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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1210/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1210/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 11,12 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. AMATO EL Parte_1 Per il dott. BURGELLO FR Controparte_1 Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Amato discute la causa riportandosi al ricorso e insistendo per l'accoglimento delle relative domande. Il dott. Burgello discute la causa richiamandosi alle difese della memoria difensiva e chiede il rigetto del ricorso.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,47, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1210/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO Parte_1 C.F._1 EL e dell'avv. AMATO ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA MARAGLIANO 122 FIRENZE presso il difensore avv. AMATO EL Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'dott. BURGELLO FR, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO FR Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio il (d'ora in avanti, Parte_1 Controparte_2
Cont
), formulando le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti
(RPD) in relazione ai giorni di servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e per l'effetto; Controparte_2
- Condannare il al pagamento dell'importo di € 2.129,02 Controparte_2
(duemilacentoventinove/02) a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art-93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”
La ricorrente – docente a tempo determinato attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo
RG CK PI EN – SMS AL - deduceva di essere stata utilizzata negli aa.ss
2020/2021 e 2021/2022 con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e si doleva di non aver percepito per tali periodi la cd. retribuzione professionale docenti (pari ad € 174,50 lordi mensili da marzo 2018), corrisposta dal convenuto solo ai docenti di ruolo ed a quelli con CP_1 contratti a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno); censurava il carattere discriminatorio di tale condotta datoriale, rilevando che la propria attività lavorativa nel corso di tali supplenze non si era differenziata da quella svolta dai docenti di ruolo (e da quelli con contratti a termine annuali), presentando i medesimi oneri ed il medesimo grado di responsabilità e di qualità.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava nell'an la domanda avanzata dalla ricorrente. CP_1
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Le domande svolte hanno come causa petendi la dedotta violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo l'elaborazione ormai consolidata della giurisprudenza comunitaria in materia, che più volte ha affermato che l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo economico, tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, può ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva
1999/70/CE, solo in presenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, né nella circostanza che il trattamento deteriore per i lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (si richiamano, ad esempio, la sentenza 22.10.2010 nelle cause riunite 444/2009 e
456/2009 la sentenza 12/09/2007 nella causa 307/2005 ; la sentenza Persona_1 Persona_2
8.9.2011 nella causa 177/2010 . Persona_3
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che la ricorrente, nel corso degli aa.ss. 2020/2021 e Cont 2021/2022, abbia stipulato con il contratti di insegnamento a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie ( vd. contratti di lavoro: doc. 2 fasc. ric. e stato matricolare: doc. 1 fasc. res.).
E' altrettanto pacifico e documentato (vd. cedolini stipendiali sub doc. 3 fasc. ric.) che, con riferimento a tali periodi di supplenza, alla non sia stata corrisposta la cd. retribuzione professionale docenti Pt_1
(RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001, a mente del quale
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C
è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995”.
A sua volta, l'art. 25 CCNI 31.8.1999, nel disciplinare il suddetto trattamento, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di religione cattolica e quelli con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, fissando quindi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso (nel senso di riconoscerla “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e, per il caso di periodi di servizio – o situazioni di stato assimilate al servizio – inferiori al mese, “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”).
In argomento la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Cass., 1773/2017, Cass.,
20015/2018, Cass., 6293/2020, Cass., 6435/2020).
Ne consegue che, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”
(Cass., 220015/2018 in motivazione).
E' innegabile che l'obiettivo della valorizzazione della funzione docente sia attuato anche attraverso lo svolgimento dell'attività del personale docente con contratti di supplenza breve e che, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, non sia pertinente il richiamo agli asseriti elementi di differenziazione evidenziati dal . CP_1
In conclusione, la ricorrente ha diritto alla erogazione della RPD, al pari dei docenti a tempo indeterminato e dei docenti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche.
Pertanto, la medesima ricorrente ha diritto al pagamento delle relative differenze retributive, in rapporto ai giorni di lavoro effettivamente svolti.
Tenuto conto che l'importo spettante è pari ad € 5,82 lordi giornalieri dal 1.3.2018 (tenendo conto di un importo di € 174,50 mensili dal 1.3.2018), spetta alla ricorrente la complessiva somma di € 2.129,02 (€
820,22 per l'a.s. 2020/2021 ed € 1.308,80 per l'a.s. 2021/2022), non specificamente contestata dalla parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che la ricorrente ha diritto alla percezione della retribuzione Parte_1 professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNI 31.8.1999 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
al pagamento delle differenze dovute in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto e,
[...] quindi, la somma di € 2.129,02 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per Controparte_2 compensi, € 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv.ti Antonio Amato e
EL Amato, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1210/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 11,12 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. AMATO EL Parte_1 Per il dott. BURGELLO FR Controparte_1 Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Amato discute la causa riportandosi al ricorso e insistendo per l'accoglimento delle relative domande. Il dott. Burgello discute la causa richiamandosi alle difese della memoria difensiva e chiede il rigetto del ricorso.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,47, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1210/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO Parte_1 C.F._1 EL e dell'avv. AMATO ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA MARAGLIANO 122 FIRENZE presso il difensore avv. AMATO EL Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'dott. BURGELLO FR, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO FR Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio il (d'ora in avanti, Parte_1 Controparte_2
Cont
), formulando le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti
(RPD) in relazione ai giorni di servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e per l'effetto; Controparte_2
- Condannare il al pagamento dell'importo di € 2.129,02 Controparte_2
(duemilacentoventinove/02) a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art-93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”
La ricorrente – docente a tempo determinato attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo
RG CK PI EN – SMS AL - deduceva di essere stata utilizzata negli aa.ss
2020/2021 e 2021/2022 con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e si doleva di non aver percepito per tali periodi la cd. retribuzione professionale docenti (pari ad € 174,50 lordi mensili da marzo 2018), corrisposta dal convenuto solo ai docenti di ruolo ed a quelli con CP_1 contratti a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno); censurava il carattere discriminatorio di tale condotta datoriale, rilevando che la propria attività lavorativa nel corso di tali supplenze non si era differenziata da quella svolta dai docenti di ruolo (e da quelli con contratti a termine annuali), presentando i medesimi oneri ed il medesimo grado di responsabilità e di qualità.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava nell'an la domanda avanzata dalla ricorrente. CP_1
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Le domande svolte hanno come causa petendi la dedotta violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo l'elaborazione ormai consolidata della giurisprudenza comunitaria in materia, che più volte ha affermato che l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo economico, tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, può ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva
1999/70/CE, solo in presenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, né nella circostanza che il trattamento deteriore per i lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (si richiamano, ad esempio, la sentenza 22.10.2010 nelle cause riunite 444/2009 e
456/2009 la sentenza 12/09/2007 nella causa 307/2005 ; la sentenza Persona_1 Persona_2
8.9.2011 nella causa 177/2010 . Persona_3
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che la ricorrente, nel corso degli aa.ss. 2020/2021 e Cont 2021/2022, abbia stipulato con il contratti di insegnamento a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie ( vd. contratti di lavoro: doc. 2 fasc. ric. e stato matricolare: doc. 1 fasc. res.).
E' altrettanto pacifico e documentato (vd. cedolini stipendiali sub doc. 3 fasc. ric.) che, con riferimento a tali periodi di supplenza, alla non sia stata corrisposta la cd. retribuzione professionale docenti Pt_1
(RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001, a mente del quale
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C
è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995”.
A sua volta, l'art. 25 CCNI 31.8.1999, nel disciplinare il suddetto trattamento, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di religione cattolica e quelli con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, fissando quindi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso (nel senso di riconoscerla “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e, per il caso di periodi di servizio – o situazioni di stato assimilate al servizio – inferiori al mese, “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”).
In argomento la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Cass., 1773/2017, Cass.,
20015/2018, Cass., 6293/2020, Cass., 6435/2020).
Ne consegue che, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”
(Cass., 220015/2018 in motivazione).
E' innegabile che l'obiettivo della valorizzazione della funzione docente sia attuato anche attraverso lo svolgimento dell'attività del personale docente con contratti di supplenza breve e che, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, non sia pertinente il richiamo agli asseriti elementi di differenziazione evidenziati dal . CP_1
In conclusione, la ricorrente ha diritto alla erogazione della RPD, al pari dei docenti a tempo indeterminato e dei docenti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche.
Pertanto, la medesima ricorrente ha diritto al pagamento delle relative differenze retributive, in rapporto ai giorni di lavoro effettivamente svolti.
Tenuto conto che l'importo spettante è pari ad € 5,82 lordi giornalieri dal 1.3.2018 (tenendo conto di un importo di € 174,50 mensili dal 1.3.2018), spetta alla ricorrente la complessiva somma di € 2.129,02 (€
820,22 per l'a.s. 2020/2021 ed € 1.308,80 per l'a.s. 2021/2022), non specificamente contestata dalla parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che la ricorrente ha diritto alla percezione della retribuzione Parte_1 professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNI 31.8.1999 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
al pagamento delle differenze dovute in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto e,
[...] quindi, la somma di € 2.129,02 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per Controparte_2 compensi, € 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv.ti Antonio Amato e
EL Amato, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.