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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/06/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 783/2020 (cui è riunito il n. 792/20)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Massimo Gullino Presidente
Dott. Augusto Sabatini Consigliere
Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 783/2020 (cui è riunito il n.792/2020) R.G., vertente
T R A
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
), residente in [...]di Militello Parte_2 C.F._2
(ME), via San Giuseppe n. 68, e (c.f. , residente Parte_3 C.F._3 in Sant'Agata di Militello (ME), piazza San Giovanni Bosco n. 5, tutti elettivamente domiciliati ai fini del procedimento in Sant'Agata di Militello (ME), via Nino Martoglio n. 14, presso l'avv. Giuseppe Storniolo che ne ha il patrocinio e la rappresentanza – unitamente, e disgiuntamente, all'avv. Andrea Ricuperati;
nonché (c.f. Parte_4
), residente in [...] la quale agisce in proprio e C.F._4
n rappresentanza – nella qualità di madre esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale – del figlio minorenne (nato a [...] il 22 Persona_1 ottobre 2012 – c.f. , assistita e difesa (previa, per quanto concerne C.F._5 il minore , autorizzazione 8.10.2020 del Presidente in funzione di Giudice Persona_1 tutelare del Tribunale ordinario di Torino) dal sopra generalizzato avv. Andrea Ricuperati ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Sant'Agata di Militello
1 (ME), via N. Martoglio n. 14, presso lo studio del parimenti precitato avv. Giuseppe Storniolo;
-Appellanti e Appellati incidentali -
CONTRO
(c.f. ), residente in [...]di Militello Controparte_1 CodiceFiscale_6
(ME), via G. Leopardi n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Starvaggi, del Foro di Patti, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Camiciotti n. 102, c/o avv. Emilia Bonfiglio;
parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Messina del 2.12.2020, su istanza depositata in data 26.11.2020;
-Appellato e Appellante incidentale-
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 253/2020 resa in data 30 aprile 2020 e pubblicata il 4 maggio 2020 emessa dal Tribunale di Patti nell'ambito del giudizio n. 100011/2011 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 26 novembre 2020, notificato in pari data, Parte_3
e , in proprio e contemporaneamente
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_4 in rappresentanza – nella qualità di madre esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale – del figlio minorenne , convenivano in giudizio, innanzi a questa Persona_1
Corte di Appello, onendo gravame avverso la sentenza Controparte_1
n.253/2020, emessa dal Tribunale di Patti e pubblicata in data 4.05.2020.
Il Giudice di prime cure – sulle domande degli attori (odierni appellanti/appellati incidentali): di risoluzione ope legis, a fronte di intimata diffida, del contratto preliminare di compravendita, oggetto delle scritture private firmate dal di loro de cuius e CP_2
(odierno appellato/appellante incidentale) in date 1.03.2006, 5.04.2007, Controparte_1
19.04.2009, per inadempimento del promissario acquirente;
Controparte_1 di pronuncia ex art. 1453 c.c. di risoluzione del predetto preliminare di compravendita, per esclusivi fatto e colpa del promissario acquirente;
di condanna del alla immediata restituzione del bene immobile oggetto della CP_1 promessa di vendita (del quale era entrato in possesso già a partire dalla scrittura privata dell'1.03.2006), oltre che al risarcimento del danno per illegittima occupazione del fondo dalla risoluzione ex lege del contratto;
nonché agli ulteriori danni da liquidarsi in via equitativa, previa compensazione con il debito attoreo per la restituzione degli acconti sul prezzo, versati nel tempo dal – aveva così deciso: CP_1
- “Accoglie la domanda, proposta da , e Parte_3 Parte_2 Parte_1
, quest'ultima in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_4
entrambi quali eredi di di risoluzione del contratto preliminare Persona_1 Persona_2 di compravendita contenuto nelle scritture private dell'1.3.2006, del 5.4.2007 e del 19.3.2009, e di risarcimento del danno patito, per inadempimento del promissario acquirente;
Controparte_1
2 - Per l'effetto dispone la restituzione da parte del convenuto , del fondo promesso Controparte_1 in vendita, sito in Sant'Agata di Militello, c.da Piana-Ponte Inganno, distinto in catasto al foglio di mappa 9, particelle 682 (già 106 sub C), 686 (già 107 sub C) e 723 (già 23 e 106 dub D) libero da cose;
- Condanna il convenuto al risarcimento del danno patito dagli attori per spese sostenute in € 3.719,21 e per il mancato uso e godimento dell'immobile, dall'avvenuta immissione in possesso al rilascio, liquidato nell'importo di € 1.900,00 annui oltre interessi come da parte motiva;
- Dispone la compensazione delle superiori somme, liquidate a titolo di danno, con la maggior somma di € 83.635,96 che gli attori sono tenuti a restituire al convenuto per gli acconti sul prezzo già corrisposti;
- Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto per la tardiva costituzione dello stesso;
- Condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore degli attori, in Controparte_1 complessivi € 6.136,00, di cui € 602,00 per spese vive, (per le sole fasi di studio, trattazione e di decisione) oltre IVA, CPA e spese generali”.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 10 febbraio 2021 si costituiva , come sopra rappresentato, il quale Controparte_1 contestava tutte le deduzioni avversarie e chiedeva, preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del provvedimento impugnato e, in via pregiudiziale la riunione ex art. 335 c.p.c., esponendo che in data 27.11.20 era stato da lui notificato – agli odierni appellanti/appellati incidentali - atto di appello avverso la medesima sentenza oggetto del presente giudizio, ritualmente iscritto al n.792/2020 R.G. presso questa Corte d'Appello.
Disposta, in data 13.04.2021 dal Presidente, la riunione ex art. 335 c.p.c. dei procedimenti n.783/2020 e n.792/2020 R.G., la causa veniva rinviata all'udienza filtro del 4.06.2021.
Alla predetta udienza, il Collegio, dato atto del deposito delle note scritte, riservava la decisione.
Con ordinanza del 23.07.2021, il Collegio, rigettando l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, applicava al la pena pecuniaria di € 250,00 e rinviava CP_1 all'udienza del 22.05.23 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza, la Corte, venuto a scadere il termine fissato per la trattazione scritta della causa, ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.22 n.149), rilevando il deposito di note scritte delle parti, contenenti la precisazione delle conclusioni, assumeva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
Gli appellanti/appellati incidentali impugnavano la sentenza del Tribunale di Patti spiegando tre motivi di gravame:
• Con il primo motivo di gravame, gli appellanti principali lamentavano la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 1334, 1335 e 1454 del c.c.; in particolare – sostenevano – che contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, la diffida dei promittenti venditori ad adempiere il contratto preliminare di compravendita fosse pervenuta al promissario acquirente, con la conseguenza di
3 aver determinato una risoluzione di diritto per inottemperanza del destinatario a tale diffida.
• Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti/appellati incidentali, ravvisavano nella sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 1591 c.c. Ritenevano, infatti, che il risarcimento dei danni da lucro cessante dagli stessi patiti
– posto a carico del – fosse stato liquidato in misura inferiore CP_1 all'ammontare dovuto per legge. Secondo la loro pretesa, la somma da liquidarsi a tale titolo avrebbe dovuto estinguere per compensazione il minor debito di restituzione degli acconti sul prezzo, versati dall'odierno appellato/appellante incidentale, pari a complessivi € 83.635,96. Richiamando giurisprudenza sul punto, a detta gli odierni appellanti/appellati incidentali, il Giudice di prime cure avrebbe trascurato di considerare che con riferimento a questa tipologia di danni la stima si sarebbe dovuta eseguire applicando
– in via analogica - il parametro fissato dall'art. 1591 c.c., ai sensi del quale “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”. Ragion per cui, in relazione al lucro cessante, “il Giudice (…) ha inopinatamente ritenuto di applicare gli stessi indici e parametri previsti dalle parti nelle scritture private, contenenti il preliminare di compravendita, contemplante la previsione di interessi convenzionali, al 6% su base annua, sugli importi di prezzo corrisposti ratealmente”. Per gli appellanti/appellati incidentali, gli interessi convenzionali pattuiti a favore dell'originario promittente venditore valevano a compensare l'anticipata immissione del promissario acquirente nel possesso del terreno esclusivamente fino alla scadenza del termine previsto per la stipula del contratto definitivo, e non a risarcire i danni da lucro cessante generati dalla violazione degli obblighi del di CP_1 corrispondere il saldo-prezzo e concludere la compravendita.
• Infine, con il terzo motivo di gravame gli appellanti/appellati incidentali ravvisavano nella sentenza impugnata la violazione di quanto disposto dall'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla richiesta attorea di ristoro della – tutt'ora – perdurante concreta impossibilità di alienare terreno e fabbricato occupati dal;
voce di danno suscettibile – a loro dire - di stima solo CP_1 equitativa ai dell'art. 1226 c.c., stante l'obiettiva difficoltà di sua quantificazione.
Del pari, in forza dell'appello incidentale, impugnava la citata Controparte_1 sentenza spiegando sei motivi di gravame:
• Con il primo motivo di gravame, l'appellato/appellante incidentale censurava la sentenza impugnata, in quanto ritenuta affetta da nullità, oltre che ingiusta ed illegittima per palese violazione dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché delle norme processuali poste a tutela della parte convenuta. In particolare, l'appellato/appellante incidentale rilevava, che nel notificare in copia conforme la citazione originaria ed il verbale del 10.05.2011 del Tribunale di Patti con la contestuale ordinanza, gli appellanti/appellati incidentali avrebbero violato il dettato dell'art. 163 c.p.c. ed omesso di rendere l'avvertimento di cui al numero 7 di tale disposizione con riferimento alla nuova udienza del 16.12.2011.
4 • Con il secondo motivo di gravame, l'appellato/appellante incidentale censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe considerato – sulla base del materiale probatorio prodotto in giudizio – la sua disponibilità alla stipula del contratto definitivo e, dunque, all'adempimento degli obblighi discendenti dal preliminare di compravendita.
• Con il terzo motivo di gravame, l'appellato/appellante incidentale censurava la sentenza impugnata per aver negato ingresso all'istruttoria richiesta, nonostante il Giudice di prime cure avesse reputato le diffide ad adempiere inidonee a produrre la risoluzione del preliminare di compravendita ai sensi dell'art. 1454 c.c.
• Con il quarto motivo di gravame, l'appellato/appellante incidentale evidenziava che il principio sancito dall'art. 1453 comma 3 c.c. – in forza del quale “dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione” – non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie, in mancanza di preventiva costituzione in mora, da lui ritenuta insussistente.
• Con il quinto motivo di doglianza, l'appellato/appellante incidentale censurava la decisione del Giudice di prime cure, da un lato, per aver considerato lo stesso decaduto dalla domanda riconvenzionale a causa della tardività della sua costituzione;
dall'altro per aver conseguentemente dichiarato inammissibile la sua richiesta di rimborso delle spese sopportate per la realizzazione di un centro di ippoterapia sul terreno oggetto del preliminare.
• Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, l'appellato/appellante incidentale lamentava l'errata statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata.
Con sentenza non definitiva n.604/2024, pubblicata il 20.06.2024, questa Corte ha così provveduto:
1) Accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto dichiara, in relazione al contratto preliminare di compravendita contenuto nelle scritture private del 1.3.2006, del 5.4.2007 e del 19.3.2009, la risoluzione ope legis ex art. 1454 c.c. con conseguente diritto al risarcimento del danno emergente in favore degli appellanti principali, con riserva di provvedere alla liquidazione con la sentenza definitiva;
2) Conferma il capo della sentenza impugnata con cui si “dispone la restituzione da parte del convenuto
, del fondo promesso in vendita, sito in Sant'Agata Militello, c.da Piana-Ponte Controparte_1
Inganno, distinto in catasto al foglio di mappa 9, particelle 682 (già 106 sub C), 686 (già 107 sub C) e 723 (già 23 e 106 sub d) libero da cose” e con cui si dispone l'obbligo a carico degli attori - oggi appellanti principali - della restituzione della somma di € 83.635,96 per gli acconti sul prezzo già corrisposti, somma da compensarsi con quella che verrà liquidata a titolo di risarcimento danni in favore degli attori - appellanti principali - medesimi, in esito alla sentenza definitiva;
3) Rigetta integralmente l'appello incidentale, fatta eccezione dell'ultimo motivo di gravame afferente le spese del giudizio la cui disamina è differita alla pronuncia della sentenza definitiva;
4) Riserva di provvedere sul resto nonché sulle spese processuali con la sentenza definitiva;
5) Rimette le parti al prosieguo sul ruolo collegiale come da separata ordinanza per l'ulteriore corso di lite;
ha formulato, con apposite note di trattazione scritta, riserva di appello Controparte_1 avverso la sentenza non definitiva n. 604/2024.
Disposta ed espletata CTU, la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione in data 17.12.2024, sulle conclusioni delle parti, a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 5 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n.149), con termine per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va, anzitutto rammentato che, con la sentenza non definitiva sopra indicata – acclarata la risoluzione ope legis ex art. 1454 c.c. del contratto preliminare di compravendita contenuto nelle scritture private del 1.3.2006, 5.4.2007 e del 19.3.2009; il conseguente diritto al risarcimento del danno emergente in favore degli appellanti principali e la compensazione di detta somma con quella gravante sugli appellanti medesimi di restituzione della somma di € 83.635,96 per gli acconti sul prezzo già corrisposti dal - l'appello principale è CP_1 stato ritenuto parzialmente fondato ed è stato accolto per quanto di ragione, riservando in questa sede la determinazione del quantum dovuto, a titolo di risarcimento del danno emergente, in favore degli appellanti/appellati incidentali, oggetto del secondo motivo di appello.
A tal fine la Corte, con la sentenza non definitiva n.604/2024, ha rimesso la causa sul ruolo con riferimento al secondo motivo di appello principale, al fine di procedere ad una integrazione della relazione del CTU, “dovendosi determinare il valore della locazione (affitto) del terreno in esame, in ragione annua/mensile, al fine di stabilire il danno emergente in relazione al periodo di occupazione del terreno oggetto dei preliminari dell'1 marzo 2006; 05 aprile 2007 e 19 marzo 2009, dalla data dell'immissione in “possesso”, 01 marzo 2006 fino alla data odierna”.
In esito all'espletamento del superiore mandato, l'ausiliario, procedendo al calcolo del valore della locazione per l'intero periodo di occupazione, ha accertato che il suddetto valore è (cfr. pag. 14, punto.6.“conclusioni” dell'elaborato peritale) in ragione annua di € 629,39, in ragione mensile di € 52,20 ed in relazione al periodo di occupazione del terreno oggetto dei preliminari – dell'1.3.2006, del 5.4.2007 e del 19.3.2009 – dalla data di immissione in possesso – 1.3.2006 – fino alla data odierna (20.9.2024) di € 13.006,76.
L'elaborato peritale ha fornito una dettagliata ricostruzione del procedimento di determinazione del valore della locazione (cfr. pag. 10 punto.
4. e pag.11 punto.
5. perizia CTU), attraverso l'utilizzo di metodi sintetici, rilevando i valori sulla base degli studi eseguiti dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria da cui si ricava l'elenco dei valori degli affitti per singola Regione delle principali colture di interesse agrario, data la difficoltà di acquisire i valori locativi di fondi rustici.
Il consulente, alla luce delle specifiche osservazioni sollevate dagli appellanti/appellati incidentali alla bozza peritale d'ufficio (in atti), ha chiarito che il valore della locazione del terreno oggetto del contendere è stato ricercato - conformemente al mandato conferitogli
– con riferimento ai luoghi oggetto delle scritture private sottoscritte dalle parti, senza tenere conto di quanto realizzato dall'appellato/appellante incidentale successivamente alla stipula delle scritture medesime (cfr. pag. 5 punto.3 “sopralluogo e risultanze” perizia CTU).
Il compendio immobiliare – diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti/appellati incidentali – è stato valutato, correttamente, nello stato oggetto delle scritture private, attraverso una stima concreta delle immobilizzazioni contenute nei certificati catastali (allegati dal CTU alla perizia) ed esattamente citate nelle scritture private ad identificazione dell'oggetto dell'accordo. Anche per quel che concerne il valore locativo del terreno in
6 esame (che secondo gli appellanti/appellati incidentali “non è quello di un inesistente agrumeto/uliveto, ma quello del compendio descritto nei dettagli dal CTU), il consulente, tramite la spiegazione del calcolo utilizzato (pag. 13, punto.5. “procedimento e determinazione del valore della locazione”) – comprensivo della rivalutazione annua – si è avvalso per la stima di formule che tengono conto del diverso valore, nel tempo, delle cose.
Avuto riguardo agli attendibili esiti della CTU, pertanto, il secondo motivo di appello principale, con il quale si invocava una maggiore quantificazione del danno riconosciuto a titolo di lucro cessante in favore degli appellanti (quantificato nell'impugnata sentenza nella misura di €. 1.900,00 annui, oltre interessi), va rigettato, con conferma sul punto della statuizione di primo grado.
Né è possibile riformare in peius la sentenza di prime cure, alla luce della ridotta misura del valore locatizio “fittizio” del bene rispetto a quanto già ritenuto dal Tribunale nell'impugnata sentenza, dovendo trovare applicazione il principio del divieto di reformatio in peius.
A tal proposito, sempre più consapevole, nella giurisprudenza di legittimità, è l'opinione secondo la quale tale principio non assume valenza in sé, ma si risolve, piuttosto, in una sintetica rappresentazione degli effetti derivanti dal sistema delle impugnazioni civili (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25877 del 16/11/2020; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21504 del 06/10/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3896 del 17/02/2020; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 08/11/2013).
In particolare, la Suprema Corte, in un'importante pronuncia, ha evidenziato che – a differenza di quanto accade nel processo penale, ove vi è un'espressa disciplina in materia
– il menzionato principio riassume l'effetto devolutivo dell'appello, che seleziona, insieme con l'oggetto del giudizio, anche i limiti d'esercizio della potestas iudicandi del giudice del secondo grado sulla base dei motivi di impugnazione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 08/11/2013).
Secondo la summenzionata pronuncia, il divieto di reformatio in peius non si atteggia come un principio del processo civile – essendo privo di valenza euristica – trattandosi, piuttosto, di una conseguenza delle norme che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello e che condizionano le alternative decisorie. In altre parole, il divieto in questione non predica nulla di più o di diverso rispetto a quanto si ricava dalla corretta applicazione degli artt. 342 e 329 c.p.c., sui limiti dell'effetto devolutivo dell'appello e sulle conseguenze dell'acquiescenza (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 29/04/2022) 12/05/2022, n. 15255).
Stabilito il quantum devolutum nel giudizio di gravame, il divieto di riformare la sentenza di primo grado in maniera peggiorativa per l'appellante, non deriva dalla domanda d'appello, vale a dire dalle richieste che detta parte, nell'esercizio del proprio diritto potestativo d'impugnazione, abbia inteso sottoporre al giudice del gravame, ma dipende dall'assenza di un'impugnazione incidentale antagonista che possa giustificare modifiche di segno opposto.
E nel caso di specie, pur avendo il proposto appello incidentale, non ha tuttavia CP_1 censurato, neanche in forma subordinata, il capo della sentenza che lo aveva condannato
“al risarcimento del danno patito dagli attori per spese sostenute in € 3.719,21 e per il mancato uso e godimento dell'immobile, dall'avvenuta immissione in possesso al rilascio, liquidato nell'importo di €
7 1.900,00 annui oltre interessi”, come era suo onere fare attesa l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione (cfr. per tutte Cass. civ., sez. 1, sent. n. 11348 del 12.06.2020), questa sì da lui contrastata. Egli, infatti, si è limitato a criticare la decisione per aver il primo decidente dichiarato inammissibile la sua richiesta di rimborso delle spese sopportate per la realizzazione di un centro di ippoterapia sul terreno oggetto del preliminare, censura già esaminata – con esito negativo per il deducente - con la sentenza non definitiva, senza nulla obiettare sul resto.
Ne deriva che, come detto, in esito al presente giudizio e a totale definizione della controversia, va rigettato il secondo motivo di appello principale con conseguente conferma del capo della sentenza che ha disposto “- Condanna il convenuto al risarcimento del danno patito dagli attori per spese sostenute in € 3.719,21 e per il mancato uso e godimento dell'immobile, dall'avvenuta immissione in possesso al rilascio, liquidato nell'importo di € 1.900,00 annui oltre interessi come da parte motiva;
-Dispone la compensazione delle superiori somme, liquidate a titolo di danno, con la maggior somma di € 83.635,96 che gli attori sono tenuti a restituire al convenuto per gli acconti sul prezzo già corrisposti”;
§
2. Resta, dunque, da esaminare il sesto ed ultimo motivo di gravame dell'appello incidentale afferente le spese del giudizio di primo grado.
Con tale motivo di doglianza, l'appellato/appellante incidentale lamenta l'errata statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata, sostenendo, in proposito, l'eccessività dell'ammontare di compensi e spese liquidati a suo carico dal Tribunale di Patti ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Tale motivo non appare meritevole di accoglimento.
Le spese sono state correttamente liquidate dal primo decidente, conformemente ai parametri tariffari di cui al D.M. n.55/2014 (prima degli aumenti di cui al D.M. n.147/2022) in misura di poco superiore al minimo e in ossequio al principio della soccombenza.
§
3. Circa le spese del presente giudizio di appello, valutato l'esito complessivo dello stesso, tradottosi sostanzialmente nel rigetto dell'appello principale, fatta eccezione della doglianza relativa al corretto rimedio giuridico applicabile alla fattispecie risolutiva e nell'integrale rigetto dell'appello incidentale, sussistono i presupposti per operare l'integrale compensazione di esse tra le parti.
Le spese di CTU vanno poste per la metà a carico dell'appellato/appellante incidentale,
, e per l'altra metà a carico solidale degli appellanti. Controparte_1
P.Q.M
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
– in proprio e n.q. di madre del minore – , nei confronti Parte_4 Persona_1
8 di , avverso la sentenza n. 253/2020 del 4 aprile 2020 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Patti nell'ambito del giudizio n. 100011/2011 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, facendo seguito alla sentenza non definitiva n. 604/24, così provvede:
1. Rigetta il secondo motivo dell'appello principale e l'ultimo motivo dell'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto: “Condanna il convenuto al risarcimento del danno patito dagli attori per spese sostenute in € 3.719,21 e per il mancato uso e godimento dell'immobile, dall'avvenuta immissione in possesso al rilascio, liquidato nell'importo di € 1.900,00 annui oltre interessi come da parte motiva;
- Dispone la compensazione delle superiori somme, liquidate a titolo di danno, con la maggior somma di € 83.635,96 che gli attori sono tenuti a restituire al convenuto per gli acconti sul prezzo già corrisposti”, oltre che la condanna del alla refusione delle spese del giudizio CP_1 di primo grado;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. Pone le spese di CTU, per la metà a carico dell'appellato/appellante incidentale,
, e per l'altra metà a carico solidale degli appellanti. Controparte_1
Così deciso in Messina, nella Camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Oriana Santoro (tirocinante ex art.73 D.L. n. 69/2013)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Massimo Gullino Presidente
Dott. Augusto Sabatini Consigliere
Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 783/2020 (cui è riunito il n.792/2020) R.G., vertente
T R A
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
), residente in [...]di Militello Parte_2 C.F._2
(ME), via San Giuseppe n. 68, e (c.f. , residente Parte_3 C.F._3 in Sant'Agata di Militello (ME), piazza San Giovanni Bosco n. 5, tutti elettivamente domiciliati ai fini del procedimento in Sant'Agata di Militello (ME), via Nino Martoglio n. 14, presso l'avv. Giuseppe Storniolo che ne ha il patrocinio e la rappresentanza – unitamente, e disgiuntamente, all'avv. Andrea Ricuperati;
nonché (c.f. Parte_4
), residente in [...] la quale agisce in proprio e C.F._4
n rappresentanza – nella qualità di madre esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale – del figlio minorenne (nato a [...] il 22 Persona_1 ottobre 2012 – c.f. , assistita e difesa (previa, per quanto concerne C.F._5 il minore , autorizzazione 8.10.2020 del Presidente in funzione di Giudice Persona_1 tutelare del Tribunale ordinario di Torino) dal sopra generalizzato avv. Andrea Ricuperati ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Sant'Agata di Militello
1 (ME), via N. Martoglio n. 14, presso lo studio del parimenti precitato avv. Giuseppe Storniolo;
-Appellanti e Appellati incidentali -
CONTRO
(c.f. ), residente in [...]di Militello Controparte_1 CodiceFiscale_6
(ME), via G. Leopardi n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Starvaggi, del Foro di Patti, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Camiciotti n. 102, c/o avv. Emilia Bonfiglio;
parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Messina del 2.12.2020, su istanza depositata in data 26.11.2020;
-Appellato e Appellante incidentale-
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 253/2020 resa in data 30 aprile 2020 e pubblicata il 4 maggio 2020 emessa dal Tribunale di Patti nell'ambito del giudizio n. 100011/2011 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 26 novembre 2020, notificato in pari data, Parte_3
e , in proprio e contemporaneamente
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_4 in rappresentanza – nella qualità di madre esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale – del figlio minorenne , convenivano in giudizio, innanzi a questa Persona_1
Corte di Appello, onendo gravame avverso la sentenza Controparte_1
n.253/2020, emessa dal Tribunale di Patti e pubblicata in data 4.05.2020.
Il Giudice di prime cure – sulle domande degli attori (odierni appellanti/appellati incidentali): di risoluzione ope legis, a fronte di intimata diffida, del contratto preliminare di compravendita, oggetto delle scritture private firmate dal di loro de cuius e CP_2
(odierno appellato/appellante incidentale) in date 1.03.2006, 5.04.2007, Controparte_1
19.04.2009, per inadempimento del promissario acquirente;
Controparte_1 di pronuncia ex art. 1453 c.c. di risoluzione del predetto preliminare di compravendita, per esclusivi fatto e colpa del promissario acquirente;
di condanna del alla immediata restituzione del bene immobile oggetto della CP_1 promessa di vendita (del quale era entrato in possesso già a partire dalla scrittura privata dell'1.03.2006), oltre che al risarcimento del danno per illegittima occupazione del fondo dalla risoluzione ex lege del contratto;
nonché agli ulteriori danni da liquidarsi in via equitativa, previa compensazione con il debito attoreo per la restituzione degli acconti sul prezzo, versati nel tempo dal – aveva così deciso: CP_1
- “Accoglie la domanda, proposta da , e Parte_3 Parte_2 Parte_1
, quest'ultima in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_4
entrambi quali eredi di di risoluzione del contratto preliminare Persona_1 Persona_2 di compravendita contenuto nelle scritture private dell'1.3.2006, del 5.4.2007 e del 19.3.2009, e di risarcimento del danno patito, per inadempimento del promissario acquirente;
Controparte_1
2 - Per l'effetto dispone la restituzione da parte del convenuto , del fondo promesso Controparte_1 in vendita, sito in Sant'Agata di Militello, c.da Piana-Ponte Inganno, distinto in catasto al foglio di mappa 9, particelle 682 (già 106 sub C), 686 (già 107 sub C) e 723 (già 23 e 106 dub D) libero da cose;
- Condanna il convenuto al risarcimento del danno patito dagli attori per spese sostenute in € 3.719,21 e per il mancato uso e godimento dell'immobile, dall'avvenuta immissione in possesso al rilascio, liquidato nell'importo di € 1.900,00 annui oltre interessi come da parte motiva;
- Dispone la compensazione delle superiori somme, liquidate a titolo di danno, con la maggior somma di € 83.635,96 che gli attori sono tenuti a restituire al convenuto per gli acconti sul prezzo già corrisposti;
- Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto per la tardiva costituzione dello stesso;
- Condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore degli attori, in Controparte_1 complessivi € 6.136,00, di cui € 602,00 per spese vive, (per le sole fasi di studio, trattazione e di decisione) oltre IVA, CPA e spese generali”.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 10 febbraio 2021 si costituiva , come sopra rappresentato, il quale Controparte_1 contestava tutte le deduzioni avversarie e chiedeva, preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del provvedimento impugnato e, in via pregiudiziale la riunione ex art. 335 c.p.c., esponendo che in data 27.11.20 era stato da lui notificato – agli odierni appellanti/appellati incidentali - atto di appello avverso la medesima sentenza oggetto del presente giudizio, ritualmente iscritto al n.792/2020 R.G. presso questa Corte d'Appello.
Disposta, in data 13.04.2021 dal Presidente, la riunione ex art. 335 c.p.c. dei procedimenti n.783/2020 e n.792/2020 R.G., la causa veniva rinviata all'udienza filtro del 4.06.2021.
Alla predetta udienza, il Collegio, dato atto del deposito delle note scritte, riservava la decisione.
Con ordinanza del 23.07.2021, il Collegio, rigettando l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, applicava al la pena pecuniaria di € 250,00 e rinviava CP_1 all'udienza del 22.05.23 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza, la Corte, venuto a scadere il termine fissato per la trattazione scritta della causa, ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.22 n.149), rilevando il deposito di note scritte delle parti, contenenti la precisazione delle conclusioni, assumeva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
Gli appellanti/appellati incidentali impugnavano la sentenza del Tribunale di Patti spiegando tre motivi di gravame:
• Con il primo motivo di gravame, gli appellanti principali lamentavano la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 1334, 1335 e 1454 del c.c.; in particolare – sostenevano – che contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, la diffida dei promittenti venditori ad adempiere il contratto preliminare di compravendita fosse pervenuta al promissario acquirente, con la conseguenza di
3 aver determinato una risoluzione di diritto per inottemperanza del destinatario a tale diffida.
• Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti/appellati incidentali, ravvisavano nella sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 1591 c.c. Ritenevano, infatti, che il risarcimento dei danni da lucro cessante dagli stessi patiti
– posto a carico del – fosse stato liquidato in misura inferiore CP_1 all'ammontare dovuto per legge. Secondo la loro pretesa, la somma da liquidarsi a tale titolo avrebbe dovuto estinguere per compensazione il minor debito di restituzione degli acconti sul prezzo, versati dall'odierno appellato/appellante incidentale, pari a complessivi € 83.635,96. Richiamando giurisprudenza sul punto, a detta gli odierni appellanti/appellati incidentali, il Giudice di prime cure avrebbe trascurato di considerare che con riferimento a questa tipologia di danni la stima si sarebbe dovuta eseguire applicando
– in via analogica - il parametro fissato dall'art. 1591 c.c., ai sensi del quale “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”. Ragion per cui, in relazione al lucro cessante, “il Giudice (…) ha inopinatamente ritenuto di applicare gli stessi indici e parametri previsti dalle parti nelle scritture private, contenenti il preliminare di compravendita, contemplante la previsione di interessi convenzionali, al 6% su base annua, sugli importi di prezzo corrisposti ratealmente”. Per gli appellanti/appellati incidentali, gli interessi convenzionali pattuiti a favore dell'originario promittente venditore valevano a compensare l'anticipata immissione del promissario acquirente nel possesso del terreno esclusivamente fino alla scadenza del termine previsto per la stipula del contratto definitivo, e non a risarcire i danni da lucro cessante generati dalla violazione degli obblighi del di CP_1 corrispondere il saldo-prezzo e concludere la compravendita.
• Infine, con il terzo motivo di gravame gli appellanti/appellati incidentali ravvisavano nella sentenza impugnata la violazione di quanto disposto dall'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla richiesta attorea di ristoro della – tutt'ora – perdurante concreta impossibilità di alienare terreno e fabbricato occupati dal;
voce di danno suscettibile – a loro dire - di stima solo CP_1 equitativa ai dell'art. 1226 c.c., stante l'obiettiva difficoltà di sua quantificazione.
Del pari, in forza dell'appello incidentale, impugnava la citata Controparte_1 sentenza spiegando sei motivi di gravame:
• Con il primo motivo di gravame, l'appellato/appellante incidentale censurava la sentenza impugnata, in quanto ritenuta affetta da nullità, oltre che ingiusta ed illegittima per palese violazione dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché delle norme processuali poste a tutela della parte convenuta. In particolare, l'appellato/appellante incidentale rilevava, che nel notificare in copia conforme la citazione originaria ed il verbale del 10.05.2011 del Tribunale di Patti con la contestuale ordinanza, gli appellanti/appellati incidentali avrebbero violato il dettato dell'art. 163 c.p.c. ed omesso di rendere l'avvertimento di cui al numero 7 di tale disposizione con riferimento alla nuova udienza del 16.12.2011.
4 • Con il secondo motivo di gravame, l'appellato/appellante incidentale censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe considerato – sulla base del materiale probatorio prodotto in giudizio – la sua disponibilità alla stipula del contratto definitivo e, dunque, all'adempimento degli obblighi discendenti dal preliminare di compravendita.
• Con il terzo motivo di gravame, l'appellato/appellante incidentale censurava la sentenza impugnata per aver negato ingresso all'istruttoria richiesta, nonostante il Giudice di prime cure avesse reputato le diffide ad adempiere inidonee a produrre la risoluzione del preliminare di compravendita ai sensi dell'art. 1454 c.c.
• Con il quarto motivo di gravame, l'appellato/appellante incidentale evidenziava che il principio sancito dall'art. 1453 comma 3 c.c. – in forza del quale “dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione” – non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie, in mancanza di preventiva costituzione in mora, da lui ritenuta insussistente.
• Con il quinto motivo di doglianza, l'appellato/appellante incidentale censurava la decisione del Giudice di prime cure, da un lato, per aver considerato lo stesso decaduto dalla domanda riconvenzionale a causa della tardività della sua costituzione;
dall'altro per aver conseguentemente dichiarato inammissibile la sua richiesta di rimborso delle spese sopportate per la realizzazione di un centro di ippoterapia sul terreno oggetto del preliminare.
• Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, l'appellato/appellante incidentale lamentava l'errata statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata.
Con sentenza non definitiva n.604/2024, pubblicata il 20.06.2024, questa Corte ha così provveduto:
1) Accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto dichiara, in relazione al contratto preliminare di compravendita contenuto nelle scritture private del 1.3.2006, del 5.4.2007 e del 19.3.2009, la risoluzione ope legis ex art. 1454 c.c. con conseguente diritto al risarcimento del danno emergente in favore degli appellanti principali, con riserva di provvedere alla liquidazione con la sentenza definitiva;
2) Conferma il capo della sentenza impugnata con cui si “dispone la restituzione da parte del convenuto
, del fondo promesso in vendita, sito in Sant'Agata Militello, c.da Piana-Ponte Controparte_1
Inganno, distinto in catasto al foglio di mappa 9, particelle 682 (già 106 sub C), 686 (già 107 sub C) e 723 (già 23 e 106 sub d) libero da cose” e con cui si dispone l'obbligo a carico degli attori - oggi appellanti principali - della restituzione della somma di € 83.635,96 per gli acconti sul prezzo già corrisposti, somma da compensarsi con quella che verrà liquidata a titolo di risarcimento danni in favore degli attori - appellanti principali - medesimi, in esito alla sentenza definitiva;
3) Rigetta integralmente l'appello incidentale, fatta eccezione dell'ultimo motivo di gravame afferente le spese del giudizio la cui disamina è differita alla pronuncia della sentenza definitiva;
4) Riserva di provvedere sul resto nonché sulle spese processuali con la sentenza definitiva;
5) Rimette le parti al prosieguo sul ruolo collegiale come da separata ordinanza per l'ulteriore corso di lite;
ha formulato, con apposite note di trattazione scritta, riserva di appello Controparte_1 avverso la sentenza non definitiva n. 604/2024.
Disposta ed espletata CTU, la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione in data 17.12.2024, sulle conclusioni delle parti, a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 5 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n.149), con termine per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va, anzitutto rammentato che, con la sentenza non definitiva sopra indicata – acclarata la risoluzione ope legis ex art. 1454 c.c. del contratto preliminare di compravendita contenuto nelle scritture private del 1.3.2006, 5.4.2007 e del 19.3.2009; il conseguente diritto al risarcimento del danno emergente in favore degli appellanti principali e la compensazione di detta somma con quella gravante sugli appellanti medesimi di restituzione della somma di € 83.635,96 per gli acconti sul prezzo già corrisposti dal - l'appello principale è CP_1 stato ritenuto parzialmente fondato ed è stato accolto per quanto di ragione, riservando in questa sede la determinazione del quantum dovuto, a titolo di risarcimento del danno emergente, in favore degli appellanti/appellati incidentali, oggetto del secondo motivo di appello.
A tal fine la Corte, con la sentenza non definitiva n.604/2024, ha rimesso la causa sul ruolo con riferimento al secondo motivo di appello principale, al fine di procedere ad una integrazione della relazione del CTU, “dovendosi determinare il valore della locazione (affitto) del terreno in esame, in ragione annua/mensile, al fine di stabilire il danno emergente in relazione al periodo di occupazione del terreno oggetto dei preliminari dell'1 marzo 2006; 05 aprile 2007 e 19 marzo 2009, dalla data dell'immissione in “possesso”, 01 marzo 2006 fino alla data odierna”.
In esito all'espletamento del superiore mandato, l'ausiliario, procedendo al calcolo del valore della locazione per l'intero periodo di occupazione, ha accertato che il suddetto valore è (cfr. pag. 14, punto.6.“conclusioni” dell'elaborato peritale) in ragione annua di € 629,39, in ragione mensile di € 52,20 ed in relazione al periodo di occupazione del terreno oggetto dei preliminari – dell'1.3.2006, del 5.4.2007 e del 19.3.2009 – dalla data di immissione in possesso – 1.3.2006 – fino alla data odierna (20.9.2024) di € 13.006,76.
L'elaborato peritale ha fornito una dettagliata ricostruzione del procedimento di determinazione del valore della locazione (cfr. pag. 10 punto.
4. e pag.11 punto.
5. perizia CTU), attraverso l'utilizzo di metodi sintetici, rilevando i valori sulla base degli studi eseguiti dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria da cui si ricava l'elenco dei valori degli affitti per singola Regione delle principali colture di interesse agrario, data la difficoltà di acquisire i valori locativi di fondi rustici.
Il consulente, alla luce delle specifiche osservazioni sollevate dagli appellanti/appellati incidentali alla bozza peritale d'ufficio (in atti), ha chiarito che il valore della locazione del terreno oggetto del contendere è stato ricercato - conformemente al mandato conferitogli
– con riferimento ai luoghi oggetto delle scritture private sottoscritte dalle parti, senza tenere conto di quanto realizzato dall'appellato/appellante incidentale successivamente alla stipula delle scritture medesime (cfr. pag. 5 punto.3 “sopralluogo e risultanze” perizia CTU).
Il compendio immobiliare – diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti/appellati incidentali – è stato valutato, correttamente, nello stato oggetto delle scritture private, attraverso una stima concreta delle immobilizzazioni contenute nei certificati catastali (allegati dal CTU alla perizia) ed esattamente citate nelle scritture private ad identificazione dell'oggetto dell'accordo. Anche per quel che concerne il valore locativo del terreno in
6 esame (che secondo gli appellanti/appellati incidentali “non è quello di un inesistente agrumeto/uliveto, ma quello del compendio descritto nei dettagli dal CTU), il consulente, tramite la spiegazione del calcolo utilizzato (pag. 13, punto.5. “procedimento e determinazione del valore della locazione”) – comprensivo della rivalutazione annua – si è avvalso per la stima di formule che tengono conto del diverso valore, nel tempo, delle cose.
Avuto riguardo agli attendibili esiti della CTU, pertanto, il secondo motivo di appello principale, con il quale si invocava una maggiore quantificazione del danno riconosciuto a titolo di lucro cessante in favore degli appellanti (quantificato nell'impugnata sentenza nella misura di €. 1.900,00 annui, oltre interessi), va rigettato, con conferma sul punto della statuizione di primo grado.
Né è possibile riformare in peius la sentenza di prime cure, alla luce della ridotta misura del valore locatizio “fittizio” del bene rispetto a quanto già ritenuto dal Tribunale nell'impugnata sentenza, dovendo trovare applicazione il principio del divieto di reformatio in peius.
A tal proposito, sempre più consapevole, nella giurisprudenza di legittimità, è l'opinione secondo la quale tale principio non assume valenza in sé, ma si risolve, piuttosto, in una sintetica rappresentazione degli effetti derivanti dal sistema delle impugnazioni civili (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25877 del 16/11/2020; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21504 del 06/10/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3896 del 17/02/2020; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 08/11/2013).
In particolare, la Suprema Corte, in un'importante pronuncia, ha evidenziato che – a differenza di quanto accade nel processo penale, ove vi è un'espressa disciplina in materia
– il menzionato principio riassume l'effetto devolutivo dell'appello, che seleziona, insieme con l'oggetto del giudizio, anche i limiti d'esercizio della potestas iudicandi del giudice del secondo grado sulla base dei motivi di impugnazione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25244 del 08/11/2013).
Secondo la summenzionata pronuncia, il divieto di reformatio in peius non si atteggia come un principio del processo civile – essendo privo di valenza euristica – trattandosi, piuttosto, di una conseguenza delle norme che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello e che condizionano le alternative decisorie. In altre parole, il divieto in questione non predica nulla di più o di diverso rispetto a quanto si ricava dalla corretta applicazione degli artt. 342 e 329 c.p.c., sui limiti dell'effetto devolutivo dell'appello e sulle conseguenze dell'acquiescenza (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 29/04/2022) 12/05/2022, n. 15255).
Stabilito il quantum devolutum nel giudizio di gravame, il divieto di riformare la sentenza di primo grado in maniera peggiorativa per l'appellante, non deriva dalla domanda d'appello, vale a dire dalle richieste che detta parte, nell'esercizio del proprio diritto potestativo d'impugnazione, abbia inteso sottoporre al giudice del gravame, ma dipende dall'assenza di un'impugnazione incidentale antagonista che possa giustificare modifiche di segno opposto.
E nel caso di specie, pur avendo il proposto appello incidentale, non ha tuttavia CP_1 censurato, neanche in forma subordinata, il capo della sentenza che lo aveva condannato
“al risarcimento del danno patito dagli attori per spese sostenute in € 3.719,21 e per il mancato uso e godimento dell'immobile, dall'avvenuta immissione in possesso al rilascio, liquidato nell'importo di €
7 1.900,00 annui oltre interessi”, come era suo onere fare attesa l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione (cfr. per tutte Cass. civ., sez. 1, sent. n. 11348 del 12.06.2020), questa sì da lui contrastata. Egli, infatti, si è limitato a criticare la decisione per aver il primo decidente dichiarato inammissibile la sua richiesta di rimborso delle spese sopportate per la realizzazione di un centro di ippoterapia sul terreno oggetto del preliminare, censura già esaminata – con esito negativo per il deducente - con la sentenza non definitiva, senza nulla obiettare sul resto.
Ne deriva che, come detto, in esito al presente giudizio e a totale definizione della controversia, va rigettato il secondo motivo di appello principale con conseguente conferma del capo della sentenza che ha disposto “- Condanna il convenuto al risarcimento del danno patito dagli attori per spese sostenute in € 3.719,21 e per il mancato uso e godimento dell'immobile, dall'avvenuta immissione in possesso al rilascio, liquidato nell'importo di € 1.900,00 annui oltre interessi come da parte motiva;
-Dispone la compensazione delle superiori somme, liquidate a titolo di danno, con la maggior somma di € 83.635,96 che gli attori sono tenuti a restituire al convenuto per gli acconti sul prezzo già corrisposti”;
§
2. Resta, dunque, da esaminare il sesto ed ultimo motivo di gravame dell'appello incidentale afferente le spese del giudizio di primo grado.
Con tale motivo di doglianza, l'appellato/appellante incidentale lamenta l'errata statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata, sostenendo, in proposito, l'eccessività dell'ammontare di compensi e spese liquidati a suo carico dal Tribunale di Patti ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Tale motivo non appare meritevole di accoglimento.
Le spese sono state correttamente liquidate dal primo decidente, conformemente ai parametri tariffari di cui al D.M. n.55/2014 (prima degli aumenti di cui al D.M. n.147/2022) in misura di poco superiore al minimo e in ossequio al principio della soccombenza.
§
3. Circa le spese del presente giudizio di appello, valutato l'esito complessivo dello stesso, tradottosi sostanzialmente nel rigetto dell'appello principale, fatta eccezione della doglianza relativa al corretto rimedio giuridico applicabile alla fattispecie risolutiva e nell'integrale rigetto dell'appello incidentale, sussistono i presupposti per operare l'integrale compensazione di esse tra le parti.
Le spese di CTU vanno poste per la metà a carico dell'appellato/appellante incidentale,
, e per l'altra metà a carico solidale degli appellanti. Controparte_1
P.Q.M
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
– in proprio e n.q. di madre del minore – , nei confronti Parte_4 Persona_1
8 di , avverso la sentenza n. 253/2020 del 4 aprile 2020 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Patti nell'ambito del giudizio n. 100011/2011 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, facendo seguito alla sentenza non definitiva n. 604/24, così provvede:
1. Rigetta il secondo motivo dell'appello principale e l'ultimo motivo dell'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto: “Condanna il convenuto al risarcimento del danno patito dagli attori per spese sostenute in € 3.719,21 e per il mancato uso e godimento dell'immobile, dall'avvenuta immissione in possesso al rilascio, liquidato nell'importo di € 1.900,00 annui oltre interessi come da parte motiva;
- Dispone la compensazione delle superiori somme, liquidate a titolo di danno, con la maggior somma di € 83.635,96 che gli attori sono tenuti a restituire al convenuto per gli acconti sul prezzo già corrisposti”, oltre che la condanna del alla refusione delle spese del giudizio CP_1 di primo grado;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. Pone le spese di CTU, per la metà a carico dell'appellato/appellante incidentale,
, e per l'altra metà a carico solidale degli appellanti. Controparte_1
Così deciso in Messina, nella Camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Oriana Santoro (tirocinante ex art.73 D.L. n. 69/2013)
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