TAR
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00254/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/12/2025
N. 01140 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00254/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2025, proposto da
RI VA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 182/2024 del Tribunale ordinario di Mantova, Sezione Lavoro, passata in giudicato; N. 00254/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, RI VA ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n.
182/2024, pubblicata in data 3.9.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Mantova ha così statuito “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni 2017/2018, 2018/ 2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023; Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione della ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente medesima, detta carta docente, o altro equipollente, per l'importo complessivo di € 3.000,00, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, chiedendo la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo stesso Tar.
3.- L'istanza di riunione va rigettata, non sussistendone i presupposti, atteso che la riunione stessa comporterebbe un'irragionevole dilazione dei tempi per la definizione di questo giudizio. N. 00254/2025 REG.RIC.
4.- In primo luogo occorre rilevare che la sentenza n. 184/2024 del Tribunale ordinario di Mantova della quale si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria del 27.1.2025, depositata in giudizio: è, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
5.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 4.9.2024), previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n.
669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
6.1.- Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
6.2.- La notificazione al Ministero della sentenza è avvenuta il 4.9.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 27.2.2025.
7.- Il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con numerose sentenze (ex multis, nn. 790 –
791 e 792 dell'11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025,
138 del 17.2.2025, 209 del 14.3.2025, 267 del 31.3.2025, 445 del 19.5.2025 e 552 del
13.6.2025).
La ricorrente ha chiesto anche “interessi legali e rivalutazione dal giorno del dovuto
a quello di effettivo soddisfo”, ma, per il periodo intercorrente dalla maturazione del credito fino alla formazione del giudicato, gli stessi non spettano, perché la sentenza ottemperanda non li ha riconosciuti; gli interessi spettano solo dal giudicato al saldo, N. 00254/2025 REG.RIC.
ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.
8.1.- Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, viene condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore della ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza, oltre i richiesti interessi legali maturati dalla formazione del giudicato sino al saldo ex art. 112, comma 3, c.p.a..
8.2.- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il
Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta degli interessati, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R.
Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio
2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo. N. 00254/2025 REG.RIC.
Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte ricorrente – decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa, darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
9.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte ricorrente nei termini stabiliti in motivazione, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione; N. 00254/2025 REG.RIC.
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN BB, Presidente
Francesca DI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca DI AN BB
IL SEGRETARIO N. 00254/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/12/2025
N. 01140 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00254/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2025, proposto da
RI VA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 182/2024 del Tribunale ordinario di Mantova, Sezione Lavoro, passata in giudicato; N. 00254/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, RI VA ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n.
182/2024, pubblicata in data 3.9.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Mantova ha così statuito “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni 2017/2018, 2018/ 2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023; Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione della ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente medesima, detta carta docente, o altro equipollente, per l'importo complessivo di € 3.000,00, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, chiedendo la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo stesso Tar.
3.- L'istanza di riunione va rigettata, non sussistendone i presupposti, atteso che la riunione stessa comporterebbe un'irragionevole dilazione dei tempi per la definizione di questo giudizio. N. 00254/2025 REG.RIC.
4.- In primo luogo occorre rilevare che la sentenza n. 184/2024 del Tribunale ordinario di Mantova della quale si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria del 27.1.2025, depositata in giudizio: è, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
5.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 4.9.2024), previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n.
669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
6.1.- Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
6.2.- La notificazione al Ministero della sentenza è avvenuta il 4.9.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 27.2.2025.
7.- Il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con numerose sentenze (ex multis, nn. 790 –
791 e 792 dell'11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025,
138 del 17.2.2025, 209 del 14.3.2025, 267 del 31.3.2025, 445 del 19.5.2025 e 552 del
13.6.2025).
La ricorrente ha chiesto anche “interessi legali e rivalutazione dal giorno del dovuto
a quello di effettivo soddisfo”, ma, per il periodo intercorrente dalla maturazione del credito fino alla formazione del giudicato, gli stessi non spettano, perché la sentenza ottemperanda non li ha riconosciuti; gli interessi spettano solo dal giudicato al saldo, N. 00254/2025 REG.RIC.
ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.
8.1.- Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, viene condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore della ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza, oltre i richiesti interessi legali maturati dalla formazione del giudicato sino al saldo ex art. 112, comma 3, c.p.a..
8.2.- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il
Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta degli interessati, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R.
Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio
2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo. N. 00254/2025 REG.RIC.
Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte ricorrente – decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa, darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
9.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte ricorrente nei termini stabiliti in motivazione, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione; N. 00254/2025 REG.RIC.
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN BB, Presidente
Francesca DI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca DI AN BB
IL SEGRETARIO N. 00254/2025 REG.RIC.