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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/07/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3155 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MA EA con domicilio eletto in Legnano alla via Da Giussano,19 presso il difensore avv.
MA EA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
PAGANELLI LUIGI, con domicilio eletto in Arluno alla Piazza Europa n.3, presso lo studio dell'Avvocato Laura
Varini;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto la condanna del Parte_1 Controparte_1
(responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.) al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro occorso all'attore in data 27.11.2022 alle ore 17:15 circa, quando, mentre camminava lungo il marciapiede posto davanti al Centro
Sportivo IO IA di via Parma a Legnano inciampava in una increspatura presente nell'asfalto ( e non visibile a causa della presenza di foglie e della inadeguata illuminazione) cadendo a terra e riportando danni alla mano sinistra.
Ha concluso chiedendo di condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 11.121,55 o della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
Si è costituito in giudizio il prendendo specifica posizione sui fatti dedotti da parte attrice, Controparte_1 concludendo per il rigetto della domanda e in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande attoree ha chiesto di ridurre l'entità del risarcimento;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
- 1 - Parte attrice ha dedotto di agire per accertare la responsabilità del in qualità di custode Controparte_1 dell'area in cui è avvenuto il sinistro lamentato da il quale ha dedotto che in data 27.11.2022 alle Parte_1 ore 17:15 circa, mentre camminava lungo il marciapiede posto davanti al Centro Sportivo IO IA di via
Parma a Legnano inciampava in una increspatura presente nell'asfalto ( e non visibile a causa della presenza di foglie e della inadeguata illuminazione) e cadendo a terra riportava danni alla mano sinistra. e, quindi, ipotizzando una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed ha indicato il bene della vita che intende conseguire e cioè il risarcimento dei danni alla persona.
Iniziando ad analizzare l'aspetto relativo alla responsabilità per le cose in custodia, va osservato che la responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. deve essere intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode, poiché responsabile del danno cagionato dalla cosa è colui che essenzialmente ha la cosa in custodia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5031 del 20/05/1998 (Rv. 515604)). E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare il rischio sul custode per i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito (T. Milano,
04.04.2012).
Quindi, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 2012).
L'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato, pertanto, sulla relazione di custodia che intercorre tra la "cosa" (da intendersi come qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni) che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Come non viene ricompresa la pericolosità tra gli elementi costitutivi della fattispecie in esame (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10641 del 20/07/2002 ), così la discriminazione tra cosa inerte e cosa in movimento non è rilevante, dal momento che la pericolosità può consistere in un fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della cosa, dal suo connaturato dinamismo, o da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere.
La custodia - quale requisito sul quale si impernia questa responsabilità - deve essere intesa come una particolare relazione tra un soggetto e la res che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerire sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. È l'espressione
"governo della cosa" a qualificare la custodia stessa, concretizzandosi nella "disponibilità immediata sulla cosa",
come disponibilità di fatto. Pertanto, la disposizione de qua non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un "effettivo potere fisico" sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 10/02/2003).
- 2 - In punto di rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, è sufficiente dimostrare che l'evento si
è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7276 del 06/08/1997).
Infine, unico elemento idoneo ad esonerare da responsabilità il custode, è la prova della sussistenza del caso fortuito, da intendersi inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 993 del 16/01/2009).
E' evidente, infatti, che deve attribuirsi rilevanza - anche all'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale. Infatti, in un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento eziologicamente derivi in tutto od in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, valutandone, quindi, l'eventuale apporto causale.
In particolare, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737).
In tema di responsabilità per cose in custodia, la colpa della vittima integra gli estremi del caso fortuito, e la prova del caso fortuito è sufficiente per vincere la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (Cass.
8893/2015).
Un corollario di detto principio è la regola posta dall'art. 1227 c.c., primo comma, il quale costituisce la base normativa al suddetto principio, presupponendolo. Questa regola deve, cioè, essere inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sè stesso (Cass. civ. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988).
Sotto tale profilo, incidente sulla prova del caso fortuito che esime il custode dalla responsabilità, la giurisprudenza ritiene che "il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 (Cass 6407/2016).
Il nesso di causalità deve essere escluso in particolare quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito, ovvero una condotta estranea alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità di eccezionalità rientra inoltre, secondo la più recente giurisprudenza nell'ambito della nozione di fortuito anche la condotta anomala, gravemente colposa o dolosa della vittima (Cass. Civ. 06/15383; 04/5236;
04/2062).
Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore/danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227
c.c., primo comma, sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore/danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
- 3 - Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenuto conto di quanto sopra esposto su detto istituto, per eguale ragione il comportamento commissivo od omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.
In questa ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
In questi termini il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, o escludendolo o dando un apporto concorrente.
In applicazione di tale principio, la diligenza che è richiesta al danneggiato nell'uso del bene sarà diversa a seconda del tipo di percorso, proprio perché il danneggiato fa affidamento su una diversa attività di controllo/custodia (che quindi ritiene esigibile) in relazione alle diverse caratteristiche che possono presentare i tratti di strada percorsi.
Si è poi osservato che "la pericolosità della cosa fonte di danno non è, dunque, fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fiuto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
mentre dal fatto noto che non lo fisse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno (Cass. 17625/2016).
Va infine precisato che la Cassazione con sentenza n. 17443/2019 ha ulteriormente specificato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.”
Tali essendo, allora, i principi ai quali lo scrivente ritiene di doversi uniformare per la risoluzione della presente controversia, va osservato quanto segue.
Nel caso oggetto del giudizio, parte attrice attribuisce la caduta alla non visibilità dell'increspatura dell'asfalto presente nei pressi del centro sportivo di via Parma.
In realtà dalle stesse foto prodotte da parte attrice emerge che tale increspatura fosse visibile anche con la presenza delle foglie a causa dello stacco cromatico tra quella parte di asfalto in cui è presente l'increspatura e l'altra parte del marciapiede (caratterizzato da un colore più chiaro- foto n.1 di parte attrice).
Il viale raffigurato nei rilievi fotografici è caratterizzato da un fondo stradale non perfettamente livellato e dalla presenza di foglie adeguata all'ubicazione all'interno di un centro sportivo con piante ed alberi.
Le stesse caratteristiche dei luoghi di causa e il non perfetto livellamento del manto stradale è ben giustificato dal fatto che esso si trovava nei pressi di un centro sportivo con presenza di vegetazione che avrebbero imposto all'attore di prestare un'adeguata attenzione.
- 4 - Proprio per la presenza del fogliame l'attore avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione essendo noto che le foglie che si trovano accumulate in modo anomalo sul piano stradale possano celare delle buche o delle imperfezioni stradali e che dunque siano, comunque, fonte di pericolo.
Inoltre l'illuminazione ( comunque presente) che non impediva la visibilità del viale, la circostanza che l'attraversamento di un viale con foglie comporta in sé la necessità di porre una particolare attenzione, e la circostanza che il sinistro è avvenuto nella città dove la parte attrice è residente -il che legittima la conclusione che le condizioni dello stato dei luoghi fossero a lui certamente note (la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe (Cass. sent. 2477, 2478,
2479, 2480, 2481, 2482 del 2018) - inducono a ritenere non sussistenti neppure i requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia o del trabocchetto, e che l'evento sia, invece, da ascrivere al comportamento colposo della parte attrice che nella circostanza ha omesso di procedere con la necessaria attenzione e sostanzialmente sollevando poco i piedi.
Chi si accinge a camminare su un viale coperto da foglie nei pressi di un centro sportivo sa bene che non si troverà a camminare su un percorso completamente pianeggiante e dunque deve porre una attenzione e avere una diligenza parametrata al tipo di pavimentazione che calpesta e alle caratteristiche strutturali dello stesso.
I pedoni, d'altronde, non possono pretendere di essere esonerati da qualsiasi minima attenzione facendo affidamento sul fatto che la P. A. debba garantire loro una pulizia costante e quotidiana dalle foglie in un'area con presenza di vegetazione e nei pressi di un centro sportivo.
Deve pertanto ritenersi, sotto questo profilo, che la caduta dell'attore debba essere attribuita non alla pericolosità del bene ed alla sua insidiosità, bensì con ragionevole verosimiglianza ad un disattento o imprudente movimento dell'attore che non ha usato la dovuta attenzione che è necessario apprestare nelle circostanze di luogo e di tempo in cui è avvenuto il sinistro.
Di conseguenza, si deve escludere la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e quindi la responsabilità da custodia dell'ente proprietario.
La domanda di parte attrice deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Si precisa che le spese sono liquidate sono da distrarsi in favore del difensore del Controparte_1
Avvocato Luigi Paganelli il quale si è dichiarato antistatario in base ai valori medi della fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie integrative) e per la fase decisionale (consistita nella sola discussione orale della causa) previsti dallo scaglione compreso tra 5.201,00 e
26.000,00 euro.
P.Q.M.
- 5 - Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna alla rifusione in favore dell'avvocato Luigi Paganelli quale difensore antistatario del Parte_1 di Legnano, delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.387,00 oltre rimborso spese generali CP_1
(15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 01/07/2025
Il Giudice
LO AR
- 6 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3155 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MA EA con domicilio eletto in Legnano alla via Da Giussano,19 presso il difensore avv.
MA EA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
PAGANELLI LUIGI, con domicilio eletto in Arluno alla Piazza Europa n.3, presso lo studio dell'Avvocato Laura
Varini;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto la condanna del Parte_1 Controparte_1
(responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.) al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro occorso all'attore in data 27.11.2022 alle ore 17:15 circa, quando, mentre camminava lungo il marciapiede posto davanti al Centro
Sportivo IO IA di via Parma a Legnano inciampava in una increspatura presente nell'asfalto ( e non visibile a causa della presenza di foglie e della inadeguata illuminazione) cadendo a terra e riportando danni alla mano sinistra.
Ha concluso chiedendo di condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 11.121,55 o della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
Si è costituito in giudizio il prendendo specifica posizione sui fatti dedotti da parte attrice, Controparte_1 concludendo per il rigetto della domanda e in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande attoree ha chiesto di ridurre l'entità del risarcimento;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
- 1 - Parte attrice ha dedotto di agire per accertare la responsabilità del in qualità di custode Controparte_1 dell'area in cui è avvenuto il sinistro lamentato da il quale ha dedotto che in data 27.11.2022 alle Parte_1 ore 17:15 circa, mentre camminava lungo il marciapiede posto davanti al Centro Sportivo IO IA di via
Parma a Legnano inciampava in una increspatura presente nell'asfalto ( e non visibile a causa della presenza di foglie e della inadeguata illuminazione) e cadendo a terra riportava danni alla mano sinistra. e, quindi, ipotizzando una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed ha indicato il bene della vita che intende conseguire e cioè il risarcimento dei danni alla persona.
Iniziando ad analizzare l'aspetto relativo alla responsabilità per le cose in custodia, va osservato che la responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. deve essere intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode, poiché responsabile del danno cagionato dalla cosa è colui che essenzialmente ha la cosa in custodia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5031 del 20/05/1998 (Rv. 515604)). E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare il rischio sul custode per i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito (T. Milano,
04.04.2012).
Quindi, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 2012).
L'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato, pertanto, sulla relazione di custodia che intercorre tra la "cosa" (da intendersi come qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni) che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Come non viene ricompresa la pericolosità tra gli elementi costitutivi della fattispecie in esame (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10641 del 20/07/2002 ), così la discriminazione tra cosa inerte e cosa in movimento non è rilevante, dal momento che la pericolosità può consistere in un fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della cosa, dal suo connaturato dinamismo, o da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere.
La custodia - quale requisito sul quale si impernia questa responsabilità - deve essere intesa come una particolare relazione tra un soggetto e la res che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerire sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. È l'espressione
"governo della cosa" a qualificare la custodia stessa, concretizzandosi nella "disponibilità immediata sulla cosa",
come disponibilità di fatto. Pertanto, la disposizione de qua non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un "effettivo potere fisico" sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 10/02/2003).
- 2 - In punto di rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, è sufficiente dimostrare che l'evento si
è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7276 del 06/08/1997).
Infine, unico elemento idoneo ad esonerare da responsabilità il custode, è la prova della sussistenza del caso fortuito, da intendersi inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 993 del 16/01/2009).
E' evidente, infatti, che deve attribuirsi rilevanza - anche all'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale. Infatti, in un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento eziologicamente derivi in tutto od in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, valutandone, quindi, l'eventuale apporto causale.
In particolare, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737).
In tema di responsabilità per cose in custodia, la colpa della vittima integra gli estremi del caso fortuito, e la prova del caso fortuito è sufficiente per vincere la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (Cass.
8893/2015).
Un corollario di detto principio è la regola posta dall'art. 1227 c.c., primo comma, il quale costituisce la base normativa al suddetto principio, presupponendolo. Questa regola deve, cioè, essere inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sè stesso (Cass. civ. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988).
Sotto tale profilo, incidente sulla prova del caso fortuito che esime il custode dalla responsabilità, la giurisprudenza ritiene che "il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 (Cass 6407/2016).
Il nesso di causalità deve essere escluso in particolare quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito, ovvero una condotta estranea alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità di eccezionalità rientra inoltre, secondo la più recente giurisprudenza nell'ambito della nozione di fortuito anche la condotta anomala, gravemente colposa o dolosa della vittima (Cass. Civ. 06/15383; 04/5236;
04/2062).
Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore/danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227
c.c., primo comma, sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore/danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
- 3 - Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenuto conto di quanto sopra esposto su detto istituto, per eguale ragione il comportamento commissivo od omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.
In questa ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
In questi termini il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, o escludendolo o dando un apporto concorrente.
In applicazione di tale principio, la diligenza che è richiesta al danneggiato nell'uso del bene sarà diversa a seconda del tipo di percorso, proprio perché il danneggiato fa affidamento su una diversa attività di controllo/custodia (che quindi ritiene esigibile) in relazione alle diverse caratteristiche che possono presentare i tratti di strada percorsi.
Si è poi osservato che "la pericolosità della cosa fonte di danno non è, dunque, fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fiuto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
mentre dal fatto noto che non lo fisse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno (Cass. 17625/2016).
Va infine precisato che la Cassazione con sentenza n. 17443/2019 ha ulteriormente specificato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.”
Tali essendo, allora, i principi ai quali lo scrivente ritiene di doversi uniformare per la risoluzione della presente controversia, va osservato quanto segue.
Nel caso oggetto del giudizio, parte attrice attribuisce la caduta alla non visibilità dell'increspatura dell'asfalto presente nei pressi del centro sportivo di via Parma.
In realtà dalle stesse foto prodotte da parte attrice emerge che tale increspatura fosse visibile anche con la presenza delle foglie a causa dello stacco cromatico tra quella parte di asfalto in cui è presente l'increspatura e l'altra parte del marciapiede (caratterizzato da un colore più chiaro- foto n.1 di parte attrice).
Il viale raffigurato nei rilievi fotografici è caratterizzato da un fondo stradale non perfettamente livellato e dalla presenza di foglie adeguata all'ubicazione all'interno di un centro sportivo con piante ed alberi.
Le stesse caratteristiche dei luoghi di causa e il non perfetto livellamento del manto stradale è ben giustificato dal fatto che esso si trovava nei pressi di un centro sportivo con presenza di vegetazione che avrebbero imposto all'attore di prestare un'adeguata attenzione.
- 4 - Proprio per la presenza del fogliame l'attore avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione essendo noto che le foglie che si trovano accumulate in modo anomalo sul piano stradale possano celare delle buche o delle imperfezioni stradali e che dunque siano, comunque, fonte di pericolo.
Inoltre l'illuminazione ( comunque presente) che non impediva la visibilità del viale, la circostanza che l'attraversamento di un viale con foglie comporta in sé la necessità di porre una particolare attenzione, e la circostanza che il sinistro è avvenuto nella città dove la parte attrice è residente -il che legittima la conclusione che le condizioni dello stato dei luoghi fossero a lui certamente note (la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe (Cass. sent. 2477, 2478,
2479, 2480, 2481, 2482 del 2018) - inducono a ritenere non sussistenti neppure i requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia o del trabocchetto, e che l'evento sia, invece, da ascrivere al comportamento colposo della parte attrice che nella circostanza ha omesso di procedere con la necessaria attenzione e sostanzialmente sollevando poco i piedi.
Chi si accinge a camminare su un viale coperto da foglie nei pressi di un centro sportivo sa bene che non si troverà a camminare su un percorso completamente pianeggiante e dunque deve porre una attenzione e avere una diligenza parametrata al tipo di pavimentazione che calpesta e alle caratteristiche strutturali dello stesso.
I pedoni, d'altronde, non possono pretendere di essere esonerati da qualsiasi minima attenzione facendo affidamento sul fatto che la P. A. debba garantire loro una pulizia costante e quotidiana dalle foglie in un'area con presenza di vegetazione e nei pressi di un centro sportivo.
Deve pertanto ritenersi, sotto questo profilo, che la caduta dell'attore debba essere attribuita non alla pericolosità del bene ed alla sua insidiosità, bensì con ragionevole verosimiglianza ad un disattento o imprudente movimento dell'attore che non ha usato la dovuta attenzione che è necessario apprestare nelle circostanze di luogo e di tempo in cui è avvenuto il sinistro.
Di conseguenza, si deve escludere la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e quindi la responsabilità da custodia dell'ente proprietario.
La domanda di parte attrice deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Si precisa che le spese sono liquidate sono da distrarsi in favore del difensore del Controparte_1
Avvocato Luigi Paganelli il quale si è dichiarato antistatario in base ai valori medi della fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie integrative) e per la fase decisionale (consistita nella sola discussione orale della causa) previsti dallo scaglione compreso tra 5.201,00 e
26.000,00 euro.
P.Q.M.
- 5 - Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna alla rifusione in favore dell'avvocato Luigi Paganelli quale difensore antistatario del Parte_1 di Legnano, delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.387,00 oltre rimborso spese generali CP_1
(15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 01/07/2025
Il Giudice
LO AR
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