Rigetto
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/07/2025, n. 6208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6208 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06208/2025REG.PROV.COLL.
N. 06527/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6527 del 2023, proposto da Cliniche della Basilicata s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto e Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Potenza, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 383 del 12 giugno 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Cliniche della Basilicata s.r.l. ha agito in giudizio dinanzi al T.a.r. per la Basilicata per l’accertamento della non debenza della somma di € 555.259,96, richiestale dal Comune di Potenza a titolo di contributo di costruzione ex art. 16 d.P.R. n. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire del 21 aprile 2022 e del diritto al rimborso della somma di € 277.629,98, già versata a tale titolo al Comune stesso (con la prima rata di € 138.814,99 del 6 aprile 2022 e la seconda rata di € 138.814,99 del 22 novembre 2022).
2. Con la sentenza n. 383 del 12 giugno 2023 il T.a.r. per la Basilicata ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Potenza.
3. La originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello ad un unico articolato motivo così rubricato: non debenza del contributo di costruzione di cui all’art. 16 d.P.R. n. 380/2001, dovendosi applicare al caso di specie l’esonero dalla corresponsione di tale contributo previsto dall’art. 17 co 3 lett. c) d.P.R. n. 380/2001, error in iudicando e omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia.
4. Il Comune di Potenza non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notificazione dell’appello.
5. All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
6. La società appellante, che ha ottenuto in data 21 aprile 2022 dal Comune di Potenza un permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia di realizzazione di una nuova struttura sanitaria all’interno del complesso ospedaliero “ Don Uva ” sul territorio comunale, al Largo Don Uva, n. 2, mediante demolizione e ricostruzione in situ dell’edificio denominato “ Corpo 10 ”, ricadente in “ Suoli destinati alle infrastrutture a rete, servizi, attrezzature e standard da completare/ristrutturare” del vigente Regolamento urbanistico, ha sostenuto che la sua struttura – con un totale di 80 posti letto, in parte in regime di accreditamento e, per il resto, in regime privatistico, unitamente alle attività/servizi ambulatoriali connessi al ricovero e alla diagnostica per immagini e radiografia - costituisse un’ “opera di urbanizzazione secondaria prevista dallo strumento urbanistico” e dovesse, di conseguenza, godere dell’esenzione dal contributo di costruzione ai sensi dell’art. 17 comma 3 lett. c) del medesimo decreto, avendo anche ottenuto dalla Regione Basilicata, con deliberazione n. 446 del 4 luglio 2019 e con D.P.G.R. n. 118 del 9 settembre 2019, il parere di compatibilità.
7. L’originaria ricorrente ha, in particolare, affermato che, nel caso in esame, sussistessero tutti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dal suddetto art. 17 comma 3 lett. c) ultima parte del d.P.R. n. 380/2001, trattandosi, appunto, di “opere di urbanizzazione realizzate da privati in attuazione della strumentazione urbanistica”, rientranti nell’area urbanisticamente definita all’art. 52.1.12 delle N.T.A del Regolamento urbanistico come “Nosocomio Don Uva”, assoggettata alla disciplina secondo la quale, “per la parte attualmente occupata dal Nosocomio vero e proprio, per le documentate esigenze di adeguamento alle normative vigenti, (era)… consentito l’ampliamento delle volumetrie nella misura massima del 20% di quelle complessive esistenti, salvo maggiori incrementi, per i quali (si sarebbe potuto)…utilizzare l’istituto della deroga”.
8. Secondo l’appellante, poi, il T.a.r. avrebbe errato nel non riconoscere in suo favore il diritto all’esenzione dal costo di costruzione, attribuendo rilievo determinante ad una circostanza, in realtà, secondaria come la mancanza di accreditamento, condizione destinata ad essere superata, con il conseguimento dell’accreditamento, all’avvio dell’esercizio vero e proprio della struttura e, comunque, riguardante, eventualmente, le opere eseguite ai sensi della prima parte della lettera c) non quelle di urbanizzazione, poste in essere dal soggetto “privato”.
9. Le suddette censure non sono fondate e devono essere respinte, dovendo trovare applicazione nel caso in questione, come già ritenuto dal T.a.r. nella sentenza appellata, la regola generale prevista dall’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 (secondo cui “il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo”), e non l’eccezione di cui all’art. 17, co. 3, lett. c), dello stesso d.P.R. n. 380/2001, che prevede l’esenzione dall’obbligo di corresponsione del contributo “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.
10. Il beneficio in esame, per essere concesso, necessita, infatti, di una esclusiva e stabile destinazione dell’opera alle esigenze della collettività, requisito che appare mancare in rapporto alla natura di “ struttura sanitaria privata” del fabbricato (come indicato nel permesso di costruire n. 451/2021, quanto alla “destinazione d’uso principale”), che fa venir meno la stessa ratio dell’esenzione, consistente nell’evitare una contribuzione a carico di un’opera già destinata a soddisfare esclusivamente interessi generali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2023 n. 3556).
11. Come evidenziato anche di recente dalla Sezione, “la strumentalità rispetto all’esercizio di un servizio pubblico non è sufficiente ad integrare la nozione di <<impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale>>, di cui all’art.17, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001), in quanto la stessa dipende da scelte discrezionali e, quindi, revocabili, della società, <<dovendosi dunque concludere che a rilevare non è la destinazione che soggettivamente s’intende dare alla struttura, bensì la sua natura oggettiva: solo laddove l’opera non possa, neppure in astratto, avere una destinazione diversa da quella pubblica si potrà dunque configurare il presupposto per l’esonero dal pagamento del contributo di costruzione>> (Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3750)” ( Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2025 n. 2859).
12. In verità, la fattispecie oggetto di causa non risulta suscettibile di essere esonerata dal contributo né ai sensi della prima parte, né tantomeno della seconda parte dell’art. 17 comma 3 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, non potendo la originaria ricorrente - che è una società con scopo di lucro, eventualmente convenzionata con il SSN per alcuni posti letto della sua struttura e che ha progettato l’intervento edilizio al fine di utilizzare il nuovo fabbricato nell’ambito della sua attività d’impresa - essere qualificata “ente (pubblico) istituzionalmente competente” e non trattandosi propriamente, per le ragioni già illustrate, di un’opera di urbanizzazione realizzata "in attuazione di strumenti urbanistici”, ossia in base ad una previsione specifica e puntuale di piano , come struttura sanitaria pubblica. Al riguardo deve precisarsi che la giurisprudenza amministrativa ritiene, in particolare, “ che la semplice riconduzione all'astratta tipologia di opera d'urbanizzazione secondaria non può considerarsi sufficiente ai fini dell'esenzione del contributo. Sotto tale aspetto non è casuale che l'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001 ponga su un piano di equivalenza, ai fini dell'esonero dal contributo, <<gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti>>, e <<le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici>>. L'equiparazione si giustifica proprio in funzione della circostanza che si tratta di specifiche opere urbanizzative individuate dallo strumento urbanistico, ancorché la loro realizzazione sia poi eseguita da privati, come accade ad esempio nel caso in cui nel quadro di una convenzione e a fronte di una iniziativa edificatoria il privato assuma l’onere di realizzare le specifiche opere urbanizzative previste in quella maglia” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 ottobre 2018 n. 5942; 29 dicembre 2023 n. 11329).
13. La struttura sanitaria in questione, non avendo i necessari requisiti di esclusiva destinazione alle esigenze della collettività, non corrisponde, dunque, al paradigma dell’art. 17 comma 3 lett. c), non potendo perciò, come anticipato, godere della prevista esenzione, secondo quanto correttamente già evidenziato dal T.a.r. per la Basilicata nella sentenza impugnata, che deve essere confermata, con conseguente rigetto dell’appello.
14. Nulla deve essere, infine, disposto sulle spese del grado di appello, non essendosi il Comune di Potenza costituito dinanzi al Consiglio di Stato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO