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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/10/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. IR IA Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 3401/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difesa dall'Avv. Carmela GENTILE;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
CONTRO
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. Carmela LO MARTIRE;
Controparte_1 C.F._2
- resistente –
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
- interventore ex lege -
Oggetto del giudizio: Divorzio contenzioso. Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come verbale di udienza del 06/05/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/12/2024 ha premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in BRINDISI in data 19/04/2008 con , dalla cui unione erano nati Controparte_1 Per_
(n.29/07/2010) e ( n. 15/11/2017), e che con decreto di omologazione del Tribunale di Brindisi Per_2 pubblicato in data 24/01/2022 era stata dichiarata la separazione personale dal predetto coniuge. Ciò premesso, ha adito questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio anzidetto alle condizioni esposte in ricorso.
Costituitosi in giudizio concordava sulla declaratoria di divorzio avanzata dalla Controparte_1 controparte, ma alle diverse condizioni proposte nella propria comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 06/05/2025 i coniugi interessati hanno personalmente espresso la comune volontà di trasformare il giudizio e definire congiuntamente il loro divorzio, secondo le condizioni ivi contesutalmente concordate e sottoscritte.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione dichiarata con decreto di omologazione n. 1652/2022 del 24/01/2022.
È incontestato poi che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Nel caso di specie ricorre, quindi, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 5 della Legge n. 74/1987, nonché dall'art. 1 della Legge n. 55/2015. Del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
1 Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni concordate a verbale dell'udienza del 6/5/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e che si riportano in calce alla presente sentenza.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19/04/2008 in BRINDISI da
, nato a [...] il [...], e da , nata a [...] Controparte_1 Parte_1 l'11/01/1984, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di BRINDISI dell'anno 2008, p.II, s. A, Uff.1 al numero 18.
b) DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui al verbale di udienza del 06/05/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, che si riportano in calce alla rpesente sentenza.
c) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di BRINDISI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
d) COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. IR IA
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Arpa, Funzionario addetto all'U.P.P. presso questo Tribunale.
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