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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/03/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 12/03/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 14654 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. CIPPONE EMANUELE;
Ricorrente
E
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. SANTANIELLO ETTORE;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/12/2023, ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “1) Accertare la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto alla retribuzione del c.d. “tempo tuta”, rientrante nel comune orario di lavoro, e per l'effetto; 2) condannare la in Controparte_1 persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della odierna ricorrente del suddetto
“tempo tuta” per ogni effettivo giorno di lavoro svolto da quest'ultima, ivi compresi gli arretrati, nei limiti della prescrizione quinquennale, decorrente a ritroso dalla data di notifica alla resistente del ricorso introduttivo del presente giudizio. Il tutto, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo diritto al saldo, per complessivi euro 5.898,77, ovvero per ogni altra maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia da Codesto On.le Tribunale”; il tutto con vittoria di spese in distrazione.
Si costituiva la hiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Alla odierna udienza il procuratori di parte ricorrente rinunciava alla zione ed, i procuratori congiuntamente, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente da entrambi procuratori delle parti.
1 Ed, invero, nella specie, trattasi di rinunzia all'azione la quale comporta il riconoscimento da parte del ricorrente del venir meno dell'interesse al giudizio.
A differenza dalla rinunzia agli atti del giudizio di cui all'art. 306, 1° comma c.p.c., che è una dichiarazione unilaterale a contenuto non negoziale con effetti puramente processuali, la rinunzia all'azione implica, invece, la rinunzia al diritto sostanziale sottostante.
Mentre la prima produce l'estinzione del processo, ove sia accettata dalla controparte, la seconda determina la cessazione della materia del contendere senza che sia necessaria l'accettazione dell'altra parte la quale non ha interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere il rigetto dell'azione contro di essa proposta (si veda ex plurimis Cass. n. 629/1975 e, di recente, Cass. n. 18255/2004).
La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita, (si veda Cass. n.
21685/2005), ben potendo intervenire a mezzo dichiarazione della parte o del suo procuratore in udienza, in quanto tale comportamento presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento del ricorrente e la volontà di proseguire nella domanda proposta.
Per quanto suesposto, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, stante, anche, la richiesta effettuata in tal senso dai procuratori delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di Parte_1 con ricorso depositato il 29/12/2023, così provvede: Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Bari, in data 12/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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