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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/07/2025, n. 10487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10487 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 32545 /2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
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Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 32545 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 7.05.2024 e vertente
T R A
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore Parte_2
(C.F. ), in proprio e quale erede del marito Parte_2 C.F._1 Per_1
;
[...]
, nella qualità di erede del padre, ; Parte_3 Persona_1
Con l'avv. CELLI PAOLO
OPPONENTE
E
C.F. ), in qualità di procuratrice di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
C.F. Parte_4 P.IVA_3
Con l'avv. LUCONI MASSIMO
OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari. R.G. n. 32545 /2018
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CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.05.2024, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso monitorio, la chiedeva ingiungersi il Controparte_2 pagamento della somma di € 177.579,26, oltre interessi, a titolo di saldo debitore relativo al rapporto di conto corrente n. 25197/38, acceso in data 10/03/2008 presso la NC, intrattenuto dalla
[...]
e garantito da e sino alla concorrenza dell'importo Parte_1 Persona_1 Parte_2 di € 1.380.000,00 (massimale ridotto in data 15/10/2013 a € 258.000,00) (pag. 1 ricorso monitorio);
In data 27/3/2018, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 7366/2018, così come richiesto, ingiungendo il pagamento alla parte ricorrente della somma di € 177.579,26. Il decreto ingiuntivo veniva notificato agli ingiunti in data 3/4/2018 (all. 2 comparsa di parte opposta).
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Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 14/5/2018, tutti gli ingiunti proponevano opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, del quale chiedevano la revoca, per i seguenti motivi:
1) carenza di prova del credito vantato dalla banca opposta, atteso il mancato deposito, in sede di emissione del decreto ingiuntivo, della documentazione contrattuale completa relativa al rapporto contestato;
2) nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma ex art. 117 TUB;
3) illegittima applicazione di interessi anatocistici, usurari, ultralegali in assenza di pattuizione e di commissioni non dovute;
4) intervenuta decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. e violazione dell'art. 1944 c.c.;
Tanto premesso, gli opponenti così concludevano:
A) In via preliminare di rito: dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché mancante dei requisiti di legge ex art. 633 e ss. c.p.c.;
B) In via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
2) accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente, e comunque per le ragioni esposte nella presente trattazione oltrechè per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte;
3) accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117 e 118, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al contratto di conto corrente;
4) accertare e R.G. n. 32545 /2018
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dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA.
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Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente Controparte_2 eccepiva la inammissibilità delle contestazioni sollevate dai fideiussori, avendo gli stessi sottoscritto un contratto autonomo di garanzia. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo che:
-contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, la documentazione depositata era idonea a dare dimostrazione del credito ingiunto, avendo la CP_2
-non vi era alcuna nullità per vizio formale, anche alla luce della sentenza a Sezioni Unite n. 898 del 16/1/2018 della Suprema Corte;
-gli interessi ultralegali erano stati pattuiti per iscritto ed erano stati applicati in conformità alle previsioni contrattuali, così come la cms e la capitalizzazione trimestrale deli interessi;
-l'Istituto di credito aveva sempre applicato i tassi di interesse entro i limiti imposti dalla normativa antiusura;
-quanto all'asserita violazione dell'art. 1957 c.c., la deduzione era infondata, atteso che le parti avevano inserito nel contratto di fideiussione una clausola derogatoria all'onere di attivazione della garanzia entro il termine previsto nel predetto articolo. Inoltre, non sussisteva alcuna violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto i garanti si erano impegnati a tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore nei suoi rapporti con la peraltro, la disciplina di cui all'art. 1956 c.c. non poteva operare qualora il garante CP_2 fosse socio o amministratore della Società garantita;
-non vi era alcuna violazione dell'art. 1944 c.c., non essendovi alcun patto stipulato dalle parti in merito al beneficio previsto da tale norma;
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-All'udienza del 11/12/2018, il processo veniva interrotto a seguito dell'intervenuto decesso di
. Riassunto il giudizio su istanza dagli opponenti, si costituivano in giudizio Persona_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Parte_1 Parte_2 in proprio e quale erede del marito , e , nella Parte_2 Persona_1 Parte_3 qualità di erede del padre, ; Persona_1
-con atto di costituzione ex art. 111, comma 3 c.p.c., si costituiva in giudizio
[...] che agisce non in proprio ma quale procuratrice della società Controparte_1 [...]
facendo proprie tutte le eccezioni, istanze, domande e conclusioni già Controparte_3 proposte dalla cedente nel procedimento;
OSSERVA IN DIRITTO R.G. n. 32545 /2018
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1 – Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, la ha chiesto l'emissione Controparte_2 del decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento della somma di € 177.579,26 a titolo di saldo debitore relativo al rapporto di conto corrente n. 25197/38, intrattenuto dalla Parte_1
e garantito da e Persona_1 Parte_2
Gli opponenti hanno contestato la debenza delle somme ingiunte, eccependo la carenza di prova del credito vantato dalla banca opposta. Inoltre, hanno, altresì, dedotto la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma ex art. 117 TUB e la illegittima applicazione da parte della CP_2 di commissioni di massimo scoperto, interessi anatocistici, usurari e ultralegali, in assenza di pattuizione;
infine, gli opponenti hanno eccepito la violazione della disciplina di cui all'art. 1956 c.c., la intervenuta decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Premesso ciò, quindi, gli opponenti hanno chiesto, accertate le illegittimità sopraesposte, la rideterminazione del saldo relativo al rapporto di conto corrente oggetto di causa.
Quanto all'opposizione proposta, questa può trovare accoglimento solo in parte, nei limiti di seguito esposti.
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2 – Sulla preclusione dei garanti a sollevare eccezioni.
Per ragioni di ordine logico, si ritiene di dover preliminarmente analizzare la doglianza sollevata dalla banca opposta in ordine alla preclusione per i garanti a sollevare eccezione in ordine al rapporto. Ad avviso dell'Istituto di credito, gli opponenti non sarebbero legittimati ad eccepire l'inefficacia ovvero l'invalidità del rapporto tra e società opponente, atteso che il regolamento negoziale CP_2 R.G. n. 32545 /2018
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prevede l'obbligo di pagamento “immediato” ed “a semplice richiesta scritta”. In altri termini, ricorrerebbe la fattispecie del contratto autonomo di garanzia.
L'eccezione è priva di pregio.
Orbene, dal complessivo esame del testo negoziale (cfr. Cass. Sez. Un., n. 3947 del 18/02/2010), con particolare riguardo all'art. 7 del contratto di fideiussione rilasciata in data 19/5/2008 e successivamente adeguata in data 15/10/2013 la garanzia prestata da e Persona_1 Pt_2 deve essere effettivamente qualificata in termini di contratto autonomo di garanzia, non
[...] essendo presenti clausole che contraddicano la volontà delle parti di limitare le eccezioni proponibili dal fideiussore e prevedendosi, invece, il carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita.
Tuttavia, giova rammentare che, pur in presenza di una garanzia a prima richiesta, non sono comunque precluse al garante le eccezioni relative alla invalidità del rapporto garantito per contrarietà a norme imperative, così come avvenuto nel presente giudizio. Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta. (In applicazione di tale principio, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità, ha affermato il dovere di accertare - come richiesto dagli opponenti ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 - l'eventuale previsione del tasso usurario sugli interessi passivi interessanti il rapporto di conto corrente ai sensi degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., e la conseguente nullità ex art. 1418 cod. civ.). (Sez. 1, Sentenza n. 26262 del 14/12/2007, Rv. 601218 - 01).
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3- Carenza di prova scritta del credito azionato.
Gli opponenti hanno dedotto che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato emesso sulla base di una documentazione inidonea a dimostrare il titolo giustificativo del credito, atteso che è stata data prova del credito azionato attraverso un estratto di saldaconto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B..
Tale eccezione risulta infondata.
Giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione (come, ad esempio, il decreto ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto e non dell'estratto conto), questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. R.G. n. 32545 /2018
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633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Ed in ogni caso, occorre evidenziare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", prevede che: "la NC d'IA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente. Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).
In ogni caso, la –già in sede monitoria- ha prodotto il contratto di apertura di conto CP_2 corrente n. 25197/38, l'estratto autentico 50 e il contratto di garanzia (all. 3 comparsa di Pt_5 costituzione , contenente il fascicolo monitorio): documentazione Controparte_2 sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Successivamente, nella presente sede sono stati prodotti gli estratti conto relativi al contratto di conto corrente n. 25197/38 attestanti le movimentazioni del rapporto, i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000).
Conseguentemente, tale eccezione risulta infondata.
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Con riferimento alla domanda volta ad accertare la nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta, gli opponenti, affermano che per rispettare l'obbligo della forma scritta è necessaria la redazione per iscritto del contratto, la firma da parte dell'istituto di credito e che una sua copia sia consegnata al cliente.
La domanda di nullità per mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente non merita accoglimento.
Con la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 898 del 16/01/2018, la giurisprudenza ha esaminato la fattispecie del cd. contratto monofirma, nel quale, pur in presenza della firma del cliente, risulta assente la firma dell'intermediario. La Corte di Cassazione ha inteso il requisito della forma scritta non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra anche la consegna del documento contrattuale) va inteso alla luce di quella che è la funzione propria della norma. Di conseguenza, non risulta rilevante —ai fini della validità del contratto- la sottoscrizione del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo mediante la sottoscrizione dell'investitore, la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione delle pattuizioni.
In merito all'obbligo di consegna del documento contrattuale, occorre precisare che il vincolo di forma imposto dal legislatore (art. 23, comma 1, t.u.f., e art. 117, comma 1, t.u.b.) è composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale, nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento;
tuttavia, la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso, e tale conclusione vale anche per i contratti bancari. L'art. 117, comma 3, t.u.b., infatti, commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, ma la forma presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla 'veste esteriore' del contratto, mentre è estranea la consegna dello scritto. Ne deriva che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto (Cassazione civile sez. I, 03/07/2024, n.18230).
Nel caso di specie, la presenza sulla copia del contratto prodotta in atti (all. 2 e 3 del fascicolo monitorio) della sottoscrizione del correntista ad accettazione delle condizioni contrattuali soddisfa il requisito della forma scritta previsto a pena di nullità dall'art. 117, commi 1 e 3 TUB. Con riguardo invece all'attestazione della consegna di una copia al correntista, si deve rilevare che il correntista ha sottoscritto lo specifico allegato, in cui si “dichiara di ricevere lo schema contrattuale” relativo ai documenti contrattuali ivi indicati (pag. 1 all. 3_3 comparsa della banca).
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Gli opponenti hanno eccepito l'estinzione della garanzia fideiussoria prestata, in quanto la NC avrebbe continuato a mantenere il credito concesso alla pur conoscendo il Parte_1 sopravvenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali della stessa e senza aver mai preventivamente avvisato i fideiussori della esposizione creditoria del conto corrente intestato alla società edile, nonché della revoca degli affidamenti, in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia e del disposto di cui all'art. 1956 c.c..
Orbene, i fideiussori richiamano il principio per cui se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 21730 del 22/10/2010).
Devesi, tuttavia, osservare che il principio subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 21/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 7587 del 05/06/2001). L'applicazione del principio deve essere, poi, rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte, la quale deduca la violazione di questo canone, dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Sez. 1, Sentenza n. 394 del 11/01/2006, Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 10870 del 23/05/2005).
Orbene, nel caso in esame, l'assenza di qualunque specifica deduzione al riguardo e la carica di amministratore della società correntista in capo al fideiussore all'epoca del rilascio Persona_1 delle garanzie esonerano da qualsiasi ulteriore valutazione sul punto.
Va, infine, valorizzato l'art. 5 dell'atto di fideiussione, in base al quale i garanti si sono assunti l'onere di tenersi al corrente in merito alle condizioni patrimoniali del debitore principale e di informarsi presso lo stesso dei suoi rapporti con la NC (cfr. all. 3_5 – comparsa di costituzione). Tuttavia, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova di avere adempiuto a tale esplicito incombente.
Di conseguenza, la censura relativa alla presunta violazione, da parte dell'Istituto di credito, della disciplina prevista dall'art. 1956 c.c. risulta infondata.
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6 - Intervenuta scadenza della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Gli opponenti sostengono che la NC opposta sarebbe decaduta dai suoi diritti nei confronti del fideiussore, non avendo avanzato le proprie richieste nel termine previsto dall'art. 1957 c.c.. R.G. n. 32545 /2018
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Tale motivo di doglianza, tuttavia, è infondato, atteso che la fideiussione in atti contiene la deroga al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.. Difatti, l'art. 6 della fideiussione rilasciata in data 19/5/2008 e successivamente adeguata in data 15/10/2013, stabilisce che: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussore restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coogligato
o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (all. 3_5 – comparsa di costituzione).
A tal riguardo, la Suprema Corte ha affermato che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente. (Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007, Rv. 597879 - 01).
Peraltro, qualora si ritenesse di qualificare come autonoma la garanzia stipulata in favore della non si porrebbe neanche il problema della deroga, atteso che al contratto autonomo di CP_2 garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ. Come infatti osservato dalla Suprema Corte, tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma. (Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611836 - 01).
Anche tale motivo di doglianza, pertanto, non può trovare accoglimento.
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7 - Illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità CP_ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. R.G. n. 32545 /2018
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Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000,
o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo. R.G. n. 32545 /2018
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Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Nel caso di specie, il rapporto di conto corrente n. 25197/38 oggetto di causa è stato acceso in data 10/03/2008 e chiuso alla data del 20/12/2017 per passaggio a “sofferenza” dei predetti rapporti (pag. 2 del ricorso monitorio).
Per le citate ragioni, risulta dunque applicabile il regime sancito dalla Delibera CICR del 9/2/2000. Quest'ultima prevede, all'art. 6, che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. Tale norma, prevede infine che “Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Alla luce del quadro normativo vigente durante il rapporto intercorso tra le parti, occorre rilevare che il correntista ha specificamente approvato la clausola di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della
“Sezione conto corrente bancario” (pag. 2 dell'all. 3_3 della comparsa). La clausola approvata specificamente, stabilisce che “Art. 9 – Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese.
1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. II saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita;
su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.” (pag. 16 dell'all. 3_2 della comparsa).
La clausola specificamente approvata soddisfa la previsione di cui all'art. 2 della Delibera CICR del 2000 citata, in quanto prevede la stessa periodicità della capitalizzazione tra interessi debitori e creditori. Tuttavia, la medesima clausola non indica a chiare lettere, ai sensi dell'art. 6 della Delibera CICR del 2000, la previsione della capitalizzazione infrannuale, che risulta essere stata applicata al rapporto in maniera trimestrale. R.G. n. 32545 /2018
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Non può dunque condividersi quanto affermato da parte opposta (in particolare, pag. 11 della comparsa conclusionale), secondo la quale le pattuizioni intervenute in merito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi abbiano rispettato la Delibera CICR del 2000.
Invero, la capitalizzazione infrannuale degli interessi viene prevista all'interno delle “Condizioni economiche – Sezione CONTO CORRENTE BANCARIO”, attraverso la seguente indicazione: “ELENCO DELLE CONDIZIONI AL 20.03.2008 ORE 10.39.40 -TASSO A CREDITO : CON CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE TAN 0,050% TAE 0,050% -TASSO A DEBITO : 040104000002120009 TAN 14,650% TAE 15,474% PER SCONFINAMENTI E/O AUTORIZZATI TAN 9,500% TAE 9,843%” (pag. 14 CP_5 dell'all. 3_2 della comparsa di risposta).
L'indicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, peraltro riferita esplicitamente solo al tasso a credito e senza alcuna indicazione in relazione a quanto stabilito nel tasso a debito, è contenuta all'interno di un documento separato, relativo alle condizioni economiche applicabili al conto corrente bancario. L'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., come richiesta dall'art. 6 della Delibera CICR del 2000, è intervenuta, tuttavia, in relazione alle sole clausole contrattuali, con particolare riferimento, ai presenti fini, all'art. 9 della sezione conto corrente bancario (pag. 2 dell'all. 3_3 della comparsa).
Peraltro, la clausola specificamente approvata non contiene alcun rinvio al documento contenente le condizioni economiche applicabili al conto corrente. A tal proposito, la necessità dell'indicazione specifica della capitalizzazione infrannuale, ai fini peraltro dell'approvazione specifica della clausola da parte del cliente, non può ritenersi soddisfatta tramite il rinvio, contenuto nella clausola contrattuale di cui all'art. 9, alle condizioni generali del conto corrente bancario (vd. pag 4 del Foglio di sintesi, riportata a pag. 10 dell'all. 3_2 della comparsa), che a loro volta rinviano ad un diverso documento contenente le condizioni economiche, in cui, peraltro, l'espressa indicazione della capitalizzazione trimestrale è riportata solo riguardo ai tassi creditori.
Deve dunque rilevarsi la violazione dell'art. 6 della Delibera CICR del 2000, non essendovi stata una chiara indicazione in merito alla capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori (art. 6, primo periodo, della Delibera CICR del 2000) e non essendovi stata la specifica approvazione da parte del cliente in merito alla capitalizzazione trimestrale (art. 6, ultimo periodo).
Con riferimento al periodo successivo alla data di entrata in vigore della Delibera CICR del 3 agosto 2016, non risulta alcuna specifica autorizzazione del correntista per l'addebito degli interessi passivi, come previsto dall'art. 4, comma 5 della Delibera del 2016.
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8 - Usura originaria e sopravvenuta.
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali). R.G. n. 32545 /2018
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L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della NC d'IA che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della NC d'IA provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
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9 - Nullità della Commissione di massimo scoperto.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi R.G. n. 32545 /2018
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ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
E' quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva IA), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche.
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi. R.G. n. 32545 /2018
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Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
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10 – Le risultanze della ctu.
Alla luce degli orientamenti suesposti e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una ctu contabile, al fine di ricalcolare il saldo del rapporto oggetto di causa.
In particolare, il ctu –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha riscontrato che, relativamente al conto corrente n. 25197-38 (acceso in data 10/03/2008), gli estratti conto non sono completi in quanto non è presente l'estratto conto movimenti ed il foglio di calcolo delle competenze relativo al 30.9.2010 (quindi dal 1.7.2010 al 30.9.2010). Tenuto conto che l'Istituto di credito è parte attrice nel presente giudizio, CP_6 avendo notificato un decreto ingiuntivo, ha riscontrato che non vi è stato un peggioramento del saldo debitore tra il primo saldo dopo il periodo non documentato e l'ultimo saldo prima di tale periodo, non effettuando, pertanto, alcun azzeramento del saldo.
Con riferimento all'analisi dei documenti contrattuali, il ctu ha riscontrato che: il contratto di conto corrente riportava la pattuizione delle principali condizioni economiche e contrattuali;
i contratti di apertura di credito di c/c n. 25197-38 del 26.3.2008, del 20.5.2009 e del 4.2.2013 riportavano anche la pattuizione dei tassi d'interesse entro fido;
la capitalizzazione trimestrale degli interessi non risultava specificatamente sottoscritta, rilevando, inoltre, che la ha addebitato CP_2 ed accreditato gli interessi passivi ed attivi con pari periodicità nel rispetto dell'art. 120 TUB e ha riportato il tasso debitore e creditore nominale ed effettivo nel contratto del 20.3.2008 nel rispetto CP_ della Delibera del 9.2.2000; e commissioni sul fido risultano sottoscritte solo dal 4.2.2013.
In relazione alla verifica dell'usura originaria e sopravvenuta, anche relativamente alla commissione di massimo scoperto, non si sono rilevati disallineamenti del tasso soglia né alla stipula né per l'usura sopravvenuta (pag. 16 e ss. della relazione peritale).
In merito alla commissione di massimo scoperto, il ctu ha riscontrato (pag. 19 e ss. della relazione peritale) che “
1. I criteri di calcolo per la determinazione delle commissioni non sono stati specificati nei documenti contrattuali;
2. La CMS extra fido è oltre la soglia di legge;
3. La CMS è stata calcolata sull'importo utilizzato”. Alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, in merito all'evoluzione normativa che ha riguardato la commissione di massimo scoperto, deve pertanto R.G. n. 32545 /2018
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ritenersi che la cms contrattualmente prevista dalle parti non rispetta quanto sancito, in particolare, dalla legge n. 2/2009, dovendo ritenersi priva di causa in quanto calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista.
Con riferimento alle commissioni sul fido (corrispettivo su accordato e CIV), il ctu ha osservato che il corrispettivo su accordato risulta pattuito a decorrere dal 4.2.2013, mentre la CIV non risulta specificamente sottoscritta. Per tale ragione, i conteggi sono stati effettuati eliminando dal saldo la cms e la commissione fido, mantenendo solo il corrispettivo su accordato a partire dal I trimestre del 2013.
Il ctu, inoltre, non ha ritenuto di accogliere le indicazioni offerte dal consulente tecnico di parte, in merito al calcolo delle commissioni sostitutive della cms, in quanto il corrispettivo su accordato risulta stipulato a decorrere dal 4.2.2013, mentre la civ non risulta specificamente sottoscritta, confermando i conteggi effettuati (pag. 23 della relazione peritale).
In merito all'applicazione di interessi anatocistici, il ctu, attesa la mancata specifica pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e il mancato rispetto della Delibera CICR del 9.2.2000 e della Delibera CICR del 3.8.2016, ha proceduto a ricostruire il rapporto con applicazione della frequenza semplice degli interessi per l'intero rapporto di conto corrente.
Il ctu ha inoltre elaborato una seconda ipotesi di calcolo, come richiesto dal consulente tecnico di parte opposta, con l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. In tale seconda ipotesi di calcolo, il ctu ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi sino al 31.12.2013 e semplice dal 1/1/2014 (pag 23 della relazione peritale).
Alla luce delle considerazioni già spese in merito al mancato rispetto della Delibera CICR del 2000 da parte della banca, con riferimento alla possibilità di applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati, non può tuttavia essere accolta la richiesta di parte opposta di tenere in considerazione tale seconda ipotesi di calcolo.
Pertanto, occorre fare riferimento alla Ipotesi di calcolo n. 1 elaborata dal ctu: “applicazione del tasso convenzionale senza applicazione delle variazioni peggiorative per il correntista e capitalizzazione semplice degli interessi;
in merito alle CMS ed alle CIV queste sono state eliminate dal saldo del c/c, mentre il corrispettivo su accordato è stato eliminato sino al IV trim. 2012 e confermato dal I trim. 2013”.
All'esito delle rielaborazioni effettuate, il saldo del conto corrente n. 25197-38 è risultato pari ad € - 107.112,92 a debito del correntista, con una differenza in favore del correntista pari ad €
58.497,10 rispetto al saldo iniziale risultante dagli estratti conto, pari ad € 165.610,02. Al saldo rettificato deve essere sommato l'importo di € 8.075,29 per interessi ed oneri dal 1.10.2017 al 20.12.2017, avendo il ctu tenuto conto della corretta imputazione degli interessi liquidati durante il predetto periodo (vd. pag. 21 della relazione peritale), pertanto il saldo finale risulta essere pari ad €
- 115.188,21.
^^^^^^ R.G. n. 32545 /2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta dalla Parte_1
da e va parzialmente accolta e, per l'effetto, va revocato il
[...] Persona_1 Parte_2 decreto ingiuntivo opposto.
Tenuto conto delle risultanze della ctu espletata nel corso del giudizio, gli opponenti vanno condannati al pagamento, in favore della della somma di € 115.188,21 quale saldo Controparte_7 debitore del conto n. 25197/38.
Considerato che il ricalcolo ha accertato un saldo comunque negativo a debito della parte opponente (seppur di importo minore rispetto alle risultanze degli estratti conto), le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti e in Parte_1 Persona_1 Parte_2 ragione dell'accolto, mentre le spese di consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti (opponenti ed opposta), in ragione della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 Per_1
e , REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 7366/2018,
[...] Parte_2 emesso dal Tribunale di Roma in data 27/3/2018 nei confronti dei predetti opponenti;
b) chiusura del conto al saldo AN gli opponenti Parte_1 Pt_2 in proprio e quale erede di , e , nella qualità
[...] Persona_1 Parte_3 di erede del padre al pagamento, in favore della Persona_1 [...] in qualità di procuratrice di Controparte_1 Controparte_3
della somma di € 115.188,21, quale saldo debitore del conto corrente
[...]
n. 7366/2018, oltre interessi convenzionali dalla;
c) AN in proprio e quale erede di Parte_1 Parte_2 Per_1
, e , nella qualità di erede del padre alla
[...] Parte_3 Persona_1 rifusione, in favore della in qualità di Controparte_1 procuratrice di delle spese di lite, che Controparte_3 liquida ai sensi del DM 147/2022in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
d) PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento del 15/2/2024) definitivamente a carico di entrambe le parti (opponenti e opposta), in ragione della metà ciascuna.
Così deciso in Roma, in data 5/7/2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro
(Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Berardino CP_8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 - La asserita nullità del contratto di conto corrente.
5 - Sulla liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c..
12 - Conclusioni:
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
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Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 32545 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 7.05.2024 e vertente
T R A
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore Parte_2
(C.F. ), in proprio e quale erede del marito Parte_2 C.F._1 Per_1
;
[...]
, nella qualità di erede del padre, ; Parte_3 Persona_1
Con l'avv. CELLI PAOLO
OPPONENTE
E
C.F. ), in qualità di procuratrice di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
C.F. Parte_4 P.IVA_3
Con l'avv. LUCONI MASSIMO
OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari. R.G. n. 32545 /2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.05.2024, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso monitorio, la chiedeva ingiungersi il Controparte_2 pagamento della somma di € 177.579,26, oltre interessi, a titolo di saldo debitore relativo al rapporto di conto corrente n. 25197/38, acceso in data 10/03/2008 presso la NC, intrattenuto dalla
[...]
e garantito da e sino alla concorrenza dell'importo Parte_1 Persona_1 Parte_2 di € 1.380.000,00 (massimale ridotto in data 15/10/2013 a € 258.000,00) (pag. 1 ricorso monitorio);
In data 27/3/2018, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 7366/2018, così come richiesto, ingiungendo il pagamento alla parte ricorrente della somma di € 177.579,26. Il decreto ingiuntivo veniva notificato agli ingiunti in data 3/4/2018 (all. 2 comparsa di parte opposta).
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Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 14/5/2018, tutti gli ingiunti proponevano opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, del quale chiedevano la revoca, per i seguenti motivi:
1) carenza di prova del credito vantato dalla banca opposta, atteso il mancato deposito, in sede di emissione del decreto ingiuntivo, della documentazione contrattuale completa relativa al rapporto contestato;
2) nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma ex art. 117 TUB;
3) illegittima applicazione di interessi anatocistici, usurari, ultralegali in assenza di pattuizione e di commissioni non dovute;
4) intervenuta decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. e violazione dell'art. 1944 c.c.;
Tanto premesso, gli opponenti così concludevano:
A) In via preliminare di rito: dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché mancante dei requisiti di legge ex art. 633 e ss. c.p.c.;
B) In via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
2) accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente, e comunque per le ragioni esposte nella presente trattazione oltrechè per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte;
3) accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117 e 118, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al contratto di conto corrente;
4) accertare e R.G. n. 32545 /2018
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dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA.
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Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente Controparte_2 eccepiva la inammissibilità delle contestazioni sollevate dai fideiussori, avendo gli stessi sottoscritto un contratto autonomo di garanzia. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo che:
-contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, la documentazione depositata era idonea a dare dimostrazione del credito ingiunto, avendo la CP_2
-non vi era alcuna nullità per vizio formale, anche alla luce della sentenza a Sezioni Unite n. 898 del 16/1/2018 della Suprema Corte;
-gli interessi ultralegali erano stati pattuiti per iscritto ed erano stati applicati in conformità alle previsioni contrattuali, così come la cms e la capitalizzazione trimestrale deli interessi;
-l'Istituto di credito aveva sempre applicato i tassi di interesse entro i limiti imposti dalla normativa antiusura;
-quanto all'asserita violazione dell'art. 1957 c.c., la deduzione era infondata, atteso che le parti avevano inserito nel contratto di fideiussione una clausola derogatoria all'onere di attivazione della garanzia entro il termine previsto nel predetto articolo. Inoltre, non sussisteva alcuna violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto i garanti si erano impegnati a tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore nei suoi rapporti con la peraltro, la disciplina di cui all'art. 1956 c.c. non poteva operare qualora il garante CP_2 fosse socio o amministratore della Società garantita;
-non vi era alcuna violazione dell'art. 1944 c.c., non essendovi alcun patto stipulato dalle parti in merito al beneficio previsto da tale norma;
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-All'udienza del 11/12/2018, il processo veniva interrotto a seguito dell'intervenuto decesso di
. Riassunto il giudizio su istanza dagli opponenti, si costituivano in giudizio Persona_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Parte_1 Parte_2 in proprio e quale erede del marito , e , nella Parte_2 Persona_1 Parte_3 qualità di erede del padre, ; Persona_1
-con atto di costituzione ex art. 111, comma 3 c.p.c., si costituiva in giudizio
[...] che agisce non in proprio ma quale procuratrice della società Controparte_1 [...]
facendo proprie tutte le eccezioni, istanze, domande e conclusioni già Controparte_3 proposte dalla cedente nel procedimento;
OSSERVA IN DIRITTO R.G. n. 32545 /2018
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1 – Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, la ha chiesto l'emissione Controparte_2 del decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento della somma di € 177.579,26 a titolo di saldo debitore relativo al rapporto di conto corrente n. 25197/38, intrattenuto dalla Parte_1
e garantito da e Persona_1 Parte_2
Gli opponenti hanno contestato la debenza delle somme ingiunte, eccependo la carenza di prova del credito vantato dalla banca opposta. Inoltre, hanno, altresì, dedotto la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma ex art. 117 TUB e la illegittima applicazione da parte della CP_2 di commissioni di massimo scoperto, interessi anatocistici, usurari e ultralegali, in assenza di pattuizione;
infine, gli opponenti hanno eccepito la violazione della disciplina di cui all'art. 1956 c.c., la intervenuta decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Premesso ciò, quindi, gli opponenti hanno chiesto, accertate le illegittimità sopraesposte, la rideterminazione del saldo relativo al rapporto di conto corrente oggetto di causa.
Quanto all'opposizione proposta, questa può trovare accoglimento solo in parte, nei limiti di seguito esposti.
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2 – Sulla preclusione dei garanti a sollevare eccezioni.
Per ragioni di ordine logico, si ritiene di dover preliminarmente analizzare la doglianza sollevata dalla banca opposta in ordine alla preclusione per i garanti a sollevare eccezione in ordine al rapporto. Ad avviso dell'Istituto di credito, gli opponenti non sarebbero legittimati ad eccepire l'inefficacia ovvero l'invalidità del rapporto tra e società opponente, atteso che il regolamento negoziale CP_2 R.G. n. 32545 /2018
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prevede l'obbligo di pagamento “immediato” ed “a semplice richiesta scritta”. In altri termini, ricorrerebbe la fattispecie del contratto autonomo di garanzia.
L'eccezione è priva di pregio.
Orbene, dal complessivo esame del testo negoziale (cfr. Cass. Sez. Un., n. 3947 del 18/02/2010), con particolare riguardo all'art. 7 del contratto di fideiussione rilasciata in data 19/5/2008 e successivamente adeguata in data 15/10/2013 la garanzia prestata da e Persona_1 Pt_2 deve essere effettivamente qualificata in termini di contratto autonomo di garanzia, non
[...] essendo presenti clausole che contraddicano la volontà delle parti di limitare le eccezioni proponibili dal fideiussore e prevedendosi, invece, il carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita.
Tuttavia, giova rammentare che, pur in presenza di una garanzia a prima richiesta, non sono comunque precluse al garante le eccezioni relative alla invalidità del rapporto garantito per contrarietà a norme imperative, così come avvenuto nel presente giudizio. Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta. (In applicazione di tale principio, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità, ha affermato il dovere di accertare - come richiesto dagli opponenti ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 - l'eventuale previsione del tasso usurario sugli interessi passivi interessanti il rapporto di conto corrente ai sensi degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., e la conseguente nullità ex art. 1418 cod. civ.). (Sez. 1, Sentenza n. 26262 del 14/12/2007, Rv. 601218 - 01).
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3- Carenza di prova scritta del credito azionato.
Gli opponenti hanno dedotto che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato emesso sulla base di una documentazione inidonea a dimostrare il titolo giustificativo del credito, atteso che è stata data prova del credito azionato attraverso un estratto di saldaconto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B..
Tale eccezione risulta infondata.
Giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione (come, ad esempio, il decreto ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto e non dell'estratto conto), questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. R.G. n. 32545 /2018
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633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Ed in ogni caso, occorre evidenziare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", prevede che: "la NC d'IA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente. Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).
In ogni caso, la –già in sede monitoria- ha prodotto il contratto di apertura di conto CP_2 corrente n. 25197/38, l'estratto autentico 50 e il contratto di garanzia (all. 3 comparsa di Pt_5 costituzione , contenente il fascicolo monitorio): documentazione Controparte_2 sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Successivamente, nella presente sede sono stati prodotti gli estratti conto relativi al contratto di conto corrente n. 25197/38 attestanti le movimentazioni del rapporto, i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000).
Conseguentemente, tale eccezione risulta infondata.
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Con riferimento alla domanda volta ad accertare la nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta, gli opponenti, affermano che per rispettare l'obbligo della forma scritta è necessaria la redazione per iscritto del contratto, la firma da parte dell'istituto di credito e che una sua copia sia consegnata al cliente.
La domanda di nullità per mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente non merita accoglimento.
Con la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 898 del 16/01/2018, la giurisprudenza ha esaminato la fattispecie del cd. contratto monofirma, nel quale, pur in presenza della firma del cliente, risulta assente la firma dell'intermediario. La Corte di Cassazione ha inteso il requisito della forma scritta non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra anche la consegna del documento contrattuale) va inteso alla luce di quella che è la funzione propria della norma. Di conseguenza, non risulta rilevante —ai fini della validità del contratto- la sottoscrizione del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo mediante la sottoscrizione dell'investitore, la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione delle pattuizioni.
In merito all'obbligo di consegna del documento contrattuale, occorre precisare che il vincolo di forma imposto dal legislatore (art. 23, comma 1, t.u.f., e art. 117, comma 1, t.u.b.) è composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale, nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento;
tuttavia, la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso, e tale conclusione vale anche per i contratti bancari. L'art. 117, comma 3, t.u.b., infatti, commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, ma la forma presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla 'veste esteriore' del contratto, mentre è estranea la consegna dello scritto. Ne deriva che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto (Cassazione civile sez. I, 03/07/2024, n.18230).
Nel caso di specie, la presenza sulla copia del contratto prodotta in atti (all. 2 e 3 del fascicolo monitorio) della sottoscrizione del correntista ad accettazione delle condizioni contrattuali soddisfa il requisito della forma scritta previsto a pena di nullità dall'art. 117, commi 1 e 3 TUB. Con riguardo invece all'attestazione della consegna di una copia al correntista, si deve rilevare che il correntista ha sottoscritto lo specifico allegato, in cui si “dichiara di ricevere lo schema contrattuale” relativo ai documenti contrattuali ivi indicati (pag. 1 all. 3_3 comparsa della banca).
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Gli opponenti hanno eccepito l'estinzione della garanzia fideiussoria prestata, in quanto la NC avrebbe continuato a mantenere il credito concesso alla pur conoscendo il Parte_1 sopravvenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali della stessa e senza aver mai preventivamente avvisato i fideiussori della esposizione creditoria del conto corrente intestato alla società edile, nonché della revoca degli affidamenti, in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia e del disposto di cui all'art. 1956 c.c..
Orbene, i fideiussori richiamano il principio per cui se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 21730 del 22/10/2010).
Devesi, tuttavia, osservare che il principio subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 21/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 7587 del 05/06/2001). L'applicazione del principio deve essere, poi, rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte, la quale deduca la violazione di questo canone, dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Sez. 1, Sentenza n. 394 del 11/01/2006, Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 10870 del 23/05/2005).
Orbene, nel caso in esame, l'assenza di qualunque specifica deduzione al riguardo e la carica di amministratore della società correntista in capo al fideiussore all'epoca del rilascio Persona_1 delle garanzie esonerano da qualsiasi ulteriore valutazione sul punto.
Va, infine, valorizzato l'art. 5 dell'atto di fideiussione, in base al quale i garanti si sono assunti l'onere di tenersi al corrente in merito alle condizioni patrimoniali del debitore principale e di informarsi presso lo stesso dei suoi rapporti con la NC (cfr. all. 3_5 – comparsa di costituzione). Tuttavia, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova di avere adempiuto a tale esplicito incombente.
Di conseguenza, la censura relativa alla presunta violazione, da parte dell'Istituto di credito, della disciplina prevista dall'art. 1956 c.c. risulta infondata.
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6 - Intervenuta scadenza della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Gli opponenti sostengono che la NC opposta sarebbe decaduta dai suoi diritti nei confronti del fideiussore, non avendo avanzato le proprie richieste nel termine previsto dall'art. 1957 c.c.. R.G. n. 32545 /2018
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Tale motivo di doglianza, tuttavia, è infondato, atteso che la fideiussione in atti contiene la deroga al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.. Difatti, l'art. 6 della fideiussione rilasciata in data 19/5/2008 e successivamente adeguata in data 15/10/2013, stabilisce che: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussore restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coogligato
o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (all. 3_5 – comparsa di costituzione).
A tal riguardo, la Suprema Corte ha affermato che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente. (Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007, Rv. 597879 - 01).
Peraltro, qualora si ritenesse di qualificare come autonoma la garanzia stipulata in favore della non si porrebbe neanche il problema della deroga, atteso che al contratto autonomo di CP_2 garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ. Come infatti osservato dalla Suprema Corte, tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma. (Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611836 - 01).
Anche tale motivo di doglianza, pertanto, non può trovare accoglimento.
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7 - Illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità CP_ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. R.G. n. 32545 /2018
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Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000,
o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo. R.G. n. 32545 /2018
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Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Nel caso di specie, il rapporto di conto corrente n. 25197/38 oggetto di causa è stato acceso in data 10/03/2008 e chiuso alla data del 20/12/2017 per passaggio a “sofferenza” dei predetti rapporti (pag. 2 del ricorso monitorio).
Per le citate ragioni, risulta dunque applicabile il regime sancito dalla Delibera CICR del 9/2/2000. Quest'ultima prevede, all'art. 6, che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. Tale norma, prevede infine che “Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Alla luce del quadro normativo vigente durante il rapporto intercorso tra le parti, occorre rilevare che il correntista ha specificamente approvato la clausola di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della
“Sezione conto corrente bancario” (pag. 2 dell'all. 3_3 della comparsa). La clausola approvata specificamente, stabilisce che “Art. 9 – Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese.
1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. II saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita;
su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.” (pag. 16 dell'all. 3_2 della comparsa).
La clausola specificamente approvata soddisfa la previsione di cui all'art. 2 della Delibera CICR del 2000 citata, in quanto prevede la stessa periodicità della capitalizzazione tra interessi debitori e creditori. Tuttavia, la medesima clausola non indica a chiare lettere, ai sensi dell'art. 6 della Delibera CICR del 2000, la previsione della capitalizzazione infrannuale, che risulta essere stata applicata al rapporto in maniera trimestrale. R.G. n. 32545 /2018
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Non può dunque condividersi quanto affermato da parte opposta (in particolare, pag. 11 della comparsa conclusionale), secondo la quale le pattuizioni intervenute in merito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi abbiano rispettato la Delibera CICR del 2000.
Invero, la capitalizzazione infrannuale degli interessi viene prevista all'interno delle “Condizioni economiche – Sezione CONTO CORRENTE BANCARIO”, attraverso la seguente indicazione: “ELENCO DELLE CONDIZIONI AL 20.03.2008 ORE 10.39.40 -TASSO A CREDITO : CON CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE TAN 0,050% TAE 0,050% -TASSO A DEBITO : 040104000002120009 TAN 14,650% TAE 15,474% PER SCONFINAMENTI E/O AUTORIZZATI TAN 9,500% TAE 9,843%” (pag. 14 CP_5 dell'all. 3_2 della comparsa di risposta).
L'indicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, peraltro riferita esplicitamente solo al tasso a credito e senza alcuna indicazione in relazione a quanto stabilito nel tasso a debito, è contenuta all'interno di un documento separato, relativo alle condizioni economiche applicabili al conto corrente bancario. L'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., come richiesta dall'art. 6 della Delibera CICR del 2000, è intervenuta, tuttavia, in relazione alle sole clausole contrattuali, con particolare riferimento, ai presenti fini, all'art. 9 della sezione conto corrente bancario (pag. 2 dell'all. 3_3 della comparsa).
Peraltro, la clausola specificamente approvata non contiene alcun rinvio al documento contenente le condizioni economiche applicabili al conto corrente. A tal proposito, la necessità dell'indicazione specifica della capitalizzazione infrannuale, ai fini peraltro dell'approvazione specifica della clausola da parte del cliente, non può ritenersi soddisfatta tramite il rinvio, contenuto nella clausola contrattuale di cui all'art. 9, alle condizioni generali del conto corrente bancario (vd. pag 4 del Foglio di sintesi, riportata a pag. 10 dell'all. 3_2 della comparsa), che a loro volta rinviano ad un diverso documento contenente le condizioni economiche, in cui, peraltro, l'espressa indicazione della capitalizzazione trimestrale è riportata solo riguardo ai tassi creditori.
Deve dunque rilevarsi la violazione dell'art. 6 della Delibera CICR del 2000, non essendovi stata una chiara indicazione in merito alla capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori (art. 6, primo periodo, della Delibera CICR del 2000) e non essendovi stata la specifica approvazione da parte del cliente in merito alla capitalizzazione trimestrale (art. 6, ultimo periodo).
Con riferimento al periodo successivo alla data di entrata in vigore della Delibera CICR del 3 agosto 2016, non risulta alcuna specifica autorizzazione del correntista per l'addebito degli interessi passivi, come previsto dall'art. 4, comma 5 della Delibera del 2016.
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8 - Usura originaria e sopravvenuta.
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali). R.G. n. 32545 /2018
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L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della NC d'IA che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della NC d'IA provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
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9 - Nullità della Commissione di massimo scoperto.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi R.G. n. 32545 /2018
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ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
E' quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva IA), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche.
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi. R.G. n. 32545 /2018
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Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
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10 – Le risultanze della ctu.
Alla luce degli orientamenti suesposti e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una ctu contabile, al fine di ricalcolare il saldo del rapporto oggetto di causa.
In particolare, il ctu –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha riscontrato che, relativamente al conto corrente n. 25197-38 (acceso in data 10/03/2008), gli estratti conto non sono completi in quanto non è presente l'estratto conto movimenti ed il foglio di calcolo delle competenze relativo al 30.9.2010 (quindi dal 1.7.2010 al 30.9.2010). Tenuto conto che l'Istituto di credito è parte attrice nel presente giudizio, CP_6 avendo notificato un decreto ingiuntivo, ha riscontrato che non vi è stato un peggioramento del saldo debitore tra il primo saldo dopo il periodo non documentato e l'ultimo saldo prima di tale periodo, non effettuando, pertanto, alcun azzeramento del saldo.
Con riferimento all'analisi dei documenti contrattuali, il ctu ha riscontrato che: il contratto di conto corrente riportava la pattuizione delle principali condizioni economiche e contrattuali;
i contratti di apertura di credito di c/c n. 25197-38 del 26.3.2008, del 20.5.2009 e del 4.2.2013 riportavano anche la pattuizione dei tassi d'interesse entro fido;
la capitalizzazione trimestrale degli interessi non risultava specificatamente sottoscritta, rilevando, inoltre, che la ha addebitato CP_2 ed accreditato gli interessi passivi ed attivi con pari periodicità nel rispetto dell'art. 120 TUB e ha riportato il tasso debitore e creditore nominale ed effettivo nel contratto del 20.3.2008 nel rispetto CP_ della Delibera del 9.2.2000; e commissioni sul fido risultano sottoscritte solo dal 4.2.2013.
In relazione alla verifica dell'usura originaria e sopravvenuta, anche relativamente alla commissione di massimo scoperto, non si sono rilevati disallineamenti del tasso soglia né alla stipula né per l'usura sopravvenuta (pag. 16 e ss. della relazione peritale).
In merito alla commissione di massimo scoperto, il ctu ha riscontrato (pag. 19 e ss. della relazione peritale) che “
1. I criteri di calcolo per la determinazione delle commissioni non sono stati specificati nei documenti contrattuali;
2. La CMS extra fido è oltre la soglia di legge;
3. La CMS è stata calcolata sull'importo utilizzato”. Alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, in merito all'evoluzione normativa che ha riguardato la commissione di massimo scoperto, deve pertanto R.G. n. 32545 /2018
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ritenersi che la cms contrattualmente prevista dalle parti non rispetta quanto sancito, in particolare, dalla legge n. 2/2009, dovendo ritenersi priva di causa in quanto calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista.
Con riferimento alle commissioni sul fido (corrispettivo su accordato e CIV), il ctu ha osservato che il corrispettivo su accordato risulta pattuito a decorrere dal 4.2.2013, mentre la CIV non risulta specificamente sottoscritta. Per tale ragione, i conteggi sono stati effettuati eliminando dal saldo la cms e la commissione fido, mantenendo solo il corrispettivo su accordato a partire dal I trimestre del 2013.
Il ctu, inoltre, non ha ritenuto di accogliere le indicazioni offerte dal consulente tecnico di parte, in merito al calcolo delle commissioni sostitutive della cms, in quanto il corrispettivo su accordato risulta stipulato a decorrere dal 4.2.2013, mentre la civ non risulta specificamente sottoscritta, confermando i conteggi effettuati (pag. 23 della relazione peritale).
In merito all'applicazione di interessi anatocistici, il ctu, attesa la mancata specifica pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e il mancato rispetto della Delibera CICR del 9.2.2000 e della Delibera CICR del 3.8.2016, ha proceduto a ricostruire il rapporto con applicazione della frequenza semplice degli interessi per l'intero rapporto di conto corrente.
Il ctu ha inoltre elaborato una seconda ipotesi di calcolo, come richiesto dal consulente tecnico di parte opposta, con l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. In tale seconda ipotesi di calcolo, il ctu ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi sino al 31.12.2013 e semplice dal 1/1/2014 (pag 23 della relazione peritale).
Alla luce delle considerazioni già spese in merito al mancato rispetto della Delibera CICR del 2000 da parte della banca, con riferimento alla possibilità di applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati, non può tuttavia essere accolta la richiesta di parte opposta di tenere in considerazione tale seconda ipotesi di calcolo.
Pertanto, occorre fare riferimento alla Ipotesi di calcolo n. 1 elaborata dal ctu: “applicazione del tasso convenzionale senza applicazione delle variazioni peggiorative per il correntista e capitalizzazione semplice degli interessi;
in merito alle CMS ed alle CIV queste sono state eliminate dal saldo del c/c, mentre il corrispettivo su accordato è stato eliminato sino al IV trim. 2012 e confermato dal I trim. 2013”.
All'esito delle rielaborazioni effettuate, il saldo del conto corrente n. 25197-38 è risultato pari ad € - 107.112,92 a debito del correntista, con una differenza in favore del correntista pari ad €
58.497,10 rispetto al saldo iniziale risultante dagli estratti conto, pari ad € 165.610,02. Al saldo rettificato deve essere sommato l'importo di € 8.075,29 per interessi ed oneri dal 1.10.2017 al 20.12.2017, avendo il ctu tenuto conto della corretta imputazione degli interessi liquidati durante il predetto periodo (vd. pag. 21 della relazione peritale), pertanto il saldo finale risulta essere pari ad €
- 115.188,21.
^^^^^^ R.G. n. 32545 /2018
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Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta dalla Parte_1
da e va parzialmente accolta e, per l'effetto, va revocato il
[...] Persona_1 Parte_2 decreto ingiuntivo opposto.
Tenuto conto delle risultanze della ctu espletata nel corso del giudizio, gli opponenti vanno condannati al pagamento, in favore della della somma di € 115.188,21 quale saldo Controparte_7 debitore del conto n. 25197/38.
Considerato che il ricalcolo ha accertato un saldo comunque negativo a debito della parte opponente (seppur di importo minore rispetto alle risultanze degli estratti conto), le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti e in Parte_1 Persona_1 Parte_2 ragione dell'accolto, mentre le spese di consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti (opponenti ed opposta), in ragione della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 Per_1
e , REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 7366/2018,
[...] Parte_2 emesso dal Tribunale di Roma in data 27/3/2018 nei confronti dei predetti opponenti;
b) chiusura del conto al saldo AN gli opponenti Parte_1 Pt_2 in proprio e quale erede di , e , nella qualità
[...] Persona_1 Parte_3 di erede del padre al pagamento, in favore della Persona_1 [...] in qualità di procuratrice di Controparte_1 Controparte_3
della somma di € 115.188,21, quale saldo debitore del conto corrente
[...]
n. 7366/2018, oltre interessi convenzionali dalla;
c) AN in proprio e quale erede di Parte_1 Parte_2 Per_1
, e , nella qualità di erede del padre alla
[...] Parte_3 Persona_1 rifusione, in favore della in qualità di Controparte_1 procuratrice di delle spese di lite, che Controparte_3 liquida ai sensi del DM 147/2022in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
d) PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento del 15/2/2024) definitivamente a carico di entrambe le parti (opponenti e opposta), in ragione della metà ciascuna.
Così deciso in Roma, in data 5/7/2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro
(Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Berardino CP_8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 - La asserita nullità del contratto di conto corrente.
5 - Sulla liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c..
12 - Conclusioni: