Articolo 2 della Legge 10 marzo 1982, n. 72
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 marzo 1982
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Versione
14 marzo 1988
Art. 2.
Nell'atto di vendita di cui all'articolo precedente il comune di Chioggia deve impegnarsi a:
a) versare all'Amministrazione finanziaria dello Stato per la cessione dell'area la somma che l'ufficio tecnico erariale stimera' con riferimento alla data di stipula del contratto, in aggiornamento di quella provvisoriamente determinata in L. 4.500 per metro quadrato;
((b) corrispondere alla stessa Amministrazione, secondo l'importo determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e fino alla data di stipula del contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione delle aree con ogni accessorio. Dagli indennizzi saranno scomputate le somme eventualmente gia' anticipate allo stesso titolo))
c) sollevare l'Amministrazione finanziaria dello Stato da ogni onere, obbligo e responsabilita' relativamente ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali detentori delle aree e da ogni pretesa di terzi costruttori;
d) realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quanto altro serve all'urbanizzazione del comprensorio di cui all'articolo 1, in particolare riservando a servizi sociali, verde pubblico, strade, edilizia economica e popolare tutte le aree finora non occupate.
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
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