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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5949/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5949 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione con ordinanza del 5.3.2025 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Frattamaggiore al Parte_1 C.F._1
Corso F. Durante, 133 presso lo studio dell'avv.to Pasquale Cabato che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Frattamaggiore alla Via Riscatto, 5 presso lo studio dell'Avv. Francesco Capasso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. ha apposto il visto in data 10.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 5949/2022
Con ricorso depositato il 30.5.2022 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il
30/12/1975), premesso di avere contratto, in regime di comunione dei beni, matrimonio in
Casandrino in data 13 settembre 2004, con il resistente (nato a [...] l'[...]) e che dalla loro unione sono nate due figlie (nata a [...] il [...]) ed (nata a [...] il Pt_1 CP_2
27.7.2010)- deduceva che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito al marito, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale con un' altra donna;
l' affido delle figlie ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso di sé e diritto di visita per il padre;
porre a carico del resistente la somma di € 1.200,00 per il mantenimento delle figlie, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza presidenziale del 31 gennaio 2023, solo la ricorrente compariva dinanzi al Presidente
(dott.ssa Savastano) il quale, non potendo esperire il tentativo di conciliazione, per assenza del resistente non costituitosi, nonostante la regolare notifica, in via provvisoria così provvedeva: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
ai sensi dell'art. 191,comma 2, c.c. dichiarava lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
assegnava la casa familiare -sita in Casandrino alla via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 15 alla ricorrente, al fine di abitarla con le figlie minori;
affidava le figlie minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
disciplinava il diritto di visita per il genitore non collocatario;
disponeva in capo al resistente la corresponsione di un assegno alla ricorrente pari ad € 600,00 (somme soggette a rivalutazione annuale in base agli indici
Istat) - ossia 300,00 euro ciascuna- per le figlie, oltre il 50% delle spese straordinarie;
infine nominava il G.I, rinviando all'udienza del 7.6.2023.
Con memoria integrativa la ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate in ricorso.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle cause della rottura dell'unione familiare, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente perché infondata e non provata;
la conferma dell'affido delle figlie minori in forma condivisa ad entrambi i genitori;
la riduzione della corresponsione dell'assegno mensile di euro 600,00 come statuito in via provvisoria, ad euro 400,00;
l'assegnazione dei veicoli (Auto BMW Z3 del 1998 di origine tedesca non immatricolata, Auto BMW
Z4 del 2007 di origine tedesca non immatricolata, Moto Honda Africa Twin del 2017 Tg. EK 05398,
Moto Husquarna 600 del 1991 Tg. TO 428308, Moto Honda XR 600 del 1998 Tg. AF 99086), in comunione dei beni, situati presso l'abitazione della ricorrente, al fine di poterli vendere e dividere il ricavato tra i separandi;
ordinare a parte ricorrente la consegna dei suoi beni personali (n. 3 attrezzature sportive Marca Concept 2, nello specifico, una Ciclette, un Vogatore, ed un attrezzo
SkyErg) oltre a tutti i capi di abbigliamento personali rimasti ad oggi presso l'abitazione coniugale;
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di ordinare alla ricorrente, ai sensi dell'art. 210 C.p.c., l'esibizione degli estratti conto degli ultimi tre anni dei conti corrente alla stessa intestati ed in comunione dei beni tra i coniugi - RE Banca filiale di Melito (Na) e Conto Corrente Ufficio Postale di Casandrino (Na)- al fine di ottenere l' assegnazione della metà del loro valore;
con vittoria di spese con attribuzione.
All'udienza del 7 giugno 2023 il G.I. dichiarava ai sensi dell' art. 40 c.p.c. inammissibili le domande avanzate da parte convenuta ai punti 4 e 5 delle conclusioni;
su richiesta delle parti concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori all' udienza del
18.10.2023.
Espletata l'istruttoria (escussione del teste di parte attrice all'udienza del 27.9.2024; escussione del secondo teste di parte attrice e del teste di parte convenuta all'udienza del 29-1-2025), all'udienza del
5.3.2025 tenutasi in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 5/7 marzo 2025).
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione avanzata soltanto dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
In riferimento, in particolare, all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143, comma 2, c.c.), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità (Cass. n. 13747 del 2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del
1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e
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costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso specifico, sono state provate specifiche condotte poste dal resistente in violazione dei doveri coniugali eziologicamente collegabili alla frattura della coppia.
In particolare il teste ( , mamma della ricorrente, escussa all'udienza del 27-9-2024) Testimone_1 in merito alla relazione extraconiugale ha riferito è vero, lo so perché me l'hanno detto, l'ho anche visto e lui ha anche confermato. E' una signora del nostro paese, ci ha messo la vergogna in faccia.
Si chiama . Questa relazione la so perché è uscita allo scoperto. Era nel 2020, Per_1 Pt_2 stava ancora con mia figlia. Io l'ho visto al supermercato che si abbracciava e si baciavano in macchina. Era nel 2020. Non so se stanno ancora insieme ma si vocifera così. Mia sorella l'ha visto dietro all' verso le ore 15, sempre che lei si infilava nella macchina di lui. Sempre nel 2020. Pt_3
Non ricordo il mese.. sempre nel 2020 ho ricevuto una telefonata da una mia cugina che mi chiese se viveva a casa con mia figlia. Io risposi di si. Lei mi disse che aveva un'amante CP_1 CP_1 che era , a sua volta sposata con il cugino di suo genero. Io allora chiesi direttamente a Per_1
e lui confermò dicendo che era innamorato di questa donna. CP_1
Parimenti l'altro teste escusso ( , zia della ricorrente, escussa all'udienza del Testimone_2
29.1.2025) ha riferito è vero, si chiama . L'ho visto personalmente. Mi trovavo Testimone_3 vicino all' di Sant'Antimo e vidi la macchina di questo signore;
mi sono soffermata e dopo poco Pt_3
è arrivata una macchina scura dalla quale è scesa una signora;
la signora è andata in macchina con lui, si sono baciati e sono andati via. La ragazza era mezza bruna ma non ricordo di preciso. Era nel
2020, dopo l'uscita dal Covid, era inizi di maggio Altre volte l'ho sentito dire in giro. Che si chiamasse lo so perché si diceva in paese e poi la conosco di vista. Il fatto diventò di dominio Per_1 pubblico. Non so se stanno insieme. Io abito ad Arzano, non li ho più visti.
Ha, inoltre, riferito, lui ha abbandonato il tetto nel 2021. La crisi c'era alla fine della primavera del
2020 quando si parlava nel paese. Prima andavano d'accordo. Non c'era nessuna crisi.
Il teste di parte resistente ( , escusso all'udienza del 29.1.2025) ha riferito da quando Testimone_4 lo conosco non mi ha mai detto che aveva una relazione con un'altra donna, fino al 2021. Nel 2022 mi ha confidato che si era separato ed era andato via di casa e si era messo con una ragazza ma non
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so il nome. Quando uscivamo, eravamo sempre solo maschi, non l'ho mai visto con altre donne.
Neanche la moglie conoscevo. Lui mi diceva che c'era maretta con la moglie e stava pensando di andare via perché la situazione stava andando un po' al limite. Questo qualche anno prima del 2021.
In definitiva dall'istruttoria espletata può ritenersi provato che la rottura dell'unione matrimoniale è riconducibile alla stabile relazione extra coniugale intrattenuta dal con un'altra donna;
dalle CP_1 dichiarazioni che sono coerenti, è emerso, infatti, che in seguito alla scoperta della relazione (ossia nel 2020) il resistente decise di allontanarsi dalla casa familiare e che non vi era, antecedentemente, alcuna crisi tra la coppia.
Per le ragioni esposte la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 2, comma c.c. con addebito a carico del resistente.
Sull'affido della figlia minore (nata a [...] il [...]) CP_2
In via preliminare il Collegio osserva che la figlia della coppia (nata a [...] il [...]) è Pt_1 divenuta maggiorenne in corso di causa.
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente
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una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per la minore tali da ostacolare l'affido della stessa ad entrambi i genitori;
del resto entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso, non apparendo, pertanto, l'ascolto necessario.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso della minore, come disposto in sede presidenziale.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre.
I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la figlia osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire alla minore di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali;
ciò nonostante, il calendario degli incontri non può prescindere dalla esigenza di contemperare le esigenze del padre con quelle di vita e di relazione, sia della figlia che della madre.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la figlia, si conferma il calendario disposto in sede presidenziale (da riferirsi soltanto alla minore di seguito riportato il padre CP_2 possa tenere con sé le figli minori per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore
17,30 alle 20,00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 09.00) del sabato alle
21,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal
30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
le figlie trascorreranno il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagna delle figlie il proprio compleanno e se tale festa cadrà nei fine settimana, si opererà uno “scambio,
a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi
Il Collegio prevede, altresì, che il padre possa vedere e tenere con sé la minore ad anni alterni le festività del 25 aprile;
del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
la festa del papà; la festa della mamma andrà, invece, trascorsa con la madre, anche nei week end di
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spettanza del resistente il tutto compatibilmente alle esigenze della minore e salvo diverso accordo tra le parti.
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui un minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici.
Sulla domanda di mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]), maggiorenne ma Pt_1 non indipendente economicamente e della figlia minore (nata a [...] il [...]) CP_2
In via preliminare deve osservarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo la figlia convivente con la madre e pacificamente non indipendente, Pt_1 sussiste in capo alla ricorrente la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti delle figlie, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie, in ordine al
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quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età delle figlie (nel caso di specie di anni 19 e 15), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass.
n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza delle figlie presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi dei coniugi, dalla documentazione depositata agli atti risulta che la ricorrente è dipendente di Acquedotti Sepa percependo una retribuzione mensile pari ad €
1500,00 circa;
risultano redditi di € 24.043,48 per il 2020 (CUD 2021); di € 24.562,55 per il 2021
(CUD 2022); di € 24.992,27 per il 2022 (CUD 2023); è proprietaria di un immobile in Casandrino alla via Borsellino n. 49, locato a terzi per un canone di € 400,00 integralmente versato alla madre a titolo di rimborso del prestito di € 40.000,00 ottenuto per la ristrutturazione del Testimone_1 cespite;
vive nella casa familiare con le figlie;
non dispone di strumenti finanziari o partecipazioni societarie fatta eccezione per il fondo pensione su cui mensilmente versa la somma di € 50,00; è titolare di un conto corrente presso RE spa, agenzia di Melito, su cui viene accreditato lo stipendio e l'assegno di mantenimento con giacenza media di € 7.000,00 circa;
è cointestataria d un conto corrente postale con la madre ove viene accreditata la pensione della stessa con giacenza media di € 4800,00 al 31.12.2024; è proprietaria del veicolo Renault Twingo;
mentre il resistente, dopo aver perso il lavoro nel 2021 ed aver vissuto esclusivamente con il sussidio di disoccupazione, ad aprile
2023 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso l'Asia Napoli percependo una retribuzione mensile netta pari ad € 1.500,00; risultano redditi di € 5.296,69 per il 2021 (CUD 2022); di € 12.848,72 per il 2022 (CUD 2023); risulta un reddito complessivo annuale per il 2023 di Euro
18.988,00 incluso il canone di locazione dell' immobile di sua proprietà (Modello 730/2024); è proprietario di un appartamento in Casandrino, alla via Falcone, 10, concesso in locazione per la somma mensile di Euro 330,00; è titolare di un unico Conto Corrente Bancario RE , di un
Fondo Pensione presso Ufficio Postale di Casandrino per un totale di Euro 23.438,98; è debitore a seguito di finanziamenti di un totale mensile per € 743,56 oltre al canone di abbonamento Sky/Netflix per l'abitazione della ricorrente per € 58,15; è proprietario dei seguenti veicoli: Auto BMW Z3; Auto
BMW Z4; 2007; Moto Honda Africa Twin del 2017; Moto Husquarna 600; Moto Honda XR 600
(documentazione e note informative in atti).
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Dall'istruttoria espletata non può, invece, ritenersi provato, all'attualità, lo svolgimento da parte del della seconda attività di rivenditore di moto ed auto usate: in merito il teste CP_1 Tes_1
(mamma della ricorrente, escussa all'udienza del 27-9-2024), ha riferito lui sta nel settore
[...] dello spazzamento, è impiegato. Una volta si è messo a vendere le auto, aveva la partita IVA per vendere le auto. Mi ha riempito il palazzo di auto e motorini, sempre nel 2020-2021. Adesso non so se svolge questa attività; parimenti l'altro teste escusso ( , zia della ricorrente, Testimone_2 escussa all'udienza del 29.1.2025) ha riferito lui sta nei raccoglitori. So che prima stava a Casandrino ed adesso nell'ASIA di Napoli. So che aveva la partita IVA, Quando andavo a casa di mia sorella vedevo macchine e moto. Non ricordo la quantità. Erano 2-3 macchine forse ma non so essere più precisa. Adesso non so se svolge questa attività perché non ho nessun rapporto con lui; infine dalla documentazione in atti emerge la chiusura della partita IVA il 24.4.2021.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 600,00
-ossia € 300,00 ciascuno- da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019
Nulla, invece va stabilito a titolo di mantenimento della ricorrente in assenza di domanda.
Sulle ulteriori domande.
Le domande avanzate in tale sede dal resistente non sono ammissibili.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, “l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
E', pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di
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Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra le domande di restituzione di auto, moto, dei beni personali, di divisione delle somme presenti sul conto corrente con quella di separazione è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n. 18870).
Ne consegue che sono inammissibili le domande volte alla restituzione dei beni (auto, moto, beni personali) ed alla divisione delle somme di denaro - avanzate dal resistente in tale sede, come, peraltro, già rilevato con precedenti ordinanze (cfr. verbale di udienza del 7-6-2023 e del 6-3-2024).
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti nella misura del 50% mentre il residuo 50% è posto a carico del resistente in virtù della soccombenza (in ordine alla domanda di addebito).
Le spese di lite nella misura del 50 % sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] l'[...]) con addebito
[...] Controparte_1 al resistente;
b) nulla dispone sull'affido ed il diritto di visita per la figlia (nata a [...] il [...]) Pt_1 essendo maggiorenne;
c) dispone l'affidamento della figlia minore (nata a [...] il [...]) ad entrambi i CP_2 genitori con residenza privilegiata presso la madre e con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate da intendersi trascritte;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 (seicento,00) -ossia 300,00 euro ciascuno- per il mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]) maggiorenne ma non indipendente Pt_1 economicamente e della figlia (nata a [...] il [...]), oltre il 50%, delle spese mediche, CP_2
10 R.G. n. 5949/2022
non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) Nulla a titolo di mantenimento della ricorrente in assenza di domanda;
f) Dichiara inammissibili le ulteriori domande volte alla restituzione dei beni personali (nonché auto e moto) ed alla divisione delle somme avanzate dal resistente in tale sede;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casandrino per l'annotazione e le ulteriori incombenze
(atto n. 45, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
h) compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna a Controparte_1 pagare le spese di lite in favore della ricorrente liquidandole complessivamente in euro 1.904,50 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5949 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione con ordinanza del 5.3.2025 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Frattamaggiore al Parte_1 C.F._1
Corso F. Durante, 133 presso lo studio dell'avv.to Pasquale Cabato che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Frattamaggiore alla Via Riscatto, 5 presso lo studio dell'Avv. Francesco Capasso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. ha apposto il visto in data 10.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 5949/2022
Con ricorso depositato il 30.5.2022 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il
30/12/1975), premesso di avere contratto, in regime di comunione dei beni, matrimonio in
Casandrino in data 13 settembre 2004, con il resistente (nato a [...] l'[...]) e che dalla loro unione sono nate due figlie (nata a [...] il [...]) ed (nata a [...] il Pt_1 CP_2
27.7.2010)- deduceva che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito al marito, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale con un' altra donna;
l' affido delle figlie ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso di sé e diritto di visita per il padre;
porre a carico del resistente la somma di € 1.200,00 per il mantenimento delle figlie, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza presidenziale del 31 gennaio 2023, solo la ricorrente compariva dinanzi al Presidente
(dott.ssa Savastano) il quale, non potendo esperire il tentativo di conciliazione, per assenza del resistente non costituitosi, nonostante la regolare notifica, in via provvisoria così provvedeva: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
ai sensi dell'art. 191,comma 2, c.c. dichiarava lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
assegnava la casa familiare -sita in Casandrino alla via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 15 alla ricorrente, al fine di abitarla con le figlie minori;
affidava le figlie minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
disciplinava il diritto di visita per il genitore non collocatario;
disponeva in capo al resistente la corresponsione di un assegno alla ricorrente pari ad € 600,00 (somme soggette a rivalutazione annuale in base agli indici
Istat) - ossia 300,00 euro ciascuna- per le figlie, oltre il 50% delle spese straordinarie;
infine nominava il G.I, rinviando all'udienza del 7.6.2023.
Con memoria integrativa la ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate in ricorso.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle cause della rottura dell'unione familiare, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente perché infondata e non provata;
la conferma dell'affido delle figlie minori in forma condivisa ad entrambi i genitori;
la riduzione della corresponsione dell'assegno mensile di euro 600,00 come statuito in via provvisoria, ad euro 400,00;
l'assegnazione dei veicoli (Auto BMW Z3 del 1998 di origine tedesca non immatricolata, Auto BMW
Z4 del 2007 di origine tedesca non immatricolata, Moto Honda Africa Twin del 2017 Tg. EK 05398,
Moto Husquarna 600 del 1991 Tg. TO 428308, Moto Honda XR 600 del 1998 Tg. AF 99086), in comunione dei beni, situati presso l'abitazione della ricorrente, al fine di poterli vendere e dividere il ricavato tra i separandi;
ordinare a parte ricorrente la consegna dei suoi beni personali (n. 3 attrezzature sportive Marca Concept 2, nello specifico, una Ciclette, un Vogatore, ed un attrezzo
SkyErg) oltre a tutti i capi di abbigliamento personali rimasti ad oggi presso l'abitazione coniugale;
2 R.G. n. 5949/2022
di ordinare alla ricorrente, ai sensi dell'art. 210 C.p.c., l'esibizione degli estratti conto degli ultimi tre anni dei conti corrente alla stessa intestati ed in comunione dei beni tra i coniugi - RE Banca filiale di Melito (Na) e Conto Corrente Ufficio Postale di Casandrino (Na)- al fine di ottenere l' assegnazione della metà del loro valore;
con vittoria di spese con attribuzione.
All'udienza del 7 giugno 2023 il G.I. dichiarava ai sensi dell' art. 40 c.p.c. inammissibili le domande avanzate da parte convenuta ai punti 4 e 5 delle conclusioni;
su richiesta delle parti concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori all' udienza del
18.10.2023.
Espletata l'istruttoria (escussione del teste di parte attrice all'udienza del 27.9.2024; escussione del secondo teste di parte attrice e del teste di parte convenuta all'udienza del 29-1-2025), all'udienza del
5.3.2025 tenutasi in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 5/7 marzo 2025).
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione avanzata soltanto dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
In riferimento, in particolare, all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143, comma 2, c.c.), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità (Cass. n. 13747 del 2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del
1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e
3 R.G. n. 5949/2022
costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso specifico, sono state provate specifiche condotte poste dal resistente in violazione dei doveri coniugali eziologicamente collegabili alla frattura della coppia.
In particolare il teste ( , mamma della ricorrente, escussa all'udienza del 27-9-2024) Testimone_1 in merito alla relazione extraconiugale ha riferito è vero, lo so perché me l'hanno detto, l'ho anche visto e lui ha anche confermato. E' una signora del nostro paese, ci ha messo la vergogna in faccia.
Si chiama . Questa relazione la so perché è uscita allo scoperto. Era nel 2020, Per_1 Pt_2 stava ancora con mia figlia. Io l'ho visto al supermercato che si abbracciava e si baciavano in macchina. Era nel 2020. Non so se stanno ancora insieme ma si vocifera così. Mia sorella l'ha visto dietro all' verso le ore 15, sempre che lei si infilava nella macchina di lui. Sempre nel 2020. Pt_3
Non ricordo il mese.. sempre nel 2020 ho ricevuto una telefonata da una mia cugina che mi chiese se viveva a casa con mia figlia. Io risposi di si. Lei mi disse che aveva un'amante CP_1 CP_1 che era , a sua volta sposata con il cugino di suo genero. Io allora chiesi direttamente a Per_1
e lui confermò dicendo che era innamorato di questa donna. CP_1
Parimenti l'altro teste escusso ( , zia della ricorrente, escussa all'udienza del Testimone_2
29.1.2025) ha riferito è vero, si chiama . L'ho visto personalmente. Mi trovavo Testimone_3 vicino all' di Sant'Antimo e vidi la macchina di questo signore;
mi sono soffermata e dopo poco Pt_3
è arrivata una macchina scura dalla quale è scesa una signora;
la signora è andata in macchina con lui, si sono baciati e sono andati via. La ragazza era mezza bruna ma non ricordo di preciso. Era nel
2020, dopo l'uscita dal Covid, era inizi di maggio Altre volte l'ho sentito dire in giro. Che si chiamasse lo so perché si diceva in paese e poi la conosco di vista. Il fatto diventò di dominio Per_1 pubblico. Non so se stanno insieme. Io abito ad Arzano, non li ho più visti.
Ha, inoltre, riferito, lui ha abbandonato il tetto nel 2021. La crisi c'era alla fine della primavera del
2020 quando si parlava nel paese. Prima andavano d'accordo. Non c'era nessuna crisi.
Il teste di parte resistente ( , escusso all'udienza del 29.1.2025) ha riferito da quando Testimone_4 lo conosco non mi ha mai detto che aveva una relazione con un'altra donna, fino al 2021. Nel 2022 mi ha confidato che si era separato ed era andato via di casa e si era messo con una ragazza ma non
4 R.G. n. 5949/2022
so il nome. Quando uscivamo, eravamo sempre solo maschi, non l'ho mai visto con altre donne.
Neanche la moglie conoscevo. Lui mi diceva che c'era maretta con la moglie e stava pensando di andare via perché la situazione stava andando un po' al limite. Questo qualche anno prima del 2021.
In definitiva dall'istruttoria espletata può ritenersi provato che la rottura dell'unione matrimoniale è riconducibile alla stabile relazione extra coniugale intrattenuta dal con un'altra donna;
dalle CP_1 dichiarazioni che sono coerenti, è emerso, infatti, che in seguito alla scoperta della relazione (ossia nel 2020) il resistente decise di allontanarsi dalla casa familiare e che non vi era, antecedentemente, alcuna crisi tra la coppia.
Per le ragioni esposte la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 2, comma c.c. con addebito a carico del resistente.
Sull'affido della figlia minore (nata a [...] il [...]) CP_2
In via preliminare il Collegio osserva che la figlia della coppia (nata a [...] il [...]) è Pt_1 divenuta maggiorenne in corso di causa.
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente
5 R.G. n. 5949/2022
una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per la minore tali da ostacolare l'affido della stessa ad entrambi i genitori;
del resto entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso, non apparendo, pertanto, l'ascolto necessario.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso della minore, come disposto in sede presidenziale.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre.
I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la figlia osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire alla minore di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali;
ciò nonostante, il calendario degli incontri non può prescindere dalla esigenza di contemperare le esigenze del padre con quelle di vita e di relazione, sia della figlia che della madre.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la figlia, si conferma il calendario disposto in sede presidenziale (da riferirsi soltanto alla minore di seguito riportato il padre CP_2 possa tenere con sé le figli minori per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore
17,30 alle 20,00 e, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 09.00) del sabato alle
21,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal
30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
le figlie trascorreranno il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagna delle figlie il proprio compleanno e se tale festa cadrà nei fine settimana, si opererà uno “scambio,
a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi
Il Collegio prevede, altresì, che il padre possa vedere e tenere con sé la minore ad anni alterni le festività del 25 aprile;
del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
la festa del papà; la festa della mamma andrà, invece, trascorsa con la madre, anche nei week end di
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spettanza del resistente il tutto compatibilmente alle esigenze della minore e salvo diverso accordo tra le parti.
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui un minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici.
Sulla domanda di mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]), maggiorenne ma Pt_1 non indipendente economicamente e della figlia minore (nata a [...] il [...]) CP_2
In via preliminare deve osservarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo la figlia convivente con la madre e pacificamente non indipendente, Pt_1 sussiste in capo alla ricorrente la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti delle figlie, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie, in ordine al
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quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età delle figlie (nel caso di specie di anni 19 e 15), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass.
n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza delle figlie presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi dei coniugi, dalla documentazione depositata agli atti risulta che la ricorrente è dipendente di Acquedotti Sepa percependo una retribuzione mensile pari ad €
1500,00 circa;
risultano redditi di € 24.043,48 per il 2020 (CUD 2021); di € 24.562,55 per il 2021
(CUD 2022); di € 24.992,27 per il 2022 (CUD 2023); è proprietaria di un immobile in Casandrino alla via Borsellino n. 49, locato a terzi per un canone di € 400,00 integralmente versato alla madre a titolo di rimborso del prestito di € 40.000,00 ottenuto per la ristrutturazione del Testimone_1 cespite;
vive nella casa familiare con le figlie;
non dispone di strumenti finanziari o partecipazioni societarie fatta eccezione per il fondo pensione su cui mensilmente versa la somma di € 50,00; è titolare di un conto corrente presso RE spa, agenzia di Melito, su cui viene accreditato lo stipendio e l'assegno di mantenimento con giacenza media di € 7.000,00 circa;
è cointestataria d un conto corrente postale con la madre ove viene accreditata la pensione della stessa con giacenza media di € 4800,00 al 31.12.2024; è proprietaria del veicolo Renault Twingo;
mentre il resistente, dopo aver perso il lavoro nel 2021 ed aver vissuto esclusivamente con il sussidio di disoccupazione, ad aprile
2023 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso l'Asia Napoli percependo una retribuzione mensile netta pari ad € 1.500,00; risultano redditi di € 5.296,69 per il 2021 (CUD 2022); di € 12.848,72 per il 2022 (CUD 2023); risulta un reddito complessivo annuale per il 2023 di Euro
18.988,00 incluso il canone di locazione dell' immobile di sua proprietà (Modello 730/2024); è proprietario di un appartamento in Casandrino, alla via Falcone, 10, concesso in locazione per la somma mensile di Euro 330,00; è titolare di un unico Conto Corrente Bancario RE , di un
Fondo Pensione presso Ufficio Postale di Casandrino per un totale di Euro 23.438,98; è debitore a seguito di finanziamenti di un totale mensile per € 743,56 oltre al canone di abbonamento Sky/Netflix per l'abitazione della ricorrente per € 58,15; è proprietario dei seguenti veicoli: Auto BMW Z3; Auto
BMW Z4; 2007; Moto Honda Africa Twin del 2017; Moto Husquarna 600; Moto Honda XR 600
(documentazione e note informative in atti).
8 R.G. n. 5949/2022
Dall'istruttoria espletata non può, invece, ritenersi provato, all'attualità, lo svolgimento da parte del della seconda attività di rivenditore di moto ed auto usate: in merito il teste CP_1 Tes_1
(mamma della ricorrente, escussa all'udienza del 27-9-2024), ha riferito lui sta nel settore
[...] dello spazzamento, è impiegato. Una volta si è messo a vendere le auto, aveva la partita IVA per vendere le auto. Mi ha riempito il palazzo di auto e motorini, sempre nel 2020-2021. Adesso non so se svolge questa attività; parimenti l'altro teste escusso ( , zia della ricorrente, Testimone_2 escussa all'udienza del 29.1.2025) ha riferito lui sta nei raccoglitori. So che prima stava a Casandrino ed adesso nell'ASIA di Napoli. So che aveva la partita IVA, Quando andavo a casa di mia sorella vedevo macchine e moto. Non ricordo la quantità. Erano 2-3 macchine forse ma non so essere più precisa. Adesso non so se svolge questa attività perché non ho nessun rapporto con lui; infine dalla documentazione in atti emerge la chiusura della partita IVA il 24.4.2021.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 600,00
-ossia € 300,00 ciascuno- da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019
Nulla, invece va stabilito a titolo di mantenimento della ricorrente in assenza di domanda.
Sulle ulteriori domande.
Le domande avanzate in tale sede dal resistente non sono ammissibili.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, “l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
E', pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di
9 R.G. n. 5949/2022
Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra le domande di restituzione di auto, moto, dei beni personali, di divisione delle somme presenti sul conto corrente con quella di separazione è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n. 18870).
Ne consegue che sono inammissibili le domande volte alla restituzione dei beni (auto, moto, beni personali) ed alla divisione delle somme di denaro - avanzate dal resistente in tale sede, come, peraltro, già rilevato con precedenti ordinanze (cfr. verbale di udienza del 7-6-2023 e del 6-3-2024).
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti nella misura del 50% mentre il residuo 50% è posto a carico del resistente in virtù della soccombenza (in ordine alla domanda di addebito).
Le spese di lite nella misura del 50 % sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] l'[...]) con addebito
[...] Controparte_1 al resistente;
b) nulla dispone sull'affido ed il diritto di visita per la figlia (nata a [...] il [...]) Pt_1 essendo maggiorenne;
c) dispone l'affidamento della figlia minore (nata a [...] il [...]) ad entrambi i CP_2 genitori con residenza privilegiata presso la madre e con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate da intendersi trascritte;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 (seicento,00) -ossia 300,00 euro ciascuno- per il mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]) maggiorenne ma non indipendente Pt_1 economicamente e della figlia (nata a [...] il [...]), oltre il 50%, delle spese mediche, CP_2
10 R.G. n. 5949/2022
non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) Nulla a titolo di mantenimento della ricorrente in assenza di domanda;
f) Dichiara inammissibili le ulteriori domande volte alla restituzione dei beni personali (nonché auto e moto) ed alla divisione delle somme avanzate dal resistente in tale sede;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casandrino per l'annotazione e le ulteriori incombenze
(atto n. 45, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
h) compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna a Controparte_1 pagare le spese di lite in favore della ricorrente liquidandole complessivamente in euro 1.904,50 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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