Sentenza 16 settembre 1986
Massime • 2
1) non e' viziato da difetto di motivazione l'accertamento induttivo, emesso agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, pur avendo indicato un unico rapporto per attivita' diverse, ha poi specificato gli elementi posti a base della sua determinazione, ponendo il contribuente nella condizione di contestarli, ove li avesse ritenuti errati. 2) non si ha violazione dell'art. 29 d.p.r. 636/1972 li' dove nessuna questione di valutazione estimativa e' fatta valere dal contribuente condizionatamente all'accoglimento del ricorso avversario innanzi alla commissione centrale. Nel caso di specie la decisione impugnata ha applicato rettamente la norma allorche' si e' limitata ad accogliere il ricorso dell'amministrazione dichiarando la validita' degli accertamenti tributari, contestata dal ricorrente, senza alcuna richiesta subordinata e condizionata su questioni estimative.
Nel sistema del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, qualora la commissione di primo e di secondo grado abbiano annullato l'accertamento operato dall'ufficio, la commissione centrale, la quale accolga il ricorso della amministrazione, dichiarando la validità di quell'accertamento, non è tenuta a rinviare alla commissione di secondo grado, a meno che il contribuente non abbia fatto valere una questione estimativa, subordinatamente all'accoglimento dell'impugnazione avversaria. ( V 4248/72, mass n 393896).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/09/1986, n. 5625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5625 |
| Data del deposito : | 16 settembre 1986 |
Testo completo
Nel sistema del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, qualora la commissione di primo e di secondo grado abbiano annullato l'accertamento operato dall'ufficio, la commissione centrale, la quale accolga il ricorso della amministrazione, dichiarando la validità di quell'accertamento, non è tenuta a rinviare alla commissione di secondo grado, a meno che il contribuente non abbia fatto valere una questione estimativa, subordinatamente all'accoglimento dell'impugnazione avversaria. ( V 4248/72, mass n 393896).*