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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1056/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1056/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLOMEI Parte_1 C.F._1
SAVERIO, elettivamente domiciliato in Via Flaminia 187/A 47923 Rimini ITALIA presso il difensore avv. BARTOLOMEI SAVERIO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERRA GUGLIELMO, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI C/O BERSELLI 1 BOLOGNA presso il difensore avv.
GUERRA GUGLIELMO
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 759/2022 del 13/10/2022.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. citava innanzi al Giudice di Pace di Rimini il fratello CP_1 Parte_1
esponendo che essi risiedevano all'interno di uno stesso caseggiato, suddiviso in tre unità
pagina 1 di 9 abitative di proprietà rispettivamente, oltre che dell'attore e del convenuto, anche di un terzo fratello. In data 23 ottobre 2018 il convenuto si presentava in casa dell'attore rimproverandolo di avere, come negli anni precedenti, eretto sul terreno di proprietà indivisa prospicente l'immobile un ricovero per le piante di limone. Nell'occasione il convenuto si rivolgeva all'attore dicendo: “Ti avevo avvertito che non volevo più vedere quello schifo di capanno davanti a casa perché l'hai costruito nel giardino comune e non lo potevi fare, Ti do tempo fino
a sabato altrimenti te lo smonto io”. L'attore invitava il fratello ad andarsene, avvisandolo che altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri e a questo punto il convenuto affermava: “Se la prendi su questo tono, allora lo spacco subito”. Dopodiché, recatosi presso il ricovero dei limoni lo danneggiava, così come dimostrato dalle fotografie versate in atti.
Chiamati dall'attore sopraggiungevano i Carabinieri, che redigevano verbale dell'intervento.
L'attore proponeva denunzia- querela per l'accaduto e a carico del fratello veniva emesso decreto penale di condanna alla multa di € 150, con pena sospesa, per il reato cui all'art. 332 del
Codice penale rubricato come: “Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose”. Il decreto inizialmente opposto si consolidava per rinuncia dell'interessato all'opposizione.
Ritenendo di aver subito un apprezzabile danno dal comportamento del fratello, l'attore dopo aver svolto le proprie considerazioni in diritto e quantificato in € 200 il danno materiale e in €
2.300 quello non patrimoniale, così precisava le proprie conclusioni: “Accertata e dichiarata la responsabilità di nella provocazione dei danni patiti dall'attore, condannare Parte_1 il convenuto alla refusione, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 2500,00 ovvero alla refusione della diversa minor somma ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria come per legge, a decorrere dalla data del fatto al saldo effettivo, il tutto nei limiti della competenza del Giudice di pace adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”. In via istruttoria produceva documenti e chiedeva l'ammissione di prova per testi.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto, illustrando la situazione dominicale dei luoghi, da qualificare come un condominio. Non negava la verificazione dell'alterco con toni visibilmente alterati, ma contestava recisamente di avere danneggiato il manufatto, che peraltro non era ancora finito e in parte era da montare. Riferiva che dopo la discussione con il fratello si era allontanato dai luoghi oggetto di causa, recandosi nell'abitazione della propria compagna, e contestava, quindi, la ricostruzione dei fatti effettuata dal fratello sia in atto di citazione che in occasione della verbalizzazione innanzi ai Carabinieri e della querela.
pagina 2 di 9 L'attore, infatti, non affermava di avere visto il danneggiamento, ma solo di avere sentito dei rumori che il convenuto riteneva incompatibili con il preteso danneggiamento. Nessuna conseguenza, altrimenti che indiziaria, poteva attribuirsi alla condanna mediante decreto penale stante la previsione sul punto dell'art. 460, comma quinto, del Codice di procedura penale, avendo il convenuto rinunciato all'opposizione per mera comodità a fronte di una condanna a multa non elevata e alla sospensione della pena. Rilevava come spettasse all'attore dare la prova dello svolgimento dei fatti e dell'esistenza e dell'ammontare dei danni, trattandosi comunque di danno “bagatellare”, come tale da trascurarsi sul piano risarcitorio.
Proponeva poi domanda riconvenzionale sostenendo che il era illegittimo sia riguardo Parte_2
ai rapporti tra condomini e alle facoltà di uso promiscuo del terreno, sia riguardo alla normativa edilizia in quanto privo di autorizzazione.
Riteneva la proposizione della domanda temeraria e così precisava le proprie conclusioni: “Nel merito rigettare l'avversa domanda nell'an così come formulata siccome non provata e nel quantum perché il danno risulta bagatellare e comunque non provato. In via riconvenzionale, accertato il diritto di comproprietà del convenuto sulla corte comune condominiale ove l'attore erige il manufatto, determinare le modalità dell'uso della cosa e, conseguentemente, ordinare a
l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel CP_1 godimento dell'immobile comune, a cura e spese dell'attore di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato quo ante, In caso di mancata ottemperanza da parte del sig. CP_1
al provvedimento giudiziario, autorizzare il ricorrente a porre in essere tutte Parte_1 quelle attività per ripristinare l'immobile riportandolo allo stato quo ante, ponendo a carico del resistente tutte le spese che si rendessero necessarie. Condannare l'attore al risarcimento di tutti i danni in favore del sig. da liquidarsi in via equitativa e quantomeno ex Parte_1 art. 96 c.p.c. in combinato disposto con l'art 2043 del c.c. per avere l'attore agito in giudizio con colpa grave. Sempre e comunque limitando la domanda nel limite di € 5.000, 00. Con vittoria di spese”. Chiedeva prova per interrogatorio e testi come capitolata.
3. Costituito il contraddittorio, ammesse ed escusse le prove orali, il Giudice di Pace con la sentenza n° 759 del 2022, pubblicata il 13/10/2022, accoglieva la domanda e per l'effetto condannava il convenuto al risarcimento della complessiva somma di € 1.500,00, di cui € 200 liquidati in via equitativa per i danni patrimoniali ed € 1.300 per i danni non patrimoniali.
Rigettava la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto e lo condannava poi al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento della somma di € 500 per avere resistito in modo temerario, ex art. 96 c.p.c.
pagina 3 di 9 4. Con atto di citazione ritualmente notificato l'originario convenuto proponeva appello avverso la suddetta sentenza, mediante il quale lamentava il travisamento dei fatti da parte del giudicante, con conseguente vizio di motivazione in ordine alla ritenuta confessione del danneggiamento, del quale l'attore non aveva dato prova. L'appellante, infatti, in sede di verbalizzazione da parte dei Carabinieri aveva riconosciuto l'alterco, ma non il danneggiamento. I rumori che i testi avevano dichiarato di aver sentito erano incompatibili con la struttura del manufatto perché
“metallici” e comunque le prove orali non erano idonee a fornire la prova dei fatti. Le fotografie erano state scattate a distanza di giorni e perciò non erano probatorie.
Con il secondo motivo d'appello rilevava la carenza di motivazione per arbitraria ed erronea interpretazione delle norme nella quantificazione del danno, che era stato ingiustamente liquidato in via equitativa e in modo esagerato rispetto ad un pregiudizio che andava piuttosto definito come “bagatellare”.
Con il terzo motivo, lamentava che il primo giudice avesse errato nel ritenere che il manufatto non fosse d'ostacolo alla piena fruizione da parte del della corte comune e che non Parte_3
fosse preclusivo dei suoi diritti.
Lamentava poi l'ingiustizia della condanna ex art. 96 c.p.c. per avere con temerarietà resistito alla domanda giudiziale.
Precisava le conclusioni chiedendo al Tribunale: “In accoglimento dei motivi d'appello e in riforma o annullamento della sentenza impugnata: Nel merito rigettare l'avversa domanda nell'an così come formulata siccome non provata e nel quantum perché il danno risulta inesistente/o bagatellare e comunque non provato, così come pure la condanna ex art. 96 3° comma del c.p.c. in quanto priva di fondamento. In via riconvenzionale, accertato il diritto di comproprietà del convenuto sulla corte comune condominiale ove l'attore erige il manufatto, determinare la modalità dell'uso della cosa e conseguentemente ordinare a di CP_1
astenersi da qualsiasi futura azione che comporti lesione nel godimento dell'immobile. In caso di mancata ottemperanza alla sentenza prevedere anticipatamente ad autorizzare l'appellante a rimuovere il manufatto a spese dell'appellato. Con condanna alla restituzione di quanto pagato in forza della sentenza di primo grado e vittoria di spese”.
5. Si costituiva nel grado l'appellato, resistendo all'appello e ribadendo le difese svolte in primo grado.
Così costituito il contraddittorio nel grado d'appello, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito delle memorie previste dall'art. 352 c.p.c.
6. Così riassunto lo svolgimento del processo, l'appello deve essere accolto solo parzialmente, nei pagina 4 di 9 limiti che di seguito si indicano.
Quanto al primo motivo di appello, il Giudice di Pace ha correttamente fondato la prova del fatto illecito attribuito all'odierno appellante sulla relazione di servizio redatta dai Carabinieri di
Riccione, intervenuti sul posto su chiamata di e confermata in udienza dal CP_1
Brigadiere Capo Nella relazione si legge che sentito dai Persona_1 Parte_1
Carabinieri nell'immediatezza dei fatti, “confermava sostanzialmente” quanto riferito agli operanti dal fratello , dunque senza smentire di avere danneggiato la serra realizzata da CP_1 quest'ultimo sulla corte comune. Né la circostanza che egli abbia confermato solo l'alterco con il fratello ma non il danneggiamento della serra può essere desunta dal complesso delle sue dichiarazioni, in particolare nella parte in cui riferiva l'intenzione di ricorrere nei giorni successivi “all'ennesima opera di convincimento verbale e se ciò non avesse sortito gli effetti sperati, avrebbe interessato per vie legali gli organi di controllo e vigilanza delegati all'ufficio dell'urbanistica civile del Comune”, in quanto è pacifico che il manufatto è stato solo in parte smontato e non distrutto, dunque permaneva l'interesse di ad ottenerne la Parte_1
rimozione.
Il primo giudice, dunque, ha fondatamente tratto motivi di convincimento dalle dichiarazioni fatte ai Carabinieri dall'originario convenuto, che hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., e idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20879 del 26/07/2024 in materia di dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso).
Dette dichiarazioni collimano con le prove orali assunte in primo grado, da cui risulta che i testimoni hanno assistito al diverbio tra le parti e, dopo che è uscito Parte_1 dall'abitazione del fratello, hanno udito dei rumori provenienti dall'esterno “come di qualcosa che si rompeva, un rumore metallico”. A quel punto hanno riferito che si è CP_1
affacciato alla finestra e ha allertato i Carabinieri. La circostanza che i testimoni abbiano sentito un rumore descritto come “metallico” non smentisce, ma conferma la ricostruzione dei fatti dell'odierno appellato, in quanto, come emerge dalle fotografie depositate in primo grado, la parte superiore del manufatto – che è stata smontata - era adiacente ad una ringhiera. Appare, dunque, verosimilmente che tale ringhiera sia stata urtata nel corso del danneggiamento e ciò abbia causato i rumori uditi dai soggetti presenti.
Ulteriori indizi possono essere tratti dall'emissione di un decreto penale di condanna a carico dell'odierno appellante per il fatto in questione, nonché dalla rinuncia, da parte dello stesso,
pagina 5 di 9 all'opposizione proposta avverso il predetto decreto, così evitando la celebrazione del giudizio ove il danneggiato si era costituito parte civile.
La sentenza va quindi confermata quanto all'attribuzione all'appellante del comportamento costituente arbitrario esercizio delle proprie ragioni.
7. Venendo alla liquidazione del danno, deve essere parzialmente accolto l'appello quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, pur dovendosi ritenere giustificato il ricorso del primo giudice alla valutazione equitativa ex art. 1226 del Codice civile.
Si tratta nella specie di danni apportati ad un oggetto di modesto valore, del quale viene affermato, senza contestazione, un costo di mercato di circa 150 euro quanto al materiale. È pacifico, inoltre, che il manufatto nell'occasione non è stato distrutto ma solo danneggiato mediante la rimozione della parte superiore. Il risarcimento va, quindi, rapportato al valore del bene e contenuto nella somma di € 50,00.
8. Deve essere, invece, confermata la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell'art. 185 c.p. in quanto conseguenza di un fatto integrante il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, previsto e punito dall'art. 392
c.p.
Segnatamente, va risarcita la sofferenza provata, secondo massime di comune esperienza, dal soggetto che viene esposto ad un danno ingiusto frutto di prevaricazione e prepotenza.
L'importo riconosciuto dal primo giudice di € 1.300,00 appare proporzionato alla ingiustizia della pretesa e alle modalità con cui la stessa è stata esercitata.
In conclusione, pertanto, la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno deve essere ridotta ad € 1.350,00.
9. Occorre ora esaminare la domanda riconvenzionale, proposta in primo grado e rinnovata con il terzo motivo di appello, relativa alla natura della corte comune sulla quale è stato posto il manufatto e sull'estensione dei diritti dei vari proprietari su di essa.
Quanto alla domanda di accertamento del diritto in capo all'appellante di comproprietà dell'area costituente la corte comune, esso non è stato mai posto in dubbio dalla controparte, difettando così l'interesse a proporre la domanda.
Come esattamente fatto valere dall'appellante nella comparsa di costituzione in primo grado, il fabbricato abitato dai fratelli costituisce una manifestazione di condominio. Pt_1
Il prevalente orientamento ritiene che nella comunione vi siano una serie di diritti reali individuali di identico contenuto e convergenti sullo stesso bene, in cui l'esercizio del diritto di ciascun comunista è limitato da quello degli altri. In sostanza, si assiste ad una sorta di pagina 6 di 9 compressione del diritto di proprietà, in maniera analoga a quanto accade in presenza di un diritto reale di godimento. In dottrina la si è definita quale proprietà plurima integrale nella quale vi sono almeno due titolari di un diritto pieno nel suo contenuto che solo con la divisione si potrà dividere.
È detta germanica, o a mani riunite, la comunione nella quale vi è una più accentuata forma collettiva della proprietà. Le ipotesi di comunione germanica accolte nel nostro ordinamento, che in linea generale accoglie il modello romanistico, sono: il condominio, il fondo patrimoniale, la comunione legale tra coniugi e la comunione ereditaria.
Questa natura della comunione condominiale comporta che l'uso delle parti comuni da parte dei condomini avviene “a mani riunite”, cioè, consentendo al singolo la piena utilizzazione del bene con il limite di non precludere l'utilizzazione a ciascuno altro condomino.
Le modalità di uso della cosa comune da parte del singolo comunista sono previste dall'art. 1102 del Codice civile che espressamente consente al singolo di realizzare modificazioni sulla cosa comune per la migliore utilizzazione della stessa.
La Corte di Cassazione sul punto è chiara nel ritenere che: “In tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un'unità immobiliare agisca in giudizio per ottenere l'ordine di rimozione di un manufatto realizzato sulle parti comuni, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., che impedisce la modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., deve essere provato dallo stesso comproprietario attore, mentre la deduzione, da parte del convenuto, della legittimità della modifica costituisce un'eccezione in senso improprio, che, rilevabile dal giudice anche
d'ufficio, non comporta alcun onere probatorio a carico del convenuto medesimo (Cass., Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 5809 del 22/02/2022). Ancora, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 31105 del
08/11/2023 ha affermato che: “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo”.
pagina 7 di 9 A dimostrazione della possibilità di erigere un manufatto sulla parte comune purché non in contrasto con altra pretesa di diverso condomino, si richiama il principio espresso da Cass., Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 1337 del 17/01/2023, secondo cui: “L'installazione su parte comune di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1122 bis c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea. Ne consegue che all'eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione ai sensi dell'art. 1137
c.c.”.
Applicando detti principi al caso di specie consegue che l'appellante non può lamentarsi per la realizzazione del manufatto sulla corte comune, se non deducendo e provando che questa ha limitato una sua concreta pretesa di utilizzo ugualmente esclusivo;
occorre, cioè, allegare che abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere;
non è invece sufficiente il “fastidio” per l'altrui modifica della cosa.
In mancanza di ciò la domanda riconvenzionale proposta non può essere accolta.
I diversi profili di illegittimità dell'opera, in quanto idonea a creare una turbativa di carattere estetico al condominio o in quanto contraria alle norme edilizie, sono stati solo genericamente allegati dall'appellante e comunque appaiono smentiti dalla natura del manufatto, provvisorio e di piccole dimensioni.
10. Quanto all'ultimo motivo di appello, deve essere annullato il capo della sentenza relativo alla condanna dell'odierno appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che la resistenza in giudizio del convenuto appare giustificata quanto meno sotto il profilo dell'entità del risarcimento del danno, richiesto dall'attore nella maggior somme di € 2.500,00, dunque non è ravvisabile una situazione né di malafede né di colpa grave.
11. In seguito all'accoglimento parziale dell'appello, l'appellato dovrà restituire all'appellante la complessiva somma di € 650,00, oltre rivalutazione e interessi sulla somma di € 150,00 come conteggiati in sede di pagamento, e sulla somma totale vanno calcolati gli interessi in misura pari al tasso legale dalla notifica dell'atto di appello fino al saldo (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
16152 del 08/07/2010: “La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione
pagina 8 di 9 impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello;
la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. (…)”)
12. L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio nella misura di 2/3, con condanna dell'appellato alla rifusione per il restante 1/3, liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, determina il danno subito da nella CP_1 minor somma di € 1.350,00, oltre rivalutazione e interessi legali;
2. annulla il capo della sentenza di primo grado con cui è stata disposta la condanna di Parte_1 al pagamento della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
[...]
3. condanna a restituire a la complessiva somma di € 650,00 oltre CP_1 Parte_4
rivalutazione e interessi come da motivazione;
4. condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite nella misura di 1/3, che si liquidano per tale quota in € 58,00 per spese e in € 567,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA di legge.
Rimini, 29 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1056/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLOMEI Parte_1 C.F._1
SAVERIO, elettivamente domiciliato in Via Flaminia 187/A 47923 Rimini ITALIA presso il difensore avv. BARTOLOMEI SAVERIO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERRA GUGLIELMO, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI C/O BERSELLI 1 BOLOGNA presso il difensore avv.
GUERRA GUGLIELMO
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 759/2022 del 13/10/2022.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. citava innanzi al Giudice di Pace di Rimini il fratello CP_1 Parte_1
esponendo che essi risiedevano all'interno di uno stesso caseggiato, suddiviso in tre unità
pagina 1 di 9 abitative di proprietà rispettivamente, oltre che dell'attore e del convenuto, anche di un terzo fratello. In data 23 ottobre 2018 il convenuto si presentava in casa dell'attore rimproverandolo di avere, come negli anni precedenti, eretto sul terreno di proprietà indivisa prospicente l'immobile un ricovero per le piante di limone. Nell'occasione il convenuto si rivolgeva all'attore dicendo: “Ti avevo avvertito che non volevo più vedere quello schifo di capanno davanti a casa perché l'hai costruito nel giardino comune e non lo potevi fare, Ti do tempo fino
a sabato altrimenti te lo smonto io”. L'attore invitava il fratello ad andarsene, avvisandolo che altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri e a questo punto il convenuto affermava: “Se la prendi su questo tono, allora lo spacco subito”. Dopodiché, recatosi presso il ricovero dei limoni lo danneggiava, così come dimostrato dalle fotografie versate in atti.
Chiamati dall'attore sopraggiungevano i Carabinieri, che redigevano verbale dell'intervento.
L'attore proponeva denunzia- querela per l'accaduto e a carico del fratello veniva emesso decreto penale di condanna alla multa di € 150, con pena sospesa, per il reato cui all'art. 332 del
Codice penale rubricato come: “Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose”. Il decreto inizialmente opposto si consolidava per rinuncia dell'interessato all'opposizione.
Ritenendo di aver subito un apprezzabile danno dal comportamento del fratello, l'attore dopo aver svolto le proprie considerazioni in diritto e quantificato in € 200 il danno materiale e in €
2.300 quello non patrimoniale, così precisava le proprie conclusioni: “Accertata e dichiarata la responsabilità di nella provocazione dei danni patiti dall'attore, condannare Parte_1 il convenuto alla refusione, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 2500,00 ovvero alla refusione della diversa minor somma ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria come per legge, a decorrere dalla data del fatto al saldo effettivo, il tutto nei limiti della competenza del Giudice di pace adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”. In via istruttoria produceva documenti e chiedeva l'ammissione di prova per testi.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto, illustrando la situazione dominicale dei luoghi, da qualificare come un condominio. Non negava la verificazione dell'alterco con toni visibilmente alterati, ma contestava recisamente di avere danneggiato il manufatto, che peraltro non era ancora finito e in parte era da montare. Riferiva che dopo la discussione con il fratello si era allontanato dai luoghi oggetto di causa, recandosi nell'abitazione della propria compagna, e contestava, quindi, la ricostruzione dei fatti effettuata dal fratello sia in atto di citazione che in occasione della verbalizzazione innanzi ai Carabinieri e della querela.
pagina 2 di 9 L'attore, infatti, non affermava di avere visto il danneggiamento, ma solo di avere sentito dei rumori che il convenuto riteneva incompatibili con il preteso danneggiamento. Nessuna conseguenza, altrimenti che indiziaria, poteva attribuirsi alla condanna mediante decreto penale stante la previsione sul punto dell'art. 460, comma quinto, del Codice di procedura penale, avendo il convenuto rinunciato all'opposizione per mera comodità a fronte di una condanna a multa non elevata e alla sospensione della pena. Rilevava come spettasse all'attore dare la prova dello svolgimento dei fatti e dell'esistenza e dell'ammontare dei danni, trattandosi comunque di danno “bagatellare”, come tale da trascurarsi sul piano risarcitorio.
Proponeva poi domanda riconvenzionale sostenendo che il era illegittimo sia riguardo Parte_2
ai rapporti tra condomini e alle facoltà di uso promiscuo del terreno, sia riguardo alla normativa edilizia in quanto privo di autorizzazione.
Riteneva la proposizione della domanda temeraria e così precisava le proprie conclusioni: “Nel merito rigettare l'avversa domanda nell'an così come formulata siccome non provata e nel quantum perché il danno risulta bagatellare e comunque non provato. In via riconvenzionale, accertato il diritto di comproprietà del convenuto sulla corte comune condominiale ove l'attore erige il manufatto, determinare le modalità dell'uso della cosa e, conseguentemente, ordinare a
l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel CP_1 godimento dell'immobile comune, a cura e spese dell'attore di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato quo ante, In caso di mancata ottemperanza da parte del sig. CP_1
al provvedimento giudiziario, autorizzare il ricorrente a porre in essere tutte Parte_1 quelle attività per ripristinare l'immobile riportandolo allo stato quo ante, ponendo a carico del resistente tutte le spese che si rendessero necessarie. Condannare l'attore al risarcimento di tutti i danni in favore del sig. da liquidarsi in via equitativa e quantomeno ex Parte_1 art. 96 c.p.c. in combinato disposto con l'art 2043 del c.c. per avere l'attore agito in giudizio con colpa grave. Sempre e comunque limitando la domanda nel limite di € 5.000, 00. Con vittoria di spese”. Chiedeva prova per interrogatorio e testi come capitolata.
3. Costituito il contraddittorio, ammesse ed escusse le prove orali, il Giudice di Pace con la sentenza n° 759 del 2022, pubblicata il 13/10/2022, accoglieva la domanda e per l'effetto condannava il convenuto al risarcimento della complessiva somma di € 1.500,00, di cui € 200 liquidati in via equitativa per i danni patrimoniali ed € 1.300 per i danni non patrimoniali.
Rigettava la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto e lo condannava poi al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento della somma di € 500 per avere resistito in modo temerario, ex art. 96 c.p.c.
pagina 3 di 9 4. Con atto di citazione ritualmente notificato l'originario convenuto proponeva appello avverso la suddetta sentenza, mediante il quale lamentava il travisamento dei fatti da parte del giudicante, con conseguente vizio di motivazione in ordine alla ritenuta confessione del danneggiamento, del quale l'attore non aveva dato prova. L'appellante, infatti, in sede di verbalizzazione da parte dei Carabinieri aveva riconosciuto l'alterco, ma non il danneggiamento. I rumori che i testi avevano dichiarato di aver sentito erano incompatibili con la struttura del manufatto perché
“metallici” e comunque le prove orali non erano idonee a fornire la prova dei fatti. Le fotografie erano state scattate a distanza di giorni e perciò non erano probatorie.
Con il secondo motivo d'appello rilevava la carenza di motivazione per arbitraria ed erronea interpretazione delle norme nella quantificazione del danno, che era stato ingiustamente liquidato in via equitativa e in modo esagerato rispetto ad un pregiudizio che andava piuttosto definito come “bagatellare”.
Con il terzo motivo, lamentava che il primo giudice avesse errato nel ritenere che il manufatto non fosse d'ostacolo alla piena fruizione da parte del della corte comune e che non Parte_3
fosse preclusivo dei suoi diritti.
Lamentava poi l'ingiustizia della condanna ex art. 96 c.p.c. per avere con temerarietà resistito alla domanda giudiziale.
Precisava le conclusioni chiedendo al Tribunale: “In accoglimento dei motivi d'appello e in riforma o annullamento della sentenza impugnata: Nel merito rigettare l'avversa domanda nell'an così come formulata siccome non provata e nel quantum perché il danno risulta inesistente/o bagatellare e comunque non provato, così come pure la condanna ex art. 96 3° comma del c.p.c. in quanto priva di fondamento. In via riconvenzionale, accertato il diritto di comproprietà del convenuto sulla corte comune condominiale ove l'attore erige il manufatto, determinare la modalità dell'uso della cosa e conseguentemente ordinare a di CP_1
astenersi da qualsiasi futura azione che comporti lesione nel godimento dell'immobile. In caso di mancata ottemperanza alla sentenza prevedere anticipatamente ad autorizzare l'appellante a rimuovere il manufatto a spese dell'appellato. Con condanna alla restituzione di quanto pagato in forza della sentenza di primo grado e vittoria di spese”.
5. Si costituiva nel grado l'appellato, resistendo all'appello e ribadendo le difese svolte in primo grado.
Così costituito il contraddittorio nel grado d'appello, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito delle memorie previste dall'art. 352 c.p.c.
6. Così riassunto lo svolgimento del processo, l'appello deve essere accolto solo parzialmente, nei pagina 4 di 9 limiti che di seguito si indicano.
Quanto al primo motivo di appello, il Giudice di Pace ha correttamente fondato la prova del fatto illecito attribuito all'odierno appellante sulla relazione di servizio redatta dai Carabinieri di
Riccione, intervenuti sul posto su chiamata di e confermata in udienza dal CP_1
Brigadiere Capo Nella relazione si legge che sentito dai Persona_1 Parte_1
Carabinieri nell'immediatezza dei fatti, “confermava sostanzialmente” quanto riferito agli operanti dal fratello , dunque senza smentire di avere danneggiato la serra realizzata da CP_1 quest'ultimo sulla corte comune. Né la circostanza che egli abbia confermato solo l'alterco con il fratello ma non il danneggiamento della serra può essere desunta dal complesso delle sue dichiarazioni, in particolare nella parte in cui riferiva l'intenzione di ricorrere nei giorni successivi “all'ennesima opera di convincimento verbale e se ciò non avesse sortito gli effetti sperati, avrebbe interessato per vie legali gli organi di controllo e vigilanza delegati all'ufficio dell'urbanistica civile del Comune”, in quanto è pacifico che il manufatto è stato solo in parte smontato e non distrutto, dunque permaneva l'interesse di ad ottenerne la Parte_1
rimozione.
Il primo giudice, dunque, ha fondatamente tratto motivi di convincimento dalle dichiarazioni fatte ai Carabinieri dall'originario convenuto, che hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., e idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20879 del 26/07/2024 in materia di dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso).
Dette dichiarazioni collimano con le prove orali assunte in primo grado, da cui risulta che i testimoni hanno assistito al diverbio tra le parti e, dopo che è uscito Parte_1 dall'abitazione del fratello, hanno udito dei rumori provenienti dall'esterno “come di qualcosa che si rompeva, un rumore metallico”. A quel punto hanno riferito che si è CP_1
affacciato alla finestra e ha allertato i Carabinieri. La circostanza che i testimoni abbiano sentito un rumore descritto come “metallico” non smentisce, ma conferma la ricostruzione dei fatti dell'odierno appellato, in quanto, come emerge dalle fotografie depositate in primo grado, la parte superiore del manufatto – che è stata smontata - era adiacente ad una ringhiera. Appare, dunque, verosimilmente che tale ringhiera sia stata urtata nel corso del danneggiamento e ciò abbia causato i rumori uditi dai soggetti presenti.
Ulteriori indizi possono essere tratti dall'emissione di un decreto penale di condanna a carico dell'odierno appellante per il fatto in questione, nonché dalla rinuncia, da parte dello stesso,
pagina 5 di 9 all'opposizione proposta avverso il predetto decreto, così evitando la celebrazione del giudizio ove il danneggiato si era costituito parte civile.
La sentenza va quindi confermata quanto all'attribuzione all'appellante del comportamento costituente arbitrario esercizio delle proprie ragioni.
7. Venendo alla liquidazione del danno, deve essere parzialmente accolto l'appello quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, pur dovendosi ritenere giustificato il ricorso del primo giudice alla valutazione equitativa ex art. 1226 del Codice civile.
Si tratta nella specie di danni apportati ad un oggetto di modesto valore, del quale viene affermato, senza contestazione, un costo di mercato di circa 150 euro quanto al materiale. È pacifico, inoltre, che il manufatto nell'occasione non è stato distrutto ma solo danneggiato mediante la rimozione della parte superiore. Il risarcimento va, quindi, rapportato al valore del bene e contenuto nella somma di € 50,00.
8. Deve essere, invece, confermata la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell'art. 185 c.p. in quanto conseguenza di un fatto integrante il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, previsto e punito dall'art. 392
c.p.
Segnatamente, va risarcita la sofferenza provata, secondo massime di comune esperienza, dal soggetto che viene esposto ad un danno ingiusto frutto di prevaricazione e prepotenza.
L'importo riconosciuto dal primo giudice di € 1.300,00 appare proporzionato alla ingiustizia della pretesa e alle modalità con cui la stessa è stata esercitata.
In conclusione, pertanto, la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno deve essere ridotta ad € 1.350,00.
9. Occorre ora esaminare la domanda riconvenzionale, proposta in primo grado e rinnovata con il terzo motivo di appello, relativa alla natura della corte comune sulla quale è stato posto il manufatto e sull'estensione dei diritti dei vari proprietari su di essa.
Quanto alla domanda di accertamento del diritto in capo all'appellante di comproprietà dell'area costituente la corte comune, esso non è stato mai posto in dubbio dalla controparte, difettando così l'interesse a proporre la domanda.
Come esattamente fatto valere dall'appellante nella comparsa di costituzione in primo grado, il fabbricato abitato dai fratelli costituisce una manifestazione di condominio. Pt_1
Il prevalente orientamento ritiene che nella comunione vi siano una serie di diritti reali individuali di identico contenuto e convergenti sullo stesso bene, in cui l'esercizio del diritto di ciascun comunista è limitato da quello degli altri. In sostanza, si assiste ad una sorta di pagina 6 di 9 compressione del diritto di proprietà, in maniera analoga a quanto accade in presenza di un diritto reale di godimento. In dottrina la si è definita quale proprietà plurima integrale nella quale vi sono almeno due titolari di un diritto pieno nel suo contenuto che solo con la divisione si potrà dividere.
È detta germanica, o a mani riunite, la comunione nella quale vi è una più accentuata forma collettiva della proprietà. Le ipotesi di comunione germanica accolte nel nostro ordinamento, che in linea generale accoglie il modello romanistico, sono: il condominio, il fondo patrimoniale, la comunione legale tra coniugi e la comunione ereditaria.
Questa natura della comunione condominiale comporta che l'uso delle parti comuni da parte dei condomini avviene “a mani riunite”, cioè, consentendo al singolo la piena utilizzazione del bene con il limite di non precludere l'utilizzazione a ciascuno altro condomino.
Le modalità di uso della cosa comune da parte del singolo comunista sono previste dall'art. 1102 del Codice civile che espressamente consente al singolo di realizzare modificazioni sulla cosa comune per la migliore utilizzazione della stessa.
La Corte di Cassazione sul punto è chiara nel ritenere che: “In tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un'unità immobiliare agisca in giudizio per ottenere l'ordine di rimozione di un manufatto realizzato sulle parti comuni, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., che impedisce la modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., deve essere provato dallo stesso comproprietario attore, mentre la deduzione, da parte del convenuto, della legittimità della modifica costituisce un'eccezione in senso improprio, che, rilevabile dal giudice anche
d'ufficio, non comporta alcun onere probatorio a carico del convenuto medesimo (Cass., Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 5809 del 22/02/2022). Ancora, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 31105 del
08/11/2023 ha affermato che: “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo”.
pagina 7 di 9 A dimostrazione della possibilità di erigere un manufatto sulla parte comune purché non in contrasto con altra pretesa di diverso condomino, si richiama il principio espresso da Cass., Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 1337 del 17/01/2023, secondo cui: “L'installazione su parte comune di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1122 bis c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea. Ne consegue che all'eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione ai sensi dell'art. 1137
c.c.”.
Applicando detti principi al caso di specie consegue che l'appellante non può lamentarsi per la realizzazione del manufatto sulla corte comune, se non deducendo e provando che questa ha limitato una sua concreta pretesa di utilizzo ugualmente esclusivo;
occorre, cioè, allegare che abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere;
non è invece sufficiente il “fastidio” per l'altrui modifica della cosa.
In mancanza di ciò la domanda riconvenzionale proposta non può essere accolta.
I diversi profili di illegittimità dell'opera, in quanto idonea a creare una turbativa di carattere estetico al condominio o in quanto contraria alle norme edilizie, sono stati solo genericamente allegati dall'appellante e comunque appaiono smentiti dalla natura del manufatto, provvisorio e di piccole dimensioni.
10. Quanto all'ultimo motivo di appello, deve essere annullato il capo della sentenza relativo alla condanna dell'odierno appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che la resistenza in giudizio del convenuto appare giustificata quanto meno sotto il profilo dell'entità del risarcimento del danno, richiesto dall'attore nella maggior somme di € 2.500,00, dunque non è ravvisabile una situazione né di malafede né di colpa grave.
11. In seguito all'accoglimento parziale dell'appello, l'appellato dovrà restituire all'appellante la complessiva somma di € 650,00, oltre rivalutazione e interessi sulla somma di € 150,00 come conteggiati in sede di pagamento, e sulla somma totale vanno calcolati gli interessi in misura pari al tasso legale dalla notifica dell'atto di appello fino al saldo (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
16152 del 08/07/2010: “La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione
pagina 8 di 9 impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello;
la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. (…)”)
12. L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio nella misura di 2/3, con condanna dell'appellato alla rifusione per il restante 1/3, liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, determina il danno subito da nella CP_1 minor somma di € 1.350,00, oltre rivalutazione e interessi legali;
2. annulla il capo della sentenza di primo grado con cui è stata disposta la condanna di Parte_1 al pagamento della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
[...]
3. condanna a restituire a la complessiva somma di € 650,00 oltre CP_1 Parte_4
rivalutazione e interessi come da motivazione;
4. condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite nella misura di 1/3, che si liquidano per tale quota in € 58,00 per spese e in € 567,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA di legge.
Rimini, 29 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
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