Sentenza 22 maggio 2014
Massime • 1
La domanda di annullamento del contratto per violenza morale non può essere riqualificata dal giudice come domanda di annullamento per dolo, egli incorrendo, altrimenti, in ultrapetizione per mutamento del fatto costitutivo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2014, n. 11371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11371 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21351-2008 proposto da:
ES RI [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO FANI 106, presso lo studio dell'avvocato ROSSI MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura per dottor Gabriella Passaro, Notaio in Milano, Rep. n. 14640 del 7.3.2014, unitamente all'avvocato BOTTINELLI BERNARDO;
- ricorrente -
contro
Società "WORK IN PROGRESS s.r.l." c.f. 090696170159, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 169, presso lo studio dell'avvocato MANNIAS ITALA, rappresentata e difesa dagli avvocati CHIARA GIOVANNA, SCARANO GIUSEPPE;
Società CATTOLICA ASSICURAZIONE coop. a r.l., c.f. 00320160237, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO ATTILIO 14, presso lo studio dell'avvocato MATTICOLI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTI FRANCESCO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 517/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2014 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l'Avvocato ROSSI MASSIMILIANO difensore della ricorrente che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati ed ha insistito sul loro accoglimento;
udito l'Avvocato CHIARA GIOVANNA difensore della "WORK IN PROGRESS s.r.l." e l'Avvocato MATTICOLI MARIO difensore della Cattolica Assicurazione che hanno chiesto di riportarsi agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30-11-2001 la Work in Progress s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Milano l'avv. Pesci Marica, sostenendo di essersi affidata al patrocinio di quest'ultima per l'instaurazione di due processi riguardanti il pagamento di corrispettivi dovutile nella veste di appaltatrice, rispettivamente nei confronti della RAS s.p.a. e dello studio legale degli avvocati Monarca Gian Galeazzo e Turri Daniele. L'attrice sosteneva che tali controversie si erano concluse dannosamente a causa della negligente gestione delle stesse da parte dell'avv. Pesci, tanto che in un caso la domanda era stata rigettata e la società istante era stata condannata al pagamento delle spese processuali, e nell'altro la Work in Progress s.r.l. era stata costretta ad addivenire ad un accordo transattivo per non vedersi gravare di ulteriori spese oltre quelle inutilmente sostenute per promuovere il giudizio. Essa deduceva, in particolare, che nella prima controversia gli errori imputabili al legale erano di aver male impostato l'azione, prospettando l'annullabilità di un accordo di recesso anticipato da un contratto di appalto di servizi di manutenzione stipulato con la RAS, avente come causa petendi una violenza morale perpetrata dalla convenuta, che era stata però ritenuta non configurabile dal giudice adito, nonché nell'aver omesso di presenziare all'udienza in cui avrebbero dovuto essere ammesse le prove, si da determinare il rigetto delle istanze probatorie già formulate, peraltro neppure reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nella seconda controversia, invece, era stato compiuto un marchiano errore nella citazione del convenuto, individuato come studio Monarca - Turri, mentre avrebbero dovuto essere citati individualmente i due avvocati Monarca e Turri, in quanto il rapporto contrattuale era intervenuto singolarmente con ciascuno di essi. L'attrice, pertanto, chiedeva che, accertata la responsabilità della convenuta, venisse pronunciata la sua condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio. Nel costituirsi, la convenuta negava ogni responsabilità e chiedeva, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa la Cattolica Assicurazione Coop. a r.l., tenuta a garantirla per la responsabilità professionale verso terzi in forza di polizza appositamente stipulata.
Effettuata tale chiamata, si costituiva la società Cattolica, la quale, senza nulla contestare in ordine all'operatività della polizza, chiedeva il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Con sentenza in data 4-4-2005 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata. A sostegno della decisione, il giudice rilevava che il nesso di causalità tra l'attività posta in essere dal professionista e i danni dalla stessa derivanti era stato interrotto, nella prima controversia, dalla mancata proposizione di appello avverso la decisione di primo grado, e nella seconda dalla intervenuta transazione della lite.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la Work in Progress s.r.l.
Con sentenza in data 20-2-2008 la Corte di Appello di Milano, in accoglimento del gravame e in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la responsabilità professionale, per imperizia e negligenza, dell'avv. Pesci, e condannava la convenuta al risarcimento dei danni cagionati all'appellante, da liquidarsi in separato giudizio. La Corte territoriale, in particolare, con riguardo al procedimento promosso nei confronti della RAS, rilevava che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la possibilità di dare in appello una diversa qualificazione alla causa petendi della domanda proposta, in termini di dolo e non di violenza morale, era preclusa dalla specificità del fatto (intimidazione) allegato dall'attrice, la quale non aveva mai allegato fatti configuranti artifici o raggiri, emersi solo in sede di interrogatorio del legale rappresentante dell'attrice. Osservava, inoltre, che la rinuncia alle istanze istruttorie derivante dalla mancata reiterazione delle stesse all'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado rendeva inammissibile la relativa riformulazione in fase di gravame, sia per la preclusione già formatasi in prime cure, sia per l'ulteriore limite posto ai nova dall'art. 345 c.p.c.; e che la prova dedotta a dimostrazione dell'ipotizzata fattispecie di violenza morale appariva del tutto ininfluente a tal fine. Secondo il giudice del gravame, pertanto, il nesso di causalità tra la condotta negligente ed imperita dell'avv. Pesci e l'evento dannoso non poteva ritenersi interrotto dalla mancata proposizione dell'appello, che era anzi valsa ad evitare l'aggravio di ulteriori spese, stante la ragionevole non prospettabilità di un esito positivo dell'impugnazione. Quanto al procedimento promosso contro lo studio legale Monarca - Turri, in relazione al quale nemmeno l'avv. Pesci aveva negato di avere errato nella individuazione del convenuto, la Corte territoriale rilevava che la correlazione causale tra la condotta colposa del legale e il danno consistito nelle spese processuali inerenti al processo erroneamente avviato non poteva ritenersi interrotto dalla stipulazione della transazione, non essendo tale danno rimovibile mediante la prosecuzione del giudizio o l'eventuale proposizione di impugnazione avverso la sentenza che fosse stata emanata e avesse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dello studio legale convenuto.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'avv. Pesci Marica, sulla base di sei motivi.
Hanno resistito con separati controricorso la Work in Progress s.r.l. e la Cattolica Assicurazione Coop. a r.l..
In prossimità dell'udienza la Work in Progress s.r.l. ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'affermazione secondo cui, nella causa promossa contro la RAS, il nesso causale tra la condotta dell'avv. Pesci e il danno asseritamene patito dall'attrice non poteva ritenersi interrotto dalla mancata proposizione dell'appello. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, il giudicante, in appello, può conferire al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o fornita dalle parti, avendo esso il potere- dovere di inquadrare nell'esatta disciplina gli atti e i fatti portati a sua conoscenza. Nella specie, pertanto, ove l'attrice avesse proposto gravame, il giudice di appello ben avrebbe potuto configurare la fattispecie giuridica in quella di "dolo", rettificando l'inquadramento proposto dalla difesa nei termini di "violenza morale", e per l'effetto accogliere l'appello. Il motivo è infondato.
Come si legge a pag. 11 della sentenza impugnata, l'atto di citazione redatto dall'avv. Pesci nell'interesse della Work nei confronti della RAS si basava sull'assunto che l'accordo di recesso anticipato dell'attrice fosse stato frutto di una volontà viziata da violenza morale, a causa dell'intimidazione estorsiva fatta dalla RAS. Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha rilevato che, essendo stato dedotto come fatto costitutivo della domanda un'intimidazione estorsiva, la qualificazione della causa petendi nel segno della violenza morale non avrebbe potuto essere modificata in appello nella fattispecie del dolo, in quanto tale modificazione avrebbe implicato un mutamento anche del fatto costitutivo (comportamenti consistiti in raggiri anziché in intimidazione, che non erano stati affatto dedotti con la citazione, ne' - sia pure inammissibilmente - con le successive memorie integrative).
Così argomentando, il giudice del gravame si è uniformato al costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui il potere- dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite - la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (tra le tante v. Cass. 17-11-2010 n. 23215; Cass. 11-9- 2007 n. 15925). 2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'affermazione secondo cui il nesso causale tra la condotta del legale e l'evento non poteva ritenersi interrotto dall'omessa proposizione del gravame, perché "la rinuncia alle istanze istruttorie derivate dalla mancata reiterazione delle stesse in udienza di precisazione delle conclusioni rendeva evidentemente inammissibile la formulazione delle stesse o di altre istanze probatorie in fase di gravame sia per la preclusione già verificatasi in primae curae, sia per l'ulteriore barrage posto ai nova dall'art. 345 c.p.c.". Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, in base ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza, in caso di proposizione di appello avverso la decisione di primo grado, ove l'attrice avesse reiterato le istanze istruttorie dedotte tempestivamente in primo grado, mai rinunciate (non potendosi ritenere tale la mancata reiterazione nelle conclusioni precisate) e sulle quali non vi era stata pronuncia da parte del primo giudice, il giudice di appello avrebbe potuto ammettere la prova testimoniale articolata, riconoscendone l'indispensabilità.
Il motivo difetta di specificità ed autosufficienza, non trascrivendo i capitoli di prova articolati, in modo da porre questa Corte nelle condizioni di esprimere, sia pure in astratto, una valutazione circa l'eventuale indispensabilità della prova dedotta dall'attrice e ritenuta inammissibile dal giudice del gravame. In ogni caso, si osserva che la Corte di Appello ha dato atto che la richiesta di ammissione di prova testimoniale articolata dall'attrice, alla quale il giudice di primo grado non aveva dato seguito a causa della mancata comparizione della predetta parte all'udienza fissata per la discussione delle istanze probatorie, non era stata ribadita all'udienza di precisazione delle conclusioni. Da tanto la Corte territoriale ha correttamente tratto il convincimento di un implicito abbandono, giacché, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 25-6-2008 n. 17341; Cass. 19-8-2002 n. 12241;
Cass. 18-3-2000 n. 41), è presumibile la rinuncia della parte alle istanze istruttorie sulle quali il giudice non si sia espresso, ne' esplicitamente, ne' implicitamente, e non riformulate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La ricorrente contesta che dagli atti processuali di primo grado sia dato evincere la sua rinuncia alle istanze istruttorie formulate in tale sede;
ma tale contestazione è del tutto generica, non essendo accompagnata dalla trascrizione - necessaria in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - delle richieste avanzate in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale.
Ciò posto, la ricorrente non può dolersi dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'attrice non avrebbe potuto reiterare nell'ipotetico giudizio di appello le richieste istruttorie non riformulate all'udienza di conclusioni di primo grado.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 25-6-2008 n. 17341; 18-9-2003 n. 13785; Cass. 19-8-2002 n. 12241; Cass. 6-9- 1996 n. 8127), infatti, non è consentito in appello l'ingresso della prova già articolata e rinunciata in primo grado, non vertendosi in un'ipotesi di prova nuova ex art. 345 c.p.c.. 3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c.. Deduce che, ai fini della configurabilità della responsabilità professionale dell'avvocato, è necessaria la sussistenza di tre elementi (fatto: negligente svolgimento dell'attività professionale;
evento: danno patito dal cliente;
nesso causale tra condotta del professionista e danno di cui si chiede il risarcimento), la cui prova deve essere fornita da chi invoca la tutela ex art. 1218 c.c.. Sostiene che, nella specie, non è in alcun modo configurabile un nesso di causalità, avendo la Work in Progress s.r.l., in entrambi i casi contestati, posto in essere fatti idonei ad interrompere il nesso causale. La predetta società, infatti: A) nel procedimento contro la RAS., non ha proposto gravame, che avrebbe potuto portare ad una riforma totale della sentenza di primo grado, ben potendo il secondo giudice ritenere proponibile ex art. 345 c.p.c. la richiesta di prova e attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa;
B) nel procedimento contro gli avvocati Monarca e Turri, ha sottoscritto una transazione, che ha consentito alla Work di recuperare delle somme e da cui è derivato un effetto novativo di per sè idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del professionista e gli eventuali danni.
Rileva il Collegio che le censure relative alla mancata proposizione dell'appello nel giudizio promosso contro la Work rimangono assorbite dal rigetto dei precedenti motivi di ricorso.
Le doglianze inerenti alla stipula della transazione, invece, si risolvono in sostanziali censure di merito avverso le valutazioni espresse dalla Corte di Appello, la quale, con argomentazioni immuni da vizi logici, ha ritenuto da un lato che la sottoscrizione della transazione da parte dell'attrice costituiva espressione di una volontà non sindacabile e non influente ai fini della ritenuta responsabilità colposa e risarcitoria dell'avv. Pesci, e dall'altro che quest'ultima non ha provato che le spese processuali inutilmente sostenute per sua colpa dalla Work in Progress s.r.l. siano state oggetto di recupero mediante la menzionata transazione. 4) Con il quarto motivo la ricorrente lamenta il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di appello individuato di sua iniziativa il danno (spese legali) asseritamene patito dall'attrice, pur avendo quest'ultima omesso di fornire qualsiasi allegazioni e prova al riguardo.
Il motivo non appare meritevole di accoglimento, non tenendo conto del fatto che la Corte di Appello, pur avendo fatto riferimento in motivazione alla sussistenza di danni connessi al pagamento delle spese sostenute dai convenuti in entrambi i procedimenti per cui è causa, si è limitata a pronunciare, come richiesto ab origine dall'attrice, la mera condanna generica della convenuta al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Si rammenta, al riguardo, che la condanna generica al risarcimento del danno postula quale presupposto necessario e sufficiente della pronuncia l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, restando impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice della liquidazione, dell'esistenza e dell'entità del danno, senza che ciò comporti alcuna valutazione del giudicato formatosi sull'an debeatur (ex pluribus: Cass. 22-11- 2000 n. 15066; Cass. 7-2-1998 n. 1298). Nella specie, il giudice del gravame, con motivazione priva di incongruenze logiche e con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha dato atto, nell'ambito della valutazione probabilistica necessaria e sufficiente ai fini della pronuncia di una condanna generica, dell'esistenza di danni derivati all'attrice per le spese legali sostenute in entrambi i processi civili erroneamente promossi.
5) Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 346 e 329 c.p.c., in relazione all'affermazione secondo cui l'azione di garanzia esperita in primo grado dalla convenuta verso la società RAS non era stata riproposta in appello e, quindi, "stante la preclusione formatasi ex artt. 346 e 329 c.p.c.", non poteva essere esaminata. Deduce che tale affermazione è errata, essendo sufficiente, ai fini del superamento della presunzione di abbandono delle domande ed eccezioni proposte in primo grado dalla parte totalmente vittoriosa, che le stesse vengano riproposte, come nella fattispecie in esame, nella comparsa conclusionale di appello. Con il sesto motivo la ricorrente si duole dell'insufficiente motivazione in ordine al negato esame della domanda di garanzia nei confronti della società Cattolica, non avendo la Corte di Appello considerato che la questione è stata trattata dall'appellante nella comparsa conclusionale.
I due motivi, che in quanto tra loro strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sono privi di fondamento, dovendosi rilevare che il richiamo, contenuto solo nella comparsa conclusionale di appello, della domanda di garanzia, non può comportare il superamento della presunzione di rinuncia prevista dall'art. 346 c.p.c.. Come è stato puntualizzato dalla giurisprudenza, infatti, nel giudizio di appello, le domande proposte in via subordinata in primo grado e ritenute assorbite dall'accoglimento della domanda principale, pur non necessitando di riproposizione attraverso un'impugnazione incidentale, devono essere richiamate in maniera esplicita in qualsiasi scritto, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, pena l'effetto di tacita rinuncia sancito dall'art. 346 c.p.c. (Cass. 19-7-2005 n. 15223; Cass. 6-4-1995 n. 4024; Cass. 17-3-
1995 n 3110; Cass. 3-10-1994 n. 8034). Ne consegue l'inammissibilità della eventuale riproposizione della domanda o eccezione formulata in primo grado, riproposta dalla parte vittoriosa solo nella comparsa conclusionale di appello (Cass. 13-7-2001 n. 9523) o nella memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria in detto giudizio (Cass. 10-3-2011 n. 5735), non potendo i predetti atti ampliare l'oggetto della controversia, mediante la prospettazione di nuove questioni o la formulazione di nuove conclusioni.
6) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dai controricorrenti nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore di ciascun controricorrente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maro 2014. Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2014