Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.95126/2021 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 22/10/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 95126/2021 RG.Cont.
Tra
, nato a [...] il [...], res.te in NO d' CH (Na) alla via Parte_1
Montagnone n. 12 C.F. , elettivamente domiciliato in FO, alla via G. C.F._1
Mazzella, 36, presso lo studio dell' Avv. Ivana Cenatiempo ( , che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato, ex art. 83, III comma c.p.c. Attore
E
(C.F.: in Controparte_1 P.IVA_1
persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n°11,
Convenuto
Nonché
(P.I. , Controparte_2 P.IVA_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore signor Controparte_3
con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 112, elettivamente domiciliata presso lo CP_4
studio dell'Avv. in Caserta, Via Cesare Pascal n. 16, rappresentata e difesa in Parte_2
virtù di delega a margine del presente atto dall'Avv. Angelo Pariani (C.F. con C.F._3
studio in Milano, Via C. Hajech 10 Terza chiamata in causa oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c.
Parte attrice, , ha adito il giudice nei confronti del Parte_1 [...]
, che ha a sua volta chiamato in causa, in garanzia, la società Controparte_5
assicuratrice , anch'essa ritualmente costituita, al fine Controparte_2
di ottenere il risarcimento dei danni subiti il giorno 3/5/2018 allorchè, alunno dell' Istituto Nautico
'Cristofaro Mennella', classe V, sezione B , sito in FO d'CH, recatosi con il resto della classe e con la professoressa , nel campetto di pallavolo del predetto istituto, sito in una sede Persona_1
distaccata dall' edificio scolastico, segnatamente in via Lavitrano in FO, durante l'ora di educazione fisica, e nell' azione di gioco, partita di pallavolo, per riuscire a prendere la palla che arrivava dall' altro lato del campo, finiva con il piede destro in un avvallamento presente sul suolo del campetto di pallavolo, perdendo l'equilibrio e andando a sbattere con la propria spalla destra contro la spalla di un proprio compagno, che si trovava di fianco, subendo lesioni alla spalla destra;
nel corso del processo, previa costituzione di tutte le parti in causa , depositata documentazione,
sono stati escussi i testi indicati , quindi la causa è stata assegnata a sentenza. Premesso che la titolarità attiva del , quale soggetto leso, e passiva dell'Istituto , del Pt_1
e della non è contestata e comprovate dalla CP_1 Controparte_2
scheda di ricovero, dai certificati medici, dalla relazione del docente, dalla denuncia di sinistro, nel merito, in base alla prospettazione attorea, si verte , a parere di questo giudice, nell'ipotesi regolata dall'art 2051 cc atteso che l'istante assume di aver subito lesioni dopo aver perso l'equilibrio, ed essere urtato con la spalla contro la spalla di un compagno di gioco, per aver messo il piede destro in un avvallamento presente sul suolo del campetto di pallavolo dell'istituto scolastico di cui era alunno nel maggio 2018; in altre parole il lamenta il cattivo stato di Pt_1
manutenzione del campo di pallavolo formato da un manto di cemento non ben livellato.
La citata norma prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi:“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ.,
ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia:
una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa,
essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile,
se non inevitabile, il danno” ( cfr sent Cass n. 2660/2013); “La responsabilità prevista dall'art. 2051
cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” ( sent Cass n. . 8005/2010) .
In definitiva ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono sufficienti , ma necessarie, una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché
l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode e sull'attore grava l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa .
Non solo, ma anche a voler inquadrare la fattispecie in quella regolata dall'art 1218 cc (sent Cass
n. 22752/2013: “L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché nei locali scolastici non si introducano persone o animali che possano arrecare danno agli alunni;
ne consegue che, al fine di adempiere tale obbligazione di vigilanza, la predisposizione degli accorgimenti necessari, da parte della direzione scolastica, deve essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età
degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica;
a quelle eccezionali tra le quali deve comprendersi l'esistenza di lavori di manutenzione dell'immobile, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose (cantiere aperto) e da persone estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività” ), comunque la S.C. ( cfr ord Cass n.8849/2021 a cui si rinvia) ha chiarito che parte istante ha l'onere di provare il nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento ( cfr altresì sent Cass n. 5118/2023: “In
caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica)).
Partendo da tali principi, ritiene questo giudice che all'esito della prova non sia dimostrato il nesso causale tra le lesioni subite dal e una violazione dell'obbligo di custodia del campetto di Pt_1
gioco da parte dell'Istituto scolastico o dell'obbligo di garanzia della sicurezza degli alunni.
Infatti , se si esaminano le dichiarazioni delle parti e testimoniali: “ Il 3 maggio 2018 avevo 18 anni frequentavo il nautico di FO d'CH , il quinto anno. Erano le 11 circa e per l'ora di educazione fisica siamo andati in un altro istituto statale, facente parte dell'istituto comprensivo Mennella
perché da noi non vi erano le strutture adatte Giocavamo a pallavolo nel campo di cemento e mi sono scontrato con un altro compagno Preciso che stavamo guardavamo entrambi la palla che veniva verso di noi e cercavamo entrambi di prenderla e ci siamo scontrati perché vi era un avvallamento e io ho perso l'equilibrio e mi sono scontrato con la spalla destra contro , credo, la spalla del mio compagno . Avevo il braccio alzato e a causa di ciò con l'urto ho Persona_2
subito una sublussazione di spalla Ho sentito subito che non potevo più muovere il braccio Non
sono caduto. non si è fatto male. Sono andato dalla professoressa e mi ha fatto chiamare Per_2
mia madre e sono andato poi all'ospedale di CC AM Sono stato operato e ho avuto delle recidive Ora ho recuperato quasi al 100% Come postumi ho una certa rigidità del braccio forse a causa della immobilizzazione del braccio Il girono prima del sinistro era piovuto e anche la mattina stessa e vi erano delle pozzanghere Vi erano piccoli avvallamenti Conoscevo il campo di gioco e avevo già giocato lì ma non era mi successo nulla La professoressa di educazione fisica era regolarmente presente mentre giocavamo. era un mio compagno di scuola e Persona_3
quel giorno giocava nella mia squadra.” ); “Sono la madre di Il Parte_1 Parte_1
giorno del sinistro ero al supermercato verso le 10,30 e mi ha chiamato e sono corsa a Pt_1
scuola perché mi ha detto che si era fatto male Mi ha detto che era nell'istituto LA D'este per fare l'ora di educazione fisica in quanto la sua scuola non aveva palestra In realtà era nel cortile della scuola D'ST che è un istituto con indirizzo turistico. Sono andata e il bidello mi ha portato nel cortile e il pavimento era pitturato rosso ma non so che materiale era e vi erano pozzanghere perché era piovuto il giorno prima e quella mattina Era maggio 2018 Vi erano anche dei pali e reti perché era attrezzato come campo di pallavolo. Mio figlio era seduto e lui e i suoi compagni mi hanno detto che in un'azione di gioco ha come perso l'equilibrio e aveva il braccio alzato ed Pt_1
è sbattuto contro il compagno che stava cercando di prendere la palla , come . Mio figlio è Pt_1
stato operato Ora è diventato personal trainer , è all'università Scienze motorie e mi dice che ha ancora qualche difficoltà con alcuni movimenti della spalla destra .Ho portato io mio figlio all'ospedale la scuola non ha chiamato l'ambulanza.” ( teste ); “ Sono la zia di Testimone_1
I primi di maggio del 2018 ero al supermercato con la madre di Verso tarda Pt_1 Pt_1
mattinata ha ricevuto una telefonata non so da chi e ha saputo che si era fatto male Tes_1 Pt_1
mentre era a scuola Siamo andati nella sede principale ma era nella sede dell'istituto Pt_1
LA d'ST dove i professori portavano gli alunni per fare ginnastica Siamo andati là ma io sono rimasta nella prima zona e non sono andata nel posto dove si è verificato il sinistro ma vedevo il campetto a distanza di circa 5 metri da me Conosco bene i luoghi perché ho frequentato la scuola e ho visto che il campetto era rosso, pitturato non cemento, c'erano pozzanghere perché era piovuto e vi erano dislivelli ove si erano formate le pozzanghere. Gli amici di sul momento mi hanno Pt_1
detto che mentre erano nel campetto ma non so che gioco facevano , è entrato in una buca Pt_1
, ha preso una storta, ha perso l'equilibrio , è caduto ed è uscita fuori la spalla destra. In ospedale hanno bloccato la spalla con il tutore, non è stato subito operato ma altre volte la spalla è uscita fuori ed a dicembre 2018 si è operato e ora sta bene.” ( teste ); “Sono professoressa Testimone_2
nella scuola ad CH ove era alunno Io sono professoressa Persona_4 Parte_1
di scienze motorie ed ero presente il giorno in cui RE è caduto. Eravamo nel campetto nell'istituto ex LA D'ST ; il campo è di cemento e pitturato I ragazzi giocavano a pallavolo e durante il gioco ed un altro ragazzo si sono scontrati per fare una schiacciata e così Pt_1
facendo è uscita fuori la spalla. Il campo è a norma e non ha dislivelli Non era piovuto Leggendo la mia relazione in atti posso dire che ha subito la lesione urtando il compagno e non è Pt_1
caduto. La scuola in persona della proff , la vicepreside , ha chiamato la madre di Persona_5
che lo ha portato in ospedale” (teste ); “Sono stato compagno di scuola e Pt_1 Persona_1
classe di Nel 2018 verso le 10 di un giorno di maggio , il 3 siamo andati in orario scolastico Pt_1 nel campetto di pallavolo di cemento per giocare a pallavolo Il campetto è nell'istituto vicino al nostro e l'istituto vicino è LA D'ST. Stavamo facendo un partita ed era Persona_4
presente la professoressa di educazione fisica . Io giocavo nella squadra di e ad un Per_1 Pt_1
certo punto mentre arrivava la palla dal campo dall'altra squadra, è saltato per prenderla e Pt_1
si è appoggiato sull'amico a fianco e si è lussata la spalla destra. aveva chiamato la palla e Pt_1
pertanto l'amico non stava saltando . Sul punto in cui è saltato vi era un Persona_2 Pt_1
dislivello che da tempo era presente e inoltre era piovuto. Il fondo di cemento ha sempre presentato dei piccoli avvallamenti e per questo ha messo male il piede, e poggiandosi sul Pt_1
compagno si è lussato la spalla A causa di piccoli avvallamenti spesso si formano delle pozzanghere
Dopo le lesioni di credo che non siamo andati più sul campetto, si è fermato sul Pt_1 Pt_1
muretto e ha chiamato la madre che è venuto a prenderlo Se ben ricordo è mancato una Pt_1
settimana da scuola ma non ha perso l'anno e si è diplomato quell'anno. Non ho più rivisto Pt_1
dopo il diploma”(teste ); se inoltre si esamina la relazione del docente Persona_3
presente al momento del fatto, non emerge una chiara dinamica del dedotto sinistro, non emerge con certezza o alto grado di probabilità che ci fossero avvallamenti nel campo di gioco, non sono state depositati rilievi fotografici dei luoghi che comprovino le allegazioni attoree, risulta altamente dubbio il motivo per il quale il si sia scontrato con il compagno nel mentre Pt_1
tentava di prendere la palla e soprattutto la circostanza che le lesioni siano conseguenze dello scontro con l'altro giocatore consente di dedurre e concludere che l'urto sia stata una normale conseguenza della dinamica del gioco della pallavolo, non imputabile a nessuno ma insita nella natura del gioco stesso che di per sé è un'attività non priva di rischi.
Per tali motivi, difettando, a parere di questo giudice la prova dell'omissione di controllo o di una colpa dell'insegnante, dell'inadempimento all'obbligazione di sorveglianza , della carenza dell'obbligo di custodia e manutenzione del campo di gioco , dell'esistenza di un nesso causale tra lo stato del fondo del campo e le lesioni lamentate dal , ne consegue che la domanda Pt_1
risarcitoria va respinta e la domanda di manleva nei confronti della società assicuratrice rimane assorbita. Stante la obiettiva controvertibilità della lite in fatto, le spese di lite vanno compensate in toto tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta le domande attoree .
Dichiara assorbita la domanda di garanzia.
Compensa le spese di lite tra tutte le parti .
Napoli 24/1/2025 IL Giudice