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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1239/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220001169511000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 28.08.2025 la cartella di pagamento n° 13920220001169511000 per tasse automobilistiche anno 2017 a lui notificata in data 5.06.2025, nei confronti della Regione Calabria
e dell'Agenzia delle Entrate RI, sulla base dei seguenti motivi:
A) ILLEGITTIMITA' E NON DOVUTEZZA DI QUANTO EX ADVERSO RICHIESTO. PRESCRIZIONE
DEL DIRITTO A RICHIEDERE LE SOMME PRETESE
B) VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – INCOMPETENZA E/O DIFETTO DI
ATTRIBUZIONE.
1. VIOLAZIONE ART. 7 STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE: NULLITÀ DELLA CARTELLA
PER MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE E PER OMESSA SOTTOSCRIZIONE DEL RUOLO.
2. INTERVENUTA DECADENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 25, DPR 29.9.1973, N. 602.
3. VIOLAZIONE ART. 7 STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE: DIFETTO MOTIVAZIONE;
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL CONTRADDITTORIO;
OMESSA INDICAZIONE DEL TASSO
D'INTERESSE.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività e per non essere stata la procura alle liti attestata come conforme. Ancora, rappresentava di avere notificato l'avviso di accertamento in data 2.02.2021 e, a fronte della sospensione legata all'emergenza pandemica, la cartella sarebbe stata tempestivamente notificata in data 5.06.2025, essendo il termine finale al 26.06.2025. Ancora, la cartella non necessiterebbe di sottoscrizione, a differenza del ruolo e la motivazione relativa agli interessi sarebbe analitica.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate RI, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure avversarie di omessa notifica dell'avviso di accertamento/ avviso bonario presupposto all'atto impugnato, di asserita decadenza ovvero prescrizione triennale del credito per tardiva iscrizione a ruolo. Rispetto alla censura di mancata sottoscrizione del ruolo, rappresentava che non sarebbe dovuta in virtù del disposto dell'articolo 12 del DPR 602/73 che statuisce che nel ruolo debbano essere indicati: “il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione”.
Il quarto comma del predetto articolo dispone, in via esclusiva che “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”.
Ancora, la cartella di pagamento sarebbe sufficientemente motivata e comunque su tale censura sarebbe carente di legittimazione passiva. Ancora, gli importi relativi ad aggi ed interessi sarebbero di esclusiva pertinenza dell'Ente impositore;
rispetto agli interessi moratori, gli stessi non sarebbero stati applicati, ma soltanto menzionati in relazione alle possibili conseguenze in caso di mancato pagamento degli importi contenuti in cartella.
La difesa della ricorrente depositava memorie illustrative, con le quali controdeduceva in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendolo tempestivo (notifica effettuata in data 28.08.2025 a fronte della notificazione della cartella di pagamento in data 5.06.2025). Riteneva ultronea l'attestazione di conformità all'originale della procura alle liti, essendo la stessa sottoscritta digitalmente. Da ultimo, ribadiva l'intervenuta prescrizione.
La difesa del ricorrente depositava l'attestazione di conformità della procura alle liti.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intanto il ricorso è tempestivo in relazione alla notificazione dell'atto impugnato, tenuto conto del periodo di sospensione feriale e l'eccezione avanzata dalla Regione Calabria è meramente perlustrativa, nonché generica.
Ancora, la difesa della ricorrente ha depositato la procura munita di attestazione di conformità, così sanando la precedente irregolarità.
Intanto è infondata l'eccezione di omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, essendo la stessa prevista soltanto per il ruolo. Peraltro, non vi è alcuna previsione di nullità che, si ricorda, è tassativa.
Non è decorsa alcuna prescrizione, tenuto conto del periodo di sospensione legato all'emergenza pandemica.
Infatti, avendo a mente la notificazione dell'avviso di accertamento in data 2/02/2021, da lì decorre il termine di prescrizione triennale.
La sospensione generalizzata dei termini (versamenti, riscossione, notifiche, prescrizione e decadenza) opera dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
L'art. 12 D.lgs. 159/2015 estende la sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza.
Anche la Cassazione (ord. 960/2025) conferma che la sospensione sposta in avanti il decorso della prescrizione per la stessa durata del periodo sospeso (art. 67 e 68 D.L. 18/2020).
Pertanto, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021sono 542 giorni, ossia un anno e 177 giorni, che vanno aggiunti al termine di prescrizione.
Da ciò ne deriva che, partendo dal 2.02.2021 e considerando il termine ordinario di prescrizione al 2.02.2024,
a cui vanno aggiunti 542 giorni, si arriverà al 29 luglio 2025, ossia in una data successiva al 5.06.2025, data della notificazione della cartella di pagamento impugnata.
Ancora, non vi è alcun difetto di motivazione, essendo la cartella di pagamento stata redatta secondo il modello ministeriale, riportando tutti i dati essenziali richiesti, facendo rimando all'atto impositivo ritualmente notificato (e lì indicato). In relazione agli interessi, poi, gli stessi sono stabiliti annualmente da un decreto del Ministero delle Finanze, gli aggi sono riportati analiticamente e gli interessi moratori calcolati a titolo informativo, seppur non richiesti.
Concludendo, il ricorso va rigettato, in quanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 143,00, in favore di ciascuna parte costituita. IB Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1239/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220001169511000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 28.08.2025 la cartella di pagamento n° 13920220001169511000 per tasse automobilistiche anno 2017 a lui notificata in data 5.06.2025, nei confronti della Regione Calabria
e dell'Agenzia delle Entrate RI, sulla base dei seguenti motivi:
A) ILLEGITTIMITA' E NON DOVUTEZZA DI QUANTO EX ADVERSO RICHIESTO. PRESCRIZIONE
DEL DIRITTO A RICHIEDERE LE SOMME PRETESE
B) VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – INCOMPETENZA E/O DIFETTO DI
ATTRIBUZIONE.
1. VIOLAZIONE ART. 7 STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE: NULLITÀ DELLA CARTELLA
PER MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE E PER OMESSA SOTTOSCRIZIONE DEL RUOLO.
2. INTERVENUTA DECADENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 25, DPR 29.9.1973, N. 602.
3. VIOLAZIONE ART. 7 STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE: DIFETTO MOTIVAZIONE;
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL CONTRADDITTORIO;
OMESSA INDICAZIONE DEL TASSO
D'INTERESSE.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività e per non essere stata la procura alle liti attestata come conforme. Ancora, rappresentava di avere notificato l'avviso di accertamento in data 2.02.2021 e, a fronte della sospensione legata all'emergenza pandemica, la cartella sarebbe stata tempestivamente notificata in data 5.06.2025, essendo il termine finale al 26.06.2025. Ancora, la cartella non necessiterebbe di sottoscrizione, a differenza del ruolo e la motivazione relativa agli interessi sarebbe analitica.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate RI, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure avversarie di omessa notifica dell'avviso di accertamento/ avviso bonario presupposto all'atto impugnato, di asserita decadenza ovvero prescrizione triennale del credito per tardiva iscrizione a ruolo. Rispetto alla censura di mancata sottoscrizione del ruolo, rappresentava che non sarebbe dovuta in virtù del disposto dell'articolo 12 del DPR 602/73 che statuisce che nel ruolo debbano essere indicati: “il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione”.
Il quarto comma del predetto articolo dispone, in via esclusiva che “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”.
Ancora, la cartella di pagamento sarebbe sufficientemente motivata e comunque su tale censura sarebbe carente di legittimazione passiva. Ancora, gli importi relativi ad aggi ed interessi sarebbero di esclusiva pertinenza dell'Ente impositore;
rispetto agli interessi moratori, gli stessi non sarebbero stati applicati, ma soltanto menzionati in relazione alle possibili conseguenze in caso di mancato pagamento degli importi contenuti in cartella.
La difesa della ricorrente depositava memorie illustrative, con le quali controdeduceva in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendolo tempestivo (notifica effettuata in data 28.08.2025 a fronte della notificazione della cartella di pagamento in data 5.06.2025). Riteneva ultronea l'attestazione di conformità all'originale della procura alle liti, essendo la stessa sottoscritta digitalmente. Da ultimo, ribadiva l'intervenuta prescrizione.
La difesa del ricorrente depositava l'attestazione di conformità della procura alle liti.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intanto il ricorso è tempestivo in relazione alla notificazione dell'atto impugnato, tenuto conto del periodo di sospensione feriale e l'eccezione avanzata dalla Regione Calabria è meramente perlustrativa, nonché generica.
Ancora, la difesa della ricorrente ha depositato la procura munita di attestazione di conformità, così sanando la precedente irregolarità.
Intanto è infondata l'eccezione di omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, essendo la stessa prevista soltanto per il ruolo. Peraltro, non vi è alcuna previsione di nullità che, si ricorda, è tassativa.
Non è decorsa alcuna prescrizione, tenuto conto del periodo di sospensione legato all'emergenza pandemica.
Infatti, avendo a mente la notificazione dell'avviso di accertamento in data 2/02/2021, da lì decorre il termine di prescrizione triennale.
La sospensione generalizzata dei termini (versamenti, riscossione, notifiche, prescrizione e decadenza) opera dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
L'art. 12 D.lgs. 159/2015 estende la sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza.
Anche la Cassazione (ord. 960/2025) conferma che la sospensione sposta in avanti il decorso della prescrizione per la stessa durata del periodo sospeso (art. 67 e 68 D.L. 18/2020).
Pertanto, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021sono 542 giorni, ossia un anno e 177 giorni, che vanno aggiunti al termine di prescrizione.
Da ciò ne deriva che, partendo dal 2.02.2021 e considerando il termine ordinario di prescrizione al 2.02.2024,
a cui vanno aggiunti 542 giorni, si arriverà al 29 luglio 2025, ossia in una data successiva al 5.06.2025, data della notificazione della cartella di pagamento impugnata.
Ancora, non vi è alcun difetto di motivazione, essendo la cartella di pagamento stata redatta secondo il modello ministeriale, riportando tutti i dati essenziali richiesti, facendo rimando all'atto impositivo ritualmente notificato (e lì indicato). In relazione agli interessi, poi, gli stessi sono stabiliti annualmente da un decreto del Ministero delle Finanze, gli aggi sono riportati analiticamente e gli interessi moratori calcolati a titolo informativo, seppur non richiesti.
Concludendo, il ricorso va rigettato, in quanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 143,00, in favore di ciascuna parte costituita. IB Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara Amerio