TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Raffaela Gennari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 817/2024 del R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata per la decisione all'udienza del 16.12.2024 avente per oggetto: “Usucapione” promossa
DA
, nata a [...] il [...], , nata a Parte_1 Parte_2
Fasano (BR) il 26.11.1996 e , nato a [...] il'11.1.2001, Parte_3
quali eredi per trasmissione del defunto sig. , tutti elettivamente Persona_1 domiciliati in Avetrana alla Via Roma n. 138 presso e nello studio dell'Avv. Maria Ernesta Bianco che li rappresenta e difende in virtù di mandato apposto in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti
E
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in Avetrana via Controparte_1
L. Pirandello n. 1 presso e nello studio dell'Avv. Valentina Scarciglia che lo rappresenta e difende in virtù di mandato apposto in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
TR
fu e vedova , nata a [...] il Controparte_2 Per_2 Persona_3
04.05.1915 ed ivi deceduta il 14.09.2000
Resistenti contumaci
NONCHE'TR
, nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...] Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Simonetti, giusto mandato apposto in calce della comparsa di costituzione e risposta in atti ed elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Salinella n. 41 presso lo studio legale del predetto difensore Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 16.12.2024, che qui si intendono integralmente richiamate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.132 n. 4) cpc e 118 disp. att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli art.45 e 52 della legge n.69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58, I0 comma della citata legge.
Con ricorso dell' 8.1.2024 gli eredi di , ossia i sig.ri , Persona_1 Parte_1
, ed il sig. a loro volta eredi Parte_2 Parte_3 Controparte_1
legittimi di e , assumevano di essere venuti in possesso del terreno Parte_3 Controparte_4
sito in Avetrana (TA) e contraddistinto al Catasto Terreni al foglio n.35 p.lla n.1034, derivante dalla particella 999 ex 155, dopo la morte dei loro genitori, e , a titolo di Parte_3 Controparte_4
successione ereditaria che, a loro volta, avevano posseduto tale terreno con “animus rem sibi habendi”, senza interruzione né disturbo del possesso, edificandovi agli inizi degli anni Ottanta la propria abitazione con annesso garage.
Inoltre a seguito di un controllo catastale avevano verificato che l'immobile era di proprietà della sig.ra , vedova nata il [...] a [...] e ivi deceduta il 14.9.2000, la Controparte_2 Per_3
quale non lasciava alcun discendente diretto, il cui nucleo famigliare di origine risaliva al primo ventennio del secolo scorso. Tale circostanza rendeva necessaria l'esecuzione della notifica per pubblici proclami, che veniva autorizzata con provvedimento del Presidente del Tribunale.
I ricorrenti concludevano pertanto che venisse accertato e dichiarato l'acquisto della proprietà su detto immobile per usucapione ex art 1158 c.c.
Trattandosi di diritti reali ed essendo obbligatorio il procedimento di mediazione i procuratori dei ricorrenti venivano autorizzati con decreto del Presidente del Tribunale alla notifica del ricorso ex art. 150 c.p.c. nei confronti degli eredi della defunta intestataria del fondo e nelle vie ordinarie di fissando la data dell'incontro di mediazione per il 13.5.2024 che si concludeva con Controparte_3
esito negativo (cfr. verbale di mediazione in atti).
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva la convenuta , erede dei coniugi Controparte_3
e germana dei ricorrenti, confermando ed aderendo agli assunti riportati in ricorso Persona_4 e cioè che i genitori, ormai deceduti, avevano posseduto per oltre vent'anni il terreno sito in Avetrana
(TA) con annesso fabbricato in modo pacifico e continuativo senza che alcuno ne rivendicasse il possesso;
concludeva chiedendo che si accertasse l'intervenuto acquisto della proprietà di detto fondo per usucapione ricorrendo i presupposti di cui all'art. ex art. 1158 c.c. e non opponendosi all'ascolto dei testi indicati, con vittoria di spese competenze di giudizio in favore del procuratore costituito.
Nessuno si costituiva per gli eredi della defunta . Controparte_2
Verificata la regolare costituzione delle parti, ammesse le prove (orali e documentali), veniva fissata l'udienza per l'esame dei testi indicati ed all'esito i procuratori dei ricorrenti, nulla opponendo il procuratore di parte convenuta, rinunciavano ai testi residui.
Lo scrivente giudicante, revocava gli ultimi testi ammessi e ritendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 16.12.2024 da svolgersi con trattazione scritta e con deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni fino alla data dell'udienza, all'esito della quale lo scrivente tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente è necessario premettere che l'usucapione, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che non è possibile documentare tranne che in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti, su istanza dell'usucapiente o dei suoi aventi causa, l'intervenuto acquisto della proprietà.
L'usucapione trova fondamento su una situazione di fatto caratterizzata: «dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri: dal prolungato possesso sul bene medesimo da parte di soggetti di terzi che svolgono attività corrispondenti al diritto di proprietà, in modo pacifico, pubblico e senza interruzioni per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche». In buona sostanza perché si possa ricorrere all'istituto dell'usucapione, occorre che il possesso continuato e ininterrotto sia accompagnato dalla volontà e dall'intenzione del terzo di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, come se fosse il proprietario (Corte appello Roma,
n. 1628/2017, richiamata da Tribunale Trieste, sentenza 2 maggio 2019), attraverso l'esercizio delle relative facoltà in modo palese a tutti e in particolare al proprietario (Tribunale Milano, sentenza 26 giugno 2019). «La consapevolezza di possedere senza titolo [...] non esclude che il possesso sia utile all'usucapione» (Cass. civ., n. 9671/2014; n. 10230/2010, richiamate da Corte d'Appello Bologna, sentenza 24 maggio 2019). Non è ravvisabile, invece, un possesso utile nel mero godimento della cosa. In quest'ipotesi, infatti, manca l'attività materiale incompatibile con il diritto altrui (Tribunale Genova, sentenza 9 maggio 2019) Chi invoca l'istituto dell'usucapione deve provare il possesso del bene ininterrotto per il tempo prescritto dalla legge e di aver esercitato un potere di fatto sulla res corrispondente al diritto di proprietà, ossia di aver posto in essere una palese condotta che è propria di colui che è proprietario (Tribunale Milano, sentenza 26 giugno 2019) Tale prova potrà essere fornita anche a mezzo di testimoni, purché questi siano terzi estranei (Tribunale Salerno, n.
1380/2010, richiamato da Tribunale Caltagirone, sentenza 23 aprile 2019) al rapporto tra le parti. La testimonianza dovrà essere completa e indicare con certezza «il termine iniziale di decorrenza dell'usucapione, non essendo minimamente idoneo l'impiego di espressioni quali "da tempo immemorabile" et similia». E ciò in considerazione del fatto che si vuole scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio. (Cass. civ., n. 9325/2011, richiamata da Tribunale Caltagirone, sentenza 23 aprile 2019).
Ancora in via preliminare va dichiarata la contumacia degli eredi della defunta . Controparte_2
Nel merito: dalla documentazione in atti (visura storica dell'immobile da cui risulta che intestataria del fondo è , denuncia di cambiamento stato presentata dai coniugi Controparte_2 Parte_4
alla Direzione Generale Catasto e Servizi Tecnici Erariali nel 1987 mediante il Geom.
[...]
, con pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione e Concessione Edilizia in Sanatoria CP_5
ai sensi della Legge 47/1985 del 12.9.1996, relativa all'abitazione abusiva realizzata sul terreno, intervenuta dopo il decesso di , per cui veniva rilasciata in favore della vedova Parte_3
e degli eredi) e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, è emerso il possesso Controparte_4
ininterrotto da oltre venti anni, almeno dal 1986 (data in cui si avviava la pratica di sanatoria dell'immobile abusivo realizzato) da parte dei defunti coniugi e dei loro eredi Persona_4
legittimi, i quali hanno continuato a vivere nell'abitazione realizzata sul terreno distinto in catasto al foglio n. 35 p.lla n.1034, derivante dalla particella 999 ex 155 del comune di Avetrana (TA).
Il teste , vicino di casa dei ricorrenti, ha confermato che: “ho visto edificare la loro Testimone_1
abitazione sul terreno fg. 35 p. la 1034 e posso confermare che i defunti hanno posseduto ininterrottamente per più di venti anni tale immobile senza che alcuno li abbia mai disturbati o rivendicato il possesso fino alla loro morte…..alla morte del l'immobile è posseduto Persona_1
dalla moglie e dai sui figli , anche la teste ha confermato Parte_1 Parte_3 Testimone_2 che “dopo la morte dei coniugi e il terreno con annesso immobile è stato Parte_3 CP_4
posseduto e vissuto dai e . Preciso che si era Controparte_1 Persona_1 Controparte_3
sposata e lasciava la casa familiare, mentre svolgeva l' attività di meccanico su Controparte_1 quel terreno nel garage. Preciso che alla morte di sua moglie ha continuato Parte_3 CP_4
a vivere sino alla sua morte insieme al figlio e alla nuora e i nipoti”. Per_1 Parte_1
Tanto premesso la domanda va accolta dichiarando che , , Parte_1 Parte_2
, eredi del defunto , e Parte_3 Persona_1 Controparte_1
sono divenuti proprietari dell'immobile distinto in catasto al foglio n.35 p.lla n.1034, Controparte_3
derivante dalla particella 999 ex 155 del comune di Avetrana (TA) per maturata usucapione ultraventennale.
Circa le spese: l'accoglimento della domanda ed il contegno processuale tenuto dalla convenuta nel corso del giudizio, oltre ai rapporti intercorrenti tra loro, nella contumacia degli Controparte_3 eredi della defunta , giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
nei confronti degli eredi della sig.ra (contumaci) e di ,
[...] Controparte_2 Controparte_3
contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie la domanda dei ricorrenti dichiarando Parte_1 Parte_2
, quali eredi del sig. e
[...] Parte_3 Persona_5
e , tutti eredi dei sig.ri e Controparte_1 Controparte_3 Parte_3 CP_4
proprietari dell'immobile distinto in catasto al foglio n.35 p.lla n.1034, derivante
[...]
dalla particella 999 ex 155 del comune di Avetrana (TA), oltre che dell'immobile di cui sopra con tutte le accessioni e pertinenze ivi insistenti per intervenuta usucapione in virtù del possesso pubblico pacifico e continuato per oltre venti anni;
di effettuare le conseguenti volture e trascrizioni dell'immobile;
2) Per l'effetto ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto di effettuare le conseguenti volture e trascrizioni dell'immobile con esonero da ogni responsabilità;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Taranto il 31.3.2025
Il G.U.
Dott.ssa Raffaela Gennari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Raffaela Gennari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 817/2024 del R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata per la decisione all'udienza del 16.12.2024 avente per oggetto: “Usucapione” promossa
DA
, nata a [...] il [...], , nata a Parte_1 Parte_2
Fasano (BR) il 26.11.1996 e , nato a [...] il'11.1.2001, Parte_3
quali eredi per trasmissione del defunto sig. , tutti elettivamente Persona_1 domiciliati in Avetrana alla Via Roma n. 138 presso e nello studio dell'Avv. Maria Ernesta Bianco che li rappresenta e difende in virtù di mandato apposto in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti
E
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in Avetrana via Controparte_1
L. Pirandello n. 1 presso e nello studio dell'Avv. Valentina Scarciglia che lo rappresenta e difende in virtù di mandato apposto in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
TR
fu e vedova , nata a [...] il Controparte_2 Per_2 Persona_3
04.05.1915 ed ivi deceduta il 14.09.2000
Resistenti contumaci
NONCHE'TR
, nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...] Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Simonetti, giusto mandato apposto in calce della comparsa di costituzione e risposta in atti ed elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Salinella n. 41 presso lo studio legale del predetto difensore Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 16.12.2024, che qui si intendono integralmente richiamate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.132 n. 4) cpc e 118 disp. att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli art.45 e 52 della legge n.69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58, I0 comma della citata legge.
Con ricorso dell' 8.1.2024 gli eredi di , ossia i sig.ri , Persona_1 Parte_1
, ed il sig. a loro volta eredi Parte_2 Parte_3 Controparte_1
legittimi di e , assumevano di essere venuti in possesso del terreno Parte_3 Controparte_4
sito in Avetrana (TA) e contraddistinto al Catasto Terreni al foglio n.35 p.lla n.1034, derivante dalla particella 999 ex 155, dopo la morte dei loro genitori, e , a titolo di Parte_3 Controparte_4
successione ereditaria che, a loro volta, avevano posseduto tale terreno con “animus rem sibi habendi”, senza interruzione né disturbo del possesso, edificandovi agli inizi degli anni Ottanta la propria abitazione con annesso garage.
Inoltre a seguito di un controllo catastale avevano verificato che l'immobile era di proprietà della sig.ra , vedova nata il [...] a [...] e ivi deceduta il 14.9.2000, la Controparte_2 Per_3
quale non lasciava alcun discendente diretto, il cui nucleo famigliare di origine risaliva al primo ventennio del secolo scorso. Tale circostanza rendeva necessaria l'esecuzione della notifica per pubblici proclami, che veniva autorizzata con provvedimento del Presidente del Tribunale.
I ricorrenti concludevano pertanto che venisse accertato e dichiarato l'acquisto della proprietà su detto immobile per usucapione ex art 1158 c.c.
Trattandosi di diritti reali ed essendo obbligatorio il procedimento di mediazione i procuratori dei ricorrenti venivano autorizzati con decreto del Presidente del Tribunale alla notifica del ricorso ex art. 150 c.p.c. nei confronti degli eredi della defunta intestataria del fondo e nelle vie ordinarie di fissando la data dell'incontro di mediazione per il 13.5.2024 che si concludeva con Controparte_3
esito negativo (cfr. verbale di mediazione in atti).
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva la convenuta , erede dei coniugi Controparte_3
e germana dei ricorrenti, confermando ed aderendo agli assunti riportati in ricorso Persona_4 e cioè che i genitori, ormai deceduti, avevano posseduto per oltre vent'anni il terreno sito in Avetrana
(TA) con annesso fabbricato in modo pacifico e continuativo senza che alcuno ne rivendicasse il possesso;
concludeva chiedendo che si accertasse l'intervenuto acquisto della proprietà di detto fondo per usucapione ricorrendo i presupposti di cui all'art. ex art. 1158 c.c. e non opponendosi all'ascolto dei testi indicati, con vittoria di spese competenze di giudizio in favore del procuratore costituito.
Nessuno si costituiva per gli eredi della defunta . Controparte_2
Verificata la regolare costituzione delle parti, ammesse le prove (orali e documentali), veniva fissata l'udienza per l'esame dei testi indicati ed all'esito i procuratori dei ricorrenti, nulla opponendo il procuratore di parte convenuta, rinunciavano ai testi residui.
Lo scrivente giudicante, revocava gli ultimi testi ammessi e ritendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 16.12.2024 da svolgersi con trattazione scritta e con deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni fino alla data dell'udienza, all'esito della quale lo scrivente tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente è necessario premettere che l'usucapione, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che non è possibile documentare tranne che in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti, su istanza dell'usucapiente o dei suoi aventi causa, l'intervenuto acquisto della proprietà.
L'usucapione trova fondamento su una situazione di fatto caratterizzata: «dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri: dal prolungato possesso sul bene medesimo da parte di soggetti di terzi che svolgono attività corrispondenti al diritto di proprietà, in modo pacifico, pubblico e senza interruzioni per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche». In buona sostanza perché si possa ricorrere all'istituto dell'usucapione, occorre che il possesso continuato e ininterrotto sia accompagnato dalla volontà e dall'intenzione del terzo di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, come se fosse il proprietario (Corte appello Roma,
n. 1628/2017, richiamata da Tribunale Trieste, sentenza 2 maggio 2019), attraverso l'esercizio delle relative facoltà in modo palese a tutti e in particolare al proprietario (Tribunale Milano, sentenza 26 giugno 2019). «La consapevolezza di possedere senza titolo [...] non esclude che il possesso sia utile all'usucapione» (Cass. civ., n. 9671/2014; n. 10230/2010, richiamate da Corte d'Appello Bologna, sentenza 24 maggio 2019). Non è ravvisabile, invece, un possesso utile nel mero godimento della cosa. In quest'ipotesi, infatti, manca l'attività materiale incompatibile con il diritto altrui (Tribunale Genova, sentenza 9 maggio 2019) Chi invoca l'istituto dell'usucapione deve provare il possesso del bene ininterrotto per il tempo prescritto dalla legge e di aver esercitato un potere di fatto sulla res corrispondente al diritto di proprietà, ossia di aver posto in essere una palese condotta che è propria di colui che è proprietario (Tribunale Milano, sentenza 26 giugno 2019) Tale prova potrà essere fornita anche a mezzo di testimoni, purché questi siano terzi estranei (Tribunale Salerno, n.
1380/2010, richiamato da Tribunale Caltagirone, sentenza 23 aprile 2019) al rapporto tra le parti. La testimonianza dovrà essere completa e indicare con certezza «il termine iniziale di decorrenza dell'usucapione, non essendo minimamente idoneo l'impiego di espressioni quali "da tempo immemorabile" et similia». E ciò in considerazione del fatto che si vuole scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio. (Cass. civ., n. 9325/2011, richiamata da Tribunale Caltagirone, sentenza 23 aprile 2019).
Ancora in via preliminare va dichiarata la contumacia degli eredi della defunta . Controparte_2
Nel merito: dalla documentazione in atti (visura storica dell'immobile da cui risulta che intestataria del fondo è , denuncia di cambiamento stato presentata dai coniugi Controparte_2 Parte_4
alla Direzione Generale Catasto e Servizi Tecnici Erariali nel 1987 mediante il Geom.
[...]
, con pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione e Concessione Edilizia in Sanatoria CP_5
ai sensi della Legge 47/1985 del 12.9.1996, relativa all'abitazione abusiva realizzata sul terreno, intervenuta dopo il decesso di , per cui veniva rilasciata in favore della vedova Parte_3
e degli eredi) e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, è emerso il possesso Controparte_4
ininterrotto da oltre venti anni, almeno dal 1986 (data in cui si avviava la pratica di sanatoria dell'immobile abusivo realizzato) da parte dei defunti coniugi e dei loro eredi Persona_4
legittimi, i quali hanno continuato a vivere nell'abitazione realizzata sul terreno distinto in catasto al foglio n. 35 p.lla n.1034, derivante dalla particella 999 ex 155 del comune di Avetrana (TA).
Il teste , vicino di casa dei ricorrenti, ha confermato che: “ho visto edificare la loro Testimone_1
abitazione sul terreno fg. 35 p. la 1034 e posso confermare che i defunti hanno posseduto ininterrottamente per più di venti anni tale immobile senza che alcuno li abbia mai disturbati o rivendicato il possesso fino alla loro morte…..alla morte del l'immobile è posseduto Persona_1
dalla moglie e dai sui figli , anche la teste ha confermato Parte_1 Parte_3 Testimone_2 che “dopo la morte dei coniugi e il terreno con annesso immobile è stato Parte_3 CP_4
posseduto e vissuto dai e . Preciso che si era Controparte_1 Persona_1 Controparte_3
sposata e lasciava la casa familiare, mentre svolgeva l' attività di meccanico su Controparte_1 quel terreno nel garage. Preciso che alla morte di sua moglie ha continuato Parte_3 CP_4
a vivere sino alla sua morte insieme al figlio e alla nuora e i nipoti”. Per_1 Parte_1
Tanto premesso la domanda va accolta dichiarando che , , Parte_1 Parte_2
, eredi del defunto , e Parte_3 Persona_1 Controparte_1
sono divenuti proprietari dell'immobile distinto in catasto al foglio n.35 p.lla n.1034, Controparte_3
derivante dalla particella 999 ex 155 del comune di Avetrana (TA) per maturata usucapione ultraventennale.
Circa le spese: l'accoglimento della domanda ed il contegno processuale tenuto dalla convenuta nel corso del giudizio, oltre ai rapporti intercorrenti tra loro, nella contumacia degli Controparte_3 eredi della defunta , giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
nei confronti degli eredi della sig.ra (contumaci) e di ,
[...] Controparte_2 Controparte_3
contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie la domanda dei ricorrenti dichiarando Parte_1 Parte_2
, quali eredi del sig. e
[...] Parte_3 Persona_5
e , tutti eredi dei sig.ri e Controparte_1 Controparte_3 Parte_3 CP_4
proprietari dell'immobile distinto in catasto al foglio n.35 p.lla n.1034, derivante
[...]
dalla particella 999 ex 155 del comune di Avetrana (TA), oltre che dell'immobile di cui sopra con tutte le accessioni e pertinenze ivi insistenti per intervenuta usucapione in virtù del possesso pubblico pacifico e continuato per oltre venti anni;
di effettuare le conseguenti volture e trascrizioni dell'immobile;
2) Per l'effetto ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto di effettuare le conseguenti volture e trascrizioni dell'immobile con esonero da ogni responsabilità;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Taranto il 31.3.2025
Il G.U.
Dott.ssa Raffaela Gennari