Articolo 16 della Legge 5 marzo 1963, n. 246
Articolo 15Articolo 17
Versione
5 aprile 1963
Art. 16.
Qualora sulle aree esenti vengano effettuate costruzioni in contrasto con i motivi per i quali sia stato riconosciuto il diritto all'esenzione oppure, nel caso della lettera b) del precedente articolo 15, siano effettuate vendite senza esproprio, il contribuente decade dal diritto alla esenzione stessa, ed il Comune deve applicare a carico del proprietario attuale l'imposta calcolata in base al valore dell'ultimo anno.
In caso di costruzione nelle zone in cui questa sia vietata in relazione al piano regolatore o ai vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione, il tributo sara' applicato in un unico ruolo con la maggiorazione del cento per cento a titolo di sanzione civile, salva in ogni caso l'azione per il ripristino o per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme regolamentari o delle convenzioni col Comune.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963