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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5946 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6872 R.G. dell'anno 2018, avente ad oggetto: restituzione somme di danaro,
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo di Lauro e dall'avv. Marcello Penta, domiciliatari in
NA, al Corso Vittorio Emanuele, 142;
-Attore-
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maria Ricci, domiciliatario in NA, alla via F.
Florimo, 3.
-Convenuta-
Conclusioni: per : “a) … dichiarare che tutte le somme di denaro prelevate da … Parte_1
dal conto corrente bancario Banco NA n. 05143 – 0027 – 0000000712, Controparte_1 per un ammontare di € 179.257,41, mediante gli assegni elencati al punto 5 dell'atto introduttivo del giudizio, erano di provenienza esclusiva e quindi di proprietà del [defunto] …
; b) …per l'effetto, condannare la convenuta a restituire alla massa Persona_1 ereditaria la predetta somma di € 179.257,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
… a far data da ogni singola operazione di prelievo fino al soddisfo;
c) subordinatamente … condannare la convenuta alla restituzione alla massa ereditaria … della somma di €
89.628,70, oltre” accessori come sopra;
“d) in via ulteriormente subordinata… condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle somme al medesimo spettanti in relazione ai prelevamenti effettuati dalla di cui al punto sub a)”, “g) ordinare la cancellazione CP_1 2
dell'espressione contenuta a pag. 7 righi 21 – 22 - 23 della seconda memoria istruttoria della
condannando la medesima al risarcimento in favore dell'attore del danno, anche CP_1 non patrimoniale, trattandosi di espressione lesiva dell'integrità morale e della dignità della persona offesa”, vinte le distraende spese di lite;
per “nel riportarsi a tutte le deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni Controparte_1
formulate in tutti gli scritti, ivi compresi i verbali di causa, impugna e contesta nuovamente tutto quanto ex adverso affermato, dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito, nonché le conclusioni rassegnate da controparte con note di trattazione scritta per l'udienza del
30.05.2022, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande non ritualmente proposte o per le quali ne risulta carente la legittimazione, e concludendo per l'integrale rigetto della domanda proposta da , in quanto del tutto inammissibile, Parte_2
improponibile ed improcedibile, oltre che infondata in fatto e diritto”, vinte le spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A).- ha convenuto in giudizio esponendo in particolare Parte_1 Controparte_1
che:
-. In data 21 giugno 2016 è deceduto in NA , nato a [...] il 31 Persona_1
luglio 1939, padre dell'attore e coniuge della convenuta;
-. Con testamento olografo redatto in data 11 febbraio 2007 e pubblicato il 5 agosto 2016, il de cuius ha disposto dell'intero suo patrimonio attribuendo al figlio e alla moglie Pt_1
in parti uguali, tutti i propri beni, compresi alcuni “fondi di varia estrazione Controparte_1
affidati a (150 mila euro circa)”, nonché il saldo del conto corrente Persona_2
bancario n. 05143 – 0027 – 0000000712 presso il Banco di NA - filiale n. 05143 (NA
43), precisando espressamente che, sebbene cointestato con la coniuge, detto conto era di sua esclusiva proprietà;
-. Di aver accettato l'eredità con atto del 5 agosto 2016 e di aver successivamente accertato che, alla data del decesso del de cuius, il saldo residuo del predetto conto ammontava ad appena € 757,34, nonostante il testatore avesse dichiarato, alla data del 31 dicembre 2014, un reddito netto annuo pari a € 120.000,00 e conducesse “un modesto ménage familiare”, privo di spese rilevanti, vivendo in un immobile di proprietà della moglie;
-. Il conto corrente in oggetto, pur formalmente cointestato ad e ad Persona_1 CP_1
veniva alimentato esclusivamente da fonti di reddito del de cuius, ossia l'assegno
[...]
pensionistico e i canoni mensili di locazione pari a € 1.000,00 corrisposti dagli inquilini per l'utilizzo di un immobile sito in NA, alla Via Cilea n. 117; 3
-. La cointestazione del conto e la contestuale procura generale conferita dal de cuius alla coniuge avevano una funzione meramente strumentale alla gestione delle operazioni bancarie da parte della convenuta, in quanto il de cuius necessitava di assistenza nella gestione del conto;
-. Dall'esame degli estratti conto relativi al periodo tra il 3 gennaio 2007 e il 21 giugno 2016 è emerso che ha compiuto numerose operazioni tra il 2010 e il 2016, in Controparte_1
particolare l'emissione di n. 28 assegni intestati a sé medesima per un totale di € 142.190,88 e l'emissione di n. 24 assegni a favore di terzi, riconducibili comunque a sue spese personali, per un ammontare di € 36.346,53;
-. Tali prelievi, per complessivi € 179.257,41, sono stati effettuati senza alcun titolo legittimante e in violazione dei diritti spettanti agli eredi, trattandosi di somme di esclusiva appartenenza al de cuius, come confermato dal testamento.
Ha chiesto, pertanto, vinte le distraende spese di lite, di:
a) accertare che tutte le somme prelevate dal conto corrente indicato, per un totale di €
179.257,41, da erano di esclusiva pertinenza di e, per Controparte_1 Persona_1
l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della predetta somma alla massa ereditaria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da ciascuna singola operazione sino al soddisfo;
b) condannare la convenuta al pagamento in proprio favore del 50% della somma in oggetto, pari a € 89.628,70, a titolo di propria quota ereditaria, sempre con gli accessori di legge.
costituitasi, ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda Controparte_1
per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria in materia successoria, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo.
Ha dedotto in particolare che:
-. in sede di verbale di pubblicazione del testamento olografo del 5 agosto 2016, l'attore ha rinunciato alla petizione ereditaria, avendo dichiarato di “prestare piena acquiescenza alla volontà testamentaria espressa dal genitore … rinunciando ad ogni petizione di eredità”;
-. il conto corrente in oggetto, sebbene cointestato, era gestito di comune accordo tra i coniugi e le somme prelevate sono state utilizzate per le ordinarie esigenze del ménage familiare”, il cui costo medio mensile di ammontava a circa € 2.133,00, in linea con l'elevato tenore di vita del de cuius, “Alto Magistrato in pensione”; 4
-. le somme depositate sul conto cointestato non erano esclusivamente riconducibili al
, ma includevano anche importi provenienti dal patrimonio personale della Per_1
convenuta, frutto di vendite immobiliari, disinvestimenti e altre entrate personali;
-. gli assegni riportati nell'atto di citazione si riferiscono a spese mediche, ricreative e di viaggio sostenute nell'interesse di entrambi i coniugi e comunque effettuate con il consenso del de cuius;
-. l'attore ha omesso di riferire delle continue richieste economiche avanzate al padre nel corso degli anni, che hanno determinato versamenti in suo favore per oltre € 160.000,00, somme sulle quali la convenuta non si è mai opposta.
Con ordinanza resa all'udienza del 7 febbraio 2019 le parti sono state invitate ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria;
depositato il verbale negativo di mediazione e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., l'attore ha qualificato la propria domanda come azione di rivendicazione ex art. 948
c.c., mentre nella successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 ha domandato, ai sensi dell'art. 99 c.p.c., la condanna della convenuta al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, in relazione ad affermazioni ritenute lesive della propria reputazione, contenute nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (“l'insaziabile avidità di che Parte_1
lo ha portato a comportamenti riprovevoli, come quando ha finto una grave malattia per chiedere un ulteriore versamento di denaro al padre”) e non pertinenti all'oggetto del giudizio.
All'esito dell'istruttoria, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, con riserva all'esito della decisione.
B).- Va in primo luogo rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. In atti, infatti, è presente il verbale negativo attestante l'esito infruttuoso del procedimento di mediazione attivato a seguito dell'ordinanza del 7 febbraio 2019.
C).- Va parimenti disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita genericità e indeterminatezza dell'oggetto.
Invero, l'indeterminatezza che può dar luogo alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio deve riguardare l'oggetto materiale della domanda o il petitum e la causa petendi in senso concreto, tali da rendere incomprensibile la pretesa dell'attore e da impedire al convenuto di articolare una difesa compiuta. 5
Nel caso di specie, al contrario, l'atto di citazione indica con sufficiente chiarezza i fatti materiali dedotti (prelievi eseguiti dalla convenuta su conto cointestato al de cuius), individua la somma oggetto della pretesa restitutoria, espone il fondamento fattuale e documentale della pretesa e consente pertanto al convenuto di comprendere l'ambito della lite e articolare le proprie difese, come peraltro è avvenuto.
Quanto alla qualificazione giuridica della domanda, va ricordato che non è vincolante la qualificazione data dalle parti, spettando al giudice attribuire d'ufficio la corretta qualificazione giuridica dei fatti allegati, purché resti immutato il nucleo essenziale della vicenda dedotta in giudizio.
D). L'azione proposta dall'attore, nonostante nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. sia stata formalmente qualificata come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., deve essere correttamente inquadrata come azione personale di ripetizione di indebito, con la precisazione che essa è esercitata dall'attore iure hereditatis, in qualità di successore del de cuius, e non iure proprio.
L'attore, invero, afferma che dall'esame della documentazione bancaria sono emerse operazioni non giustificate e non riconducibili al de cuius, quando questi era ancora in vita, bensì riconducibili alla convenuta ed effettuate nel proprio interesse, senza autorizzazione del de cuius che era l'unico effettivo proprietario delle somme esistenti sul conto corrente, benché questo fosse cointestato con la convenuta per motivi di opportunità.
Se tant'è, la domanda non può essere qualificata come petizione ereditaria ex art. 533 c.c. in l'attore non agisce per rivendicare un bene ancora esistente nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione, ma per ottenere la restituzione di somme di denaro che assume essere state indebitamente sottratte al de cuius, prima della sua morte, dalla convenuta, utilizzandole per fini personali e non familiari.
Di conseguenza, la pretesa restitutoria dell'attore è ammissibile, in quanto compatibile con la pregressa rinuncia alla petitio hereditatis effettuata dall'attore nel verbale di pubblicazione del testamento.
Come noto, in ipotesi di conto corrente cointestato, si presume che le somme ivi depositate appartengano ad entrambi in pari misura, salvo prova contraria da parte di chi ne rivendichi la titolarità esclusiva, e che in ogni caso nessun diritto di ripetizione o risarcimento deriva nei confronti del coniuge per le spese effettuate per il sostentamento della famiglia (cfr. Cass. ord.
n. 28772 del 17 ottobre 2023).
Deve muoversi, pertanto, dalla presunzione che la cointestazione del conto corrente implichi la contitolarità solidale dei rapporti tra i coniugi cointestatari, superabile mediante prova 6
contraria – che è onere dell'attore fornire – anche attraverso presunzioni, purché “gravi, precise e concordanti” (cfr. Cass. n. 19309/2006, Cass. n. 28839/2008, Cass. n. 18777/2015,
Cass. n. 4838/2021).
Tale prova contraria non è stata adeguatamente fornita dall'attore, che ha sostenuto la proprietà esclusiva della provvista del conto in capo al de cuius.
In particolare, l'attore non ha fornito adeguata prova né della provenienza della provvista iniziale, né che il conto corrente cointestato al de cuius e alla convenuta fosse alimentato unicamente da somme riconducibili alla sfera patrimoniale del primo (ossia pensione e canoni locativi), avendo, peraltro, la convenuta depositato in giudizio documentazione a prova contraria (cfr. doc. allegata alla memoria istruttoria e alla comparsa di risposta).
D'altra parte, come eccepito dalla convenuta e confermato da consolidato orientamento giurisprudenziale, sono escluse dall'obbligo restitutorio le somme prelevate dal coniuge dal patrimonio comune, qualora esse siano state utilizzate per il mantenimento della famiglia o comunque per obbligazioni assunte nell'interesse del nucleo familiare, anche separatamente dai coniugi (art. 186 c.c.).
Nel caso di specie, la convenuta ha allegato e provato i prelevamenti effettuati come destinati a spese domestiche, mediche, ricreative, di viaggio, per l'acquisto di un'autovettura, assicurative, per la casa, per regali a terzi, per il pagamento dei servizi resi dalla collaboratrice domestica e dalla badante, con relativi contributi, per oneri condominiali, per utenze, spese tutte sostenute nell'interesse del ménage familiare, fornendo a tal fine elementi documentali e indiziari non adeguatamente contestati dall'attore (cfr. in particolare la doc. prodotta con la seconda memoria istruttoria della convenuta).
Appare, peraltro, del tutto verosimile che la somma sia stata spesa, in un arco di tempo di 67 mesi circa (dal 29.11.2010 al 13.6.2016), per i bisogni della famiglia, anche non essenziali, o comunque per esigenze legate alla vita quotidiana familiare nel periodo in contestazione, per una media mensile di circa 2.133,00, importo che appare obiettivamente proporzionato rispetto alle esigenze del de cuius e ai bisogni della famiglia, che non si esauriscono in quelli, minimi, alimentari, ma hanno contenuto più ampio. Deve ritenersi, pertanto, per presunzioni in base all'id quod plerumque accidit che le somme prelevate dal conto corrente in questione siano state effettivamente destinate ai bisogni quotidiani, ordinari, straordinari e ricreativi di entrambi i coniugi.
In difetto di una dimostrazione rigorosa da parte dell'attore circa la destinazione esclusivamente personale delle somme prelevate dalla convenuta, non può operarsi alcuna pronuncia restitutoria in suo favore. 7
Le domande proposte, pertanto, vanno rigettate.
E).- Va rigettata l'istanza volta a ottenere la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle espressioni contenute nella memoria istruttoria depositata dalla parte convenuta, sopra indicate.
L'affermazione contestata, pur connotata da una formulazione potenzialmente spiacevole, risulta funzionalmente collegata ai fatti oggetto del giudizio, in quanto diretta a rafforzare la tesi difensiva della convenuta circa la destinazione e la giustificazione delle somme prelevate dal conto corrente del de cuius in vita. In tal senso, deve ritenersi che l'espressione in esame, ancorché polemica, non travalichi il limite della continenza processuale, in quanto riferita a condotte potenzialmente rilevanti ai fini della decisione sulla domanda restitutoria proposta dall'attore, e non appare gratuitamente offensiva o sconveniente, ma legata a una complessiva ricostruzione fattuale della vicenda oggetto di causa.
F).- Va rigettata la domanda, formulata dalla convenuta, di condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in quanto del tutto carente in termini di allegazioni e prove della mala fede o colpa grave con le quali l'attore ha agito in giudizio e, quindi, della consapevolezza, da parte dell'attore, dell'infondatezza delle proprie pretese.
G). - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa:
1). Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2). Rigetta ogni altra domanda;
3). Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, liquidate in euro 7.052,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
NA, 13/05/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6872 R.G. dell'anno 2018, avente ad oggetto: restituzione somme di danaro,
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo di Lauro e dall'avv. Marcello Penta, domiciliatari in
NA, al Corso Vittorio Emanuele, 142;
-Attore-
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maria Ricci, domiciliatario in NA, alla via F.
Florimo, 3.
-Convenuta-
Conclusioni: per : “a) … dichiarare che tutte le somme di denaro prelevate da … Parte_1
dal conto corrente bancario Banco NA n. 05143 – 0027 – 0000000712, Controparte_1 per un ammontare di € 179.257,41, mediante gli assegni elencati al punto 5 dell'atto introduttivo del giudizio, erano di provenienza esclusiva e quindi di proprietà del [defunto] …
; b) …per l'effetto, condannare la convenuta a restituire alla massa Persona_1 ereditaria la predetta somma di € 179.257,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
… a far data da ogni singola operazione di prelievo fino al soddisfo;
c) subordinatamente … condannare la convenuta alla restituzione alla massa ereditaria … della somma di €
89.628,70, oltre” accessori come sopra;
“d) in via ulteriormente subordinata… condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle somme al medesimo spettanti in relazione ai prelevamenti effettuati dalla di cui al punto sub a)”, “g) ordinare la cancellazione CP_1 2
dell'espressione contenuta a pag. 7 righi 21 – 22 - 23 della seconda memoria istruttoria della
condannando la medesima al risarcimento in favore dell'attore del danno, anche CP_1 non patrimoniale, trattandosi di espressione lesiva dell'integrità morale e della dignità della persona offesa”, vinte le distraende spese di lite;
per “nel riportarsi a tutte le deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni Controparte_1
formulate in tutti gli scritti, ivi compresi i verbali di causa, impugna e contesta nuovamente tutto quanto ex adverso affermato, dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito, nonché le conclusioni rassegnate da controparte con note di trattazione scritta per l'udienza del
30.05.2022, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande non ritualmente proposte o per le quali ne risulta carente la legittimazione, e concludendo per l'integrale rigetto della domanda proposta da , in quanto del tutto inammissibile, Parte_2
improponibile ed improcedibile, oltre che infondata in fatto e diritto”, vinte le spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A).- ha convenuto in giudizio esponendo in particolare Parte_1 Controparte_1
che:
-. In data 21 giugno 2016 è deceduto in NA , nato a [...] il 31 Persona_1
luglio 1939, padre dell'attore e coniuge della convenuta;
-. Con testamento olografo redatto in data 11 febbraio 2007 e pubblicato il 5 agosto 2016, il de cuius ha disposto dell'intero suo patrimonio attribuendo al figlio e alla moglie Pt_1
in parti uguali, tutti i propri beni, compresi alcuni “fondi di varia estrazione Controparte_1
affidati a (150 mila euro circa)”, nonché il saldo del conto corrente Persona_2
bancario n. 05143 – 0027 – 0000000712 presso il Banco di NA - filiale n. 05143 (NA
43), precisando espressamente che, sebbene cointestato con la coniuge, detto conto era di sua esclusiva proprietà;
-. Di aver accettato l'eredità con atto del 5 agosto 2016 e di aver successivamente accertato che, alla data del decesso del de cuius, il saldo residuo del predetto conto ammontava ad appena € 757,34, nonostante il testatore avesse dichiarato, alla data del 31 dicembre 2014, un reddito netto annuo pari a € 120.000,00 e conducesse “un modesto ménage familiare”, privo di spese rilevanti, vivendo in un immobile di proprietà della moglie;
-. Il conto corrente in oggetto, pur formalmente cointestato ad e ad Persona_1 CP_1
veniva alimentato esclusivamente da fonti di reddito del de cuius, ossia l'assegno
[...]
pensionistico e i canoni mensili di locazione pari a € 1.000,00 corrisposti dagli inquilini per l'utilizzo di un immobile sito in NA, alla Via Cilea n. 117; 3
-. La cointestazione del conto e la contestuale procura generale conferita dal de cuius alla coniuge avevano una funzione meramente strumentale alla gestione delle operazioni bancarie da parte della convenuta, in quanto il de cuius necessitava di assistenza nella gestione del conto;
-. Dall'esame degli estratti conto relativi al periodo tra il 3 gennaio 2007 e il 21 giugno 2016 è emerso che ha compiuto numerose operazioni tra il 2010 e il 2016, in Controparte_1
particolare l'emissione di n. 28 assegni intestati a sé medesima per un totale di € 142.190,88 e l'emissione di n. 24 assegni a favore di terzi, riconducibili comunque a sue spese personali, per un ammontare di € 36.346,53;
-. Tali prelievi, per complessivi € 179.257,41, sono stati effettuati senza alcun titolo legittimante e in violazione dei diritti spettanti agli eredi, trattandosi di somme di esclusiva appartenenza al de cuius, come confermato dal testamento.
Ha chiesto, pertanto, vinte le distraende spese di lite, di:
a) accertare che tutte le somme prelevate dal conto corrente indicato, per un totale di €
179.257,41, da erano di esclusiva pertinenza di e, per Controparte_1 Persona_1
l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della predetta somma alla massa ereditaria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da ciascuna singola operazione sino al soddisfo;
b) condannare la convenuta al pagamento in proprio favore del 50% della somma in oggetto, pari a € 89.628,70, a titolo di propria quota ereditaria, sempre con gli accessori di legge.
costituitasi, ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda Controparte_1
per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria in materia successoria, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo.
Ha dedotto in particolare che:
-. in sede di verbale di pubblicazione del testamento olografo del 5 agosto 2016, l'attore ha rinunciato alla petizione ereditaria, avendo dichiarato di “prestare piena acquiescenza alla volontà testamentaria espressa dal genitore … rinunciando ad ogni petizione di eredità”;
-. il conto corrente in oggetto, sebbene cointestato, era gestito di comune accordo tra i coniugi e le somme prelevate sono state utilizzate per le ordinarie esigenze del ménage familiare”, il cui costo medio mensile di ammontava a circa € 2.133,00, in linea con l'elevato tenore di vita del de cuius, “Alto Magistrato in pensione”; 4
-. le somme depositate sul conto cointestato non erano esclusivamente riconducibili al
, ma includevano anche importi provenienti dal patrimonio personale della Per_1
convenuta, frutto di vendite immobiliari, disinvestimenti e altre entrate personali;
-. gli assegni riportati nell'atto di citazione si riferiscono a spese mediche, ricreative e di viaggio sostenute nell'interesse di entrambi i coniugi e comunque effettuate con il consenso del de cuius;
-. l'attore ha omesso di riferire delle continue richieste economiche avanzate al padre nel corso degli anni, che hanno determinato versamenti in suo favore per oltre € 160.000,00, somme sulle quali la convenuta non si è mai opposta.
Con ordinanza resa all'udienza del 7 febbraio 2019 le parti sono state invitate ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria;
depositato il verbale negativo di mediazione e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., l'attore ha qualificato la propria domanda come azione di rivendicazione ex art. 948
c.c., mentre nella successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 ha domandato, ai sensi dell'art. 99 c.p.c., la condanna della convenuta al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, in relazione ad affermazioni ritenute lesive della propria reputazione, contenute nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (“l'insaziabile avidità di che Parte_1
lo ha portato a comportamenti riprovevoli, come quando ha finto una grave malattia per chiedere un ulteriore versamento di denaro al padre”) e non pertinenti all'oggetto del giudizio.
All'esito dell'istruttoria, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, con riserva all'esito della decisione.
B).- Va in primo luogo rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. In atti, infatti, è presente il verbale negativo attestante l'esito infruttuoso del procedimento di mediazione attivato a seguito dell'ordinanza del 7 febbraio 2019.
C).- Va parimenti disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita genericità e indeterminatezza dell'oggetto.
Invero, l'indeterminatezza che può dar luogo alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio deve riguardare l'oggetto materiale della domanda o il petitum e la causa petendi in senso concreto, tali da rendere incomprensibile la pretesa dell'attore e da impedire al convenuto di articolare una difesa compiuta. 5
Nel caso di specie, al contrario, l'atto di citazione indica con sufficiente chiarezza i fatti materiali dedotti (prelievi eseguiti dalla convenuta su conto cointestato al de cuius), individua la somma oggetto della pretesa restitutoria, espone il fondamento fattuale e documentale della pretesa e consente pertanto al convenuto di comprendere l'ambito della lite e articolare le proprie difese, come peraltro è avvenuto.
Quanto alla qualificazione giuridica della domanda, va ricordato che non è vincolante la qualificazione data dalle parti, spettando al giudice attribuire d'ufficio la corretta qualificazione giuridica dei fatti allegati, purché resti immutato il nucleo essenziale della vicenda dedotta in giudizio.
D). L'azione proposta dall'attore, nonostante nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. sia stata formalmente qualificata come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., deve essere correttamente inquadrata come azione personale di ripetizione di indebito, con la precisazione che essa è esercitata dall'attore iure hereditatis, in qualità di successore del de cuius, e non iure proprio.
L'attore, invero, afferma che dall'esame della documentazione bancaria sono emerse operazioni non giustificate e non riconducibili al de cuius, quando questi era ancora in vita, bensì riconducibili alla convenuta ed effettuate nel proprio interesse, senza autorizzazione del de cuius che era l'unico effettivo proprietario delle somme esistenti sul conto corrente, benché questo fosse cointestato con la convenuta per motivi di opportunità.
Se tant'è, la domanda non può essere qualificata come petizione ereditaria ex art. 533 c.c. in l'attore non agisce per rivendicare un bene ancora esistente nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione, ma per ottenere la restituzione di somme di denaro che assume essere state indebitamente sottratte al de cuius, prima della sua morte, dalla convenuta, utilizzandole per fini personali e non familiari.
Di conseguenza, la pretesa restitutoria dell'attore è ammissibile, in quanto compatibile con la pregressa rinuncia alla petitio hereditatis effettuata dall'attore nel verbale di pubblicazione del testamento.
Come noto, in ipotesi di conto corrente cointestato, si presume che le somme ivi depositate appartengano ad entrambi in pari misura, salvo prova contraria da parte di chi ne rivendichi la titolarità esclusiva, e che in ogni caso nessun diritto di ripetizione o risarcimento deriva nei confronti del coniuge per le spese effettuate per il sostentamento della famiglia (cfr. Cass. ord.
n. 28772 del 17 ottobre 2023).
Deve muoversi, pertanto, dalla presunzione che la cointestazione del conto corrente implichi la contitolarità solidale dei rapporti tra i coniugi cointestatari, superabile mediante prova 6
contraria – che è onere dell'attore fornire – anche attraverso presunzioni, purché “gravi, precise e concordanti” (cfr. Cass. n. 19309/2006, Cass. n. 28839/2008, Cass. n. 18777/2015,
Cass. n. 4838/2021).
Tale prova contraria non è stata adeguatamente fornita dall'attore, che ha sostenuto la proprietà esclusiva della provvista del conto in capo al de cuius.
In particolare, l'attore non ha fornito adeguata prova né della provenienza della provvista iniziale, né che il conto corrente cointestato al de cuius e alla convenuta fosse alimentato unicamente da somme riconducibili alla sfera patrimoniale del primo (ossia pensione e canoni locativi), avendo, peraltro, la convenuta depositato in giudizio documentazione a prova contraria (cfr. doc. allegata alla memoria istruttoria e alla comparsa di risposta).
D'altra parte, come eccepito dalla convenuta e confermato da consolidato orientamento giurisprudenziale, sono escluse dall'obbligo restitutorio le somme prelevate dal coniuge dal patrimonio comune, qualora esse siano state utilizzate per il mantenimento della famiglia o comunque per obbligazioni assunte nell'interesse del nucleo familiare, anche separatamente dai coniugi (art. 186 c.c.).
Nel caso di specie, la convenuta ha allegato e provato i prelevamenti effettuati come destinati a spese domestiche, mediche, ricreative, di viaggio, per l'acquisto di un'autovettura, assicurative, per la casa, per regali a terzi, per il pagamento dei servizi resi dalla collaboratrice domestica e dalla badante, con relativi contributi, per oneri condominiali, per utenze, spese tutte sostenute nell'interesse del ménage familiare, fornendo a tal fine elementi documentali e indiziari non adeguatamente contestati dall'attore (cfr. in particolare la doc. prodotta con la seconda memoria istruttoria della convenuta).
Appare, peraltro, del tutto verosimile che la somma sia stata spesa, in un arco di tempo di 67 mesi circa (dal 29.11.2010 al 13.6.2016), per i bisogni della famiglia, anche non essenziali, o comunque per esigenze legate alla vita quotidiana familiare nel periodo in contestazione, per una media mensile di circa 2.133,00, importo che appare obiettivamente proporzionato rispetto alle esigenze del de cuius e ai bisogni della famiglia, che non si esauriscono in quelli, minimi, alimentari, ma hanno contenuto più ampio. Deve ritenersi, pertanto, per presunzioni in base all'id quod plerumque accidit che le somme prelevate dal conto corrente in questione siano state effettivamente destinate ai bisogni quotidiani, ordinari, straordinari e ricreativi di entrambi i coniugi.
In difetto di una dimostrazione rigorosa da parte dell'attore circa la destinazione esclusivamente personale delle somme prelevate dalla convenuta, non può operarsi alcuna pronuncia restitutoria in suo favore. 7
Le domande proposte, pertanto, vanno rigettate.
E).- Va rigettata l'istanza volta a ottenere la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle espressioni contenute nella memoria istruttoria depositata dalla parte convenuta, sopra indicate.
L'affermazione contestata, pur connotata da una formulazione potenzialmente spiacevole, risulta funzionalmente collegata ai fatti oggetto del giudizio, in quanto diretta a rafforzare la tesi difensiva della convenuta circa la destinazione e la giustificazione delle somme prelevate dal conto corrente del de cuius in vita. In tal senso, deve ritenersi che l'espressione in esame, ancorché polemica, non travalichi il limite della continenza processuale, in quanto riferita a condotte potenzialmente rilevanti ai fini della decisione sulla domanda restitutoria proposta dall'attore, e non appare gratuitamente offensiva o sconveniente, ma legata a una complessiva ricostruzione fattuale della vicenda oggetto di causa.
F).- Va rigettata la domanda, formulata dalla convenuta, di condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in quanto del tutto carente in termini di allegazioni e prove della mala fede o colpa grave con le quali l'attore ha agito in giudizio e, quindi, della consapevolezza, da parte dell'attore, dell'infondatezza delle proprie pretese.
G). - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa:
1). Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2). Rigetta ogni altra domanda;
3). Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, liquidate in euro 7.052,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
NA, 13/05/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE