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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3913 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n. 39, presso l'Avv. Antonio Ficarra, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
parte attrice contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in PAlermo, via
P.pe di Paternò n. 86, presso l'Avv. Giuseppe Geraci, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
parte convenuta
OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 2051 cc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 05/02/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
, chiedendone, in via principale, la condanna al
[...]
risarcimento ai sensi degli artt. 2051 c.c. dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza di un sinistro verificatosi in data 29.12.2018 nell'area esterna della struttura ospedaliera convenuta e quantificati in complessivi € 26.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e con vittoria di spese di lite.
A fondamento della domanda così spiegata l'attrice ha esposto nei fatti che mentre percorreva una scalinata, che conduce dall'area destinata ai parcheggi all'ingresso dell'ospedale, in prossimità degli ultimi due gradini della rampa, perdeva l'equilibro a causa della scarsa illuminazione e urtava la testa contro il muretto della scala,
rovinando poi a terra;
e che, a seguito della caduta, riportava una contusione al capo e una frattura del femore dx, come refertato presso il pronto soccorso dell'ospedale convenuto (v. docc.2-3
allegati all'atto di citazione).
Parte attrice ha, infine, precisato di avere esperito con esito negativo il tentativo di negoziazione assistita (v. doc.7 all. all'atto di citazione).
Nel costituirsi in giudizio, la ha Controparte_1
contestato quanto dedotto e richiesto da parte attrice, deducendo l'infondatezza della pretesa risarcitoria;
in particolare ha posto in rilievo la condotta colposa dell'attrice, la quale ha utilizzato una via
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
alternativa per raggiungere l'ingresso dell'ospedale – pur potendo ragionevolmente valutarne le condizioni di illuminazione -, anziché
percorrere la via principale di accesso;
ha, inoltre, evidenziato che dalla situazione di fatto, così come dalla stessa rappresentata, non emergono elementi idonei ad integrare una situazione di insidia o trabocchetto, mancando il requisito della imprevedibilità del pericolo, tale da fondare una responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ha quindi concluso chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree e la condanna alle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova per testi e, successivamente, con CTU medico-legale.
Espletata l'istruttoria, all'udienza indicata in epigrafe, veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, giova anzitutto precisare, in punto di diritto, che l'art. 2051 c.c. configura una responsabilità oggettiva Il
danneggiato pertanto è tenuto a provare il danno e la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, oltre al rapporto di custodia, mentre il danneggiante per esentarsi da responsabilità,
dovrà provare la concreta esistenza di un caso fortuito, che può
consistere, oltre che in un evento naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta dello stesso danneggiato.
Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e ribadito dalle SS.UU. della Suprema Corte, secondo
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
cui “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo,
e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (v. Cassazione civile sez. un.,
30/06/2022, n.20943).
In altri termini, a fronte dell'onere del danneggiato di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, al custode spetterà, invece, di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, che interviene – pertanto
– come elemento idoneo ad escludere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno. Evidenziando che rientra nella nozione di “caso fortuito” la condotta incauta della vittima, la quale assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e la cui incidenza causale sull'evento dannoso deve essere valutata e graduata in base a un accertamento concreto, potendo risultare, in ipotesi, anche esclusiva. (cfr. Cass. civ. n. 30775/2017); infatti, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale,
imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass., Ordinanza n. 14228 del
23/05/2023).
La Suprema Corte ha, invero, precisato che “al fine di verificare il nesso causale si deve avere riguardo alla prevedibilità della situazione di pericolo e la superabilità attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato” (sul punto,
Cass. civ. n. 3362/2013, che ha escluso la responsabilità del custode in una fattispecie relativa alla caduta da una scalinata) e che, dunque, il danneggiato non è tenuto ad essere risarcito dal custode qualora l'evento dipenda da una sua distrazione.
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili),
ma richiede che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (cfr. Cass. n. 2660/2013 e, successivamente,
Cass. Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017).
Pertanto, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia,
che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (cfr. Cass. n. 12895 del 22/06/2016).
Muovendo da tali postulati, va osservato che, nel caso di specie, la domanda attorea non merita accoglimento.
Ed invero, procedendo anzitutto sulla base del criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio, sancito dall'art. 2697 c.c., occorre valutare l'assolvimento, da parte del danneggiato,
dell'onere di provare l'evento dannoso e il nesso causale – nei termini appena esposti – che lega la sua verificazione al bene in custodia.
Nel caso che ci occupa, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio su di lei gravante, atteso che gli esiti dell'istruttoria non consentono di apprezzare che l'evento dannoso, di cui asserisce essere rimasta vittima, si sia verificato secondo le modalità da lei descritte in citazione e, dunque, in via esclusiva a cagione del pericolo insito nella scalinata in quanto non dotata di una illuminazione diretta.
In primo luogo, dagli atti di causa e dall'esame delle risultanze delle prove orali assunte, emergono taluni elementi che non collimano esattamente con la dinamica dei fatti dedotta dall'attrice.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrici,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
sentite sui capitoli di prova dalla stessa articolati in atto di citazione, pur emergendo la circostanza di una carente illuminazione della scalinata, la descrizione dei fatti diverge da quella dedotta in giudizio.
In particolare, la teste riferisce di avere assistito al Tes_1
sinistro avvenuto durante la discesa delle scale che collegano il parcheggio all'ospedale e testualmente afferma “Sub b): “per quello che ricordo, la è caduta tra il primo e il secondo gradino, Pt_1
scendendo, ma non si vedeva niente. Non era alla fine della scala, stava scendendo le scale. Quando è caduta non ha urtato contro un muretto, è semplicemente caduta. Ha riportato lesioni alla gamba, non ricordo quale.”. Al contrario, l'altro teste di parte attrice riferisce “Sub b): “E' vero, se non erro era Tes_2
l'ultimo gradino della rampa che scende, prima del pianerottolo. E'
andata a finire di fronte al muro”. (cfr. verb. Ud. 18.05.2022).
Ebbene, occorre osservare che le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dall'attrice risultano tra loro parzialmente contrastanti, e che la descrizione del sinistro fornita dalla teste non Tes_1
coincide con la dinamica dei fatti allegata in citazione.
D'altra parte, deve altresì rilevarsi che dall'esame dei rilievi fotografici prodotti in atti dall' attrice – nei quali i testi Tes_1
e hanno riconosciuto il luogo teatro dell'infortunio (cfr. Tes_2
verb. ud. cit.)- non emergono elementi tali da evidenziare una condizione di potenziale pericolo riconducibile all' insufficiente
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
illuminazione dell'area; in particolare, nelle fotografie, scattate in orario notturno, i gradini della scalinata risultano ben visibili,
apparendo agevolmente percorribili da un utente medio.
In ogni caso, va altresì evidenziato che, anche volendo ritenere accertati i fatti così come prospettati da parte attrice, la condotta delle stessa andrebbe valutata alla luce della regola dettata dall'art
1227 c.c., in conformità al principio di diritto secondo cui l'accertamento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del contributo causale della vittima all'evento dannoso, ai fini della riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio, va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio,
verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima. (cfr. Cass. n. 3557 del 13/02/2020).
Ebbene, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva,
ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa esclusiva del danno, tale da escludere il contributo causale della cosa in custodia.
Nella fattispecie odierna, si osserva che il danneggiato avrebbe comunque dovuto adottare un comportamento di cautela correlato alla condizione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
potendo escludersi, che, nell'occasione, la situazione di potenziale pericolo – rappresentata (in tesi) da una scarsa illuminazione della scalinata – poteva essere evitata dall'utente della strada mediamente accorto, tanto più in considerazione della possibilità di percorrere una via di accesso alternativa.
D'altra parte, la scalinata – seppure (in tesi) non sufficientemente illuminata - gioca solamente un ruolo passivo nella causazione dell'evento e, conseguentemente, applicando il principio sopra richiamato espresso dai giudici di legittimità, non può ritenersi fornita la prova del nesso causale che incombe sull'attrice, non essendo stato adeguatamente dimostrato che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno (la caduta), né risulta provato – e neppure allegato – che il danneggiato abbia tenuto un comportamento di cautela, correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Discende, sulla scorta delle illustrate argomentazioni, che nella vicenda che ci occupa, tenuto conto delle divergenti deposizioni rese dai testi di parte attrice escussi, non risulta dimostrata la prospettazione di parte attrice circa la sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento lesivo ed il danno, la cui verificazione va invece ascritta esclusivamente all'imprudenza o disattenzione dell'attrice.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal d.m. 55/2014,
secondo i valori minimi, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta da ciascuna parte, nonché della complessità delle questioni affrontate.
Per quanto attiene alle spese di CTU nulla va disposto, non avendo il consulente proposto istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei Parte_1
confronti della;
Controparte_1
condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della , che si liquidano in € Controparte_1
1689,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Termini Imerese, 30.5.2025
Il Giudice
Daniele Salvatore Abbate
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3913 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n. 39, presso l'Avv. Antonio Ficarra, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
parte attrice contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in PAlermo, via
P.pe di Paternò n. 86, presso l'Avv. Giuseppe Geraci, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
parte convenuta
OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 2051 cc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 05/02/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
, chiedendone, in via principale, la condanna al
[...]
risarcimento ai sensi degli artt. 2051 c.c. dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza di un sinistro verificatosi in data 29.12.2018 nell'area esterna della struttura ospedaliera convenuta e quantificati in complessivi € 26.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e con vittoria di spese di lite.
A fondamento della domanda così spiegata l'attrice ha esposto nei fatti che mentre percorreva una scalinata, che conduce dall'area destinata ai parcheggi all'ingresso dell'ospedale, in prossimità degli ultimi due gradini della rampa, perdeva l'equilibro a causa della scarsa illuminazione e urtava la testa contro il muretto della scala,
rovinando poi a terra;
e che, a seguito della caduta, riportava una contusione al capo e una frattura del femore dx, come refertato presso il pronto soccorso dell'ospedale convenuto (v. docc.2-3
allegati all'atto di citazione).
Parte attrice ha, infine, precisato di avere esperito con esito negativo il tentativo di negoziazione assistita (v. doc.7 all. all'atto di citazione).
Nel costituirsi in giudizio, la ha Controparte_1
contestato quanto dedotto e richiesto da parte attrice, deducendo l'infondatezza della pretesa risarcitoria;
in particolare ha posto in rilievo la condotta colposa dell'attrice, la quale ha utilizzato una via
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
alternativa per raggiungere l'ingresso dell'ospedale – pur potendo ragionevolmente valutarne le condizioni di illuminazione -, anziché
percorrere la via principale di accesso;
ha, inoltre, evidenziato che dalla situazione di fatto, così come dalla stessa rappresentata, non emergono elementi idonei ad integrare una situazione di insidia o trabocchetto, mancando il requisito della imprevedibilità del pericolo, tale da fondare una responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ha quindi concluso chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree e la condanna alle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova per testi e, successivamente, con CTU medico-legale.
Espletata l'istruttoria, all'udienza indicata in epigrafe, veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, giova anzitutto precisare, in punto di diritto, che l'art. 2051 c.c. configura una responsabilità oggettiva Il
danneggiato pertanto è tenuto a provare il danno e la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, oltre al rapporto di custodia, mentre il danneggiante per esentarsi da responsabilità,
dovrà provare la concreta esistenza di un caso fortuito, che può
consistere, oltre che in un evento naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta dello stesso danneggiato.
Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e ribadito dalle SS.UU. della Suprema Corte, secondo
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
cui “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo,
e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (v. Cassazione civile sez. un.,
30/06/2022, n.20943).
In altri termini, a fronte dell'onere del danneggiato di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, al custode spetterà, invece, di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, che interviene – pertanto
– come elemento idoneo ad escludere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno. Evidenziando che rientra nella nozione di “caso fortuito” la condotta incauta della vittima, la quale assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e la cui incidenza causale sull'evento dannoso deve essere valutata e graduata in base a un accertamento concreto, potendo risultare, in ipotesi, anche esclusiva. (cfr. Cass. civ. n. 30775/2017); infatti, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale,
imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass., Ordinanza n. 14228 del
23/05/2023).
La Suprema Corte ha, invero, precisato che “al fine di verificare il nesso causale si deve avere riguardo alla prevedibilità della situazione di pericolo e la superabilità attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato” (sul punto,
Cass. civ. n. 3362/2013, che ha escluso la responsabilità del custode in una fattispecie relativa alla caduta da una scalinata) e che, dunque, il danneggiato non è tenuto ad essere risarcito dal custode qualora l'evento dipenda da una sua distrazione.
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili),
ma richiede che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (cfr. Cass. n. 2660/2013 e, successivamente,
Cass. Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017).
Pertanto, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia,
che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (cfr. Cass. n. 12895 del 22/06/2016).
Muovendo da tali postulati, va osservato che, nel caso di specie, la domanda attorea non merita accoglimento.
Ed invero, procedendo anzitutto sulla base del criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio, sancito dall'art. 2697 c.c., occorre valutare l'assolvimento, da parte del danneggiato,
dell'onere di provare l'evento dannoso e il nesso causale – nei termini appena esposti – che lega la sua verificazione al bene in custodia.
Nel caso che ci occupa, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio su di lei gravante, atteso che gli esiti dell'istruttoria non consentono di apprezzare che l'evento dannoso, di cui asserisce essere rimasta vittima, si sia verificato secondo le modalità da lei descritte in citazione e, dunque, in via esclusiva a cagione del pericolo insito nella scalinata in quanto non dotata di una illuminazione diretta.
In primo luogo, dagli atti di causa e dall'esame delle risultanze delle prove orali assunte, emergono taluni elementi che non collimano esattamente con la dinamica dei fatti dedotta dall'attrice.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrici,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
sentite sui capitoli di prova dalla stessa articolati in atto di citazione, pur emergendo la circostanza di una carente illuminazione della scalinata, la descrizione dei fatti diverge da quella dedotta in giudizio.
In particolare, la teste riferisce di avere assistito al Tes_1
sinistro avvenuto durante la discesa delle scale che collegano il parcheggio all'ospedale e testualmente afferma “Sub b): “per quello che ricordo, la è caduta tra il primo e il secondo gradino, Pt_1
scendendo, ma non si vedeva niente. Non era alla fine della scala, stava scendendo le scale. Quando è caduta non ha urtato contro un muretto, è semplicemente caduta. Ha riportato lesioni alla gamba, non ricordo quale.”. Al contrario, l'altro teste di parte attrice riferisce “Sub b): “E' vero, se non erro era Tes_2
l'ultimo gradino della rampa che scende, prima del pianerottolo. E'
andata a finire di fronte al muro”. (cfr. verb. Ud. 18.05.2022).
Ebbene, occorre osservare che le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dall'attrice risultano tra loro parzialmente contrastanti, e che la descrizione del sinistro fornita dalla teste non Tes_1
coincide con la dinamica dei fatti allegata in citazione.
D'altra parte, deve altresì rilevarsi che dall'esame dei rilievi fotografici prodotti in atti dall' attrice – nei quali i testi Tes_1
e hanno riconosciuto il luogo teatro dell'infortunio (cfr. Tes_2
verb. ud. cit.)- non emergono elementi tali da evidenziare una condizione di potenziale pericolo riconducibile all' insufficiente
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
illuminazione dell'area; in particolare, nelle fotografie, scattate in orario notturno, i gradini della scalinata risultano ben visibili,
apparendo agevolmente percorribili da un utente medio.
In ogni caso, va altresì evidenziato che, anche volendo ritenere accertati i fatti così come prospettati da parte attrice, la condotta delle stessa andrebbe valutata alla luce della regola dettata dall'art
1227 c.c., in conformità al principio di diritto secondo cui l'accertamento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del contributo causale della vittima all'evento dannoso, ai fini della riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio, va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio,
verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima. (cfr. Cass. n. 3557 del 13/02/2020).
Ebbene, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva,
ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa esclusiva del danno, tale da escludere il contributo causale della cosa in custodia.
Nella fattispecie odierna, si osserva che il danneggiato avrebbe comunque dovuto adottare un comportamento di cautela correlato alla condizione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
potendo escludersi, che, nell'occasione, la situazione di potenziale pericolo – rappresentata (in tesi) da una scarsa illuminazione della scalinata – poteva essere evitata dall'utente della strada mediamente accorto, tanto più in considerazione della possibilità di percorrere una via di accesso alternativa.
D'altra parte, la scalinata – seppure (in tesi) non sufficientemente illuminata - gioca solamente un ruolo passivo nella causazione dell'evento e, conseguentemente, applicando il principio sopra richiamato espresso dai giudici di legittimità, non può ritenersi fornita la prova del nesso causale che incombe sull'attrice, non essendo stato adeguatamente dimostrato che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno (la caduta), né risulta provato – e neppure allegato – che il danneggiato abbia tenuto un comportamento di cautela, correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Discende, sulla scorta delle illustrate argomentazioni, che nella vicenda che ci occupa, tenuto conto delle divergenti deposizioni rese dai testi di parte attrice escussi, non risulta dimostrata la prospettazione di parte attrice circa la sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento lesivo ed il danno, la cui verificazione va invece ascritta esclusivamente all'imprudenza o disattenzione dell'attrice.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal d.m. 55/2014,
secondo i valori minimi, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta da ciascuna parte, nonché della complessità delle questioni affrontate.
Per quanto attiene alle spese di CTU nulla va disposto, non avendo il consulente proposto istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei Parte_1
confronti della;
Controparte_1
condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della , che si liquidano in € Controparte_1
1689,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Termini Imerese, 30.5.2025
Il Giudice
Daniele Salvatore Abbate
Tribunale di Termini Imerese sez. civile