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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/05/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4866/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 2627/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Alessandro Dentamaro e
Rosita Leone per procura generale alle liti per Notar Persona_1
P.IVA_ dell'11.9.2020 (Rep.54368-Racc ), ed elettivamente domiciliata in Napoli alla
Piazza Matteotti n. 2, presso sede di Napoli Parte_1
APPELLANTE
E
(C.F. – P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4
(Già , elettivamente domiciliata in Napoli alla via del Parco Controparte_2
Regina Margherita n. 34, presso lo studio dell'Avv.Tonio Magnotti, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Silimbani, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello
APPELLATA
CONCLUSIONI Con le note ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.05.2011 in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ed esponeva:
-che intratteneva rapporto di conto corrente bancario presso la Banca Popolare di
Novara e nell'ambito di tale rapporto emetteva, con clausola di intrasferibilità, gli assegni n.8230987199 di importo pari ad euro 4.370,00, intestato alla Società
NA TR e MP RL, e n.8230983745 di importo pari ad euro
2.800,00, intestato a e;
Persona_2 CP_3
-che entrambi i predetti assegni, negoziati presso erano stati Parte_1
contraffatti nel nome dei beneficiari e incassati da soggetto diverso dal legittimo beneficiario qualificatosi come . Persona_3
Sosteneva la responsabilità della convenuta per aver consentito la negoziazione di due assegni di traenza per l'importo complessivo di € 7.170,00 in favore di un soggetto non legittimato (tal sedicente ), previa contraffazione dei Persona_3 medesimi assegni nel nome del beneficiario e chiedeva “condannare Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pronto
[...] pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 7.170,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal diritto al saldo effettivo, per i motivi tutti prospettati in atti;
” con vittoria delle spese del giudizio, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Si costituiva in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, la quale contestava la domanda sostenendo che il negoziatore dell'assegno era stato regolarmente identificato e che né i documenti di riconoscimento né gli assegni presentavano evidenti segni di contraffazione;
che aveva accreditato l'importo al “dopo incasso” cioè dopo che in stanza di compensazione era stato posto in pagamento da parte dell'istituto bancario emittente cioè dopo il “buon fine”; che la società attrice avrebbe dovuto provare di aver concretamente subito il danno di cui chiedeva il ristoro e cioè che i titoli che affermava riemessi erano stati effettivamente pagati oltre che riemessi per la stessa causale;
che sussisteva solo la responsabilità della banca trattaria;
che la società attrice era corresponsabile avendo inviato l'assegno per posta ordinaria.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda con vittoria delle spese del giudizio.
Depositata documentazione, ammessa ed espletata prova per testi, nonché consulenza tecnia di ufficio e precisate le conclusioni, la causa era decisa con sentenza n. 2627/2020 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva la domanda e così pronunciava: “a) in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la società , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro
8.690,04, oltre interessi sulla somma devalutata al 12.07.2011 e via via rivalutata dal 12.07.2011 al soddisfo;
b) condanna la parte convenuta alla refusione a favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in euro 187,00 per esborsi (oltre oneri della c.t.u. già liquidati con separato decreto del giudice istruttore) e 4.500,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15,00% ed oltre accessori di legge.”
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 21.12.2020 proponeva appello sostenendo la erroneità della decisione per ingiusta e non Parte_1
corretta valutazione del materiale probatorio. Nello specifico sosteneva che l'operatore di sportello aveva effettuato il versamento soltanto dopo aver svolto un attento esame circa l'autenticità dei titoli ed aver verificato l'assenza di segni di contraffazione, e, verificata l'identità della persona, veniva resa disponibile la somma soltanto dopo aver ricevuto benestare della trattaria (a seguito di presentazione in stanza di compensazione, per quanto al titolo di euro 4.370,00) e in check truncation (per quanto al titolo di euro 2.800,00); che la procedura di check truncation non escludeva la responsabilità della trattaria;
che non era richiesta la verifica di alterazioni ricorrendo alla c.d. "lampada di wood" ovvero a lenti di ingrandimento, non in dotazione presso gli uffici postali. ASeriva, dunque, di aver agito con la dovuta diligenza. Da ultimo rilevava che non aveva provato CP_1 la spedizione dei titoli per posta raccomandata e invocava l'affermazione di corresponsabilità ex art. 1227 c.c..
Concludeva chiedendo: “Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del presente gravame, riformare la Sentenza n.2627/2020, RG
901390/2011, emessa da Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Antonia
Schiattarella, in data 17.11.20 e notificata in data 19.11.20, mandando assolta
[...] da ogni domanda formulata nei suoi confronti Con il favore delle Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituiva la quale contestava le argomentazioni Controparte_1 poste a sostegno dell'appello e ne chiedeva dunque il rigetto con vittoria delle spese di lite e conferma della impugnata sentenza.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è pazialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il giudice di primo grado accoglie la domanda sostenendo che , su cui Parte_1 gravava il relativo onere, non avesse fornito la prova dell'esattezza del suo adempimento;
in particolare afferma “quanto all'assegno su cui è stata disposta consulenza tecnica di ufficio va detto che il consulente ha accertato che il titolo è stato contraffatto, contraffazione che sarebbe stata rilevabile se il banchiere avesse avuto a disposizione una lente di ingrandimento a 10X e soprattutto una lampada di
Wood” e che “considerato quanto affermato dal c.t.u. non si può non affermare che la contraffazione poteva essere riconoscibile da un accorto banchiere, essendo la lente di ingrandimento e la lampada di wood strumenti facilmente accessibili sul mercato”; esclude inoltre il dedotto concorso di colpa della ex art.1227 c.c. CP_4
“circa l'invio per raccomandata dell'assegno, considerato che, in effetti non sono state provate le modalità di spedizione dell'assegno” .
Condanna quindi al pagamento a titolo di risarcimento del danno della Parte_1
complessiva somma di E.8.690,04, così rivalutati gli importi portati dai due assegni, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo.
Con unico complesso motivo, l'appellante censura la decisione di primo grado che ne ha affermato la responsabilità sostenendo la erroneità della decisione per ingiusta e non corretta valutazione del materiale probatorio.
Nello specifico sostiene che l'operatore di sportello aveva effettuato il versamento soltanto dopo aver svolto un attento esame circa l'autenticità di entrambi i titoli ed aver verificato l'assenza di segni di contraffazione, e, identificato l'esibitore attraverso la carta d'indentità, che parimenti non presentava segni evidenti di contraffazione, veniva resa disponibile la somma soltanto dopo aver ricevuto benestare della trattaria (a seguito di presentazione in stanza di compensazione, per quanto al titolo di euro 4.370,00) e in check truncation (per quanto al titolo di euro 2.800,00); che la procedura di check truncation non escludeva la responsabilità della trattaria;
che non era richiesta la verifica di alterazioni ricorrendo alla c.d.
"lampada di wood" ovvero a lenti di ingrandimento, non in dotazione presso gli uffici postali. ASerisce, dunque, di aver agito con la dovuta diligenza.
Ciò premesso e, prima di esaminare i motivi di appello e valutare il comportamento tenuto da nella vicenda in esame, giova richiamare i principi Parte_1
espressi dalla giurisprudenza in materia.
In primo luogo occorre far riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 14712 del 26 giugno 2007 che si è occupata in modo specifico della figura dell'assegno di traenza. In particolare, con detta sentenza la Corte ha evidenziato che le notevoli “peculiarità di tali titoli e il fatto che essi possono di fatto assolvere a una funzione corrispondente a quella del bonifico a mezzo banca non tolgono che essi siano riconducibili al genus dell'assegno bancario”, di questo mezzo di pagamento riproponendo le caratteristiche di base. “Alla circolazione e al pagamento di un assegno siffatto, munito di clausola di non trasferibilità” risulta dunque applicabile la “disciplina stabilita dal legislatore in materia di assegno bancario non trasferibile, che trova la sua collocazione dell'art. 43 legge assegni”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, di poi, con le sentenze nn. 12477 e 12478 del 21 maggio 2018, sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione di diritto attinente all'interpretazione della L.A., art. 43, comma 2, che stabilisce che "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento", con la precisazione che la previsione, cui espressamente rinviano la L.A., art. 86, comma 1 e L.A. art. 100, va estesa anche alle ipotesi in cui siano pagati a persona diversa dal prenditore un assegno circolare o un assegno bancario libero della Banca d'Italia non trasferibili, nonchè (secondo quanto già affermato da Cass. S.U. 26/06/2007, n. 14712) un assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità.
Con il recente arresto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la natura contrattuale della responsabilità della banca ex art.43 legge assegni (già affermata dalle S.U. nella sentenza n. 14712 del 2007) renda non più sostenibile la tesi secondo cui la banca debba rispondere comunque, anche a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del prenditore, essendo l'istituto ammesso a provare che l'inadempimento non gli è imputabile, per avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, secondo comma, c.c. (pur configurandosi la responsabilità ex art. 43 comma 2° legge citata, in ragione della qualità di operatore professionale dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., anche in caso di colpa lieve).
Così, una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art.1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt.1175 e 1375 c.c., non risulta più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore.
La Corte è, quindi, chiamata a pronunciarsi sull'ambito di diligenza professionale che deve connotare la condotta del bonus argentarius, che negozia un assegno di traenza non trasferibile, a norma dell'art.1176, 2 comma, c.c., nella sua accezione di "norma elastica" integratrice del contenuto contrattuale.
In particolare si tratta di stabilire se nel caso di specie potesse Parte_1
rilevare, usando la dovuta diligenza (ex art. 1176, comma 2°, c.c.), la contraffazione dei titoli e dei documenti esibiti o se il solo riscontro di tali documenti fosse in ogni caso insufficiente per identificare la persona.
Quanto a tale ultimo profilo, va ricordato la circolare dell'ABI del 7 maggio 2001, che prevede che, ai fini dell'identificazione del presentatore del titolo, qualora questi non sia conosciuto dall'istituto bancario, sia necessaria l'esibizione di due documenti di identità entrambi muniti di fotografia, ovvero l'identificazione per mezzo di persone fidefacienti conosciute.
Al riguardo va evidenziato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 34107/2019, ha già rilevato che al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli
"standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale.
Si è, altresì, evidenziato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti, non è rintracciabile neanche negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all'interno dell'ordinamento positivo.
Sempre il Supremo Collegio (Sez.
1-Ordinanza n.3649 del 12/02/2021) ha significativamente rilevato che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela (tra cui rientra la fattispecie in esame in cui l'abusivo prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, ha aperto un libretto di risparmio postale su cui poi ha versato l'assegno) l'art. 19 del d.lgs n. 231/2007 (c.d. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1° lett a), che l'identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. E' imposto, invece, alla lett b), che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvenga mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti.
Va, infine, comunque precisato che la carta d'identità (così come il passaporto, la patente o altro documento valido di identificazione) costituisce uno strumento sufficiente per una diligente identificazione purchè non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità.
Ciò premesso, è pacifico che in data 28.09.04 erano negoziati presso l'Ufficio
Postale di San Cipriano di Aversa gli assegni di traenza n.8230987199 e n.8230983745, rispettivamente di E.4.370,00 e di E.2.800,00, emessi entrambi in data 28.09.04 e recanti entrambi l'indicazione del nominativo del beneficiario
, sul cui conto corrente postale n.52769726 erano versati. Persona_3
Parimenti è pacifico che i titoli venivano regolati, il primo n.8230987199 di
E.4.370,00 in stanza di compensazione e il secondo n.8230983745 di E.2.800,00, in modalità check truncation, trascorso il termine previsto da Accordi Interbancari, la Banca Popolare di Novara, non ha inviato a alcun messaggio di impagato, Pt_1
e quindi la somma riportata sui titoli veniva accreditata sul rapporto beneficiario.
E' pacifico infine che sia all'apertura del conto corrente che all'atto della negoziazione degli assegni il era identificato con carta di identità Persona_3
, rilasciata dal Comune di Casal di Principe in data 5.4.2000, priva di NumeroDi_1
alterazioni.
Inoltre, come già rilevato dal giudice di primo grado, è provato che gli assegni in questione furono emessi in favore di NA TR e MP RL e
[...]
(cfr. documentazione prodotta da NI AS.ni (docc. Controparte_5
2-3-4-5), dichiarazioni teste escusso all'udienza del 22.09.16.). Testimone_1
Va rilevato inoltre che produceva in giudizio solo uno dei due assegni, Parte_1
e precisamente l'assegno n. 8230983745-10, sul quale erano disposti ed espletati accertamenti tecnici, all'esito dei quali la C.T.U. incaricata D.ssa Persona_4 affermava che “le parti manoscritte, ossia luogo, data e firma (sia sul fronte che sul retro dell'assegno) non riportano abrasioni di sorta e/ocontraffazioni; inoltre, esse risultano vergate tutte con la stessa penna il cui tratto di inchiostro, sottoposto ad analisi conspettro di luce vicino all'infrarosso (NIR) scompare”; accertava inoltre con microscopio elettronico multispettrale a luce bianca radente la presenza di “segni di abrasione delle fibre cartacee nel campo dell'importo, sia in cifre che in lettere ed anche nella zona degli asterischi, nel campo beneficiario anche nella zona con asterischi, nel campo relativo alla data di validità” e concludeva per “la contraffazione dello stesso per quanto riguarda l'importo in cifre ed in lettere, la data di validità per l'incasso e l'indicazione del beneficiario”.
Più specificamente in risposta alle osservazioni delle parti affermava che “per quanto attiene alla rilevabilità delle contraffazioni da parte di un accorto banchiere, si evidenzia che l'assegno contestato è stato esaminato anche ad occhio nudo, per contatto tattile ed in trasparenza semplice (ossia senza tavoletta retroilluminata), ma da tali osservazioni, sebbene si evincano delle lievi anomalie, si rileva che le stesse non siano tali da provare la contraffazione dello stesso” e precisava che “in merito alla riconoscibilità delle alterazioni del documento contestato da parte di un accorto banchiere, concludo per la non riconoscibilità delle stesse senza idonea strumentazione”, quali “lente di ingrandimento a 10X e, soprattutto, lampada di
Wood”.
Il giudice di prime cure sulla base di tali accertamenti, senza operare alcuna distinzione tra i due assegni e senza tener conto che accertamenti peritali avessero riguardato solo uno dei due assegni oggetto di causa e quindi pur non essendo stato accertato che l'assegno non prodotto n. 8230987199-06 presentasse le medesime contraffazioni dell'assegno prodotto n. 8230983745-10, affermava la responsabilità di per la negligente condotta del suo dipendente che non si avvedeva Parte_1
della contraffazione degli assegni negoziati ed accoglieva integralmente la domanda
L'appellante censura la decisione, sostenendo di aver agito con la dovuta diligenza poiché l'operatore di sportello svolgeva un attento esame di entrambi i titoli, nessuno dei quali presentava evidenti segni di contraffazione e identificava l'esibitore esaminando la carta d'indentità, che parimenti non presentava segni evidenti di contraffazione;
quindi rendeva disponibile la somma soltanto dopo aver ricevuto benestare della trattaria (a seguito di presentazione in stanza di compensazione, per quanto al titolo di euro 4.370,00) e in check truncation (per quanto al titolo di euro 2.800,00). Ribadiva che la procedura di check truncation non escludeva la responsabilità della trattaria;
sosteneva inoltre che non era richiesta la verifica di alterazioni ricorrendo all'uso di particolari strumentazioni ottiche, come lenti di ingrandimento sofisticate o la lampada di Wood, non in dotazione presso gli uffici postali il possesso delle quali non costituisce una condotta esigibile secondo la diligenza dell'attento banchiere. Le contestazioni sono in parte fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
In primo luogo occorre tenere distinti i due assegni.
L'assegno n.8230983745-10, prodotto agli atti in originale e oggetto di accertamenti tecnici, e l'assegno n.8230987199-06, non esaminato in quanto non prodotto in giudizio.
Con riferimento all'assegno n.8230983745-10, alla stregua degli accertamenti peritali e delle conclusioni sopra richiamate cui perveniva il C.T.U., fondate su un'analisi completa, corrette, immuni di vizi ed adeguatamente motivate e pertanto pienamente condivisibili, deve concludersi per l'assenza di responsabilità in capo a
, poiché la contraffazione non risultava rilevabile “ictu oculi”, senza Parte_1
l'uso di idonea strumentazione, quali lente di ingrandimento a 10X e, soprattutto, lampada di Wood.
La rilevabilità dell'alterazione dell'assegno deve essere riscontrata “ictu oculi”, tramite un attento esame visivo e tattile, e non tramite l'utilizzo di specifici macchinari tecnici, rientranti nella competenza di un grafologo esperto.
La banca può essere ritenuta responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20292 del 04/10/2011 e Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16178 del 19/06/2018).
Va pertanto esclusa la responsabilità della banca trattaria e di quella girataria per l'incasso, laddove le alterazioni riscontrate siano rilevabili solo attraverso particolari attrezzature e modalità (lampada di Wood e), la disponibilità e l'uso delle quali non puo essere richiesto al dipendente della banca che riceve il titolo (cfr. Cass.
26/01/2016, n.1377; 12/11/2008, n.27008).
In sostanza l''alterazione dell'assegno, per poter fondare la responsabilità della banca, deve essere tale da essere percepibile ad occhio nudo, e non con l'ausilio di particolari attrezzature strumentali o chimiche, essendo chiaramente inesigibile per un operatore bancario lo svolgimento di accertamenti tecnici analoghi a quelli compiuti da un esperto della materia.
Va considerato inoltre che ha provveduto alla identificazione del Parte_1
soggetto a mezzo di documento avente specifico valore legale quale la carta d'identità privo di alterazioni sicchè, in definitiva, nessuna violazione dell'obbligo di diligente identificazione, secondo standard professionali propri del banchiere, di chi si è presentato in possesso del titolo e di documenti congrui con il medesimo, pare imputabile alla negoziatrice, ogni diversa conclusione risolvendo la responsabilità contrattuale in esame in responsabilità oggettiva.
Come affermato dalla Suprema Corte “nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. N. 231 del 2007 elencare modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita” (Cass. Ordinanza n. 3649 del 12/02/2021).
Pertanto, a fronte di tali emergenze l'operatore postale procedeva all'accredito dopo aver ottenuto l'autorizzazione al pagamento dell'importo da parte della banca trattaria.
Irrilevante è la circostanza che Il titolo veniva regolato in modalità check truncation
Al riguardo, deve condividersi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di responsabilità della banca per l'avvenuto pagamento di assegni falsificati, non rileva la procedura di c.d. "check truncation", la quale attiene esclusivamente ai rapporti tra le banche e non comporta modificazioni dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente, il che rende di per sé irrilevante la mancata informazione in favore del cliente, da parte della banca mandataria, in ordine all'avvenuta adozione di tale procedura di pagamento (Cassazione
07/11/2022, n.32706).
Diverso discorso deve essere fatto per l'assegno n. 8230987199-06, non prodotto in giudiizo e pertanto non oggetto di esame e di accertamento tecnici.
Come precedentemente ricordato la responsabilità della banca negoziatrice è stata inquadrata in quella da contatto sociale qualificato, che per giurisprudenza costante viene considerata responsabilità contrattuale. In questo caso, il creditore deve unicamente allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere probatorio di dimostrare la propria assenza di responsabilità. Nel caso di specie, era onere di produrre in giudizio entrambi gli Parte_1
assegni per provare che nessuno dei due presentasse evidenti segni di contraffazioni riscontrabili “ictu oculi” e, quindi, di aver tenuto la diligenza richiesta dal caso.
In relazione a tale assegno dell'importo di Euro 4.370,00, in mancanza di elementi da cui desumere la correttezza della condotta dell'operatore e la diligenza professionale che deve connotare la condotta del bonus argentarius che negozia un assegno di traenza non trasferibile, deve essere affermata la responsabilità di
. Parte_1
In ultimo, va esaminata la parte del motivo dell'appellante in merito alla consegna dei titoli di credito, avvenuta per posta ordinaria e non raccomandata o assicurata.
Occorre a questo punto richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l'entità del risarcimento secondo la previsione dell'art.1227, primo comma, c.c., comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l'evento medesimo (Cass.n.2861/1979; n.5677/2006).
La Corte di Cassazione nel suo massimo consesso, applicando i predetti principi, ha statuito, in riferimento alla fattispecie della spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, che l'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l'assegno pervenga al destinatario costituisce, al pari dell'errore nell'identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell'evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile.
Più in particolare, tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art.1227, primo comma, c.c., in virtù della considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario.
(Cass. Sez.Un. 9769/2020).
Evidentemente il metodo di consegna prescelto, la posta ordinaria, è stato idoneo a concorrere colposamente all'evento dannoso.
La circostanza che i titoli siano stati spediti per posta ordinaria non è contestata dall'appellata, che non fornisce nessuna prova utile a contraddire questa allegazione di controparte, dunque si deve presumere che la spedizione sia avvenuta effettivamente per posta ordinaria, circostanza che fonda l'imputazione del concorso di colpa, così come affermato dalla richiamata sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione.
In ordine alla determinazione quantitativa del contributo causale dell'accertata negligenza dell'odierna appellata e tenuto conto della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, appare giusto la quantificazione nella misura del 50%.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza va condannata al Parte_1
pagamento in favore di gia della Controparte_1 CP_2
somma di E.2.185,00, che rivalutata secondo INDICI ISTAT dal fatto (28.9.2004) va riderminata in E.3.152,96.
Sulla detta somma decorreranno gli interessi legali, i quali alla stregua dell'attuale orientamento della giurisprudenza, inaugurato con la nota sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.1712/95, vanno calcolati al tasso legale sulle somme devalutate alla data del sinistro e di anno in anno rivalutate sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma come liquidata all'attualità.
La riforma della sentenza appellata impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. 13.7.2020 nn. 14916, 14.10.2013 n. 23226 e Sez. Un.
17.10.2003 n. 15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass. 16.5.2006 nn. 11491 e 5.6.2007 n. 13059). Considerato il parziale accoglimento della domanda proposta da appare Parte_2
giusto compensare tra le parti la metà delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, ponendo la restante metà a carico di . Alla Parte_1
liquidazione delle spese si provvede in dispositivo in tale proporzione in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014, come aggiornati dal
D.M.147/2022, in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, con esclusione della fase istruttoria in grado di appello che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1
sentenza n. 2627/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di gia con atto notificato in data Controparte_1 CP_2
21.12.2020, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare ad la Parte_1 Controparte_1
somma di Euro E.3.152,96., oltre interessi calcolati come in motivazione;
b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della metà delle spese del doppio grado di giudizio, che in tale proporzione liquida quanto al primo grado in E.1.276,00, per compensi e quanto al secondo grado in
E.966,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15% sui compensi,
I.V.A. e C.PA. come per legge, dichiarandole compensate per la restante parte.
Così deciso in Napoli, addì 6.5.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio