Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 05/05/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 54/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell’art. 151 e ss. c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24502 del registro di Segreteria, proposto da
1. A.G.A., nato il omissis in omissis, c.f.
omissis, residente in omissis, via omissis;
2. A.S., nato il omissis a omissis, c.f.
omissis, residente in omissis, via omissis Piano omissis;
3. A.S.G., nato il omissis a omissis,
c.f. omissis, residente in omissis, via omissis;
4. A.V., nato il omissis a omissis, c.f.
omissis, residente in omissis, via omissis;
5. B.N., nato il omissis a omissis, c.f.
omissis, residente in omissis via omissis;
6. B.F., nato il omissis a omissis, c.f.
omissis, residente in omissis, Via omissis;
7. B.I., nata il omissis a omissis, c.f.
omissis, residente in omissis, via omissis;
8. B.G.M., nato il omissis a omissis, c.f.
omissis, residente in omissis, via omissis;
9. B.C., nato il omissis a omissis, c.f.
omissis, residente in omissis via omissis
5/1;
10. C.R., nata il omissis a omissis, c.f.
omissis, residente in omissis, via omissis;
11. C.A., nata il omissis a omissis, c.f.
omissis, residente in omissis, Corso omissis;
12. C.L., nato il omissis a omissis, c.f.
omissis, residente in omissis via omissis;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo BOSSO per procura del 16/01/2025, e presso il suo studio elettivamente domiciliati in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 55 PEC carloobosso@pec.ordineavvocatitorino.it
CONTRO
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell’Avvocatura dell’Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via dell’Arcivescovado n. 9;
Visto il ricorso;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Considerato in
TT
I ricorrenti, ex dipendenti del Ministero della Giustizia appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria, ora in quiescenza, hanno adito questa Corte lamentando l’errata liquidazione dei propri trattamenti pensionistici.
In particolare, essi deducono che l’INPS avrebbe ricondotto la quota B e la quota C delle loro pensioni a dodici mensilità, dividendo per 13 e moltiplicando per 12 le suddette quote (con la motivazione che "Per gli statali la seconda e la terza quota sono riportate in 12 mensilità"), laddove la normativa vigente stabilirebbe che ai titolari di pensione spetta una tredicesima mensilità.
In ogni caso, al personale pubblico del comparto Sicurezza di Difesa andato in pensione prima del 1° aprile 2019, la divisione per 13 e la moltiplicazione per 12 veniva operata solo sulla quantificazione della terza quota di pensione e non anche sulla seconda, con conseguente disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Domandano, pertanto, la riliquidazione della prestazione pensionistica con l’esclusione del calcolo di divisione per 13 e moltiplicazione per 12 della seconda e terza quota di pensione, ovvero in subordine quantomeno con riferimento alla seconda quota di pensione.
Si è costituito in giudizio l’INPS, evidenziando che la pensione annua lorda (PAL) è calcolata e indicata su 12 mensilità, poiché la 13° mensilità non era in origine riconosciuta automaticamente ai pensionati statali (come poi, viceversa, introdotto); la prima quota di pensione (quota A) è già calcolata su 12 mensilità, sì da poter essere inclusa nella pensione annua lorda così come risultante in primo conteggio.
Per quanto riguarda la seconda quota di pensione (quota B), essa è calcolata avendo come base la media retributiva degli ultimi 10 anni, comprensiva della 13° mensilità, sicché per sommarla alla PAL andrà effettuata, relativamente all’importo ottenuto dal primo calcolo (moltiplicazione della media suddetta per il coefficiente relativo) la divisione per 13 e successivamente la moltiplicazione per 12, così da ottenere un importo rapportato a 12 mensilità, da sommare alla PAL.
La terza quota di pensione (quota C) è il risultato di tutta la contribuzione versata, anche in questo caso comprensiva di quella relativa alla 13°, sempre moltiplicata per il coefficiente di riferimento; pertanto, anche in questo caso, andrà rapportato l’importo ottenuto alle 12 mensilità, sommandolo poi alla PAL. La seconda e la terza quota (quota B e quota C), pertanto, sono riportate in 12 mensilità, come evidenziato in grassetto in ciascuna determina di pensione, subito dopo il quadro II indicante le quote pensionistiche. La pensione annua lorda (PAL) così ottenuta sarà riportata, quindi, in 12 mensilità.
L’INPS domanda, pertanto, il rigetto del ricorso.
All’udienza del 21 aprile 2026, il giudizio è stato trattato, come da verbale e deciso come da dispositivo.
Ritenuto in
IT
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La base pensionabile della seconda e terza quota della pensione dei ricorrenti (determinata con il sistema misto, applicando al montante contributivo un coefficiente di rendimento), come evidenziato dall’INPS, è calcolata includendo anche la tredicesima mensilità.
Ne consegue la correttezza dell’operazione operata dall’INPS di divisione per tredici (mensilità) e successiva moltiplicazione per dodici (ancora una volta il riferimento è alle mensilità) del risultato della moltiplicazione del montante contributivo per l’aliquota di rendimento, in quanto essa è finalizzata ad evitare che i beneficiari percepiscano di fatto la tredicesima mensilità due volte: una prima, in quanto ripartita pro quota nelle dodici mensilità e una seconda, mediante erogazione da parte dell’INPS, secondo le modalità di cui all’art. 94 del d.P.R. n. 1092/1973 per il quale “Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilità è commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1 dicembre […]”.
La giurisprudenza di questa Corte è peraltro consolidata nel giudicare corretta l’operazione di cui sopra (cfr., in ultimo, Sez. giur. Lombardia, n. 39/2026; Sez. giur. Trentino A.A., Bolzano, n. 3/2026; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 155/2025; Sez. giur. Puglia, n. 9/2025; Sez. giur. Sicilia n. 229/2024; Sez. giur. Calabria, n. 7/2021 e n. 482/2019; questa Sezione, n. 21/2026).
Infatti, “le leggi di armonizzazione (L. 724/94, L. 335/95) garantiscono che anche le componenti accessorie concorrono alla pensione; al tempo stesso, il principio delle 12 mensilità (art. 94 D.P.R. 1092/73) fa sì che lo scostamento tra calcolo “grezzo” e quota effettiva non sia un errore, bensì l’adeguamento richiesto per pagare la pensione correttamente su base annua di 12 rate. In assenza di una deroga legislativa specifica per gli accessori, dividere l’intera retribuzione media per 13 e moltiplicarla per 12 è l’unico metodo conforme alle norme per calcolare la Quota B (e C, n.d.r.) di pensione del comparto sicurezza” (cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Abruzzo, n. 91/2026).
La circostanza secondo cui, fino al 1° aprile 2019, l’INPS non avrebbe applicato il criterio di calcolo in questione relativamente alla seconda quota di pensione non è provata, con conseguente manifesta irrilevanza della relativa questione di legittimità costituzionale, dedotta dai ricorrenti per violazione dell’art. 3 della Costituzione; in ogni caso, tale questione è palesemente inammissibile per genericità, non essendo stata neppure dedotta la specifica norma di legge oggetto di censura.
La domanda, conclusivamente, deve essere rigettata con riferimento ad entrambe le quote di pensione.
La peculiarità del caso e la complessità tecnica della questione giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, RIGETTA il ricorso.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 21 aprile 2026.
IL DI
Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 05/05/2026
per Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI Il Funzionario: Dott.ssa Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Il DI Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 05/05/2026
per Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI Il Funzionario: Dott.ssa Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
- pag. 2 di 5 -