TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/05/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
N. 343/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Martina Ponzin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 343/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con gli Avv.ti Luigi Francesco ROSSI, Massimiliano Parte_1 C.F._1
ROSA e Michela PAVAN attrice, contro
, P.Iva corrente in 34170 - Gorizia, Via delle Controparte_1 P.IVA_1
Monache n. 13, in persona del sig. c.f. CP_1 CodiceFiscale_2
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice:
“
1. IN VIA PRINCIPALE - previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto:
a) accertato che la Sig.ra ha pagato indebitamente e/o senza causa alla la Parte_1 Controparte_1
somma di Euro 289.073,37, ovvero una parte di essa, e che ciò ha generato un indebito guadagno per il Sig. , CP_1
condannare il convenuto alla restituzione in favore della Sig.ra della somma di Euro 289.073,37, ovvero della minor Pt_1
somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex art. 2033 c.c., dai singoli pagamenti sino all'effettivo saldo;
b) alternativamente, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto intercorso tra le parti per dolo, e/o per vizi della volontà, e conseguentemente, condannare il convenuto alla restituzione in favore della Sig.ra della somma di Euro Pt_1
pagina 1 di 6 289.073,37, ovvero della minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex art. 2033 c.c., dai singoli pagamenti sino all'effettivo saldo;
2. IN OGNI CASO - compensi professionali e spese di lite integralmente rifusi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
per ottenere nei suoi confronti condanna alla restituzione della somma di 289.073,37 €
[...]
complessivamente a lui versata nel corso del 2023.
In particolare, ha dedotto di esser stata contattata nell'aprile 2023 da in quanto interessato Pt_1 CP_1
all'acquisto di un immobile di sua proprietà. A seguito di un loro primo incontro, qualificatosi CP_1
come esperto informatico di grande autorevolezza, si sarebbe proposto di intervenire sul computer portatile di per eseguire delle operazioni utili a migliorarne le prestazioni. alla fine accettò Pt_1 Pt_1
l'intervento e le venne chiesto di pagare a un compenso di 200 €. Successivamente, il computer di CP_1
smise di funzionare e a quel punto propose ulteriori interventi nonché l'acquisto di una Pt_1 CP_1
serie di pacchetti informatici con promessa di restituzione degli interi importi sborsati grazie a non meglio precisati contributi regionali.
Nel corso dei mesi successivi emetteva una serie di fatture di cortesia e altri documenti in forza dei CP_1
quali chiedeva a di corrispondergli sempre maggiori somme sino ad arrivare, a dicembre 2023, ad Pt_1
aver ricevuto il complessivo e ingente importo di 289.073,37 €.
Nel febbraio 2024 ha adito il Tribunale di Gorizia chiedendo la concessione di un sequestro Pt_1
conversativo ante causam nei confronti di (R.G. n. 123/2024). Accolto parzialmente con decreto CP_1
emesso inaudita altera parte in data 15.2.2024, il ricorso cautelare è stato poi integralmente accolto con ordinanza di data 3.3.2024.
Il convenuto, pur avendo ricevuto rituale notifica, non si è costituito.
La causa è stata istruita documentalmente e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
L'attrice ha dato atto di aver effettivamente sottoscritto un contratto, così come sottopostole da CP_1
contratto che la stessa ha prodotto sub doc. n. 2.
pagina 2 di 6 Quale fosse il contenuto del contratto e, soprattutto, quali fossero le prestazioni che tramite la CP_1
di si era obbligato a fornire a è, francamente, incomprensibile. CP_1 CP_1 Pt_1
Infatti, dalla descrizione dell'oggetto del contratto (art. 2) si desume solamente che si sarebbe dovuto trattare di servizi informatici. Non è presente, tuttavia, alcuna specificazione degli stessi, anche solo in via esemplificativa. Vi sono poi plurimi richiami all'allegato A, asseritamente contenente una dettagliata descrizione delle prestazioni da fornire, allegato che tuttavia non si rinviene agli atti. Solo a pagina 8, nella sezione relativa al compenso, vi è una minima individuazione delle attività offerte che cionondimeno rimangono comunque fumose in quanto vi si fa riferimento mediante descrizioni generiche accostate al relativo codice Ateco. stessa ammette che ha in effetti lavorato sul suo computer un certo numero di volte e, Pt_1 CP_1
tuttavia, non vi è evidenza tangibile dell'esecuzione di alcuna prestazione se non quelle esigue rilevate da un diverso tecnico informatico interpellato da Pt_1
Riprendendo le parole dello stesso tecnico informatico , titolare della VLK di Gianluca Testimone_1
Cossio, (doc. n. 7), “[a]ll'esito dell'accertamento tecnico richiestomi, si può concludere che le uniche attività effettuate sul
Notebook della Sig.ra nel periodo compreso tra i mesi di Aprile e Dicembre 2023, sono state la formattazione e Parte_1
l'installazione del programma Windows 10 Home 64-bit, e l'installazione di un driver per la stampante HP Envy 5540.
Il costo delle citate attività, sulla base degli indici regionali di settore, viene rispettivamente indicato in € 100,00, ed € 30,00, per un totale di € 130,00, oltre ad accessori di legge.”.
A fronte dell'inesistente operato di gli ha corrisposto, nel corso dell'anno 2023, ben CP_1 Pt_1
289.073,37 €.
Il pagamento di tale somma è provato dalla documentazione contabile depositata dall'attrice, per quanto riguarda gli importi versati mediante bonifico bancario, nonché da pezze giustificative consistenti in verbali e note di credito sottoscritte da entrambi (docc. nn. 10 e 11).
Si ritiene che la ricostruzione degli eventi così come prospettata dall'attrice sia da accogliere in quanto supportata da coerente documentazione, tenuto altresì conto della mancanza di elementi dissonanti e con essa contrastanti.
Fatto il punto sulle questioni di fatto, in punto di diritto si osserva quanto segue.
pagina 3 di 6 Risulta corretta la qualificazione della domanda svolta dall'attore, in via principale, come domanda di ripetizione d'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).
La ripetizione d'indebito è infatti lo strumento d'elezione messo a disposizione di chi intende ottenere la restituzione di somme pagate senza alcuna causa (Cass Sez. 3, Sentenza n. 7897 del 2014). Ciò in ossequio al principio generale vigente nel nostro ordinamento in forza del quale ogni trasferimento patrimoniale deve essere sorretto da una causa giustificativa.
Nel caso di specie, si ritiene altresì corretto che la domanda di ripetizione d'indebito proposta in via principale sia avanzata in via autonoma, senza una prodromica domanda di nullità e/o annullamento contrattuale.
Infatti, le circostanze su richiamate danno conto di una sostanziale inesistenza di alcuna causa giustificativa alla base delle plurime corresponsioni di sempre più cospicue somme di denaro da parte di e a Pt_1
favore di CP_1
Il contratto pur concluso tra le parti ha un oggetto intrinsecamente oscuro e indecifrabile, solo genericamente attinente a servizi informatici.
Peraltro, le somme versate da raggiungono importi talmente esorbitanti da risultare ictu oculi Pt_1
ingiustificati, se solo si considera che è una signora di 77 anni che fa un uso personale del Pt_1
computer.
Non solo, un diverso tecnico informativo ha potuto accertare che sul computer sono state svolte attività per un valore corrispondente a 130 €.
In altre parole, se è pur vero che le parti hanno sottoscritto un contratto facente riferimento a prestazioni di tipo informatico, è altresì vero che le dazioni di denaro intervenute nel corso del 2023 sono evidentemente del tutto scollegate da detto contratto, sia perché il contratto ha un contenuto di fatto incomprensibile (e pertanto non vi è modo di verificare se le prestazioni asseritamente eseguite ed oggetto delle enigmatiche fatture di cortesia siano corrispondenti a quanto pattuito) sia perché le somme pagate hanno raggiunto importi talmente elevati da non trovare il benché minimo sostegno su alcun fantomatico contratto di assistenza informatica a beneficio di una signora ultrasettantenne.
Di fatto, le elargizioni di denaro da a sono prive di alcuna giustificazione e come tali Pt_1 CP_1
costituiscono un indebito con conseguente diritto di di ottenerne la restituzione. Pt_1
pagina 4 di 6 In punto interessi, le circostanze dedotto dall'attrice danno conto della mala fede del convenuto con conseguente diritto a ottenere la restituzione degli interessi con decorrenza dai singoli pagamenti (art. 2033 secondo periodo c.c.).
Infatti, è più che ragionevole che fosse ben consapevole del fatto che i pagamenti ricevuti e CP_1
provenienti da non fossero supportati da alcuna giustificazione proprio perché è stato lui stesso a Pt_1
chiederne il pagamento adducendo di volta in volta l'esecuzione di inesistenti prestazioni professionali in virtù di un contratto dallo stesso redatto con modalità tali da renderne assolutamente oscuro il contenuto.
In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'IP, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
23448 del 26/10/2020).
La ricostruzione dell'andamento dei rapporti tra le parti, la predisposizione di un contratto da parte dello stesso dal contenuto imperscrutabile, l'emissione di plurime fatture prive di descrizione analitica CP_1
dell'attività svolta, la perizia del tecnico informatico che accerta l'esecuzione di attività informatica ridottissima, la richiesta continua e insistente di molteplici somme di denaro di importo crescente (fino ad arrivare a migliaia di euro alla volta) sono tutti elementi costituenti indizi gravi, precisi e concordanti volti a dar conto dell'assenza di buona fede in capo all'IP (tramite la ditta unipersonale). CP_1
In conclusione, la domanda di ripetizione di indebito svolta in via principale è fondata (con conseguente assorbimento della domanda svolta in via subordinata) avendo l'attrice provato la dazione di ingenti somme di denaro senza una causa giustificativa. dovrà essere condannato a restituire l'intera CP_1
somma ricevuta, ad esclusione di 130 € che costituiscono il valore delle attività informatiche effettivamente eseguite e così fornite di giusitificazione.
Alla somma capitale dovranno essere aggiunti gli interessi calcolati da ogni singolo pagamento indebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, scaglione da 260.000 € a 520.000 €, ai valori minimi vista la ridotta attività difensiva (con riproposizione delle difese svolte in sede cautelare, tenuto altresì conto della contumacia del convenuto), esclusa la fase di istruttoria/trattazione in quanto attività non svolta.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando nella causa n. 343/2024 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- accoglie la domanda dell'attrice ex art. 2033 c.c., accerta che ha pagato senza causa Parte_1
alla la somma di 288.943,37 € e, per l'effetto, condanna Controparte_1 [...]
alla restituzione in favore di della somma di 288.943,37 € Controparte_1 Parte_1
oltre agli interessi dal giorno di ogni pagamento sino al saldo;
- condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1
si liquidano in € 6.023 per compensi, € 1.214 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge.
Gorizia, 22 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Martina Ponzin
pagina 6 di 6