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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 1899/2020
TRA
(C.F. n. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 8.1.2021, dall'avv. Massimino Lo Conte (C.F. n. ), C.F._2
del foro di Roma, presso il cui studio in Roma, alla via Veneto n. 7, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(P. IVA n. , costituita in primo grado a mezzo Controparte_1 P.IVA_1
della sua mandataria e procuratrice speciale Parte_2
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(P. IVA n. ), e per essa - giusta procura in data 26 luglio 2019 PA P.IVA_2
per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 40971 e Racc. n. 14795, registrato a Persona_1
Venezia il 29 luglio 2019 al n. 2590 serie 1T - (già Controparte_3 [...]
come da atto a rogito del Notaio di Milano del 21 aprile 2020), P. Pt_2 Persona_2
IVA n. , in persona dei suoi procuratori speciali, dott.ssa e dott.ssa P.IVA_2 CP_4
1 rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata all'atto di intervento Controparte_5
in appello, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Carlotta Casamorata (C.F.
) e Marina Vandini (C.F. , presso lo studio C.F._3 C.F._4
delle quali in Ravenna (RA), alla via Alfredo Baccarini, n. 52, elettivamente domicilia;
TERZA INTERVENUTA, EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, Seconda Sezione Civile, n.
141/2020, pubblicata in data 20.1.2020
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo N. 101/2014, emesso in via provvisoriamente esecutiva dal
Tribunale di Benevento in data 16.1.2014, depositato in data 17.1.2014, era ingiunto a
(e a ), quale fideiussore della società General Market Parte_1 Parte_3
s.r.l., dichiarata fallita in data 23.7.1997, di pagare in favore di quale mandataria Parte_2 di la somma di € 103.000,00 (riservandosi la ricorrente il diritto di Controparte_1
agire per la restante somma), oltre interessi moratori decorrenti dalla costituzione in mora al soddisfo, a titolo di saldo del contratto di finanziamento di £ 1.800.000.000, pari a €
929.622,42, stipulato in data 19.8.1991 dalla società General Market s.r.l. con NC
S.p.A., che, successivamente, in data 29.9.2005, aveva ceduto a un Controparte_6
portafoglio di crediti in blocco, in cui era ricompreso anche il credito per cui è causa.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione , che eccepiva: Parte_1
a) l'incompetenza per territorio del giudice adito (Tribunale di Benevento) in favore del
Tribunale di Avellino, dove era sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, o in favore del
Tribunale di Milano, foro convenzionale previsto dall'art. 12 del contratto di finanziamento, con contestuale rilascio di fideiussioni in favore della finanziatrice NC S.p.A.;
b) la prescrizione del credito azionato;
c) l'inopponibilità ad esso opponente della cessione del credito intervenuta tra NC
e . CP_1
L'opponente concludeva, chiedendo:
1) la declaratoria di incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di
Avellino, ovvero del Tribunale di Milano, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2 2) subordinatamente, la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito, ex art. 2946
c.c., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
3) nel merito, l'accertamento dell'inefficacia dell'intervenuta cessione del credito nei confronti di esso opponente, non avendo la cedente società NC S.p.A. ceduto alla cessionaria l'intera posizione contrattuale, con il complesso delle CP_1
situazioni giuridiche attive e passive, comprese le garanzie personali o reali, ma solo il credito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio e per essa, la Controparte_1
sua mandataria con procura speciale, che contestava la fondatezza Parte_2 dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in mancanza di attività istruttoria, la causa era decisa con sentenza n. 141/2020, pubblicata in data 20.1.2020, con cui il Tribunale rigettava l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, dichiarato definitivamente esecutivo, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di
Benevento in favore del Tribunale di Avellino o del Tribunale di Milano con la motivazione che il decreto ingiuntivo era stato emesso dal giudice territorialmente competente in relazione al luogo di residenza del debitore (Ariano Irpino), nel rispetto delle Parte_1
previsioni di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., e che il foro convenzionale di Milano, previsto nel contratto di finanziamento quale foro competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto, non veniva in rilievo nel caso di specie, poiché si era in presenza di una mera azione recuperatoria del credito e non di una questione interpretativa del contratto.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di prescrizione del credito, perché il contratto di finanziamento era stato stipulato nel 1991 e nel 1997 la finanziata General Market srl era stata dichiarata fallita;
l'originaria creditrice NC S.p.A. era stata ammessa al passivo fallimentare, evidentemente dietro tempestiva proposizione di istanza di ammissione e, nel corso dell'anno 2012, l'opposta aveva chiesto al Tribunale Controparte_1
Fallimentare di sostituirsi all'originario creditore nella fase della distribuzione dell'attivo; la domanda di ammissione del credito al passivo fallimentare ha effetto interruttivo della prescrizione del credito con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., e tale effetto interruttivo opera, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., anche nei confronti del condebitore solidale del fallito.
3 Il Tribunale, infine, rigettava l'eccezione dell'opponente di inopponibilità nei suoi confronti della cessione del credito intervenuta tra l'originaria mutuante, NC S.p.A., e l'opposta , perché, ai sensi dell'art. 1263 c.c., per effetto della cessione, il Controparte_1
credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado, pubblicata in data 20.1.2020, non notificata, ha proposto appello , al fine di chiedere, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, in via principale, di dichiarare la prescrizione del credito;
in via subordinata, di dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale di Benevento;
di dichiarare la nullità della intervenuta cessione del credito, ovvero la nullità della fideiussione.
L'appellata costituita in primo grado a mezzo dalla sua mandataria e Controparte_1 procuratrice speciale nonostante la rinnovazione della notifica dell'atto di Parte_2
appello nei suoi confronti, disposta con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo depositata in data 12.7.2024, alla quale si rinvia, non si è costituita in giudizio, e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
In data 24.9.2020 è intervenuta nel giudizio e, per essa, la sua procuratrice PA
(già , che ha dedotto, in via preliminare, che Controparte_3 Parte_2 [...]
con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco sottoscritto con Pt_2
aveva acquistato da quest'ultima tutti i crediti che alla data del Controparte_1
4.3.2009 risultavano nella titolarità di essendo stati alla stessa Controparte_1
precedentemente ceduti da CO
(già NC S.p.A.), come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15.11.2005, n. 266 (allegata all'atto di intervento); che in data
16.4.2020 aveva acquistato pro soluto da un portafoglio di PA Parte_2
Part crediti pecuniari individuabili in blocco (tutti i crediti di cui era titolare alle ore 23.59 del 31.3.2020, denominati in Lire o Euro, derivanti da contratti di credito regolati da lingua italiana), come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.4.2020, n. 51
(allegata all'atto di intervento), nel quale era ricompreso il credito per cui è causa.
La terza intervenuta, dopo essersi qualificata cessionaria del credito per cui è causa, ha contestato l'ammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c., e la fondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
4 Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 18.12.2024 la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis
c.p.c. deve ritersi superata dal proseguimento nel merito del giudizio di appello.
L'appello è affidato a tre motivi.
C.1. Il primo motivo di appello, rubricato “Sull'eccezione di incompetenza”, volto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito (Tribunale di Benevento) in favore del
Tribunale di Avellino o del Tribunale di Milano, è inammissibile, per violazione delle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto non si confronta con le argomentazioni utilizzate dal primo giudice per il rigetto dell'eccezione di incompetenza, ma si risolve in una dissertazione sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per concludere che non è un giudizio di impugnazione del decreto ingiuntivo, ma un giudizio ordinario di cognizione, facendone derivare la conseguenza che l'eccezione di incompetenza per territorio dovrebbe essere valutata ed accolta in sede di appello, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
C.2. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sull'eccezione di prescrizione”, volto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava l'eccezione di prescrizione del credito, l'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, la domanda di ammissione al passivo fallimentare di un credito non produce effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del debitore, come era stato affermato dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 4683/2020; che, in ogni caso, anche a voler ritenere diversamente, il giudice di primo grado non aveva accertato né la sussistenza della domanda di ammissione al passivo, né l'ammontare riconosciuto in sede di distribuzione dell'attivo fallimentare in favore della società appellata.
Il motivo di appello è infondato.
Ed invero, la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito (cfr., in termini, cass. civ.,
5 17.7.2014, n. 16408; cass. civ., 19.4.2018, n. 9638).
Il richiamo dell'appellante alla sentenza della Corte di Cassazione del 21.2.2020, n. 4683, è del tutto inconferente, in quanto con quella pronuncia la Corte di legittimità affermava un principio che esula dal caso di specie, ossia che, in tema di danni patiti da investitori per la perdita di risparmi affidati ad una società fiduciaria del Ministero dello Sviluppo
Economico, la domanda di ammissione al passivo della società del credito alla restituzione dei capitali investiti non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione non in relazione al diritto di credito fatto valere in sede fallimentare, ma in relazione ad un diverso diritto di credito, quale il diritto al risarcimento dei danno nei confronti del
Ministero, per l'omessa vigilanza sulla società finanziata.
E' infondata anche la censura con la quale l'appellante ha evidenziato che il primo giudice non aveva accertato la sussistenza della domanda di NC S.p.A. di ammissione al passivo fallimentare nell'ambito della procedura concorsuale nei confronti della società debitrice principale, ove si consideri che l'esistenza della predetta domanda era ammessa dalla stessa appellante, che, nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositate in primo grado (pag. 9), aveva avuto cura di evidenziare che la Curatela del Fallimento della società General Market srl aveva provveduto a pagare il credito vantato dalla società
NC S.p.A., stante l'intervenuta vendita all'asta del bene immobile posto a garanzia reale del contratto di finanziamento;
pertanto, il soddisfacimento, parziale, del credito della società mutuante NC S.p.A. in sede fallimentare presupponeva necessariamente che NC S.p.A. aveva presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento della società mutuataria General Market.
Infine, non ha pregio neanche la doglianza dell'appellante secondo cui il primo giudice non aveva accertato in che misura era stato soddisfatto in sede di distribuzione dell'attivo fallimentare il credito della società appellata, quale cessionaria di Controparte_1
NC S.p.A., in quanto, ai sensi dell'art. 2967 c.c., era onere dell'odierno appellante, debitore, allegare e provare la misura in cui era stato estinto in sede fallimentare il credito della società mutuante, e, conseguentemente, la misura del credito residuo da far valere nei confronti dei fideiussori del debitore fallito.
C.3. Infine, il terzo motivo di appello, che, per quanto preannunciato dalla sua rubrica
“Sull'eccepita previsione dell'art. 1263 c.c.”, avrebbe dovuto essere volto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva affermato l'opponibilità della
6 cessione del credito anche nei confronti dell'appellante, fideiussore della debitrice fallita, per il disposto dell'art. 1263 c.c., è del tutto inammissibile, in quanto non si confronta affatto con la motivazione del primo giudice, incentrata sull'applicazione dell'art. 1263 c.c., ma si risolve nell'esposizione di alcuni principi, tratti da una non meglio precisata ordinanza del
Tribunale di Modena, che sono espressi senza nessun riferimento al caso concreto e senza che siano tradotti in concrete eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria della banca appellata.
In particolare, l'appellante fa riferimento alla decadenza dalla garanzia di cui all'art. 1957
c.c., che potrebbe essere eccepita dal fideiussore;
al carattere vessatorio della clausola con la quale il garante, che rivesta la qualità di consumatore, deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente necessità della prova, da parte del professionista, che la predetta clausola sia stata oggetto di trattativa privata individuale, ai sensi dell'art. 34, comma 5, Codice del
Consumo; alla nullità delle fideiussioni che riproducono le clausole del modello ABI del
2003 ritenute illecite dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, perché espressione di un'intesa restrittiva della libera concorrenza da parte delle banche.
In ogni caso le predette allegazioni difensive, anche ove si traducessero in eccezioni nei confronti della banca appellata per contrastare la sua pretesa creditoria, sarebbero tutte inammissibili o perché integranti eccezioni in senso stretto proposte tardivamente
(decadenza dalla garanzia, ex art. 1957 c.c.), o perché fondate su circostanze allegate per la prima volta in grado di appello (qualità di consumatore, e tanto a prescindere dal fatto che la disciplina delle clausole vessatorie, ex art. 1469 bis cc., introdotta dall'art. 25 legge
6.2.1996, n. 52, non può trovare applicazione ai contratti di fideiussione stipulati in epoca precedente, per il principio della irretroattività della legge;
cass. civ., 17.7.2003, n. 11200), e non documentate (mancato deposito del modello contrattuale ABI e del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia del 2005, oltre alla considerazione che non è sostenibile che una fideiussione del 1991 riproduca clausole del modello ABI del 2003).
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., nei confronti della terza intervenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 52.000,01 a € 260.000,00 (in base al valore della causa di appello, pari al decisum di primo grado di cui l'appellante ha chiesto la riforma), ed
7 applicando i valori minimi per tutte le fasi, in considerazione del carattere non complesso delle questioni sottese ai motivi di appello e, con specifico riferimento alla fase istruttoria-di trattazione, del fatto che non è stata espletata attività istruttoria in senso stretto.
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellata rappresenta in primo grado dalla mandataria in Controparte_1 Parte_2
quanto essa, pur essendo risultata vittoriosa, è rimasta contumace in questo grado di giudizio,
e, quindi, non ha sopportato spese di cui essere rimborsata.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
rappresentata in primo grado dalla mandataria con l'intervento, ex CP_1 Parte_2
art. 111, di e, per essa, quale procuratrice, (già PA Controparte_3
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n. Parte_2
141/2020, pubblicata in data 20.1.2020, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell'appellata costituita in primo grado a Controparte_1
mezzo della sua mandataria Parte_2
2. Rigetta l'appello;
3. Condanna l'appellante al pagamento in favore della terza intervenuta e, PA
per essa, della sua procuratrice delle spese del giudizio di Controparte_3 secondo grado, che liquida in € 7.160,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4. Nulla per le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellata
[...]
costituita in primo grado a mezzo della sua mandataria CP_1 Parte_2
5. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento
8 di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 9.4.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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