TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/04/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. nel giudizio n. 31/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI Pt_1
PARMA in persona del Sostituto Procuratore Dott. DOMENICO
GALLI;
RICORRENTE nei confronti di
) con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in 43121 Parma, Viale G. Mariotti n. 1;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
1 letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di
; Controparte_1
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; verificata all'udienza fissata ex art. 41 CCII la regolare instaurazione del contraddittorio ( notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria in data
24 febbraio 2025) ; rilevato che deve considerarsi irrilevante la mancata comparizione del creditore ricorrente o del PM all'udienza fissata ex art 41 CCII atteso che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte in tema di dichiarazione di fallimento, sulla base di principi estensibili alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, detta dichiarazione correttamente interviene nonostante la mancata comparizione del creditore ( o del PM) all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza da lui proposta, considerato che nel nostro ordinamento non v'è automatismo tra la mancata presenza del creditore e la rinuncia al ricorso;
in difetto di elementi concreti allegati dal resistente o di un esplicito atto di desistenza
( nella vicenda in esame del tutto assenti) il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve dunque decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di "non luogo a provvedere"( Cass. 30445/2019; Cass. 7121/2020); esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42
CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di;
“costruzione ed installazione impianti energie rinnovabili”;
2 rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
- ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- sussistenza dello stato di insolvenza;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII ( la resistente non deposita il bilancio d'esercizio a far data dal 31 dicembre
2020) ed è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;
osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); in particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
“Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale
3 soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 24660/2020; Cass. 25167/2016); ritenuto che nella vicenda in esame sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto:
a) dall'esistenza di debiti erariali per euro 119.198,44 (v. informativa
Agenzia delle Entrate Riscossione del 24 febbraio 2025 ); b) dalla presenza di esecuzioni avviate nell'ultimo biennio ( R.G. Es 411/2023; v. informativa Cancelleria Esecuzioni del 25 febbraio 2025); c) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci ( l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2020); elementi che inducono a ritenere come la complessiva situazione debitoria non consenta, anche nella prospettiva liquidatoria, ed a fronte della mancata indicazione da parte della resistente di elementi attivi del patrimonio, di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori;
ritenuto di indicare come curatore il dott. , Persona_1
professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
( ) con sede legale in 43121 Parma, Viale
[...] P.IVA_1
G. Mariotti n. 1 in persona del legale rappresentante pro tempore
; Controparte_2 C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
4 NOMINA
Curatore il dott. ) con Persona_1 CodiceFiscale_2
studio in VIA GIULIO E GIACINTO SICURI 42/A 43124 PARMA professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno
16 luglio 2025 ore 10.55;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai
5 rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45
CCII.
Parma, 9 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Enrico Vernizzi Antonella Ioffredi
6