Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00301/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo, Stefano Corsi, con domicilio eletto presso lo studio Giulio Cerceo in Pescara, via Gabriele D'Annunzio 142;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Teramo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’ottemperanza,
della sentenza del T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS- e notificata il -OMISSIS-, passata in giudicato, mediante la quale, definendo il giudizio R.G. n. -OMISSIS-, è stato accolto l’atto di motivi aggiunti con cui il Vice Ispettore -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, datato-OMISSIS-, notificato -OMISSIS-, recante nuovo rigetto dell’istanza del ricorrente di trasferimento/assegnazione, ai sensi dell’art. 33, comma 5, Legge n. 104/1992, verso qualsiasi Ufficio, Specialità o Reparto delle città di -OMISSIS-, per prestare assistenza alla propria madre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Teramo;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Vice Ispettore della Polizia di Stato -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha richiesto di essere trasferito presso la sede di lavoro di -OMISSIS- per poter prestare assistenza alla madre e, a seguito del rigetto di tale istanza, lo stesso ha proposto ricorso presso questo Tribunale che è stato definito con la sentenza n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, con cui venivano accolti i motivi aggiunti e conseguentemente annullato il provvedimento di diniego impugnato.
La sopra menzionata sentenza veniva notificata al Ministero in data -OMISSIS- e non veniva appellata.
Successivamente, con nota a mezzo PEC del -OMISSIS-, i difensori dell’odierno ricorrente, in considerazione del tempo trascorso, diffidavano l’Amministrazione ad eseguire la sentenza e, così, a volere provvedere “ ad un corretto e congruamente motivato riesame dell’istanza avanzata del ricorrente, che, auspicabilmente, conduca al suo accoglimento, risultandone i presupposti… ”.
Non ricevendo alcuna risposta, il Vice Ispettore della Polizia di Stato -OMISSIS- ha proposto il ricorso in ottemperanza introduttivo del presente giudizio, depositato in data -OMISSIS-, con cui ha chiesto a questo Tribunale di “ dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione convenuta a dare corretta ed integrale esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza n. -OMISSIS- ” con contestuale nomina di un Commissario ad acta .
Si sono costituiti in giudizio, in data 6 marzo 2025, il Ministero dell’Interno e la Questura di Teramo con memoria di stile.
In data -OMISSIS- la difesa di parte ricorrente ha depositato agli atti il provvedimento del -OMISSIS- con cui la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Ministero dell’Interno ha dato esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS- disponendo il trasferimento del ricorrente al Commissariato di -OMISSIS-con effetto immediato.
Sulla base di quanto sopra esposto, la difesa di parte ricorrente ha poi depositato in giudizio in data -OMISSIS-nota di pari data con cui ha dichiarato che “ il ricorso per ottemperanza, pertanto, si presta ad essere dichiarato improcedibile alla luce della sopravvenuta esecuzione della sentenza nelle more del giudizio ” insistendo per la condanna alle spese.
In data -OMISSIS-l’Amministrazione ha depositato in giudizio il provvedimento di trasferimento del ricorrente del -OMISSIS- con relativa relazione in cui ha confermato il disposto trasferimento.
Infine, all’udienza in camera di consiglio del 12 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso in ottemperanza è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. - Difatti, come sopra esposto, in data -OMISSIS- la difesa di parte ricorrente ha depositato agli atti il provvedimento del -OMISSIS- con cui la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Ministero dell’Interno ha disposto il trasferimento del ricorrente al Commissariato di -OMISSIS-con effetto immediato e, poi, con nota del -OMISSIS-, depositata in giudizio in pari data, la predetta difesa ha dichiarato che “ il ricorso per ottemperanza, pertanto, si presta ad essere dichiarato improcedibile alla luce della sopravvenuta esecuzione della sentenza nelle more del giudizio ” insistendo per la condanna alla spese.
A tal riguardo, il Collegio rileva che è principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell'azione da parte ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ben potendo la predetta parte, nell’ambito della menzionata disponibilità, dichiarare di avere perduto ogni interesse per la decisione.
In tale evenienza il Giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità a quanto stabilito dalla Giurisprudenza secondo cui " La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta...l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità " (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288).
3. - Per le ragioni innanzi illustrate, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.