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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/07/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EN ME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4923/2023 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Milano, Corso Porta Romana 52, presso lo studio degli avv.ti RE Campi e Fiorella
Fiorito, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata, i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) contumace CP_1 CodiceFiscale_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da udienza di rimessione in decisione del 17.6.2025 richiamandosi ai propri atti e, segnatamente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis rejectis, previe le pronunce e declaratorie meglio viste e ritenute: A. Nel merito In via principale, accertare e dichiarare che la Sig.ra in qualità di detentrice CP_1 dell'immobile sito in Giussago, Fraz. GO (PV) alla Via dei Platani n. 10 sino alla
pagina 1 di 11 data del 20/06/2023, - ha da questo asportato una caldaia e sei termoconvettori, danneggiando così l'impianto di riscaldamento a termoconvettori del detto immobile arrecando alla Sig.ra danni quantificabili in 17.500,00, oltre IVA se dovuta, - Parte_1
e ha manomesso l'impianto elettrico del medesimo immobile arrecando alla Sig.ra Parte_1
danni quantificabili in euro 890,00, oltre IVA se dovuta, Firmato Da: CAMPI
[...]
ANDREA Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 2 Avv. C.F._3
RE Campi Avv. Fiorella Fiorito Corso di Porta Romana n. 52 20122 Milano - Fax 02
56561215 e-mail: e per l'effetto condannare la Sig.ra Email_1 al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. in favore della attrice in misura CP_1 pari ad euro 18.390,00, oltre IVA se dovuta, o quell'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa, detratto l'importo che l'attrice già ricevuto a parziale ristoro degli stessi in misura pari ad euro 7.969,68 nell'ambito del procedimento RGE 195/2021, e così euro 10.420,32, oltre IVA se dovuta. B. In ogni caso Con favore di compensi e spese di lite. C. In via istruttoria Si chiede sin d'ora ammettersi consulenza tecnica volta a determinare l'ammontare dei costi necessari al ripristino dell'impianto a termoconvettori danneggiato e dell'impianto elettrico manomesso dell'immobile sito in Giussago, Fraz.
GO (PV) alla Via dei Platani n. 10 – 12, sulla scorta dei preventivi depositati e, con riferimento al prodotto file audio (doc. 9) inviato tramite applicazione di messaggistica
Whatsapp nello scambio intercorso tra il Sig. e il Sig. Controparte_2 Persona_1 dalle rispettive utenze telefoniche (Cell. 349/5769091 del Sig. e Cell. Controparte_2
351/8815067 del Sig. ), si chiede la eventuale ammissione di consulenza Persona_1 tecnica d'ufficio sul supporto informatico per l'accertamento della corrispondenza tra il file audio prodotto e i messaggi effettivamente inviati e contenuti nella applicazione
WhatsApp, con eventuale acquisizione anche presso il server, oltre alla prova per testi, richiesta con le memorie ex art. 171 ter n. 1, 2 e 3, c.p.c. depositate, sui capitoli di prova ivi dedotti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra evocava in Parte_1
pagina 2 di 11 giudizio la sig.ra al fine di far accertare e dichiarare che quest'ultima, quale CP_1 detentrice dell' immobile sito io Giussago, Fraz. GO a Via dei platani n. 10 sino alla data del 20/06/2023, aveva provocato danni all'immobile stesso quantificabili in euro
22.435,80, e per l'effetto condannare la medesima Sig ra al risarcimento CP_1 dei danni ex art. 2043 c.c.
A supporto della propria domanda deduceva che: era aggiudicataria del bene immobile sito in Giussago, Fraz. GO, Via dei platani n. 8/10/12, a seguito di vittoria all'asta bandita nell'ambito procedura esecutiva del Tribunale di Pavia R.G.E.
195/2021, promossa dalla nei confronti della Sig.ra Controparte_3 CP_1
il Tribunale aveva concesso alla Sig.ra e alla sua famiglia di rimanere
[...] CP_1 nell'immobile per tutta la durata deÌIa procedura esecutiva e sino alla data del 20/06/2023; il citato immobile, una volta riconsegnato, risultava essere danneggiato, come attestato nel verbale di riconsegna;
segnatamente, l'impianto elettrico era stato manomesso e l'impianto di riscaldamento asportato;
ai sensi dell'art. 2912 c.c. il pignoramento si estendeva anche a pertinenze, quali gli impianti;
nell'ambito della procedura esecutiva era residuata una somma a beneficio della debitrice;
il danno era quantificabile in complessivi euro
18.390,00, oltre IVA, come attestati dai preventivi
Pur ritualmente evocata in giudizio la sig.ra non si costituiva CP_1 restando contumace.
Eseguite positivamente le verifiche ex art. 171 bis c.p.c. era sollevata questione di improcedibilità per difetto della procedura di negoziazione assistita;
veniva quindi stabilita la prima udienza e assegnati i termini a ritroso ex art. 171 ter c.p.c.
A seguito di accertamenti ulteriori era disposto il rinnovo della notifica dell'atto di citazione nonché l'esperimento della procedura di negoziazione assistita.
La causa era quindi istruita mediante esame testimoniale e documenti della parte attrice
La causa era rinviata per rimessione in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 17 giugno 2025 la parte attrice precisava le proprie conclusioni pagina 3 di 11 riportandosi ai propri atti e il giudice rimetteva la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Il diritto di proprietà dell'attrice e l'occupazione della debitrice
2.I danni provocati all'immobile dalla debitrice esecutata
3. Le spese
1.Il diritto di proprietà dell'attrice e l'occupazione della convenuta debitrice
In punto di fatto costituisce circostanza puntualmente dedotta dall'attrice, sig.ra
, e debitamente documentata, che quest'ultima era aggiudicataria del bene Parte_1 immobile sito in Giussago, Fraz. GO in Via dei platani n. 8/10/12, a seguito di vittoria all'asta bandita nell'ambito procedura eesecutiva del Tribunale di Pavia R.G.E.
195/2021, promossa dalla nei confronti della Sig.ra Controparte_3 CP_1
[...]
La circostanza è univocamente attestata da atto pubblico di formazione giudiziale ovvero il decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Pavia nell'ambito della procedura R.G.E. n. 195/2021 in data 30.3.2023 e depositato l'8.4.2023 rep. n. 600 (cfr. doc.2) oltre che dal precedente atto di pignoramento notificato (cfr. doc. 1)
Parimenti puntualmente dedotto e comprovato che unitamente alla CP_1 sua famiglia, costituita dal coniuge, , e dalle figlie e Persona_1 CP_4 CP_5
rimase nell'immobile per tutta la durata della procedura esecutiva e sino alla data
[...] del 20.06.2023.
Tale circostanza è attestata, anzitutto, da certificato di residenza anagrafica della convenuta e della famiglia ove si attesa la residenza nel citato complesso immobiliare almeno fino al 19.7.2023 (cfr. doc. 3)
In secondo luogo, nello stesso decreto di trasferimento, viene ingiunto prioritariamente alla stessa quale debitrice, il rilascio dell'immobile CP_1 riconoscendo quindi il possesso da parte della stessa.
In terzo luogo, nel verbale di rilascio, l'ufficiale giudiziario attestava che la pagina 4 di 11 debitrice, tramite una sua delegata, aveva provveduto alla riconsegna delle chiavi solo in data 20.6.2023 (cfr doc.4)
Infine, la riconsegna come effettuata in data 20.6.2023 è stata riconosciuta espressamente via mail dall'Istituto di Vendite Giudiziario (cfr doc. 5)
2.I danni provocati all'immobile dalla debitrice esecutata
L'attrice ha altresì puntualmente dedotto danni provocati all'immobile dalla debitrice esecutata e consistenti, in particolare, nella manomissione dell'impianto elettrico e nella rimozione di impianto di riscaldamento costituito caldaia, di sei termoconvettori e dell'accumulatore dell'acqua sanitaria.
A riguardo, anzitutto, in via generale e punto di diritto, ai sensi dell'art. 2912 c.c. il pignoramento del bene include anche accessori pertinenze e frutti della cosa pignorata.
Orbene, tra tali elementi sono necessariamente inclusi gli impianti elettrici e di riscaldamento sia in quanto posti in modo funzionale al servizio dell'immobile stesso e sia in quanto tali da costituire con esso un unicum inscindibile ( in fattispecie analoga Cass.
12.4.2011 n. 8298; Casss. 22.7.2021 n. 17811); il legame intrinseco, già logicamente in via astratta desumibile dalla funzione dell'impianto, è ulteriormente attestato dalla perizia redatta in sede di esecuzione che, nella descrizione dell'immobile faceva riferimento proprio a tali impiantii (cfr. doc. 6 parte attrice e amplius infra)
In ragione di quanto esposto il pignoramento immobiliare, debitamente comprovato nel caso concreto (cfr doc. 1) includeva anche gli impianti,
Tanto premesso in punto di diritto, in punto di fatto le puntuali deduzioni circa i danni sono supportate da significativa e rilevante documentazione, anche di formazione pubblica.
In via preliminare, a riguardo, si evidenzia che risulta puntualmente dedotta nonché comprovata da perizia tecnica redatta in occasione della procedura esecutiva la presenza di entrambi gli impianti (elettrico e di riscaldamento) funzionanti e conformi alla disciplina tecnica e normativa;
segnatamente, il CTU ha attestato nella sua perizia “Si segnala che
l'originario impianto di riscaldamento, composto da termosifoni in ghisa ancora presenti nei vari locali, non è più in funzione in quanto i proprietari hanno segnalato allo scrivente
pagina 5 di 11 perito una rottura di una tubatura sottopavimento. Lo stesso riscaldamento è stato successivamente sostituito con caldaia a pellet e convettori ad aria a parete nelle varie stanze. “(sic relazione pag. 8) Più specificamente, con riferimento agli impianti, era disposto come ““Elettrico (impianto): conformità: Da verificarsi eventuale adeguamento, per quanto installato, mezzo professionista del settore abilitato Termico (impianto): tipologia: produzione di acqua calda sanitaria autonomo con accumulo e riscaldamento autonomo con termosifoni e stufa a pellet. Conformità: Da verificarsi eventuale adeguamento, per quanto installato, mezzo professionista del settore abilitato” (sic relazione pag. 9)
In ragione di quanto esposto l'immobile, al momento della redazione della perizia di stima, risultava quindi completo di impianti funzionanti.
Al contrario, è univocamente comprovato che l'impianto di riscaldamento venisse rimosso dai precedenti occupanti i quali provvedevano anche alla manomissione dell'impianto elettrico.
In primo luogo, nel verbale di riconsegna del 10.7.2023 il delegato dell'istituto di vendite giudiziario attestava “risultano mancanti la caldaia, sei termoconvettori, un accumulatore di acqua sanitaria e risulta manomesso l'impianto elettrico” (cfr. doc. 4)
Tale atto, stante il ruolo del delegato alla vendita, assume vero e proprio carattere di atto pubblico e quindi facente prova fino a querela di falso ex art. 2710 c.c.
In secondo luogo, nel rendiconto della custodia redatto in data 5.10.2023 nell'ambito dal RGE n° 195/21 – Inc. n° 292/21 e destinata la giudice dell'esecuzione, il custode dichiarava come “In data 24.11.2021 veniva effettuato il primo accesso presso il compendio pignorato, che veniva rinvenuto in buono stato di conservazione ed occupati dalla famiglia della debitrice esecutata. Lo scrivente effettuava accessi di controllo e le visioni. In esecuzione dell'ordine di liberazione, in data 20.06.2023 la Sig.ra CP_4
, figlia della debitrice esecutata, alla presenza dell'incaricato, del fabbro e dei
[...]
Carabinieri, consegnava all'aggiudicataria le chiavi degli immobili Effettuato il sopralluogo, si verificava che risultava mancante la caldaia, una stufa (ritrovata poi in cortile), sei termoconvettori. Si verificava altresì la manomissione dell'impianto elettrico
pagina 6 di 11 con la cassetta di derivazione aperta con fili all'esterno e scoperti.” (cfr. doc. 11)
Analogamente si sottolinea il rilievo di atto pubblico del citato atto.
In terzo luogo, la ricorrente ha prodotto significativa e rilevante documentazione fotografica attestante la rimozione dei singoli manufatti e la manomissione degli impianti
(cfr. doc.8)
In quarto luogo, la rimozione è stata confermata via mail da personale dell'Istituto di vendita giudiziaria, ove, in risposta a specifica domanda circa le sottrazioni e manomissioni “l'unico responsabile di tali danneggiamenti rimane esclusivamente il debitore, nei confronti del quale potrà, nel termine di 90 giorni dalla scoperta dei danni, sporgere querela per danneggiamento aggravato. Alleghiamo, come da Sua richiesta, dichiarazione di consegna chiavi e provvediamo a relazionare il Giudice dell'Esecuzione in ordine ai danneggiamenti” (cfr. doc. 5)
In quinto luogo, sono stati prodotti audio whatsapp in cui , a fronte di richieste, il marito della convenuta non contestava la circostanza ma forniva una diversa interpretazione delle circostanze adducendo un vero e proprio diritto alla rimozione (cfr. doc. 9)
La circostanza della rimozione e dal danneggiamento degli impianti è stata univocamente confermata in sede testimoniale;
in particolare, i testi hanno dichiarato che in data 20.06.2023 l'impianto elettrico era stato danneggiato in più punti con manomissione delle scatole di derivazione e detrimento dei cavi elettrici nonché che, alla medesima data,
l'impianto a termoconvettori (fancoil) dell'immobile era privo della caldaia, di sei termoconvettori e dell'accumulatore dell'acqua sanitaria (teste “
7.Confermo la Tes_1 circostanza;
ho eseguito la riproduzione fotografica al momento del sopralluogo e alla presenza dei carabinieri di TO .
8. Confermo, io stesso avevo rilevato la circostanza
9. Confermo. AD la consegna ufficiale dell'immobile è avvenuta in data 20.6.2023; AD gli occupanti precedenti avevano rassicurato che avrebbero rilasciato l'immobile in modo conforme a perizia e senza danni, cosa non avvenuta. AD il 3 maggio in sede di accesso con la sig.ra l'immobile era ancora conforme;
il 5 giugno doveva esserci CP_1
l'esecuzione ma c'è stata richiesta di proroga dell'esecutato accettata dalla sig.ra e, Pt_1 successivamente, al 20 giugno la situazione era quella descritta con i danni e le mancanze.
pagina 7 di 11 teste “8. Non ricordo a memoria in modo preciso;
ricordo per grandi linee Tes_2 problematiche;
ho fatto un sopralluogo per un preventivo non accettato dal cliente” teste
“7. Confermo la circostanza e i danneggiamenti 8.Confermo la circostanza 9. CP_2
Confermo, ci siamo accorti dei danni solo alla consegna del 20 giugno 2023”, sua pure indirettamente, ) Parte_2
Con Le citate dichiarazioni sono plurime univoche e rilasciate, ad eccezione di , coniuge dell'attrice, da soggetti caratterizzati da assoluta terzietà rispetto alle parti, in assenza di rapporti affettivi e lavorativi.
In definitiva, in ragione di quanto esposto, si ritengono comprovati la rimozione dell'impianto di riscaldamento e il danneggiamento dell'impianto elettrico da parte dei precedenti occupanti e, segnatamente, dalla sig.ra e dalla sua famiglia;
CP_1 questi sono pertanto responsabili ex art. 2043 c.c. dei danni provocati all'immobile configurandosi una condotta illecita stante l'assenza di titolarità di diritto sul bene immobile e gli accessori a seguito del trasferimento.
In ordine al danno provocato, parte attrice ha depositato due preventivi, l'uno per l'impianto di riscaldamento pari a €17.500 oltre IV l'altro pari a €890 oltre IV per il ripristino dell'impianto elettrico (cfr. doc. 10)
Si sottolinea, incidentalmente, che il titolare dell'impresa termotecnica aveva presentato altro preventivo di minore costo (pari a € 7800) che tuttavia non viene preso in considerazione in quanto non ripristinerebbe la situazione in modo analogo a quella quo ante; né a fortiori i due preventivi possono essere presi in considerazione cumulativamente atteso che fanno riferimento a stessi beni (caldaia, tubature) e, comunque, la somma degli importi non è oggetto di domanda risarcitoria sul piano processuale(cfr. atto di citazione o comparsa conclusionale pag.7 )
I citati preventivi sono stati oggetto di conferma in sede testimoniale (teste Tes_2
11. Confermo. AD Dopo il preventivo il cliente non si è fatto più sentire;
AD unica persona che ho visto era il marito della sig.ra . AD confermo a visione del preventivo Pt_1 che l'intestazione e il foglio sono della mia società; AD confermo comunque che è congruo per i prezzi da me applicati” teste “11.Confermo 12.Confermo; AD non CP_2
pagina 8 di 11 abbiamo ancora eseguito questi lavori;
ora stiamo eseguendo lavori di ristrutturazione nell'immobile; c'è un cantiere;
AD non ho contatti con il precedente proprietario)
In ragione di quanto esposto il danno viene stimato in €18.390,00 oltre IV
A fronte della prova della condotta illecita degli occupanti e, in primis della convenuta sig.ra VA, nonché della puntuale allegazione circa i danni, parte convenuta, non si è costituita restando contumace.
A riguardo, il preferibile orientamento, in giurisprudenza e dottrina, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116
c.p.c., comma 2)” (In termini Cass. 29.03.2007, n. 7739; nello stesso senso Cass.,
20.02.2006, n. 3601) secondo cui“la contumacia del convenuto se non equivale ad bammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre:
Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 4301)”; (nello stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293).
In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, il ricorso già conteneva nel suo corpo un'esposizione dei fatti ed un'elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio analitiche: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma,
04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898;
Trib. Genova 20.1.2016 n. 209; Trib. Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275).
Tale orientamento è condivisibile a fortiori, nella fattispecie in esame, stante le comunicazioni che la parte attrice ha comunque rivolto alla resistente in fase anteriore al pagina 9 di 11 giudizio, tra cui l'invito alla negoziazione.
Coerentemente, la mancata partecipazione costituisce elemento rafforzativo delle risultanze istruttorie come emerse e preclude una diversa ricostruzione delle circostanze
Premessa la prova del fatto illecito da parte della convenuta e del danno subito dall'attrice, sul punto, sebbene in via incidentale e con decisione priva strictu sensu del giudicato, lo stesso giudice dell'esecuzione ha già accertato la sussistenza del danno riconoscendo la somma pari ad euro 7.969,68 a beneficio della effettivamente oggetto Pt_1 di liquidazione come comprovato dalla stessa attrice mediante bonifico bancario (cfr doc.
15,16,17,18).
Tale somma viene posta a compensazione con l'importo dovuto sopra evidenziato pari a 18390 oltre IV , come peraltro riconosciuto negli scritti conclusivi dall'attrice
(conclusionale pag.9)
La compensazione viene effettuata tuttavia non ab origine ma al momento dell'effettiva liquidazione dell'importo (18.1.2024)
La somma computata a titolo risarcitorio è calcolata alla data del 20.6.2023 , ovvero al momento del rilascio dell'immobile e deve essere oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, sino al pagamento (20.1.2024) a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr.
Cass. n. 1712 del 17.02.1995 e, successivamente, Cass. 21.06.2012 n. 10300 secondo cui
“in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata” (Cass. 19.09.2005 n. 18445)
All'esito dei citati calcoli, la somma oggetto di risarcimento a beneficio dell'attore, aggiornata al momento del pagamento parziale risultava pari a € € 19.014,80 oltre IV;
sottratta somma corrisposta (7969,68) l'importo ancora dovuto risultava pari a € 11.045,12 oltre IV.
Tale importo deve essere ulteriormente oggetto di rivalutazione e interessi fino pagina 10 di 11 all'attualità, risultando pari a € € 11.581,35 oltre IV;
su tale somma sono dovuti interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo
3. Le spese
Le spese sono addebitate su parte convenuta in quanto soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 come modificata da DM 147/2022 applicando il parametro medio per fasi di studio introduttiva e istruttoria, minimo per attività decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate , stante anche la contumacia dei convenuti risultando quindi pari a € 4227 oltre spese generali al 15% iva e cpa nonché spese di marca e contributo da rifondere interamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Accoglie, per le ragioni di in motivazione, la domanda di parte attrice e , per
l'effetto, tenuto conto del pagamento intercorso, condanna (C.F. CP_1 [...]
) al pagamento € 11.581,35 oltre IV nei confronti di (C.F. C.F._2 Parte_1 [...]
oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della C.F._1 sentenza al soddisfo;
- II) condanna altresì a rimborsare alla parte le CP_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 4227 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 4 luglio 2025
Il Giudice
EN ME
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EN ME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4923/2023 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Milano, Corso Porta Romana 52, presso lo studio degli avv.ti RE Campi e Fiorella
Fiorito, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata, i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) contumace CP_1 CodiceFiscale_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da udienza di rimessione in decisione del 17.6.2025 richiamandosi ai propri atti e, segnatamente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis rejectis, previe le pronunce e declaratorie meglio viste e ritenute: A. Nel merito In via principale, accertare e dichiarare che la Sig.ra in qualità di detentrice CP_1 dell'immobile sito in Giussago, Fraz. GO (PV) alla Via dei Platani n. 10 sino alla
pagina 1 di 11 data del 20/06/2023, - ha da questo asportato una caldaia e sei termoconvettori, danneggiando così l'impianto di riscaldamento a termoconvettori del detto immobile arrecando alla Sig.ra danni quantificabili in 17.500,00, oltre IVA se dovuta, - Parte_1
e ha manomesso l'impianto elettrico del medesimo immobile arrecando alla Sig.ra Parte_1
danni quantificabili in euro 890,00, oltre IVA se dovuta, Firmato Da: CAMPI
[...]
ANDREA Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 2 Avv. C.F._3
RE Campi Avv. Fiorella Fiorito Corso di Porta Romana n. 52 20122 Milano - Fax 02
56561215 e-mail: e per l'effetto condannare la Sig.ra Email_1 al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. in favore della attrice in misura CP_1 pari ad euro 18.390,00, oltre IVA se dovuta, o quell'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa, detratto l'importo che l'attrice già ricevuto a parziale ristoro degli stessi in misura pari ad euro 7.969,68 nell'ambito del procedimento RGE 195/2021, e così euro 10.420,32, oltre IVA se dovuta. B. In ogni caso Con favore di compensi e spese di lite. C. In via istruttoria Si chiede sin d'ora ammettersi consulenza tecnica volta a determinare l'ammontare dei costi necessari al ripristino dell'impianto a termoconvettori danneggiato e dell'impianto elettrico manomesso dell'immobile sito in Giussago, Fraz.
GO (PV) alla Via dei Platani n. 10 – 12, sulla scorta dei preventivi depositati e, con riferimento al prodotto file audio (doc. 9) inviato tramite applicazione di messaggistica
Whatsapp nello scambio intercorso tra il Sig. e il Sig. Controparte_2 Persona_1 dalle rispettive utenze telefoniche (Cell. 349/5769091 del Sig. e Cell. Controparte_2
351/8815067 del Sig. ), si chiede la eventuale ammissione di consulenza Persona_1 tecnica d'ufficio sul supporto informatico per l'accertamento della corrispondenza tra il file audio prodotto e i messaggi effettivamente inviati e contenuti nella applicazione
WhatsApp, con eventuale acquisizione anche presso il server, oltre alla prova per testi, richiesta con le memorie ex art. 171 ter n. 1, 2 e 3, c.p.c. depositate, sui capitoli di prova ivi dedotti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra evocava in Parte_1
pagina 2 di 11 giudizio la sig.ra al fine di far accertare e dichiarare che quest'ultima, quale CP_1 detentrice dell' immobile sito io Giussago, Fraz. GO a Via dei platani n. 10 sino alla data del 20/06/2023, aveva provocato danni all'immobile stesso quantificabili in euro
22.435,80, e per l'effetto condannare la medesima Sig ra al risarcimento CP_1 dei danni ex art. 2043 c.c.
A supporto della propria domanda deduceva che: era aggiudicataria del bene immobile sito in Giussago, Fraz. GO, Via dei platani n. 8/10/12, a seguito di vittoria all'asta bandita nell'ambito procedura esecutiva del Tribunale di Pavia R.G.E.
195/2021, promossa dalla nei confronti della Sig.ra Controparte_3 CP_1
il Tribunale aveva concesso alla Sig.ra e alla sua famiglia di rimanere
[...] CP_1 nell'immobile per tutta la durata deÌIa procedura esecutiva e sino alla data del 20/06/2023; il citato immobile, una volta riconsegnato, risultava essere danneggiato, come attestato nel verbale di riconsegna;
segnatamente, l'impianto elettrico era stato manomesso e l'impianto di riscaldamento asportato;
ai sensi dell'art. 2912 c.c. il pignoramento si estendeva anche a pertinenze, quali gli impianti;
nell'ambito della procedura esecutiva era residuata una somma a beneficio della debitrice;
il danno era quantificabile in complessivi euro
18.390,00, oltre IVA, come attestati dai preventivi
Pur ritualmente evocata in giudizio la sig.ra non si costituiva CP_1 restando contumace.
Eseguite positivamente le verifiche ex art. 171 bis c.p.c. era sollevata questione di improcedibilità per difetto della procedura di negoziazione assistita;
veniva quindi stabilita la prima udienza e assegnati i termini a ritroso ex art. 171 ter c.p.c.
A seguito di accertamenti ulteriori era disposto il rinnovo della notifica dell'atto di citazione nonché l'esperimento della procedura di negoziazione assistita.
La causa era quindi istruita mediante esame testimoniale e documenti della parte attrice
La causa era rinviata per rimessione in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 17 giugno 2025 la parte attrice precisava le proprie conclusioni pagina 3 di 11 riportandosi ai propri atti e il giudice rimetteva la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Il diritto di proprietà dell'attrice e l'occupazione della debitrice
2.I danni provocati all'immobile dalla debitrice esecutata
3. Le spese
1.Il diritto di proprietà dell'attrice e l'occupazione della convenuta debitrice
In punto di fatto costituisce circostanza puntualmente dedotta dall'attrice, sig.ra
, e debitamente documentata, che quest'ultima era aggiudicataria del bene Parte_1 immobile sito in Giussago, Fraz. GO in Via dei platani n. 8/10/12, a seguito di vittoria all'asta bandita nell'ambito procedura eesecutiva del Tribunale di Pavia R.G.E.
195/2021, promossa dalla nei confronti della Sig.ra Controparte_3 CP_1
[...]
La circostanza è univocamente attestata da atto pubblico di formazione giudiziale ovvero il decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Pavia nell'ambito della procedura R.G.E. n. 195/2021 in data 30.3.2023 e depositato l'8.4.2023 rep. n. 600 (cfr. doc.2) oltre che dal precedente atto di pignoramento notificato (cfr. doc. 1)
Parimenti puntualmente dedotto e comprovato che unitamente alla CP_1 sua famiglia, costituita dal coniuge, , e dalle figlie e Persona_1 CP_4 CP_5
rimase nell'immobile per tutta la durata della procedura esecutiva e sino alla data
[...] del 20.06.2023.
Tale circostanza è attestata, anzitutto, da certificato di residenza anagrafica della convenuta e della famiglia ove si attesa la residenza nel citato complesso immobiliare almeno fino al 19.7.2023 (cfr. doc. 3)
In secondo luogo, nello stesso decreto di trasferimento, viene ingiunto prioritariamente alla stessa quale debitrice, il rilascio dell'immobile CP_1 riconoscendo quindi il possesso da parte della stessa.
In terzo luogo, nel verbale di rilascio, l'ufficiale giudiziario attestava che la pagina 4 di 11 debitrice, tramite una sua delegata, aveva provveduto alla riconsegna delle chiavi solo in data 20.6.2023 (cfr doc.4)
Infine, la riconsegna come effettuata in data 20.6.2023 è stata riconosciuta espressamente via mail dall'Istituto di Vendite Giudiziario (cfr doc. 5)
2.I danni provocati all'immobile dalla debitrice esecutata
L'attrice ha altresì puntualmente dedotto danni provocati all'immobile dalla debitrice esecutata e consistenti, in particolare, nella manomissione dell'impianto elettrico e nella rimozione di impianto di riscaldamento costituito caldaia, di sei termoconvettori e dell'accumulatore dell'acqua sanitaria.
A riguardo, anzitutto, in via generale e punto di diritto, ai sensi dell'art. 2912 c.c. il pignoramento del bene include anche accessori pertinenze e frutti della cosa pignorata.
Orbene, tra tali elementi sono necessariamente inclusi gli impianti elettrici e di riscaldamento sia in quanto posti in modo funzionale al servizio dell'immobile stesso e sia in quanto tali da costituire con esso un unicum inscindibile ( in fattispecie analoga Cass.
12.4.2011 n. 8298; Casss. 22.7.2021 n. 17811); il legame intrinseco, già logicamente in via astratta desumibile dalla funzione dell'impianto, è ulteriormente attestato dalla perizia redatta in sede di esecuzione che, nella descrizione dell'immobile faceva riferimento proprio a tali impiantii (cfr. doc. 6 parte attrice e amplius infra)
In ragione di quanto esposto il pignoramento immobiliare, debitamente comprovato nel caso concreto (cfr doc. 1) includeva anche gli impianti,
Tanto premesso in punto di diritto, in punto di fatto le puntuali deduzioni circa i danni sono supportate da significativa e rilevante documentazione, anche di formazione pubblica.
In via preliminare, a riguardo, si evidenzia che risulta puntualmente dedotta nonché comprovata da perizia tecnica redatta in occasione della procedura esecutiva la presenza di entrambi gli impianti (elettrico e di riscaldamento) funzionanti e conformi alla disciplina tecnica e normativa;
segnatamente, il CTU ha attestato nella sua perizia “Si segnala che
l'originario impianto di riscaldamento, composto da termosifoni in ghisa ancora presenti nei vari locali, non è più in funzione in quanto i proprietari hanno segnalato allo scrivente
pagina 5 di 11 perito una rottura di una tubatura sottopavimento. Lo stesso riscaldamento è stato successivamente sostituito con caldaia a pellet e convettori ad aria a parete nelle varie stanze. “(sic relazione pag. 8) Più specificamente, con riferimento agli impianti, era disposto come ““Elettrico (impianto): conformità: Da verificarsi eventuale adeguamento, per quanto installato, mezzo professionista del settore abilitato Termico (impianto): tipologia: produzione di acqua calda sanitaria autonomo con accumulo e riscaldamento autonomo con termosifoni e stufa a pellet. Conformità: Da verificarsi eventuale adeguamento, per quanto installato, mezzo professionista del settore abilitato” (sic relazione pag. 9)
In ragione di quanto esposto l'immobile, al momento della redazione della perizia di stima, risultava quindi completo di impianti funzionanti.
Al contrario, è univocamente comprovato che l'impianto di riscaldamento venisse rimosso dai precedenti occupanti i quali provvedevano anche alla manomissione dell'impianto elettrico.
In primo luogo, nel verbale di riconsegna del 10.7.2023 il delegato dell'istituto di vendite giudiziario attestava “risultano mancanti la caldaia, sei termoconvettori, un accumulatore di acqua sanitaria e risulta manomesso l'impianto elettrico” (cfr. doc. 4)
Tale atto, stante il ruolo del delegato alla vendita, assume vero e proprio carattere di atto pubblico e quindi facente prova fino a querela di falso ex art. 2710 c.c.
In secondo luogo, nel rendiconto della custodia redatto in data 5.10.2023 nell'ambito dal RGE n° 195/21 – Inc. n° 292/21 e destinata la giudice dell'esecuzione, il custode dichiarava come “In data 24.11.2021 veniva effettuato il primo accesso presso il compendio pignorato, che veniva rinvenuto in buono stato di conservazione ed occupati dalla famiglia della debitrice esecutata. Lo scrivente effettuava accessi di controllo e le visioni. In esecuzione dell'ordine di liberazione, in data 20.06.2023 la Sig.ra CP_4
, figlia della debitrice esecutata, alla presenza dell'incaricato, del fabbro e dei
[...]
Carabinieri, consegnava all'aggiudicataria le chiavi degli immobili Effettuato il sopralluogo, si verificava che risultava mancante la caldaia, una stufa (ritrovata poi in cortile), sei termoconvettori. Si verificava altresì la manomissione dell'impianto elettrico
pagina 6 di 11 con la cassetta di derivazione aperta con fili all'esterno e scoperti.” (cfr. doc. 11)
Analogamente si sottolinea il rilievo di atto pubblico del citato atto.
In terzo luogo, la ricorrente ha prodotto significativa e rilevante documentazione fotografica attestante la rimozione dei singoli manufatti e la manomissione degli impianti
(cfr. doc.8)
In quarto luogo, la rimozione è stata confermata via mail da personale dell'Istituto di vendita giudiziaria, ove, in risposta a specifica domanda circa le sottrazioni e manomissioni “l'unico responsabile di tali danneggiamenti rimane esclusivamente il debitore, nei confronti del quale potrà, nel termine di 90 giorni dalla scoperta dei danni, sporgere querela per danneggiamento aggravato. Alleghiamo, come da Sua richiesta, dichiarazione di consegna chiavi e provvediamo a relazionare il Giudice dell'Esecuzione in ordine ai danneggiamenti” (cfr. doc. 5)
In quinto luogo, sono stati prodotti audio whatsapp in cui , a fronte di richieste, il marito della convenuta non contestava la circostanza ma forniva una diversa interpretazione delle circostanze adducendo un vero e proprio diritto alla rimozione (cfr. doc. 9)
La circostanza della rimozione e dal danneggiamento degli impianti è stata univocamente confermata in sede testimoniale;
in particolare, i testi hanno dichiarato che in data 20.06.2023 l'impianto elettrico era stato danneggiato in più punti con manomissione delle scatole di derivazione e detrimento dei cavi elettrici nonché che, alla medesima data,
l'impianto a termoconvettori (fancoil) dell'immobile era privo della caldaia, di sei termoconvettori e dell'accumulatore dell'acqua sanitaria (teste “
7.Confermo la Tes_1 circostanza;
ho eseguito la riproduzione fotografica al momento del sopralluogo e alla presenza dei carabinieri di TO .
8. Confermo, io stesso avevo rilevato la circostanza
9. Confermo. AD la consegna ufficiale dell'immobile è avvenuta in data 20.6.2023; AD gli occupanti precedenti avevano rassicurato che avrebbero rilasciato l'immobile in modo conforme a perizia e senza danni, cosa non avvenuta. AD il 3 maggio in sede di accesso con la sig.ra l'immobile era ancora conforme;
il 5 giugno doveva esserci CP_1
l'esecuzione ma c'è stata richiesta di proroga dell'esecutato accettata dalla sig.ra e, Pt_1 successivamente, al 20 giugno la situazione era quella descritta con i danni e le mancanze.
pagina 7 di 11 teste “8. Non ricordo a memoria in modo preciso;
ricordo per grandi linee Tes_2 problematiche;
ho fatto un sopralluogo per un preventivo non accettato dal cliente” teste
“7. Confermo la circostanza e i danneggiamenti 8.Confermo la circostanza 9. CP_2
Confermo, ci siamo accorti dei danni solo alla consegna del 20 giugno 2023”, sua pure indirettamente, ) Parte_2
Con Le citate dichiarazioni sono plurime univoche e rilasciate, ad eccezione di , coniuge dell'attrice, da soggetti caratterizzati da assoluta terzietà rispetto alle parti, in assenza di rapporti affettivi e lavorativi.
In definitiva, in ragione di quanto esposto, si ritengono comprovati la rimozione dell'impianto di riscaldamento e il danneggiamento dell'impianto elettrico da parte dei precedenti occupanti e, segnatamente, dalla sig.ra e dalla sua famiglia;
CP_1 questi sono pertanto responsabili ex art. 2043 c.c. dei danni provocati all'immobile configurandosi una condotta illecita stante l'assenza di titolarità di diritto sul bene immobile e gli accessori a seguito del trasferimento.
In ordine al danno provocato, parte attrice ha depositato due preventivi, l'uno per l'impianto di riscaldamento pari a €17.500 oltre IV l'altro pari a €890 oltre IV per il ripristino dell'impianto elettrico (cfr. doc. 10)
Si sottolinea, incidentalmente, che il titolare dell'impresa termotecnica aveva presentato altro preventivo di minore costo (pari a € 7800) che tuttavia non viene preso in considerazione in quanto non ripristinerebbe la situazione in modo analogo a quella quo ante; né a fortiori i due preventivi possono essere presi in considerazione cumulativamente atteso che fanno riferimento a stessi beni (caldaia, tubature) e, comunque, la somma degli importi non è oggetto di domanda risarcitoria sul piano processuale(cfr. atto di citazione o comparsa conclusionale pag.7 )
I citati preventivi sono stati oggetto di conferma in sede testimoniale (teste Tes_2
11. Confermo. AD Dopo il preventivo il cliente non si è fatto più sentire;
AD unica persona che ho visto era il marito della sig.ra . AD confermo a visione del preventivo Pt_1 che l'intestazione e il foglio sono della mia società; AD confermo comunque che è congruo per i prezzi da me applicati” teste “11.Confermo 12.Confermo; AD non CP_2
pagina 8 di 11 abbiamo ancora eseguito questi lavori;
ora stiamo eseguendo lavori di ristrutturazione nell'immobile; c'è un cantiere;
AD non ho contatti con il precedente proprietario)
In ragione di quanto esposto il danno viene stimato in €18.390,00 oltre IV
A fronte della prova della condotta illecita degli occupanti e, in primis della convenuta sig.ra VA, nonché della puntuale allegazione circa i danni, parte convenuta, non si è costituita restando contumace.
A riguardo, il preferibile orientamento, in giurisprudenza e dottrina, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116
c.p.c., comma 2)” (In termini Cass. 29.03.2007, n. 7739; nello stesso senso Cass.,
20.02.2006, n. 3601) secondo cui“la contumacia del convenuto se non equivale ad bammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre:
Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 4301)”; (nello stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293).
In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, il ricorso già conteneva nel suo corpo un'esposizione dei fatti ed un'elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio analitiche: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma,
04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898;
Trib. Genova 20.1.2016 n. 209; Trib. Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275).
Tale orientamento è condivisibile a fortiori, nella fattispecie in esame, stante le comunicazioni che la parte attrice ha comunque rivolto alla resistente in fase anteriore al pagina 9 di 11 giudizio, tra cui l'invito alla negoziazione.
Coerentemente, la mancata partecipazione costituisce elemento rafforzativo delle risultanze istruttorie come emerse e preclude una diversa ricostruzione delle circostanze
Premessa la prova del fatto illecito da parte della convenuta e del danno subito dall'attrice, sul punto, sebbene in via incidentale e con decisione priva strictu sensu del giudicato, lo stesso giudice dell'esecuzione ha già accertato la sussistenza del danno riconoscendo la somma pari ad euro 7.969,68 a beneficio della effettivamente oggetto Pt_1 di liquidazione come comprovato dalla stessa attrice mediante bonifico bancario (cfr doc.
15,16,17,18).
Tale somma viene posta a compensazione con l'importo dovuto sopra evidenziato pari a 18390 oltre IV , come peraltro riconosciuto negli scritti conclusivi dall'attrice
(conclusionale pag.9)
La compensazione viene effettuata tuttavia non ab origine ma al momento dell'effettiva liquidazione dell'importo (18.1.2024)
La somma computata a titolo risarcitorio è calcolata alla data del 20.6.2023 , ovvero al momento del rilascio dell'immobile e deve essere oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, sino al pagamento (20.1.2024) a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr.
Cass. n. 1712 del 17.02.1995 e, successivamente, Cass. 21.06.2012 n. 10300 secondo cui
“in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata” (Cass. 19.09.2005 n. 18445)
All'esito dei citati calcoli, la somma oggetto di risarcimento a beneficio dell'attore, aggiornata al momento del pagamento parziale risultava pari a € € 19.014,80 oltre IV;
sottratta somma corrisposta (7969,68) l'importo ancora dovuto risultava pari a € 11.045,12 oltre IV.
Tale importo deve essere ulteriormente oggetto di rivalutazione e interessi fino pagina 10 di 11 all'attualità, risultando pari a € € 11.581,35 oltre IV;
su tale somma sono dovuti interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo
3. Le spese
Le spese sono addebitate su parte convenuta in quanto soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 come modificata da DM 147/2022 applicando il parametro medio per fasi di studio introduttiva e istruttoria, minimo per attività decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate , stante anche la contumacia dei convenuti risultando quindi pari a € 4227 oltre spese generali al 15% iva e cpa nonché spese di marca e contributo da rifondere interamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Accoglie, per le ragioni di in motivazione, la domanda di parte attrice e , per
l'effetto, tenuto conto del pagamento intercorso, condanna (C.F. CP_1 [...]
) al pagamento € 11.581,35 oltre IV nei confronti di (C.F. C.F._2 Parte_1 [...]
oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della C.F._1 sentenza al soddisfo;
- II) condanna altresì a rimborsare alla parte le CP_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 4227 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 4 luglio 2025
Il Giudice
EN ME
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