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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/07/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4911/25 R.G.A.C., avente come oggetto:
“attribuzione quota di pensione ex art. 9 L. 898/70”
promossa da:
elettivamente domiciliato presso l'avv. Eleonora François e l'avv. Parte_1
Enzo Caro Ludovico François che la rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso -
contro
:
n. il 22.3.76 in Goiania (Brasile) - Parte_2
e
, in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, elettivamente domiciliato presso l'avv. Silvano Imbriaci e l'avv. Antonello Zaffina che lo rappresentano e difendono come da procura generale alle liti allegata alla comparsa costitutiva -
conclusioni per la ricorrente: determinare le quote di ripartizione delle pensioni di reversibilità Pt_3 spettanti alla ricorrente ed alla signora , nella loro qualità di ex Parte_2 moglie e moglie superstite del de cuius attribuendo alla ricorrente una quota, Persona_1
pagina 1 di 3 che si indica nel 90% del dovuto o nella diversa misura ritenuta di giustizia, a partire dalla data di decesso del sig. , e con ordine all'Ente Previdenziale di Persona_1 Pt_3 adeguarsi a tale ripartizione per il futuro e di pagare gli arretrati maturati e maturandi. Con vittoria di spese;
per l' ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte Pt_3 nella memoria difensiva di costituzione in giudizio;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.4.25, come integrato il 30.4.25, ha adito il Parte_1
Tribunale di Firenze al fine di ottenere l'attribuzione della quota del 90 % della pensione di reversibilità, essendo il marito all'epoca del decesso titolare di trattamento pensionistico;
a tal fine ha dedotto di essere stata coniugata con dal 15.7.1961 al 23.9.05, Persona_1 essendosi separata consensualmente nel maggio 2000, e che nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato posto a carico del n suo favore un assegno Per_1 divorzile di € 2.000,00 mensili, regolarmente corrisposti fino alla data del decesso dell'obbligato intervenuto il 31.1.25. Ha aggiunto che l 28.4.18 aveva contratto nuove Per_1 nozze con la quale, rimasta vedova, aveva dichiarato la sua Parte_2 intenzione di tornare nel paese di origine, tanto da aver chiuso il centro estetico che gestiva durante il matrimonio.
Per l'udienza di comparizione si è costituito l' documentando le pensioni percepite Pt_3 dal , rimettendosi al Tribunale quanto alla ripartizione delle pensioni pro quota Persona_1 fra le due aventi diritto, opponendosi alla efficacia retroattiva della sentenza.
In contumacia della convenuta le parti hanno depositato note scritte in Parte_2 sostituzione dell'udienza fissata dal giudice ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. per il
30.7.25-
Dagli atti di causa emerge che la ricorrente sia stata sposata con per 44 anni Persona_1 di cui gli ultimi 5 in regime di separazione, mentre la resistente è stata sposata con er Per_1 circa 6 anni e 8 mesi.
Risulta altresì documentato che ercepisse due pensioni (categoria SOART e SOAUT) Per_1
i cui importi liquidati come pensione di reversibilità ammontano rispettivamente la prima ad
€ 1.652,42 netti e l'altra ad € 483,27-
Pertanto, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 9 III co. L 898/70, in difetto di costituzione della convenuta e conseguente mancata deduzione e prova della sussistenza di criteri pagina 2 di 3 correttivi da applicare (quali la sussistenza di una convivenza prematrimoniale o di una situazione economica più fragile rispetto alla ricorrente), si ritiene equo attribuire a
[...] una quota pari all''85 % dei due trattamenti pensionistici sopra indicati, a partire Parte_1 dal mese successivo al decesso di (cfr. Cass. Sez. L, 27.9.13, n. 22259); salvo Persona_1 il diritto dell' di richiedere a di rimborsare l'importo Pt_3 Parte_2 corrispondente alla medesima quota dei ratei di pensione a lei liquidate fino ad oggi.
In punto di spese, non si rinvengono i presupposti della soccombenza nei confronti della resistente contumace, mentre l'andamento del processo giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice, visti gli artt. 281 terdecies I co. e 281 sexies III co. c.p.c., visto l'art. 9 III co. L. 898/70, dispone che l' versi a la quota dell'85 % delle pensioni di Pt_3 Parte_1 reversibilità di cui ai trattamenti pensionistici goduti da , nato a [...] il Persona_1
12.4.40, deceduto a Montelupo Fiorentino il 31.1.25, a partire dal primo giorno del mese successivo alla morte del predetto;
compensa fra le parti le spese di lite.
Firenze, 31 luglio 2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa India Baldi
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Garufi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4911/25 R.G.A.C., avente come oggetto:
“attribuzione quota di pensione ex art. 9 L. 898/70”
promossa da:
elettivamente domiciliato presso l'avv. Eleonora François e l'avv. Parte_1
Enzo Caro Ludovico François che la rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso -
contro
:
n. il 22.3.76 in Goiania (Brasile) - Parte_2
e
, in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, elettivamente domiciliato presso l'avv. Silvano Imbriaci e l'avv. Antonello Zaffina che lo rappresentano e difendono come da procura generale alle liti allegata alla comparsa costitutiva -
conclusioni per la ricorrente: determinare le quote di ripartizione delle pensioni di reversibilità Pt_3 spettanti alla ricorrente ed alla signora , nella loro qualità di ex Parte_2 moglie e moglie superstite del de cuius attribuendo alla ricorrente una quota, Persona_1
pagina 1 di 3 che si indica nel 90% del dovuto o nella diversa misura ritenuta di giustizia, a partire dalla data di decesso del sig. , e con ordine all'Ente Previdenziale di Persona_1 Pt_3 adeguarsi a tale ripartizione per il futuro e di pagare gli arretrati maturati e maturandi. Con vittoria di spese;
per l' ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte Pt_3 nella memoria difensiva di costituzione in giudizio;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.4.25, come integrato il 30.4.25, ha adito il Parte_1
Tribunale di Firenze al fine di ottenere l'attribuzione della quota del 90 % della pensione di reversibilità, essendo il marito all'epoca del decesso titolare di trattamento pensionistico;
a tal fine ha dedotto di essere stata coniugata con dal 15.7.1961 al 23.9.05, Persona_1 essendosi separata consensualmente nel maggio 2000, e che nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato posto a carico del n suo favore un assegno Per_1 divorzile di € 2.000,00 mensili, regolarmente corrisposti fino alla data del decesso dell'obbligato intervenuto il 31.1.25. Ha aggiunto che l 28.4.18 aveva contratto nuove Per_1 nozze con la quale, rimasta vedova, aveva dichiarato la sua Parte_2 intenzione di tornare nel paese di origine, tanto da aver chiuso il centro estetico che gestiva durante il matrimonio.
Per l'udienza di comparizione si è costituito l' documentando le pensioni percepite Pt_3 dal , rimettendosi al Tribunale quanto alla ripartizione delle pensioni pro quota Persona_1 fra le due aventi diritto, opponendosi alla efficacia retroattiva della sentenza.
In contumacia della convenuta le parti hanno depositato note scritte in Parte_2 sostituzione dell'udienza fissata dal giudice ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. per il
30.7.25-
Dagli atti di causa emerge che la ricorrente sia stata sposata con per 44 anni Persona_1 di cui gli ultimi 5 in regime di separazione, mentre la resistente è stata sposata con er Per_1 circa 6 anni e 8 mesi.
Risulta altresì documentato che ercepisse due pensioni (categoria SOART e SOAUT) Per_1
i cui importi liquidati come pensione di reversibilità ammontano rispettivamente la prima ad
€ 1.652,42 netti e l'altra ad € 483,27-
Pertanto, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 9 III co. L 898/70, in difetto di costituzione della convenuta e conseguente mancata deduzione e prova della sussistenza di criteri pagina 2 di 3 correttivi da applicare (quali la sussistenza di una convivenza prematrimoniale o di una situazione economica più fragile rispetto alla ricorrente), si ritiene equo attribuire a
[...] una quota pari all''85 % dei due trattamenti pensionistici sopra indicati, a partire Parte_1 dal mese successivo al decesso di (cfr. Cass. Sez. L, 27.9.13, n. 22259); salvo Persona_1 il diritto dell' di richiedere a di rimborsare l'importo Pt_3 Parte_2 corrispondente alla medesima quota dei ratei di pensione a lei liquidate fino ad oggi.
In punto di spese, non si rinvengono i presupposti della soccombenza nei confronti della resistente contumace, mentre l'andamento del processo giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice, visti gli artt. 281 terdecies I co. e 281 sexies III co. c.p.c., visto l'art. 9 III co. L. 898/70, dispone che l' versi a la quota dell'85 % delle pensioni di Pt_3 Parte_1 reversibilità di cui ai trattamenti pensionistici goduti da , nato a [...] il Persona_1
12.4.40, deceduto a Montelupo Fiorentino il 31.1.25, a partire dal primo giorno del mese successivo alla morte del predetto;
compensa fra le parti le spese di lite.
Firenze, 31 luglio 2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa India Baldi
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Garufi
pagina 3 di 3