Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 04/05/2026, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02845/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06036/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6036 del 2025, proposto da Meranese Servizi S.p.A. e Jobbing Soc. Coop., in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B1E41568EA, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan, Riccardo Bertoli e Dario Gubiani, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Aorn - Ospedale Cardarelli di PO., in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Del Duca e Andrea Orefice, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
E.P.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Ambroselli, Domenico Gentile e Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Romeo Gestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fimmano' e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione dell'AORN Cardarelli n. 975 del 10 ottobre 2025 recante sia l'esclusione del RTI Meranese Servizi s.p.a. - Jobbing soc. coop dalla "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle aree dell'A.O.R.N. "A. Cardarelli" - CIG B1E41568EA", sia l'aggiudicazione della gara stessa in favore della E.P.M. S.r.l., e di tutti gli atti e verbali di gara, nei limiti dell'interesse fatto valere, ivi in particolare compreso il verbale di gara n. 45 in data 30 settembre 2025 recante le motivazioni dell'esclusione e tutti gli atti connessi;
- di ogni altro atto, verbale o provvedimento, comunque denominato, con il quale o sulla base del quale sia stata determinata l’esclusione medesima e la conseguente aggiudicazione;
- nonché della disciplina di gara (bando, disciplinare e ogni altro atto regolativo della gara), in tutte le parti in cui sia mai intesa nel senso di sostenere le motivazioni dell’esclusione;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara e, per l’effetto, di stipulare il contratto, eventualmente anche a mezzo di subentro nell'aggiudicazione e nel contratto, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto qualora stipulato con altro operatore;
e per la condanna
dell’amministrazione aggiudicatrice al risarcimento in forma specifica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della E.P.M. S.r.l. e dell’Aorn - Ospedale Cardarelli di PO.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa AR MA nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1.Con ricorso notificato il 7 novembre 2025 e depositato e il successivo 11 novembre 2025, le società Meranese Servizi S.p.A e Jobbing Soc. Coop., in proprio e nella qualità, rispettivamente, di mandataria e mandante di un RTI (costituito tra le anzidette società), hanno adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento del provvedimento di esclusione (deliberazione n. 975 del 10 ottobre 2025) del medesimo Raggruppamento dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle aree dell'A.O.R.N. "A. Cardarelli" (CIG B1E41568EA)".
2. Hanno, contestualmente, impugnato il provvedimento di aggiudicazione disposta in favore della società E.P.M s.r.l., in uno al verbale n. 45 in data 30.9.2025, al bando, al disciplinare e ad ogni altro atto regolativo della gara.
3. Parte ricorrente ha formulato altresì domanda di accertamento del diritto di conseguire l’aggiudicazione della gara con richiesta di stipulare il contratto, eventualmente anche a mezzo di subentro nell'aggiudicazione e nel contratto, istando per la declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto qualora stipulato dalla stazione appaltante con altro operatore, e, quindi, di condanna dell’amministrazione aggiudicatrice al risarcimento in forma specifica.
4. Premesso che in relazione all’offerta del raggruppamento ricorrente è stato disposto il procedimento di verifica di anomalia, il provvedimento di esclusione gravato è stato motivato sul rilievo che i richiesti giustificativi sono stati trasmessi “ oltre il termine perentorio e mediante canale non conforme ”.
5. Parte ricorrente, in particolare, ha inviato le dovute giustificazioni a mezzo p.e.c. delle ore 18:17 e 18:25 del 2.7.2025, e, quindi, oltre le ore 16:00 del giorno 2.7.2025 (indicato dal Rup quale termine ultimo di presentazione) omettendo il caricamento dei giustificativi stessi sulla piattaforma e, quindi, violando “la natura vincolante del canale di trasmissione”.
6. Per l’effetto, la stazione appaltante ha ritenuto le giustificazioni prodotte non solo tardive ma anche radicalmente inammissibili a tutela della par condicio (pagg. 9, 10 e 11 del verbale n. 45 del 30 settembre 2025).
7. Avverso le determinazioni dell’Amministrazione intimata la parte ricorrente ha formulato un unico ed articolato motivo di ricorso così di seguito rubricato:
Violazione dell’art. 110, d.lgs. n. 36/2023 e della lex specialis che lo ha recepito e del sotteso principio di doverosa valutazione delle giustificazioni presentate prima dello svolgimento della verifica di anomalia. Violazione del principio di leale collaborazione nell’ambito del procedimento di verifica dell'anomalia. Violazione dell’art. 22 e dell’art. 2.3 del disciplinare di gara. Violazione dei principi di buon andamento ex art. 97 della Costituzione, nonché dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e del risultato. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità del presupposto, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.
8. Si deduce, in sintesi che:
- la lex specialis non prevedeva il termine orario, tantomeno come perentorio a pena di immediata esclusione, siccome tanto la lex specialis quanto la richiesta delle giustificazioni facevano unicamente riferimento al termine a giorni previsto dall’art. 110 comma 3 del d.lgs. n. 36/2023;
-in base alla norma da ultimo citata non può considerarsi perentorio il termine per la presentazione delle giustificazioni; in tal guisa la tardiva - e finanche la mancata - presentazione delle giustificazioni non comporta l’automatica esclusione, sussistendo semmai il dovere della Stazione appaltante di procedere alla valutazione di anomalia sulla base degli atti posseduti al momento della verifica;
- in concreto la Stazione appaltante possedeva le giustificazioni di Meranese fin dal 2.7.2025, sicché la disposta esclusione sarebbe stata disposta al di fuori dei parametri legali;
- la Stazione appaltante, quindi, avrebbe dovuto valutare la congruità dell'offerta persino in assenza di giustificazioni; dunque nelle ipotesi analoghe al caso di specie ove siano presentate giustificazioni (anche in ipotesi tardivamente, ma) prima delle sedute deputate alla verifica di congruità, la Stazione appaltante ha il dovere di valutarle;
- tale conclusione, quindi, non confliggerebbe né con il principio di par condicio tra i concorrenti, né con quello di speditezza (essendo le giustificazioni presentate comunque prima della seduta di verifica ed anzi lo stesso giorno della scadenza), o di efficienza o del risultato;
-la verifica dell’anomalia dell’offerta deve essere necessariamente avulsa da formalismi di sorta e centrata sull’effettivo contraddittorio con il concorrente, che implica il necessario esame delle giustificazioni ricevute prima della verifica stessa, nel rispetto della leale e massima collaborazione tra concorrente e Stazione appaltante;
-le giustificazioni presentate, pertanto, avrebbero dovuto essere prese in considerazione in quanto la Stazione appaltante aveva stabilito espressamente il termine per la loro presentazione, individuandolo esclusivamente ed univocamente in ragione del giorno (“termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della presente per fornire per iscritto le suddette giustificazioni”), senza alcuna indicazione di un orario in conformità all’art. 110 del d.lgs. 36/2023 e degli artt. 22, 23 e 2.3 del disciplinare di gara;
9. In conclusione, secondo la prospettazione attorea, sarebbe comunque tempestiva la presentazione dei giustificativi in quanto comunque avvenuta entro il 2.7.2025, e, cioè, prima dello spirare del termine assegnato a giorni e che la disciplina di gara non precluderebbe affatto l’esame delle giustificazioni pur se presentate alle p.e.c. istituzionali dell’Amministrazione. Nell’ipotesi in cui la disciplina di gara fosse, invece, intesa nel senso di sostenere le motivazioni dell’esclusione, e dunque la immediata e insanabile esclusione dell’offerta per il mero invio delle giustificazioni oltre le ore 16:00 del giorno di scadenza a mezzo p.e.c., la ricorrente ha ritenuto di doverla comunque fare oggetto di impugnazione istando per la declaratoria di nullità e comunque per il suo annullamento in ragione della tassatività delle cause di esclusione aventi nel nuovo Codice una portata più stringente.
10. Si sono costituite in resistenza E.P.M S.r.l nella qualità di aggiudicataria della procedura e l’Azienda Ospedaliera Cardarelli di PO, mentre la Romeo Gestioni S.p.A ha spiegato atto di intervento ad opponendum precisando di aver proposto autonomo ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’aggiudicataria EPM.
11. Con ordinanza n. 2929 del 21 novembre 2025 (non riformata in appello, cfr. Consiglio di Stato, ord. n. 4493/2025) è stata respinta la domanda cautelare formulata in calce al ricorso introduttivo non ravvisandosi, tra l’altro, profili di fondatezza della domanda azionata.
12. Nell’approssimarsi della trattazione del merito la stazione appaltante ha documentato la sottoscrizione del contratto con l’aggiudicataria; le parti hanno, quindi, formulato memorie ex art. 73 c.p.a. e all’udienza pubblica del 27.1.2026 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti è stata trattenuta in decisione.
13. Preliminarmente, il Collegio reputa inammissibile l'intervento ad opponendum spiegato dalla Romeo Gestioni S.p.A, avendo quest’ultima, nella qualità di operatore economico partecipante alla gara, un interesse collegato e contrario alla situazione dedotta in giudizio in relazione alla quale, peraltro, ha proposto autonomo ricorso (in termini, T.A.R. Roma Lazio Sez. II, 17.07.2025, n. 14166).
14. Quanto al ricorso introduttivo promosso dalla Meranese Servizi S.p.A. e Jobbing Soc. Coop., lo stesso non è fondato e va respinto.
15. Come già rilevato nella sede cautelare, dal 1° gennaio 2024 è fatto obbligo alle stazioni appaltanti di gestire le procedure di gara mediante piattaforme informatiche interoperabili con la Banca Nazionale dei Contratti Pubblici (art. 23 d.lgs. 36/2023) con l’obiettivo di creare un ecosistema nazionale di e-procurement (cfr. art. 22 del d.lgs. n. 36/2023).
16. Ora, il disciplinare, con puntuali prescrizioni contestate genericamente e comunque tardivamente, ha previsto che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni, tra l’AORN A. Cardarelli e i concorrenti della procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi per il tramite della piattaforma di e-procurement “SIAPS” della So.Re.Sa. S.p.A. utilizzata dall’Azienda Ospedaliera intimata (cfr. par. 2.2 disciplinare).
17. Tale disciplina si appalesa comunque conforme all’art. 29 del d.lgs. 36/2023 secondo cui di norma tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al Codice dei contratti sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del Codice, precisandosi che solo per quanto non previsto dalle predette piattaforme, è possibile l'utilizzo del domicilio digitale.
18. Il disciplinare, inoltre, ha dettato specifiche prescrizioni anche per le ipotesi di eventuali malfunzionamenti di sistema, prevedendo che questi ultimi, ai fini della eventuale rimessione in termini, “ dovranno essere tempestivamente segnalati all’AORN tramite PEC all’indirizzo abse.aocardarelli@pec.it diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni ” (art. 2.3 del Disciplinare).
19. Il disciplinare ha altresì specificato che l’indirizzo p.e.c. portale@pec.soresa.it non è abilitato alla ricezione di messaggi e, pertanto, eventuali mail/PEC inviate a tale indirizzo non saranno prese in considerazione dalla AORN A. Cardarelli né dalla SO.RE.SA. S.p.A.
20. Ciò premesso, in data 17.6.2025, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 è stato avviato il procedimento di verifica dell’anomalia in relazione al prezzo complessivo offerto, ai costi della manodopera ed agli oneri aziendali relativi alla sicurezza, e con comunicazioni a mezzo piattaforma SIAPS venivano richieste agli operatori economici le giustificazioni dell’offerta, assegnando quale termine ultimo il giorno 2.7.2025, ore 16.00, specificando che unico canale di comunicazione sarebbe stato il sistema SIAPS (verbale n. 45).
21. Orbene, nel caso all’esame, è rilevante la circostanza che la parte ricorrente (che ha presentato i giustificativi oltre le ore 16.00 del 2.7.2025 inviandole su p.e.c. non abilitate alla ricezione), non si duole di aver avuto difficoltà nell’utilizzo della piattaforma né tantomeno ha segnalato, come previsto dalla lex specialis difficoltà o impossibilità di accesso alla piattaforma stessa, utilizzando, per la segnalazione, il canale all’uopo predisposto dall’Amministrazione (indirizzo p.e.c. abse.aocardarelli@pec.it).
22. Non sono quindi invocabili le prescrizioni di cui all’art. 25 comma 2 e 92 del d.lgs. 36/2023 siccome non è provato in giudizio - ma neppure dedotto - che l’utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale – in assenza di malfunzionamento della stessa - abbia alterato l’accesso al sistema e, quindi, distorto la concorrenza e reso necessaria la sospensione del termine assegnato per i giustificativi e la proroga del termine per le relative comunicazioni per il tempo necessario alla risoluzione del detto malfunzionamento.
23. La necessità di utilizzo della piattaforma, invero, come correttamente ritenuto dall’Amministrazione nel verbale n. 45, è funzionale a garantire la riservatezza della procedura di gara oltre che la tracciabilità ed univocità della documentazione inviata, caratteri che una generica p.e.c. inviata a soggetti diversi dal RUP non è in grado di soddisfare.
24. A tutto concedere è altrettanto incontestato in giudizio che la stessa ricorrente, né nelle p.e.c. di invio delle giustificazioni (delle ore 18:17 e 18:25 del 2 luglio 2025) né tantomeno nelle note del 12 settembre 2025, ha chiesto di essere autorizzata all’inoltro dei giustificativi sulla piattaforma.
25. Più in generale, a seguito dell’informatizzazione delle procedure di gara, non è più sostenibile la tesi (sposata dalla parte ricorrente) secondo cui non sarebbe comunque preclusa la possibilità di presentazione tardiva dei giustificativi utilizzando canali di comunicazione diversi da quelli indicati dalla lex specialis al di fuori dei casi di comprovato malfunzionamento del sistema imputabile alla stessa amministrazione.
26. La diversa conclusione alla quale giunge l’odierna istante, invero, non solo cozza con le prescrizioni del Codice dei contratti ma con la stessa disciplina di gara (sul punto genericamente e tardivamente contestata) che impone giustappunto l’utilizzo esclusivo della piattaforma SIAPS in corso di gara, laddove la richiesta a ciascun concorrente di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risulta funzionale esclusivamente al fine di consentire al concorrente di ricevere le comunicazioni da parte della Piattaforma, nonché effettuare la registrazione sulla Piattaforma stessa.
27. Né tantomeno è predicabile l’illegittimità del termine orario (ore 16.00) fissato dal RUP per la presentazione delle giustificazioni siccome l’art. 110 comma 2 del d.lgs. 36/2023, laddove prevede l’assegnazione agli operatori di un “termine non superiore a 15 giorni” consente comunque al RUP un margine discrezionale nel valutare i tempi di risposta dell’operatore economico nel rispetto comunque del limite “massimo” di 15 giorni previsto dalla legge.
28. Per quanto sopra, la decisione della parte ricorrente di inviare le giustificazioni esclusivamente alla p.e.c. abse.aocardarelli@pec.it ed alla pec aocardarelli@pec.it si pone in contrasto non solo con le prescrizioni della lex specialis e del Codice dei Contratti, ma anche con gli specifici obblighi di cooperazione di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 che, comunque, innovando alla precedente disciplina, concentra le interlocuzioni tra Stazione appaltante e operatore economico nella fase iniziale di richiesta di giustificazioni.
29. Sfugge pertanto ai vizi evidenziati in ricorso la decisione della stazione appaltante di ritenere “inutilizzabili” le giustificazioni avendo la ricorrente volutamente utilizzato un canale “non conforme” a quello indicato dalla lex specialis , laddove gli altri operatori, in ossequio ai richiesti canoni di diligenza professionale, hanno correttamente presentato i giustificativi attraverso la piattaforma.
30. Per vero, le regole di gara non vincolano solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione; sicché “ non è consentito alla stazione appaltante di non rispettare la disciplina che essa stessa si era data, stante l'impossibilità che il favor partecipationis faccia premio sul principio di imparzialità e par condicio al quale deve conformarsi il corretto svolgimento della procedura selettiva ” (Consiglio di Stato Sez. III, 14 giugno 2024, n.5375).
31. Sul punto, l’esame degli atti di causa danno evidenza che la parte ricorrente ha ignorato gli obblighi di comunicazione prescritti dalla lex specialis in corso di gara (di contenuto inequivoco), ribaditi da specifica comunicazione del Rup, in violazione del principio di autoresponsabilità che implica che ogni concorrente sopporti le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, in particolar modo quando si tratta di gare gestite in forma telematica, la cui partecipazione comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti. (TAR Lazio, Roma, sez. I, 17 febbraio 2022, n. 1932, Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7507).
32. Né tampoco è ravvisabile la dedotta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, atteso che nel caso in esame l'Amministrazione non ha introdotto clausole espulsive ma, ben diversamente, non ha potuto esaminare le giustificazioni richieste e necessarie al fine di valutare la congruità dell'offerta pena la violazione della par condicio e delle vincolanti prescrizioni della legge di gara.
33. Sotto altro, ma non meno determinante aspetto, la parte ricorrente non ha comunque dimostrato la concreta possibilità della stazione appaltante di valutare l’offerta sulla base della documentazione già in possesso dell’Amministrazione e che di norma le anomalie relative ai costi della manodopera sono eventualmente “superabili” solo a seguito dell’esame delle puntuali ragioni giustificative indicate dal concorrente (relative alla – più efficiente- organizzazione aziendale, al rispetto dei minimi salariali o altre motivazioni idonee a provare che non vi sia stata una penalizzazione della manodopera).
34. Ma tali necessari giustificativi per quanto sopra osservato, non sono utilizzabili nella procedura in esame (in termini, T.A.R. Bologna, Sez. I, 30 gennaio 2024, n.68).
35. In conclusione, previa declaratoria di inammissibilità dell’atto di intervento ad opponendum , il ricorso introduttivo deve essere respinto siccome infondato.
36. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei rapporti tra la parte ricorrente, la AORN Cardarelli di PO e la E.P.M S.r.l., mentre possono essere compensate nei rapporti tra la ricorrente e la Romeo Gestioni S.p.A.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando:
-dichiara inammissibile l’atto di intervento ad opponendum proposto da Romeo Gestioni S.p.A.
-respinge il ricorso introduttivo siccome infondato.
Condanna Meranese Servizi S.p.A. e Jobbing Soc. Coop., al pagamento delle spese di lite che si liquidano rispettivamente in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge in favore dell’AORN Cardarelli di PO ed in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge in favore della EPM S.r.l
Compensa le spese nei rapporti tra la ricorrente e la Romeo Gestioni S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MO AS Di PO, Presidente
AR MA, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AR MA | MO AS Di PO |
IL SEGRETARIO