ne era parlato un periodo per dei ritardi fatti da tanti e a fine mese si ritrovavano dei permessi tolti per ritardi;
forse per un mese abbiamo firmato questi fogli (non so dire se c'era già il quando è Pt_1 accaduto). I colleghi che avevano le mansioni del erano e Pt_1 Persona_2 Per_3 ed io. ADR con il datore di lavoro nella giornata di oggi ci siamo incontrati
[...] qui fuori all'entrata ma non siamo venuti insieme. Io sono venuto in auto con l'altro collega e abbiamo preso un caffè. ADR il sabato si andava in base Persona_2 all'attività che c'era. Gennaio e febbraio non si andava di sabato mentre gli altri mesi se prendevamo degli appuntamenti si andava (per circa due o tre sabati al mese) e poi sceglievamo una mattina per recuperarli. ADR io penso che il Pt_1 recuperasse anche lui ma lo credo perché tante mattine non c'era e diversi giorni non l'ho visto arrivare. Io arrivavo per primo e vedevo le persone arrivare. Se il Pt_1 prendesse e facesse straordinari non so dire. Il non so se andava con il furgono Pt_1 nei depositi dell'ama ma l'ho visto che prendeva il furgone per fare diverse cose dal gasolio, recarsi ai depositi ecc. ADR le mansioni di e le mie sono più o Per_3 Per_2 meno lo stesse. ADR le mansioni di era specializzato su autocarri e poi piano Per_3 piano anche lui ha integrato con le vetture. ADR le mansioni del erano più Pt_1 generiche perché quando è arrivato non le conosceva. Poi si è specializzato (dopo circa due o tre anni) per arrivare all'equilibratura. ADR io essendo più esperto sulle vetture controllavo il ricorrente perché gestivo io il reparto.”
Il teste di parte ricorrente ha affermato: “Io non ho lavorato Testimone_2 per la resistente ma la mia azienda aveva preso un contratto di subappalto. Ero dipendente della dal 2006 al 2023 e la mia società aveva preso in appalto (dal CP_2
2012 circa) l'assistenza ai pneumatici;
noi avevamo la manutenzione dei mezzi dell'ama e facevamo anche gli interventi sui pneumatici. Ci portavano i mezzi da noi oppure la faceva interventi su strada o veniva in sede a fare l'intervento. CP_1 CP_2
Io ero impiegato amministrativo. Se venivano da noi quindi vedevo l'intervento se andavano in esterno no ma mi occupavo di inoltrare le richieste di intervento. Io interagivo con il titolare e anche per email con il Sig. Il ricorrente faceva Pt_1 riparazione, sostituzione del pneumatico e veniva anche da me. Principalmente ho visto il che faceva questi interventi e infatti le email erano sempre ad entrambi Pt_1 al titolare e al Da noi non ho visto nessun altro effettuare quegli interventi oltre Pt_1 al ma i rapporti mi sono arrivati anche da altri ma non ricordo i nomi. Pt_1
Facevano anche il sabato questi interventi ma non so dire nello specifico quanti. noi Contr dovevamo garantire per 3 turni h 24 l'assistenza ad e quindi capitava spesso che venisse richiesta per il sabato. Quando veniva da noi il era solo a fare questi Pt_1 interventi. Le trasferte erano circa per 3 volte a settimana (escluso il sabato) e poi Contr c'erano quelli il sabato che non so quantificare. ADR L'appalto con è finito nel 2019 ed è durato per 4 – 5 anni. erano diversi lotti quelli che noi fornivamo quindi potrebbe essere iniziato anche prima. Le forniture erano per 2 lotti e quindi potrebbe essere durato per 8 anni. noi fornivamo ad ama un lotto di 30 macchine e ama acquistava un contratto di manutenzione. Ricordo che abbiamo stipulato due lotti successivi perché erano due tipologie di macchine diverse. I magazzini dei mezzi dell'ama erano ad Ostia il più lontano ed il più vicino sulla tiburtina. Erano all'incirca in 20 zone differenti i magazzini presso cui si recava il ADR io ero Pt_1 alla di monterotondo. Io ho visto il quando veniva a monterotondo. Io non CP_2 Pt_1 andavo negli altri centri dell'ama l'ho visto solo quando veniva a monterotondo.
Dell'intervento ricevevo il rapporto di intervento e lo ricevevo dal ADR l'email Pt_1 del mi sembra che era ADR io mi occupavo anche delle Pt_1 Email_1 fatture degli interventi io facevo l'ordine di acquisto e l'amministrazione metteva in pagamento. Le fatture arrivavano a mezzo posta nella triplice copia. ADR sul cap. 14 confermo che questi erano alcuni dei nomi dei magazzini.”
Infine il teste di parte resistente ha riferito: “Io lavoro per la Persona_2 resistente dal 2007 mi sembra ottobre. Io faccio il gommista reparto autorcarro. 8,30
-13 – 14 e 30 18:00. Io ho lavorato con il da quando ho iniziato, il c'era già Pt_1 Pt_1 ed è andato via prima di me. Noi eravamo nello stesso reparto con lo stesso orario.
Io mi occupavo più del reparto autocarro ed il montava le gomme e smontava le Pt_1 gomme e le riparava. Il usciva con il furgone per interventi esterni e andava nei Pt_1 magazzini dell'ama. Ci andavamo anche noi ma più lui e noi andavamo se lui non c'era. Quando c'era da fare l'intervento venivano contattati tramite che ci Per_1 dava le direttive e ci diceva dove andare. Le trasferte non avvenivano tutti i giorni ma in una settimana circa due o tre volte. Il sabato era facoltativo e se lo facevamo recuperavamo durante la settimana. Per coprire il sabato ci mettevamo d'accordo tra di noi su chi dovesse farlo. Non so dire quanto è durato l'appalto con ama è durato un po'. ADR le mansioni del mi sembrano fossero da operaio generico Pt_1 perché un operaio specializzato come me fa altre cose tipo convergenze, cambiare i freni, le testine, impianto aria, soffietti, sospensioni (erano tutte cose che il non
Pt_1 faceva). Per l'ama facevamo solo le gomme. Il non aveva le stesse mansioni di
Pt_1 perché lui era specializzato ma per esempio quest'ultimo non faceva le Per_3 convergenze. era nel raparto vetture ed in alcune cose era specializzato. So Tes_1 che il percepiva fuori busta ma non so a che a titolo (sui 100 euro). Glieli
Pt_1 consegnava il principale. So che l'ha preso perché me lo diceva il che lo
Pt_1 prendeva tutti i mesi (non ricordo se 100 o 150 euro). Me lo hanno detto anche e che lo percepivano anche loro. Il non era un tipo che riferiva Per_3 Tes_1 Pt_1 molte cose di lui. ADR io non firmavo fogli presenza.”
A bene vedere, nessun teste ha confermato che il ricorrente svolgeva mansioni di operaio specializzato ma, al contrario, dalle dichiarazioni rese è emerso che egli si limitava a svolgere mansioni di operaio generico, dedito principalmente alla sostituzione e riparazione di pneumatici, mentre i colleghi effettuavano gli altri tipi di interventi sui veicoli;
ugualmente, non risulta provato che lo stesso abbia svolto attività di cassa.
Alla luce di quanto sopra, non può riconoscersi l'inquadramento ad un livello superiore con le relative differenze retributive.
Quanto al lavoro straordinario svolto di sabato, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha sempre precisato che la relativa prova, che spetta al lavoratore, debba essere “piena e rigorosa”, nel senso che questi è tenuto a fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata: “A carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (si vedano, per tutte,
Cass. Ordinanza 18 febbraio 2021, n. 440, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001;
Cass. n. 8006/1998).
L'onere probatorio riguarda, quindi, non solo lo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Il ricorrente, dunque, aveva l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, avendo dedotto di aver ricevuto una retribuzione insufficiente, era tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, cosa che non è avvenuta nel caso di specie poiché dalle dichiarazioni testimoniali non è emerso che il lavoratore lavorasse tutti i sabati ed inoltre i testi (in particolare il ed il Per_2
hanno riferito che la giornata veniva recuperata in settimana. Tes_1
Venendo alla richiesta di pagamento dell'indennità di trasferta, è opportuno innanzitutto rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che
“l'istituto della trasferta si caratterizza per il fatto che la prestazione lavorativa deve essere effettuata, per un limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa. Il compenso è volto a ristorare dei disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. Per aversi trasferta, dunque, è necessario che al lavoratore sia richiesto di svolgere la sua attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale;
che il mutamento del luogo di lavoro sia temporaneo;
che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro restando irrilevante il consenso del lavoratore (….) L'indennità di trasferta, prevista di regola dalla disciplina collettiva,
è l'emolumento che è corrisposto al lavoratore che, per ordine ricevuto per ragioni di servizio debitamente riconosciute, deve recarsi fuori della residenza assegnatagli.
È il compenso per il disagio derivante dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. Deve sussistere una scissione tra sede lavorativa e luogo di svolgimento del lavoro”. (Cfr. tra le tante sentenza della Cassazione n. 38340/2021)
In riferimento all'istituto deve pure farsi riferimento all'art. 7 del CCNL di categoria che in proposito prevede:” A) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro.
Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo le regole che seguono: a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito;
b) il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) il rimborso delle spese di pernottamento
è dovuto al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento.…... B) In alternativa al rimborso delle spese come sopra specificato,
è possibile sostituire, anche in modo parziale, il rimborso con un'indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento i cui importi sono pari a (dal 2017, gli importi cambiano di anno in anno) Trasferta intera
42,85 Quota per il pasto meridiano o serale 11,73 Quota per il pernottamento 19,39
…..Il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario… Sia nell'ipotesi A) che nell'ipotesi B) le parti confermano che non saranno erogati rimborsi nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti”.
Dall'esame delle testimonianze è emerso che effettivamente il lavoratore si recava 3 volte a settimane circa presso la ditta Farid di Monterotondo per effettuare Contro interventi di manutenzione e riparazione pneumatici su mezzi presenti presso vari depositi, quantomeno dal 2012 al 2015 (vedasi testimonianza resa da;
Tes_2 pertanto, per per le annualità in questione, può essere riconosciuta l'indennità di trasferta forfettaria prevista dal CCNL di categoria e la cui misura, in base agli allegati conteggi, deve quantificarsi in € 23.846,40.
Deve essere, inoltre, affrontata la questione relativa al mancato pagamento delle ferie e dei permessi maturati: da un esame delle buste paga e dei bonifici depositati dalla resistente (cfr. docc. 3 e 5 della memoria difensiva), emerge come non corrisponde al vero che la stessa sia debitrice nei confronti del lavoratore della somma di € 10.854,78, in quanto pure a seguito delle dimissioni del lavoratore nel mese di luglio 2020 sono stati emessi cedolini e pagamenti via bonifico a questo titolo;
la somma residua che deve essere corrisposta al lavoratore va correttamente individuata in misura di € 1.647,54.
Infine, in merito alla domanda riconvenzionale dispiegata dalla resistente, la stessa va rigettata dal momento che non vi è alcuna prova che siano stati effettuati dei pagamenti “brevi manu” al di fuori della busta paga, se non per i 5 euro l'ora di retribuzione del lavoro svolto di sabato, circostanza confermata dal ricorrente;
quanto ai bonifici allegati, la causale riportata dagli stessi fa riferimento ad acconti sul TFR, al pagamento del decreto ingiuntivo n. 295/2022 emesso dal Tribunale del Lavoro di
Tivoli per le stesse causali nonché alle ferie ed ai permessi non goduti, pertanto si tratta di somme dovute.
Per tali ragioni, il ricorso trova parziale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono compensate per due terzi stante l'accoglimento solo parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni istanza ed eccezione, così provvede:
condanna la resistente a corrispondere in favore del ricorrente la somma di €
1.647,54 a titolo di permessi e ferie maturati e non goduti ed € 23.846,40 a titolo di indennità di trasferta per le annualità 2012-2015, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
rigetta per la restante parte il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese di lite per due terzi;
condanna la resistente a corrispondere in favore della ricorrente un terzo dei compensi di avvocato che liquida in € 1167,00 oltre spese, iva e cpa come per legge.
Tivoli, il 04/12/2024
Il giudice
Roberta Mariscotti