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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12232/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AN TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. RE RC Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12232/2025
R.G. instaurato da
con l'avv. TARDANICO NICOLA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. TARDANICO NICOLA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “A) vita separata con obbligo di reciproco rispetto;
B) l'abitazione coniugale sita a Desenzano del Garda (BS) – Via Leopardi n. 23
(di titolarità dei sigg.ri , e per la quota di un terzo Parte_1 Controparte_2 Parte_2
ciascuno) viene definitivamente assegnata al marito;
C) il marito concede alla moglie il comodato gratuito dell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Desenzano del Garda (BS) via Alessandra
d'Egitto n. 1, nei termini e alle condizioni di cui al contratto di comodato che si allega;
D) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento per sé, essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/06/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Desenzano del Garda (BS) (atto n. 13, parte II, serie A, anno 2012), risultano separate dal 18/7/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN TE RE RC
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AN TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. RE RC Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12232/2025
R.G. instaurato da
con l'avv. TARDANICO NICOLA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. TARDANICO NICOLA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “A) vita separata con obbligo di reciproco rispetto;
B) l'abitazione coniugale sita a Desenzano del Garda (BS) – Via Leopardi n. 23
(di titolarità dei sigg.ri , e per la quota di un terzo Parte_1 Controparte_2 Parte_2
ciascuno) viene definitivamente assegnata al marito;
C) il marito concede alla moglie il comodato gratuito dell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Desenzano del Garda (BS) via Alessandra
d'Egitto n. 1, nei termini e alle condizioni di cui al contratto di comodato che si allega;
D) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento per sé, essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/06/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Desenzano del Garda (BS) (atto n. 13, parte II, serie A, anno 2012), risultano separate dal 18/7/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN TE RE RC
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