Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 193
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità e non dovutezza della pretesa; prescrizione del diritto

    Il ricorso è tempestivo considerando la sospensione feriale. La prescrizione non è maturata a causa della sospensione dei termini legata all'emergenza pandemica, che ha spostato in avanti il decorso della prescrizione.

  • Rigettato
    Violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza e difetto di attribuzione

    La cartella di pagamento non necessita di sottoscrizione, a differenza del ruolo. La motivazione è ritenuta adeguata in quanto la cartella è redatta secondo il modello ministeriale e fa rimando all'atto impositivo ritualmente notificato. Gli interessi e gli aggi sono stati indicati o calcolati a titolo informativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 193
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 193
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo