Art. 5.
Per i portieri autorizzati ad esercitare altri mestieri nello stabile, i minimi di salario derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli e l'indennita' di contingenza potranno essere ridotti in misura non eccedente il 30 per cento.
Per i portieri autorizzati ad esercitare altri mestieri nello stabile, i minimi di salario derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli e l'indennita' di contingenza potranno essere ridotti in misura non eccedente il 30 per cento.