Versione
10 marzo 1987
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31 dicembre 1989
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Art. 10. (Contributi ad altri periodici) 1. Per il quinquennio 1986-1990 i contributi di cui all'articolo 8 sono corrisposti altresi' alle imprese editrici di giornali plurisettimanali, settimanali o quindicinali a condizione che:
a) abbiano un assetto proprietario che risponda ai caratteri di cui al comma 1 o ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 9;
b) non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
c) editino giornali con caratteristiche editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani di cui all'articolo 8;
d) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali e 18 per i quindicinali.
2. La Commissione di cui all' articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dagli articoli 9 e 17, oltre che dal presente articolo. ((4)) ----------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 22 dicembre 1989, n. 411 ha disposto che " I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8 , 9 , 10 e 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei conributi, dei premi e dei relativi oneri accessori."
a) abbiano un assetto proprietario che risponda ai caratteri di cui al comma 1 o ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 9;
b) non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
c) editino giornali con caratteristiche editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani di cui all'articolo 8;
d) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali e 18 per i quindicinali.
2. La Commissione di cui all' articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dagli articoli 9 e 17, oltre che dal presente articolo. ((4)) ----------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 22 dicembre 1989, n. 411 ha disposto che " I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8 , 9 , 10 e 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei conributi, dei premi e dei relativi oneri accessori."
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/06/2015, n. 250Provvedimento: N. 00286/2014 REG.RIC. N. 00250/2015 REG.PROV.COLL. N. 00286/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 286 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Fassa S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso Tommaso Marchese in Pescara, Via Misticoni, 7; contro Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la sede della stessa domiciliata in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo C/ …Leggi di più...
- annullamento di atti amministrativi·
- silenzio amministrativo·
- prescrizioni imposte dalle autorità·
- improcedibilità del ricorso introduttivo·
- autorizzazione di variante al progetto di cava·
- conferenza dei servizi·
- procedimento amministrativo·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)·
- legittimità dei provvedimenti amministrativi·
- tutela ambientale e sicurezza·
- parere vincolante del comitato tecnico regionale (CTR)·
- difetto di motivazione