Articolo 10 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67
Articolo 9Articolo 11
Versione
10 marzo 1987
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Versione
31 dicembre 1989
Art. 10. (Contributi ad altri periodici) 1. Per il quinquennio 1986-1990 i contributi di cui all'articolo 8 sono corrisposti altresi' alle imprese editrici di giornali plurisettimanali, settimanali o quindicinali a condizione che:
a) abbiano un assetto proprietario che risponda ai caratteri di cui al comma 1 o ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 9;
b) non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
c) editino giornali con caratteristiche editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani di cui all'articolo 8;
d) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali e 18 per i quindicinali.
2. La Commissione di cui all' articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dagli articoli 9 e 17, oltre che dal presente articolo. ((4)) ----------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 22 dicembre 1989, n. 411 ha disposto che " I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8 , 9 , 10 e 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei conributi, dei premi e dei relativi oneri accessori."
Entrata in vigore il 31 dicembre 1989
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