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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5947 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata\o a Palermo (PA), in data 09/03/1972, elettivamente Parte_1
domiciliato in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 13 presso lo studio dell'Avv. Guarino Girolama,
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 22/11/1982, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Palermo, Via Contessa Adelasia n.26, presso lo studio dell'Avv. Fiorentino
Maria, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Tribunale di Palermo sez. I civile Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 30/12/2024, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17
giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1.i coniugi vivranno separati e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederanno opportuno;
2.le parti hanno previsto un regime di affidamento condiviso della prole minore, fissandone il domicilio prevalente presso la casa coniugale sita in Palermo, nel viale Leonardo Da Vinci
n.566;
3. Per quanto attiene al mantenimento die figli, i coniugi hanno concordato che il sig.
provvederà a corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento per i figli Pt_1 CP_1
la somma di euro 600,00 e nello specifico euro300,00 per ed euro 300,00 per Per_1 Per_2
da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
Inoltre, per espresso accordo tra le parti, il sig. rinuncia a percepire il 50% Pt_1
dell'importo dell'Assegno Unico e Universale a lui spettante per i figli minori e/o di qualsiasi diversa e futura misura a sostegno del reddito per figli a carico dovesse essere adottata, in qualsiasi modo denominata e in luogo di quella attuale.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile Pertanto, la sig.ra percepirà dall'INPS l'intera quota di assegno unico per i figli CP_1
secondo le disposizioni di legge.
4. Per quanto concerne il regime di visite si concorda che i tempi di permanenza die minori presso il padre, verranno lasciati alla libera determinazione e al desiderio di entrambi,
tenendo conto die rispettivi impegni;
garantendo in ogni modo, almeno due incontri settimanali ed un week-end alternato e che le feste natalizie, di fine anno, pasquali oltre a tutte le altre festività calendate verranno trascorse dai minori con ciascuno die genitori secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione.
Ed infine, concordano che durante il periodo estivo, i figli minori possano trascorrere con ciascun genitore un periodo di di 7 gg. Dalla fine della scuola, per il mese di giugno, e di 15 gg a settimane alterne (di 7 gg in 7 gg) per i mesi di luglio e agosto, da concordare preventivamente tra i coniugi e da comunicare almeno 15 giorni prima dell'inizio della settimana scelta.
Nel corso delle festività e delle vacanze estive ciascun genitore si impegna ad assicurare contatti telefonici giornalieri tra i figli e l'altro genitore e nell'ipotesi di vacanze da trascorrere fuori città, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove si recherà con i figli minori e il nome della struttura ricettiva dove alloggeranno.
5. I coniugi dichiarano di provvedere alle spese straordinarie, in conformità al Protocollo
d'intesa del 2.7.2019 approvato dal Tribunale di Palermo, di seguito specificato, ripartite in misura del 70% a carico del sig. ed il 30% a carico della sig.ra Pt_1 CP_1
1) Spese straordinarie rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
Spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a:
a1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
a) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
b) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
2) Spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a:
a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica)
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica)
spese extra-scolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es. Lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
d) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o auto veicoli presso scuole-
guida private;
e) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
f) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle spese di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, ai fini del rimborso è previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare all'altro coniuge il relativo importo con un preavviso di almeno sette giorni e che l'altro abbia l'onere, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà
assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata limitatamente alla quota di sua pertinenza.
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
In relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività
sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In relazione alle spese straordinarie il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di euro 300,00 entro il 5 di Pt_1 CP_1
ogni mese, per il canone di locazione relativo alla casa coniugale e ciò fino al raggiungimento della indipendenza economica die figli.
7. Fermi restando gli obblighi di solidarietà reciproca, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
9. Le spese del presente procedimento restano a carico delle parti in ragione di metà
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile ciascuno.
10. I coniugi con la sottoscrizione del presente atto, convengono di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati”.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...]_1
(PA), in data 09/03/1972, e , nata\o a Palermo (PA), in data Controparte_1
22/11/1982;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 30/12/2024
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 06/09/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Monreale al n.143, parte II, serie A, anno 2006);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5947 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata\o a Palermo (PA), in data 09/03/1972, elettivamente Parte_1
domiciliato in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 13 presso lo studio dell'Avv. Guarino Girolama,
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 22/11/1982, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Palermo, Via Contessa Adelasia n.26, presso lo studio dell'Avv. Fiorentino
Maria, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Tribunale di Palermo sez. I civile Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 30/12/2024, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17
giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1.i coniugi vivranno separati e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederanno opportuno;
2.le parti hanno previsto un regime di affidamento condiviso della prole minore, fissandone il domicilio prevalente presso la casa coniugale sita in Palermo, nel viale Leonardo Da Vinci
n.566;
3. Per quanto attiene al mantenimento die figli, i coniugi hanno concordato che il sig.
provvederà a corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento per i figli Pt_1 CP_1
la somma di euro 600,00 e nello specifico euro300,00 per ed euro 300,00 per Per_1 Per_2
da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
Inoltre, per espresso accordo tra le parti, il sig. rinuncia a percepire il 50% Pt_1
dell'importo dell'Assegno Unico e Universale a lui spettante per i figli minori e/o di qualsiasi diversa e futura misura a sostegno del reddito per figli a carico dovesse essere adottata, in qualsiasi modo denominata e in luogo di quella attuale.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile Pertanto, la sig.ra percepirà dall'INPS l'intera quota di assegno unico per i figli CP_1
secondo le disposizioni di legge.
4. Per quanto concerne il regime di visite si concorda che i tempi di permanenza die minori presso il padre, verranno lasciati alla libera determinazione e al desiderio di entrambi,
tenendo conto die rispettivi impegni;
garantendo in ogni modo, almeno due incontri settimanali ed un week-end alternato e che le feste natalizie, di fine anno, pasquali oltre a tutte le altre festività calendate verranno trascorse dai minori con ciascuno die genitori secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione.
Ed infine, concordano che durante il periodo estivo, i figli minori possano trascorrere con ciascun genitore un periodo di di 7 gg. Dalla fine della scuola, per il mese di giugno, e di 15 gg a settimane alterne (di 7 gg in 7 gg) per i mesi di luglio e agosto, da concordare preventivamente tra i coniugi e da comunicare almeno 15 giorni prima dell'inizio della settimana scelta.
Nel corso delle festività e delle vacanze estive ciascun genitore si impegna ad assicurare contatti telefonici giornalieri tra i figli e l'altro genitore e nell'ipotesi di vacanze da trascorrere fuori città, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove si recherà con i figli minori e il nome della struttura ricettiva dove alloggeranno.
5. I coniugi dichiarano di provvedere alle spese straordinarie, in conformità al Protocollo
d'intesa del 2.7.2019 approvato dal Tribunale di Palermo, di seguito specificato, ripartite in misura del 70% a carico del sig. ed il 30% a carico della sig.ra Pt_1 CP_1
1) Spese straordinarie rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
Spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a:
a1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
a) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
b) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
2) Spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a:
a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica)
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica)
spese extra-scolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es. Lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
d) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o auto veicoli presso scuole-
guida private;
e) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
f) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle spese di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, ai fini del rimborso è previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare all'altro coniuge il relativo importo con un preavviso di almeno sette giorni e che l'altro abbia l'onere, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà
assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata limitatamente alla quota di sua pertinenza.
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
In relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività
sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In relazione alle spese straordinarie il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di euro 300,00 entro il 5 di Pt_1 CP_1
ogni mese, per il canone di locazione relativo alla casa coniugale e ciò fino al raggiungimento della indipendenza economica die figli.
7. Fermi restando gli obblighi di solidarietà reciproca, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
9. Le spese del presente procedimento restano a carico delle parti in ragione di metà
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile ciascuno.
10. I coniugi con la sottoscrizione del presente atto, convengono di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati”.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...]_1
(PA), in data 09/03/1972, e , nata\o a Palermo (PA), in data Controparte_1
22/11/1982;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 30/12/2024
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 06/09/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Monreale al n.143, parte II, serie A, anno 2006);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile