Sentenza 26 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/07/2022, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 01289/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01516/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1516 del 2021, proposto da
AB DE EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Maiorano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'opposizione
al decreto ingiuntivo n. 100/2021, con contestuale domanda riconvenzionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. DE EL AB ha proposto opposizione, con domanda riconvenzionale, al decreto ingiuntivo n. 100/2021 del 30 agosto 2021, notificato il 29.09.2021, recante la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 7.870,80, oltre interessi legali, per costi di costruzione e oneri di urbanizzazione relativi al permesso di costruire n. 104/2005 rilasciato dal Comune di AN in data 23.11.2005.
2. In particolare, l’opponente ha riferito le seguenti circostanze:
- il sig. DE EL AB, con domanda del 04.12.2001, chiedeva il rilascio del permesso di costruire “su un suolo edificatorio di sua proprietà ubicato in AN (Le) alla Via/Largo/Piazzale Mazzini, angolo Via Fratelli Bandiera, individuato nel Catasto del Comune al Foglio n° 11, particelle n. 1557-1558 - zona centro storico "A"”;
- “i primi giorni del mese di giugno 2005 l'odierno opponente si accorgeva che, innanzi al muro di cinta del terreno … veniva installato - a terra - un gigantesco cartellone pubblicitario”;
- con nota dell’8.6.2005, l’opponente “diffidava il Comune di AN a " voler sospendere e/o annullare qualsivoglia atto autorizzatorio all'installazione del cartellone ””;
- a seguito di accesso agli atti, l’opponente veniva a conoscenza del fatto che “il Responsabile Lavori Pubblici del Comune di AN … in data 07 marzo 2005” aveva rilasciato “ autorizzazione per l'apposizione di un cartellone pubblicitario ”;
- in data 12.07.2005 “il Comune di AN notiziava il DE EL dell'accoglimento della domanda di permesso di costruire”;
- ciò stante, l’opponente “provvedeva a versare il 21 ottobre 2005 la somma di € 1.417,75 al Comune di AN, a titolo di contributi per costo di costruzione e per oneri di urbanizzazione primaria”;
- il Comune di AN, in data 23.11.2005 “rilasciava Permesso di costruire n. 104/2005”;
- nonostante ciò, l’Amministrazione comunale non provvedeva a revocare l'autorizzazione per l'installazione del “cartellone pubblicitario” che “impediva ogni accesso dei mezzi di cantiere per l'inizio dei lavori”;
- stante, l’inerzia del Comune di AN “il DE EL si vedeva costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria”;
- con ordinanza del 26.04.2006 il Tribunale di Lecce ordinava alla proprietaria del “cartellone oggetto di causa di rimuoverlo a proprie spese”;
- l'ordine di rimozione non veniva eseguito;
- su istanza dell’opponente “lo stesso giudice della cautela possessoria e reintegratoria, provvedeva con altra ordinanza del 07 novembre 2006 ad ordinare “ alla resistente … di provvedere a proprie spese e cure alla rimozione del cartellone ””;
- a causa della presenza del cartellone, i lavori non venivano avviati entro l’anno dal rilascio del p.d.c.;
- stante la decadenza del titolo edilizio, il sig. DE EL non pagava i restanti “contributi per costi di costruzione e oneri di urbanizzazione, non avendo potuto iniziare la costruzione”.
3. Ciò premesso, l’opponente ha lamentato che:
- “gli oneri concessori sono strettamente connessi al concreto esercizio della facoltà di costruire, non sono dovuti in caso di rinuncia, di mancato utilizzo o di sopravvenuta decadenza dal titolo edilizio”;
- l’autorizzazione rilasciata dal Comune ai fini della apposizione del cartellone pubblicitario ha impedito al sig. DE EL di eseguire i lavori e quindi ha determinato, nell’ordine, i seguenti danni: “la risoluzione del contratto preliminare … avente ad oggetto la vendita del I° Piano erigendo”; la perdita del guadagno che l’opponente “avrebbe ottenuto realizzando la costruzione progettata”; la mancata percezione dei canoni di locazione che l’opponente avrebbe “percepito per un periodo di 6 anni, concedendo in locazione i locali commerciali”; il danno morale ed esistenziale.
4. A fronte delle predette doglianze, l’opponente ha conclusivamente reclamato la revoca del decreto ingiuntivo, e - in via riconvenzionale - il risarcimento dei danni derivanti dai provvedimenti adottati dal Comune, oltre alla restituzione degli oneri già pagati.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di AN, che ha eccepito:
- l’inammissibilità della domanda riconvenzionale, atteso che “il sig. DE EL, sostanzialmente ha riproposto la medesima domanda già oggetto di una causa civile, definita con pronuncia passata in giudicato che, pertanto, copre anche le pretese oggetto di questo giudizio”;
- la prescrizione di “tutte le somme richieste dall’opponente con la domanda riconvenzionale”, con la precisazione che, trattandosi di un “atto autorizzativo del 2005 l’azione risarcitoria doveva essere azionata entro cinque anni”.
Nel merito il Comune ha comunque concluso per il rigetto delle domande, assumendo la legittimità dell’azione amministrativa e l’insussistenza dei presupposti per configurare la responsabilità dell’Ente.
6. Nella pubblica udienza del 6.7.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’opposizione al decreto ingiuntivo è fondata.
È pacifico tra le parti che le opere non sono state realizzate e che il permesso di costruire è decaduto.
Ne consegue che la pretesa del Comune di AN concernente il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione è priva di concreta giustificazione: “ Il contributo di costruzione, essendo connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire, non è dovuto in caso di mancato utilizzo del titolo edificatorio, compresa l'ipotesi di intervenuta decadenza del titolo medesimo ” (T.A.R. Trento, Sez. I, 22/06/2021 n. 103).
8. Quanto alla domanda riconvenzionale, deve essere accolta l’eccezione di prescrizione articolata dall’Amministrazione comunale.
8.1. Viene innanzi tutto in rilievo la richiesta di ristoro del pregiudizio derivante dal rilascio dell’autorizzazione del 2005, recante l’assenso alla realizzazione del cartellone, che è domanda nuova rispetto a quelle articolate dinanzi al Tribunale di Lecce, appuntandosi specificamente sulla fattispecie risarcitoria di cui all’art. 30 c.p.a. (danno da provvedimento illegittimo).
Al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che “ Il termine processuale di decadenza ex art. 30, comma 3, c.p.a. non opera per gli illeciti antecedenti all'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, i quali restano soggetti, ratione temporis, al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di cui all'art. 2947 c.c. ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 08/11/2021 n. 7398).
Ne consegue che, essendo decorso il termine di cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, nella fattispecie, come eccepito dall’Amministrazione comunale, sono maturati i presupposti per il perfezionato della prescrizione estintiva del diritto al risarcimento del danno.
8.2. Lo stesso dicasi con riferimento alla pretesa concernente la restituzione degli oneri già versati, dal momento che, in questo caso, è maturata la prescrizione decennale decorrente dalla data di scadenza del p.d.c.: “ In caso di decadenza del titolo edilizio, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione decennale per la restituzione di somme pagate a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il dies a quo deve essere individuato nel momento in cui il diritto al rimborso può essere effettivamente esercitato, ossia nella data di scadenza del titolo edilizio” (T.A.R. Trento, Sez. I, 22/06/2021 n. 103).
Né rileva il fatto che l’Amministrazione comunale non abbia distintamente riferito l’eccezione in esame alla pretesa concernente la restituzione delle somme già versate ed abbia altresì omesso di fare specifico riferimento alla prescrizione decennale, atteso che:
- da un lato, assume rilevanza assorbente il fatto che l’eccezione di prescrizione è complessivamente rivolta nei confronti di “tutte le somme richieste dall’opponente con la domanda riconvenzionale” e quindi certamente si appunta (anche) sul credito alla restituzione degli oneri;
- d’altro lato, “ L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte ” (Cassazione civile, Sez. lav., 27.10.2021 n. 30303).
8.3. Di qui il rigetto della domanda riconvenzionale.
9. Stante l’accoglimento della opposizione, il decreto in data 16.4.2022, recante il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve essere riformato con l’accoglimento dell’istanza.
La quantificazione e la liquidazione dei compensi in favore del procuratore del ricorrente è rinviata all'esito della presentazione della relativa richiesta (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, 26.01.2022 n. 940).
10. Il parziale accoglimento delle domande giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie l’opposizione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 100/2021;
- respinge la domanda riconvenzionale.
Spese compensate.
Ammette il ricorrente al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO