Ordinanza presidenziale 12 febbraio 2019
Sentenza 15 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/07/2021, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2021
N. 00933/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00639/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2018, proposto da
-OMISSIS- S.r.l. in Liquidazione (Già -OMISSIS- S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Borella, Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Sartorato in -OMISSIS-, viale F.lli Cairoli 15;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Ezio Zanon, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Venezia, Cannaregio -OMISSIS-;
Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Tonon, Mario Feltrin, Carlo Rapicavoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco 5278;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Munari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Previdenza e La Protezione Ambientale del Veneto non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto della Regione del Veneto n. -OMISSIS-, a firma del Direttore di -OMISSIS-, con cui è stata disposta definitivamente l'archiviazione del procedimento diretto ad ottenere la valutazione di impatto ambientale e contestuale approvazione di un progetto relativo all'ampliamento del trattamento di rifiuti speciali attualmente presente -OMISSIS-, di cui l'avvio del procedimento da parte della Provincia di -OMISSIS- -OMISSIS-
- di ogni atto presupposto e/o conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Provincia di -OMISSIS- e di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Ricorrono la società -OMISSIS- S.R.L. in liquidazione (già -OMISSIS- S.p.a.), nelle persone del liquidatore e la sig.ra -OMISSIS-, in qualità di socia.
La società ricorrente è subentrata alla liquidazione della società -OMISSIS- s.p.a. a seguito del suo fallimento ed è anch’essa successivamente fallita.
Nel 2004 la società -OMISSIS- s.p.a. quando ancora era in bonis, aveva presentato, ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/06, un’istanza di valutazione di impatto ambientale e modifica dell’A.I.A. per ampliamento dell’attività di recupero rifiuti dalla stessa gestita nel Comune di -OMISSIS-. L’impianto era situato in zona impropria e il rilascio dell’autorizzazione ambientale aveva determinato, in parte qua, la variante alla strumentazione urbanistica comunale.
Il titolo ambientale veniva rilasciato con la delibera di Giunta Regionale del Veneto -OMISSIS-. La delibera veniva impugnata dal Comune di -OMISSIS- e da alcuni cittadini innanzi a questo T.A.R. con ricorso n.-OMISSIS-. La domanda cautelare, respinta in primo grado, veniva accolta dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. -OMISSIS-che disponeva il riesame del progetto. La Regione, a seguito di rinnovata istruttoria, approvava nuovamente il progetto con delibera n. -OMISSIS-. Il Comune di -OMISSIS- impugnava con motivi aggiunti anche questa seconda delibera. La vicenda giudiziaria si è conclusa in Consiglio di Stato, che, con la sentenza n. -OMISSIS-, in accoglimento del ricorso proposto dal Comune, ha annullato entrambe le delibere, ritenendo fondate le censure di difetto di motivazione ed istruttoria e la violazione delle prerogative partecipative del Comune in seno al procedimento, con specifico riguardo agli aspetti relativi alla compatibilità dell’ampliamento con la destinazione urbanistica dell’area su cui insiste.
Su istanza della società, il procedimento veniva riavviato al dichiarato fine di emendare i vizi procedimentali accertati in sede giudiziale.
Ne è seguita un’articolata istruttoria nella quale sono state presentate numerose integrazioni progettuali.
In particolare, una prima fase dell’istruttoria si è conclusa con il parere n. -OMISSIS-con cui la Commissione VIA si è espressa a favore dell’approvazione del progetto seppur subordinatamente ad un nutrito numero di prescrizioni e raccomandazioni.
Il provvedimento definitivo, tuttavia, non veniva adottato concluso, in quanto, in data -OMISSIS-, la Regione riceveva la notifica del decreto di sequestro preventivo dell’impianto di trattamento rifiuti, in relazione al delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” di cui all’art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006.
Con D.G.R. n.-OMISSIS-, il procedimento veniva, quindi, sospeso per l’esame della perizia disposta dalla procura della Repubblica e la revisione del progetto.
L’esame si concludeva con la Dgr n. -OMISSIS-con cui, in recepimento del parere n. -OMISSIS-della Commissione VIA, veniva richiesto alla società istante il deposito della documentazione progettuale definitiva unitariamente intellegibile che tenesse conto sia del parere della Commissione regionale V.I.A. del -OMISSIS-, sia dei rilievi del Comune e della Provincia conseguenti all’esame della perizia disposta dalla Procura “stante l’emergente incongruenza tra gli elaborati progettuali stessi, ampiamente e a più riprese modificati dalla Ditta, e le prescrizioni imposte dalla Commissione regionale V.I.A.”.
Nelle more, la società -OMISSIS- veniva dichiarata fallita. La curatela fallimentare impugnava il provvedimento da ultimo citato, ma successivamente, con le note del -OMISSIS-, provvedeva al deposito di un progetto adeguato ai rilievi posti dalla Regione, ragion per cui, con sentenza n.-OMISSIS-, resa all’esito di quel giudizio, questo T.A.R. dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Con nota del -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS-, il Direttore del Dipartimento Ambiente della Regione Veneto dispose, in ottemperanza ai rilievi della Commissione regionale V.I.A., che il fallimento provvedesse, ai sensi dell'art. 24, comma 9-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006, a dare avviso a mezzo stampa, secondo le modalità di cui all'art. 24, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 152 del 2006, dell'avvenuto deposito della documentazione in ottemperanza a quanto prescritto dalla D.G.R.V, n. -OMISSIS-, in quanto le modifiche apportate al progetto originario, erano da ritersi sostanziali e rilevanti in quanto il proponente, di sua iniziativa:
“a. ha rinunciato ad una delle linee di trattamento dei rifiuti (soil washing),
b. ha modificato il ciclo di trattamento delle acque meteoriche introducendo un nuovo scarico nella rete delle acque superficiali,
c. è stata modificata l’ubicazione, all’interno dell’area dell’impianto, della linea di trattamento di stabilizzazione delle terre”.
Il provvedimento è stato impugnato dalla curatela innanzi a questo T.A.R. nel dicembre-OMISSIS-.
Successivamente, in data 14/07/2016, con nota prot-OMISSIS-, la Regione ha inviato la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, sulla scorta del parere reso dalla Commissione regionale V.I.A. nella seduta del giorno -OMISSIS-, che si esprimeva sfavorevolmente al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, non essendo stata data ottemperanza a quanto richiesto nella nota del -OMISSIS- con cui si prescriveva di dare avviso a mezzo stampa delle varianti apportate al progetto, ai sensi dell’art. 24, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.
A riscontro, la curatela chiedeva la sospensione dei termini del procedimento in attesa della pronuncia di questo T.A.R. sul ricorso proposto avverso la suddetta nota. Il ricorso veniva definito con sentenza n. -OMISSIS-con cui è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto “dopo l'adozione dell'atto interlocutorio impugnato, con cui si chiede di dare corso alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 24 comma 9-bis del d. lgs. n° 152 del 2006 (ora comma 5) ed in seguito alla mancata ottemperanza ad esso, con successiva nota in data -OMISSIS-la regione Veneto ha comunicato preavviso di diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, conformemente al parere non favorevole espresso dalla commissione VIA nella seduta del 29 giugno 2016.
L'eventuale annullamento della nota impugnata non produrrebbe alcuna utilità a parte ricorrente, avendo l'amministrazione adottato ulteriori atti infraprocedimentali che hanno accertato la mancata ottemperanza a quanto richiesto e che non sono stati impugnati. Tali atti ulteriori, non essendo stati impugnati, non potrebbero essere travolti per effetto dell'eventuale accoglimento del presente ricorso.
Ne consegue la sopravvenuta carenza d'interesse.
La sopravvenuta carenza d’interesse è inoltre confermata dalle seguenti circostanze:
- parte ricorrente ha depositato presso la regione Veneto in data 28 luglio 2016 le controdeduzioni al preavviso di diniego:
- la regione Veneto non ha adottato il provvedimento finale;
- parte ricorrente non ha proposto ricorso avverso il silenzio con riferimento alla non ancora avvenuta adozione del provvedimento finale, così dimostrando di non avere interesse alla definizione del procedimento.”.
La sentenza non è stata impugnata.
A distanza di diversi anni, avendo la curatela perdurato nell’inerzia rispetto all’onere di pubblicazione, la Regione si determinava a concludere il procedimento con D.D.R. n. -OMISSIS- del 02/03/2018, esprimendo giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto e disponendo l’archiviazione dell’istanza con la seguente motivazione:
“di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto relativo all’impianto di trattamento rifiuti speciali con recupero delle frazioni riutilizzabili sito nel Comune di -OMISSIS- (TV), presentato il Fallimento -OMISSIS- S.r.l. (già -OMISSIS- S.p.A.) - Curatore fallimentare Dott.ssa Barbara Vettor con studio in -OMISSIS- Piazza Rinaldi, 4 - 31100 -OMISSIS- (TV) per tutto quanto in premessa esposto, per i contenuti delle sentenze del TAR del Veneto n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, relative rispettivamente ai ricorsi proposti da Fallimento -OMISSIS- S.r.l. (già -OMISSIS- S.p.A.) contro Regione Veneto e altri, per l’annullamento D.G.R. n. -OMISSIS-, della D.G.R. n. -OMISSIS- e della nota del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 26/10/2015 – protocollo regionale-OMISSIS- e per quanto di seguito riportato:
- le modifiche apportate al progetto originario, presentato e pubblicato nel 2004, presentate nella documentazione in ottemperanza a quanto prescritto dalla D.G.R. n. -OMISSIS-, sono da ritersi sostanziali e rilevanti in quanto il proponente di sua iniziativa:
- ha rinunciato ad una delle linee di trattamento dei rifiuti (soil washing ),
- ha modificato il ciclo di trattamento delle acque meteoriche introducendo un nuovo scarico nella rete delle acque superficiali,
- è stata modificata l’ubicazione, all’interno dell’area dell’impianto, della linea di trattamento di stabilizzazione delle terre;
- il Fallimento -OMISSIS- S.r.l. (già -OMISSIS- S.p.A.) non ha ottemperato a quanto previsto dall’art. 24 comma 9-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., non avendo dato avviso a mezzo stampa delle varianti apportate al progetto originariamente presentato con istanza del 25/11/2004, secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (comunicate con nota del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 26/10/2015 - protocollo regionale n.-OMISSIS-);
- il Fallimento -OMISSIS- S.r.l. (già -OMISSIS- S.p.A.) non ha fornito adeguate controdeduzioni al fine di superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, comunicati ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., con nota della -OMISSIS- in data 14/07/2016 – protocollo 273058;
3) di dichiarare, di conseguenza, per tutte le ragioni espresse in premessa, l’archiviazione definitiva del relativo procedimento amministrativo, inteso nella complessiva articolazione descritta a far data dalla sua attivazione;”.
Il provvedimento di archiviazione è oggi impugnato dalla società -OMISSIS- e dalla sig.ra -OMISSIS- in qualità di socia della suddetta società.
La società, in particolare, dichiara di agire in qualità di proprietaria di taluni beni del compendio aziendale (realizzati in forza dell’AIA annullata in sede giurisdizionale in deroga al PRG) dei quali ha recuperato la piena disponibilità in conseguenza della rinuncia della curatela ad acquisirli all’attivo fallimentare, ai sensi dell’art. 104 ter L.F., nella prospettiva di una più celere chiusura della procedura fallimentare. I suddetti immobili, infatti, sono oggetto di un’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di -OMISSIS- dopo l’annullamento giurisdizionale dell’AIA. L’ordinanza di demolizione è stata prima sospesa e poi, di recente, annullata dal Consiglio di Stato.
In punto di interesse ad agire, le ricorrenti dichiarano di agire al fine di ottenere il riavvio del procedimento in vista del conseguimento del titolo ambientale che consentirebbe ai soci di conservare l’ampliamento realizzato in deroga – che, diversamente verrebbe a trovarsi sine titulo - per poterlo alienare.
Il ricorso è stato, altresì, proposto “in via cautelativa” anche dalla signora -OMISSIS-, in qualità di socia della società fallita, per la tutela del medesimo interesse.
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di buona amministrazione, contraddittorietà. La Regione ha adottato il provvedimento eludendo il dictum della sentenza del Consiglio di Stato del 2011 che le imponeva di ripronunciarsi sull’istanza emendando i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, con motivazioni pretestuose, in quanto la sentenza n. -OMISSIS- del T.A.R. Veneto è stata sospesa con ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-che ha ribadito l’obbligo della Regione di rinnovare il procedimento.
2) Violazione art. 10 della L.R. n. 4 del 18 febbraio 2016 e comunque eccesso di potere per incompetenza e carenza di motivazione e contraddittorietà. Il procedimento è stato sospeso con nota del -OMISSIS- in attesta della costituzione del Comitato Tecnico VIA in sostituzione della Commissione VIA. La decisione di archiviare il procedimento di VIA con una valutazione negativa avrebbe dovuto essere assunta acquisendo il parere del nuovo comitato al quale il dirigente non può sostituirsi. Inoltre, la Regione avrebbe dovuto formalmente riavviare il procedimento, acquisire il parere del Comitato VIA anche sulla necessità di procedere agli adempimenti di cui all’ar.t 24, c. 9-bis, D.Lgs. 152/06, replicare alle osservazioni presentate e concedere la chiesta audizione.
3) Violazione dell’art. 24 del decreto legislativo n. 152/2016.
La L.R. n. 4/2016 ed ancor di più la nuova formulazione dell’art. 24 D.Lgs. n. 152/2006 così come modificata dal D.Lgs. n. 104/2017, ha modificato sostanzialmente il regime della pubblicità dei progetti da sottoporsi a VIA, sostituendo completamente la pubblicità a mezzo stampa con l’apposito sito web e ponendo l’iniziativa in capo all'Autorità competente. Piuttosto che archiviare il procedimento riferendosi ad una normativa abrogata, la Regione avrebbe dovuto prendere atto delle modifiche legislative intervenute e richiedere semmai all'attuale proponente di trasmettere un nuovo avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito web a sua cura.
4) Violazione dell'art. 5, comma 1, lett. 1 bis del D.Lgs. 152/2006 eccesso di potere per carenza di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti.
Affinché una variante sia definita sostanziale è necessario che le modifiche apportate al progetto incidano negativamente e significativamente sull’ambiente rispetto alle scelte progettuali iniziali, mentre non lo sono quelle poste in essere per rendere l’impianto meno impattante in adesione alle richieste delle amministrazioni consultate.
Inoltre non corrisponde al vero che le modifiche sono state unilateralmente apportate, essendo esse state proposte in ossequio alle richieste delle amministrazioni coinvolte nel procedimento.
5) Eccesso di potere per perplessità ed erronea valutazione dei presupposti.
Il provvedimento impugnato non può trovare neppure giustificazione dall’intervenuto deposito delle sentenze di Codesto Tribunale, -OMISSIS-, che hanno dichiarato improcedibili i ricorsi.
Infatti le tre le sentenze dichiarano improcedibili i ricorsi avendo la proponente nel frattempo provveduto agli adempimenti richiesti malgrado l’opposizione formale alla richiesta.
6) Incompetenza ed eccesso di potere per contraddittorietà con il decreto Regionale n. -OMISSIS- ed erronea valutazione dei presupposti.
Il motivo è espressamente proposto in via cautelativa avverso la nota della Provincia di -OMISSIS- del -OMISSIS-, successiva al decreto -OMISSIS-, con cui la Provincia di -OMISSIS- manifesta delle perplessità sulla possibilità di portare a termine il procedimento di emenda, per l’intervenuto deposito della sentenza del TAR Veneto n. -OMISSIS- e per la mancata disponibilità del fabbricato n. 2 di proprietà di un Istituto di leasing. La sentenza n. -OMISSIS- è stata sospesa dal Consiglio di Stato in attesa che si definisca il procedimento in esame e la disponibilità del fabbricato dell’istituto di leasing, che sarebbe venuta meno in seguito al fallimento, è questione intempestiva rispetto all’esito del procedimento potendo i ricorrenti riacquistarla nelle more o in seguito.
Si sono costituiti la Regione Veneto, il Comune di -OMISSIS- e la Provincia di -OMISSIS-.
La Regione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dalla socia sig.ra -OMISSIS- per difetto di legittimazione ad agire, non potendosi riconoscere in capo al socio di una società di capitali la titolarità di alcuna situazione giuridica soggettiva spettante alla società. Ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse della società, atteso che essa è fallita e, pertanto, non potrebbe mai ottenere il titolo autorizzatorio cui mira attraverso il presente giudizio, in quanto:
- l'art. 10, d.m. 05.02.1998, e l'art. 8, d.m. 12.06.2002, n. 161, stabiliscono che, ai fini delle procedure semplificate per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, ivi disciplinate, il titolare dell'impresa non deve trovarsi «in stato di fallimento»;
- l’-OMISSIS- Srl in Liquidazione ed in Fallimento non ha più la disponibilità di uno degli immobili (l’immobile n. 2) contemplato nel progetto sottoposto all’autorizzazione regionale;
- non potrebbe l’interesse al ricorso fondarsi sul solo vantaggio consistente nella sanatoria delle opere realizzate in esecuzione del primo titolo annullato, poiché in tal modo si consentirebbe il rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento dell’impianto, con conseguente possibilità di costruire in deroga alla destinazione urbanistica, per finalità non più connesse all’attività produttiva, ma soltanto per far conseguire un vantaggio economico ai creditori o ai soci.
Ha eccepito l’inammissibilità del quarto motivo di ricorso essendosi formato il giudicato sulla sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS- che riguardava il primo atto con cui è stato imposto l’obbligo di pubblicazione.
La Provincia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è impugnata la nota del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- essendo essa priva di contenuto provvedimentale.
DIRITTO
1. Occorre dare preliminarmente atto delle plurime eccezioni di inammissibilità formulate dalle parti resistenti. Giova premettere che la società ricorrente risulta cancellata dal Registro delle Imprese, tuttavia, la suddetta circostanza non è idonea a determinare l’interruzione del processo in quanto non dichiarata con le modalità di cui all’art. 300 c.p.c., applicabile per l’espresso rinvio dell’art. 79 cod. proc. amm. alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione del processo.
Per giurisprudenza costante, la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, la rilevanza processuale dell’evento interruttivo è subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, alla dichiarazione in udienza ovvero alla notificazione dell'evento alle altre parti, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite. (Cassazione civile sez. lav., 02/09/2020, n.18250).
Non avendo il difensore della società ricorrente dichiarato formalmente la causa interruttiva del processo, la parte dallo stesso rappresentata deve ritenersi “stabilizzata” per il presente grado di giudizio e deve considerarsi, ai fini processuali, come non ancora estinta.
2. Tanto premesso, merita accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla sig.ra -OMISSIS- per difetto di legittimazione attiva.
La sig.ra -OMISSIS- ha agito in giudizio come socia della -OMISSIS-. In tale veste, tuttavia, ella non è parte del rapporto controverso – avente ad oggetto il rilascio dell’AIA per l’impianto di proprietà della -OMISSIS- s.r.l. – facente capo alla sola società.
La personalità giuridica autonoma di cui godono le società di capitali impedisce di riferire le situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari ai singoli soci. Né può aver efficacia sanante dell’originaria assenza di legittimazione la vicenda successoria asseritamente verificatasi per effetto della cancellazione della società, sia perché tale vicenda non è stata fatta constare nei modi di legge (con conseguente interruzione del processo e sua prosecuzione da parte dei successori in quanto tali), sia perché, comunque, la legittimazione ad agire (discendente dall’affermazione di colui che agisce in giudizio di essere titolare del rapporto controverso), come le altre condizioni dell’azione, nel processo amministrativo, deve sussistere al momento della domanda e persistere fino al momento della decisione finale (Consiglio di Stato, sez. III, 9 agosto 2017, n. 3972 e Sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4844, Consiglio di Stato, Ad. Plen. 4/2011 e 9/2014). E’, pertanto, sufficiente l’assenza di legittimazione attiva al momento della proposizione del ricorso a renderlo inammissibile.
3. E’, altresì, fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse della società. Essa, infatti, non potrebbe comunque conseguire l’utilità avuta di mira, consistente nella sanatoria degli edifici industriali di cui è rimasta proprietaria.
Tale effetto, infatti, secondo costante giurisprudenza, non è automatico, ma è frutto di una valutazione discrezionale (producendosi, come afferma l’art. 208, comma 6, D.Lgs. 152/06 “ove occorra”) in cui le esigenze di ordinato sviluppo del territorio cristallizzate negli strumenti urbanistici, pur potendo recedere rispetto agli altri interessi pubblici e privati che vengono in rilievo, devono cionondimeno essere prese in considerazione ai fini di un’eventuale conformazione dell’attività produttiva che la renda compatibile con gli interessi urbanistici dell’area (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 02/03/2021, n. 1775, e la stessa sentenza del Consiglio di Stato, -OMISSIS-, che ha annullato gli originari provvedimenti autorizzatori).
E’ evidente, allora, che un siffatto effetto di variante, per poter legittimamente conseguire al procedimento ambientale, presuppone la concreta realizzabilità degli interessi produttivi espressi nello specifico progetto sottoposto al procedimento, poiché è in relazione all’effettiva conformazione dell’attività produttiva che l’interesse urbanistico va valutato e contemperato.
Né peraltro può ipotizzarsi il rilascio di un titolo ambientale meramente astratto rispetto ad effettive esigenze produttive che s’intendano realizzare, poiché il procedimento di rilascio dell’AIA ha ad oggetto l’approvazione di uno specifico progetto (che non a caso deve assumere il livello di dettaglio di una progettazione definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 1) mirando a individuare – attraverso apposite prescrizioni - le condizioni in presenza delle quali l’attività produttiva, potenzialmente lesiva di interessi ambientali può essere svolta di modo che ne sia garantito l’esercizio non pregiudizievole per l’ambiente e la salute umana (cfr. art. 5, comma 1, lett. o: “autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio”).
Dalle precedenti considerazioni discende come logica conseguenza che il titolo ambientale con effetto di variante urbanistica può essere rilasciato soltanto a condizione che le altre esigenze – pubbliche e private – legate alla costruzione dell’impianto e/o al suo mantenimento sussistano in concreto. In caso contrario il sacrificio imposto all’interesse al regolare assetto del territorio risultante dalla pianificazione urbanistica non troverebbe alcuna giustificazione.
Nel caso di specie la concreta realizzabilità dello specifico progetto sottoposto all’istruttoria regionale è da escludersi in ragione della prospettazione fornita dalla società ricorrente che ha espressamente affermato di non essere più nella disponibilità di tutti gli immobili e gli impianti su cui il progetto illo tempore proposto avrebbe dovuto realizzarsi. Inoltre, afferma espressamente di agire al fine di ottenere la sanatoria edilizia degli ampliamenti realizzati, al fine di poterli alienare, mentre nessuna concreta prospettiva di avvio dell’attività di gestione dei rifiuti oggetto del procedimento – neppure da parte di terzi - viene indicata (“L’interesse dei ricorrenti – trattandosi di un procedimento di riesame/integrazione di un precedente atto impugnato – deve essere dunque riguardato in una duplice direzione: sia quale aspettativa di ampliare il proprio patrimonio giuridico, sia quale sanatoria delle situazioni giuridiche e di fatto generate dal provvedimento annullato. In altri termini persino nell’ipotesi in cui i ricorrenti non possano gestire l’impianto (per essere falliti), nondimeno sussisterebbe il loro l’interesse all’annullamento dell’atto impugnato ed al rilascio di una nuova autorizzazione unica anche al solo fine di sanare quanto eseguito in virtù dei decreti regionali annullati”), né appare prospettabile, atteso che non risulta contestato che nel corso della procedura fallimentare è stata liquidata tutta la componente impiantistica, il ramo d’azienda costituito dall'iscrizione all'Albo Nazionale gestori Ambientali - Categoria 9, Classe B, Bonifica siti, e i connessi macchinari.
L’assenza di un’attuale concreta possibilità che il progetto oggetto del procedimento possa realizzarsi costituisce circostanza sufficiente ad escludere la perdurante sussistenza dell’interesse al ricorso, poiché la società ricorrente non potrebbe conseguire la sanatoria delle strutture realizzate cui aspira.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre IVA e CPA per ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 29 aprile 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO