Articolo 17 della Legge 18 aprile 1975, n. 110
Articolo 16Articolo 20
Versione
6 maggio 1975
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14 settembre 2018
Art. 17. (( Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza. )) (( 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato e' consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, di cui all' articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , qualora l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attivita' industriali o commerciali in materia di armi, ovvero, se privo delle predette autorizzazioni, provveda al ritiro dell'arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 . Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a euro 154. ))
Entrata in vigore il 14 settembre 2018
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