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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1724/2023 R.G.
tra
Avv. Francesco (C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
Il Giudice
scaduto il termine del 5 marzo 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 6 marzo 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1724/2023 R.G.
tra
Avv. Francesco (C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
OGGETTO
Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in
2 forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164 – c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2. Ciò posto e venendo alla presente controversia, con ricorso promosso ai sensi degli artt. 281-decies
e seguenti c.p.c. e depositato l'8.12.2023, l'Avvocato Francesco Chiarello agisce per il riconoscimento dei compensi professionali maturati nei confronti del resistente Controparte_1
e per l'attività professionale svolta in nome, per conto ed a favore di quest'ultimo, chiedendo che gli venga riconosciuto l'importo di € 1.700,00 oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
In merito all'attività espletata, il ricorrente ha dedotto: - di aver rappresentato e difeso il CP_1
dinanzi al Tribunale Monocratico di Crotone nel procedimento penale incardinato a suo carico per il reato di cui all'art. 648 c.p., iscritto al n. 610/2016 r.g.n.r. dinanzi al Tribunale di Crotone;
- di averlo, in particolare, assistito nelle udienze dibattimentali indicate in atti;
- di aver rinunciato all'incarico
3 professionale a mezzo raccomandata a.r. di data 19.5.2023; - di aver percepito a titolo di anticipo la somma di € 500,00; - di aver invitato il a stipulare una convenzione di negoziazione CP_1
assistita, senza esito.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza indicata in epigrafe, celebrata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. In via preliminare, si osserva che la presente controversia viene decisa ai sensi delle norme sul procedimento semplificato ex artt. 281-decies s.s. c.p.c..
Ed invero, posto che la causa petendi della pretesa del ricorrente si fonda sull'aver svolto attività professionale in favore del sig. per la difesa in un processo penale, va ribadito il costante CP_1
orientamento della giurisprudenza, secondo cui la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel procedimento penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui al d.lgs. n. 150 del 2011, art. 14 - applicabile alle sole controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., innanzi al tribunale in composizione monocratica (Cass. civ.
23.11.2022, n. 3450).
4. Passando al merito, deve innanzitutto richiamarsi il fondamentale arresto delle Sezioni Unite del
2001 che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, hanno statuito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni),
4 gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento ( e salvo il limite derivante dall' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento (v. SS.UU., sentenza n. 13533 del
30.10.2001), ricordando altresì che tale onere probatorio non viene attenuato dalla contumacia della controparte, la quale non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (Cass., sentenza n. 10947 dell'11.7.2003).
Orbene, il creditore ha provato, e non è contestato, di aver svolto l'opera professionale prospettata, su mandato dell'intimato, allegando le circostanze fattuali e documentali da cui rinviene la pretesa creditoria e producendo la relativa documentazione (all. 1 ricorso), dimostrando quindi di aver espletato l'incarico sino all'atto di rinuncia al mandato.
Inoltre, come affermato a più riprese dalla Suprema Corte, diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale sulle professioni intellettuali ex art. 2237 c.c., l'avvocato può recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa, conservando il diritto agli onorari relativi all'attività svolta fino al momento del recesso (Cass. n. 23077/2022).
Pertanto, la domanda di pagamento dei compensi professionali nei confronti del resistente deve essere accolta per quanto di ragione.
Costui, restando contumace, nulla ha dedotto in relazione all'estinzione dell'altrui pretesa ed anzi, non costituendosi in giudizio, benché regolarmente citato, ha tenuto un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
4.1. Con riferimento alla determinazione del quantum, va rilevato che, in assenza di allegazione e prova di una pattuizione per iscritto della misura del compenso tra avvocato e cliente, la liquidazione dei compensi professionali deve essere determinata giudizialmente sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia, infatti, prevede all'art. 6 che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'art. 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale; essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022 (cfr., sul punto, Sezioni Unite n. 33482/2022).
Nel caso in esame, l'attività difensiva si è conclusa con la rinuncia al mandato professionale, comunicata dal ricorrente a mezzo missiva del 19 maggio 2023, spedita il 29 maggio 2023 e riconsegnata per compiuta giacenza;
ne deriva che la prestazione professionale deve ritenersi esaurita successivamente al 23 ottobre 2022.
5 Occorre, del resto, riaffermare le considerazioni già svolte dalla Suprema Corte con riferimento alla normativa precedente, ispirate dal logico criterio interpretativo fondato sulla globalità della prestazione e pertanto del compenso.
Sul punto, le Sezioni Unite hanno precisato, con la sentenza n. 17405 del 2012, che: “In tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L.
24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata."; v. anche: Cass. sez. 6-3, ord. 28 agosto 2017 n. 20481 e Cass. sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018 n. 13541).
Tenendo, da un lato, conto dei criteri generali fissati dall'art. 2 del D.M. 55 del 2014, secondo cui il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera e devono essergli rimborsate le spese documentate, nonché dei parametri statuiti dall'art. 12 del D.M. cit. con specifico riferimento all'attività penale e, dall'altro lato, in ossequio al principio della domanda, il Tribunale riconosce a favore dell'avvocato le seguenti somme: Parte_1
-€ 2.174,00 per il procedimento dinanzi al Tribunale monocratico (in ragione dei parametri medi fissati per le fasi nelle quali l'opera professionale è stata effettivamente svolta: studio, introduttiva e istruttoria/dibattimentale);
-€ 6,50 per rimborso spese documentate (cfr. all 1 ricorso: notifica intimazione del teste).
Dalla somma sopra liquidata di € 2.180,50 deve detrarsi l'acconto ricevuto dal professionista di €
500,00, sicché il compenso dovuto per l'opera professionale de qua è pari a € 1.680,50, oltre 15% rsg ed accessori come per legge.
Sull'importo spettante al ricorrente vanno computati gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo (cfr. sul punto Cass., sez. II, 29.5.1999, n. 5240; Cass., sez. L., 7.6.2005, n. 11777; Cass., sez.
II, 2.2.2011, n. 2431).
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il valore del decisum ed in forza dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate e delle caratteristiche dell'attività svolta e ad esclusione della fase istruttoria, avendo la controversia carattere documentale.
P.q.m.
6 il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, accoglie per quanto di ragione la domanda promossa dall'Avv.
Francesco Chiarello nei confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo: Controparte_1
- al pagamento nei confronti del ricorrente della somma di € 1.680,50 per compensi professionali e spese, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge ed interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
- al pagamento, nei confronti del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi
€ 1.002,00 di cui € 150,00 per spese ed € 852,00 per compensi professionali, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 6 marzo 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
7
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1724/2023 R.G.
tra
Avv. Francesco (C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
Il Giudice
scaduto il termine del 5 marzo 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 6 marzo 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1724/2023 R.G.
tra
Avv. Francesco (C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
OGGETTO
Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in
2 forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164 – c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2. Ciò posto e venendo alla presente controversia, con ricorso promosso ai sensi degli artt. 281-decies
e seguenti c.p.c. e depositato l'8.12.2023, l'Avvocato Francesco Chiarello agisce per il riconoscimento dei compensi professionali maturati nei confronti del resistente Controparte_1
e per l'attività professionale svolta in nome, per conto ed a favore di quest'ultimo, chiedendo che gli venga riconosciuto l'importo di € 1.700,00 oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
In merito all'attività espletata, il ricorrente ha dedotto: - di aver rappresentato e difeso il CP_1
dinanzi al Tribunale Monocratico di Crotone nel procedimento penale incardinato a suo carico per il reato di cui all'art. 648 c.p., iscritto al n. 610/2016 r.g.n.r. dinanzi al Tribunale di Crotone;
- di averlo, in particolare, assistito nelle udienze dibattimentali indicate in atti;
- di aver rinunciato all'incarico
3 professionale a mezzo raccomandata a.r. di data 19.5.2023; - di aver percepito a titolo di anticipo la somma di € 500,00; - di aver invitato il a stipulare una convenzione di negoziazione CP_1
assistita, senza esito.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza indicata in epigrafe, celebrata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. In via preliminare, si osserva che la presente controversia viene decisa ai sensi delle norme sul procedimento semplificato ex artt. 281-decies s.s. c.p.c..
Ed invero, posto che la causa petendi della pretesa del ricorrente si fonda sull'aver svolto attività professionale in favore del sig. per la difesa in un processo penale, va ribadito il costante CP_1
orientamento della giurisprudenza, secondo cui la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel procedimento penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui al d.lgs. n. 150 del 2011, art. 14 - applicabile alle sole controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., innanzi al tribunale in composizione monocratica (Cass. civ.
23.11.2022, n. 3450).
4. Passando al merito, deve innanzitutto richiamarsi il fondamentale arresto delle Sezioni Unite del
2001 che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, hanno statuito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni),
4 gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento ( e salvo il limite derivante dall' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento (v. SS.UU., sentenza n. 13533 del
30.10.2001), ricordando altresì che tale onere probatorio non viene attenuato dalla contumacia della controparte, la quale non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (Cass., sentenza n. 10947 dell'11.7.2003).
Orbene, il creditore ha provato, e non è contestato, di aver svolto l'opera professionale prospettata, su mandato dell'intimato, allegando le circostanze fattuali e documentali da cui rinviene la pretesa creditoria e producendo la relativa documentazione (all. 1 ricorso), dimostrando quindi di aver espletato l'incarico sino all'atto di rinuncia al mandato.
Inoltre, come affermato a più riprese dalla Suprema Corte, diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale sulle professioni intellettuali ex art. 2237 c.c., l'avvocato può recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa, conservando il diritto agli onorari relativi all'attività svolta fino al momento del recesso (Cass. n. 23077/2022).
Pertanto, la domanda di pagamento dei compensi professionali nei confronti del resistente deve essere accolta per quanto di ragione.
Costui, restando contumace, nulla ha dedotto in relazione all'estinzione dell'altrui pretesa ed anzi, non costituendosi in giudizio, benché regolarmente citato, ha tenuto un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
4.1. Con riferimento alla determinazione del quantum, va rilevato che, in assenza di allegazione e prova di una pattuizione per iscritto della misura del compenso tra avvocato e cliente, la liquidazione dei compensi professionali deve essere determinata giudizialmente sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia, infatti, prevede all'art. 6 che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'art. 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale; essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022 (cfr., sul punto, Sezioni Unite n. 33482/2022).
Nel caso in esame, l'attività difensiva si è conclusa con la rinuncia al mandato professionale, comunicata dal ricorrente a mezzo missiva del 19 maggio 2023, spedita il 29 maggio 2023 e riconsegnata per compiuta giacenza;
ne deriva che la prestazione professionale deve ritenersi esaurita successivamente al 23 ottobre 2022.
5 Occorre, del resto, riaffermare le considerazioni già svolte dalla Suprema Corte con riferimento alla normativa precedente, ispirate dal logico criterio interpretativo fondato sulla globalità della prestazione e pertanto del compenso.
Sul punto, le Sezioni Unite hanno precisato, con la sentenza n. 17405 del 2012, che: “In tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L.
24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata."; v. anche: Cass. sez. 6-3, ord. 28 agosto 2017 n. 20481 e Cass. sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018 n. 13541).
Tenendo, da un lato, conto dei criteri generali fissati dall'art. 2 del D.M. 55 del 2014, secondo cui il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera e devono essergli rimborsate le spese documentate, nonché dei parametri statuiti dall'art. 12 del D.M. cit. con specifico riferimento all'attività penale e, dall'altro lato, in ossequio al principio della domanda, il Tribunale riconosce a favore dell'avvocato le seguenti somme: Parte_1
-€ 2.174,00 per il procedimento dinanzi al Tribunale monocratico (in ragione dei parametri medi fissati per le fasi nelle quali l'opera professionale è stata effettivamente svolta: studio, introduttiva e istruttoria/dibattimentale);
-€ 6,50 per rimborso spese documentate (cfr. all 1 ricorso: notifica intimazione del teste).
Dalla somma sopra liquidata di € 2.180,50 deve detrarsi l'acconto ricevuto dal professionista di €
500,00, sicché il compenso dovuto per l'opera professionale de qua è pari a € 1.680,50, oltre 15% rsg ed accessori come per legge.
Sull'importo spettante al ricorrente vanno computati gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo (cfr. sul punto Cass., sez. II, 29.5.1999, n. 5240; Cass., sez. L., 7.6.2005, n. 11777; Cass., sez.
II, 2.2.2011, n. 2431).
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il valore del decisum ed in forza dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate e delle caratteristiche dell'attività svolta e ad esclusione della fase istruttoria, avendo la controversia carattere documentale.
P.q.m.
6 il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, accoglie per quanto di ragione la domanda promossa dall'Avv.
Francesco Chiarello nei confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo: Controparte_1
- al pagamento nei confronti del ricorrente della somma di € 1.680,50 per compensi professionali e spese, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge ed interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
- al pagamento, nei confronti del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi
€ 1.002,00 di cui € 150,00 per spese ed € 852,00 per compensi professionali, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 6 marzo 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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